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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/03/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8653/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8653 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione in data 11/11/2024
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
p.l.r.p.t. sig. (c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1
nel presente giudizio - in virtù di mandato in calce all'atto di citazione - congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Antonella Capaccio e Mario Manzo del foro di Salerno, domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Battipaglia (Sa) alla Via Trieste, 2, posta elettronica certificata: ed Email_1 Email_2
ATTRICE
E
pagina 1 di 15 – già Controparte_1 Controparte_2
- con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, (N. Registro delle
[...]
Imprese di Roma e CF ) in persona del legale rappresentante pt, P.IVA_2
rappresentata e difesa – giusta procura generale per atto Notaio Dr del 9 Persona_1
settembre 2021 Rep. 63707 Racc. 32984 – allegata all'atto introduttivo – dall'avv.
Massimiliano Cesare con studio in Napoli alla Pizza Giulio Rodinò n. 18 nonché, con poteri anche disgiunti, dall'avv. Maria Rosaria Manselli, indirizzo pec:
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CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Contratto e obbligazioni varie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art 702 bis cpc depositato in data 8.11.2021 il Parte_1
incardinava il presente giudizio innanzi al Tribunale di Salerno
[...]
contro il affinché accogliesse le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Voglia, l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, - Accertato quanto
statuito dalla Cassazione (Sentenze n. 27099/2019 e n. 27101/2019 del 23/10/2019) e
dalla Direttiva Comunitaria 2008/118/CE, dichiarare l'illegittimità dell'addebito
operato dalla convenuta, per il biennio 2010-2011, a titolo di addizionali provinciali
all'accisa sull'energia elettrica, per le motivazioni suesposte, e per l'effetto -
condannare la convenuta al rimborso in favore del Parte_1
della somma di € 19.500,00 oltre interessi fino al saldo, a titolo di
[...]
pagina 2 di 15 ripetizione dell'indebito; - condannare altresì la convenuta per violazione dell'obbligo
di correttezza e buona fede, per tutte le motivazioni suesposte, al risarcimento del danno
che può essere liquidato ex art. 1226 c.c. in via equitativa, e quantificato in € 1.000,00;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CA e spese
generali del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati
antistatari.”
In particolare, l'attrice assume di essere intestataria del contratto di fornitura di energia elettrica con codice cliente n. 872043454, stipulato con Controparte_2
la quale addebitava sulle bollette riferite al biennio 2010-2011 il costo
[...]
dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica pari ad euro 19.500,00, che lamenta essere illegittimo.
Tale illegittimità è scaturita da una indicazione della UE (Direttiva 2008/118/CE) sulle modalità di prelievo del tributo adottato in quel periodo. L'addizionale dell'accisa è stata applicata sul prelievo di energia elettrica (fino a kWh 200.000 mensili) fino alla data della sua abrogazione, cioè il 31 dicembre 2011. L'aliquota pagata in bolletta variava da
Provincia a Provincia con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh.
Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 68/2011, con decorrenza 1gennaio 2012, si è avuta l'abolizione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, perché in contrasto con l'art. 1 p. 2 della Direttiva Comunitaria 2008/118/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea.
pagina 3 di 15 Censurava inoltre il comportamento in contrasto con l'obbligo di buona fede e
Contr correttezza ex art 1175 c.c. da parte di , e perciò richiedeva il risarcimento del danno ex art 1226 c.c. da liquidarsi, in via equitativa, in euro 1.000,00. Deduceva
Contr inoltre, di aver richiesto a la restituzione di quanto indebitamente pagato in data
25.06.2021 con esito negativo, attivava in seguito la procedura ADR con istanza all'Organismo Conciliaconsumatori e anch'esso aveva esito negativo, da ciò la necessità
di ottenere tutela con giudizio sommario innanzi al Tribunale adito.
Si costituiva in data 23/02/2022 il resistendo Controparte_1
all'avversa pretesa e chiedendone il rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare la nullità del ricorso per aver la ricorrente fatto riferimento a un
numero POD per il quale alcuna addizionale è stata versata E per l'effetto 2) Rigettare
la domanda 3) Accertare e dichiarare insussistente la competenza territoriale del
Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Napoli E per l'effetto 4) Dichiarare
inammissibile e/o improcedibile la domanda con vittoria di spese 5) previa
disapplicazione dell'articolo 14 T.U. Accise e previo occorrendo rinvio pregiudiziale ex
art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia Europea e/o alla Corte Costituzionale italiana,
ovvero previa occorrendo sospensione del presente giudizio -anche ma non solo ex art.
295 cod. proc. civ.- in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulle questioni ad
essa sottoposte in merito alla legittimità dell'art. 14 T.U. Accise 6) Accertare e
dichiarare la mancata comunicazione alla ai sensi e per gli effetti Parte_3
di cui all'art. 29 quarto comma L. 428/1990 E per l'effetto 7) Rigettare la domanda per
pagina 4 di 15 essere la stessa improcedibile e inammissibile. Ancora in rito e in ogni caso se il
Magistrato ritenesse esistente il suo potere di disapplicazione d'ufficio: 8) Accertare e
dichiarare insussistente il potere di disapplicare la normativa nazionale per le ragioni
meglio espresse in ricorso E per l'effetto 9) Rigettare la domanda in quanto
inammissibile e/o improcedibile e infondata Infine nella denegata ipotesi di
superamento di tali eccezioni preliminari, e accertato che le difese svolte dai resistenti
richiedono un'attività istruttoria non sommaria, rendendo incompatibile lo strumento
processuale prescelto fissare, ai sensi dell'art. 702/ter, III co., cod., proc. civ., con
ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183, VI° co. c.p.c. con i termini lì
prescritti, per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito: 10) accertare e dichiarare
infondata l'azione promossa e per l'effetto 11) rigettare le domande avversarie in
quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa”.
In particolare, prendeva posizione argomentando l'assenza dei presupposti per l'indebito oggettivo e per la conseguente restituzione ex art 2033 c.c., in quanto il pagamento di quelle somme non era stato provato e in ogni caso non era dovuto in base al contratto tra l'utente e il fornitore, contratto che riteneva valido ed efficace nonché conforme al quadro normativo vigente. Deduceva inoltre l'infondatezza della domanda avversaria sulla base del fatto che la direttiva UE non ha efficacia orizzontale, nonché per la compatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la direttiva n.2008/118/CE.
In data 08/03/2022 si celebrava la prima udienza in modalità trattazione telematica,
all'esito della quale il giudicante si riservava di provvedere. Scioglieva la riserva in data pagina 5 di 15 10/04/2022 disponendo il mutamento del rito, da sommario a procedimento a cognizione piena, atteso che la controversia per la sua complessità non si prestava ad una trattazione sommaria e rinviava per la prima comparizione e trattazione della causa all'udienza in data 11/10/2022 da tenersi in trattazione telematica.
Il giudicante concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6 cpc e fissava in prosieguo l'udienza del 9/10/2023, all'esito della quale rinviava per la precisazione delle conclusioni in data 11/11/2024.
Lette le note di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non è fondata e non può trovare accoglimento.
L'attrice ha svolto contro la convenuta un'azione di ripetizione dell'indebito di €
19.500,00 oltre interessi dalla data del pagamento al saldo, assumendo di avere pagato a Contr favore di i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica relativa al biennio 2010
– 2011 a titolo di "addizionale provinciale", chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione di tali somme in quanto il pagamento era stato indebito, stante il contrasto tra l'art. 6 D.L. 511/1988, istitutivo dell'imposta addizionale provinciale, e la direttiva n.
118/2008 comunitaria in materia di armonizzazione dell'accisa sui consumi energetici.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta relativa alla nullità del ricorso, in quanto il numero cliente (872043454) è stato menzionato, risulta quindi perfettamente determinato l'oggetto di ricorso, da ritenersi valido.
Con riferimento all'eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Napoli, si rileva che è stato fatto buon governo da parte dell'attrice della disciplina di cui all'art 20 cpc, che incardina la competenza presso il pagina 6 di 15 giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, ossia Battipaglia, dove è sita la sede del caseificio, da ciò ne deriva che l'eccezione deve ritenersi respinta.
Peraltro, pur corrispondendo al vero la circostanza che nel contratto sia inserita una clausola derogatoria della competenza dell'autorità giudiziaria, è altrettanto vero e di pregnante importanza il fatto che essa sia inserita all'interno di un blocco di clausole vessatorie, e questa nello specifico che avrebbe l'effetto di sottrarre il contenzioso al suo giudice naturale precostituito per legge, non è stata specificamente sottoscritta, è quindi invalida.
Nel merito, la convenuta ha confermato l'esistenza di un contratto di somministrazione stipulato e in essere tra le parti negli anni in parola, e ha negato la debenza del credito sulla scorta delle seguenti motivazioni di diritto: a) inapplicabilità della disciplina dell'indebito in quanto i pagamenti non sono privi di causa;
b) le direttive self executing hanno efficacia solo verticale e non orizzontale tra privati c) l'imposta addizionale non ha natura autonoma ma è solo accessoria all'accisa, onde non occorre una finalità specifica;
d) in subordine, il Legislatore ha comunque indicato le finalità specifiche delle addizionali provinciali;
e) la mancata prova dei pagamenti;
in subordine, nel denegato caso di accoglimento del ricorso: e) gli interessi legali debbono essere conteggiati a decorrere dalla domanda giudiziale.
Contr La domanda di ripetizione di indebito, da parte del , è prevista e Parte_4
regolata dall'art. 2033 cc, in forza del quale spetta a chi agisce in ripetizione allegare e provare il fatto del pagamento e l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, della causa solvendi. Gli interessi moratori spettano nella misura di cui all'art. 1284 cc al solvens dalla data del pagamento se l'accipiens è in mala fede e dal giorno della domanda se l'accipiens è in buona fede. I criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115
e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594).
pagina 7 di 15 In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: "In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c" (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701).
Ancora, la Corte ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
Passando poi al profilo tributario ed euro-unitario, si osserva che l'art. 6 del D.L. n.
511/1988, nella formulazione vigente negli anni 2010-2011, prevedeva un'imposta addizionale sulle accise e sull'energia elettrica a carico dei fornitori di energia (soggetti passivi dell'imposta) e con gettito a favore dei Comuni e delle Province.
Ai sensi degli artt. 56 co. 1 e 16 co. 3 26.10.1995 n. 504, "Testo unico delle Accise", di seguito, per brevità; "TUA", i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, nella specie i fornitori dell'energia elettrica, hanno il diritto di rivalersi sui "consumatori finali" dell'energia elettrica dei denari versati a titolo di accisa all'RA. Con le direttive
92/12/CEE, 2003/96/CE e 2008/118/CE è stata progressivamente istituita una disciplina euro-unitaria armonizzata sulle accise a tutela del principio del libero mercato e della circolazione delle merci nel mercato. In particolare, l'art. 3 par. 2 della dir. n. 92/12/CEE afferma che "I prodotti di cui al paragrafo 1", tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003
"possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta". Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1 par. 2 dir. 2008/118/CE, per la quale "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali pagina 8 di 15 imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni".
Con due recenti sentenze (CGUE del 5.03.2015 resa nella causa C-553/13, c. + altri, e
CGUE del 25.07.2018 resa nella causa C-103/17, c. + altri), la Corte di Giustizia ha sancito espressamente che, affinché gli Stati membri possano imporre sui consumi di energia elettrica imposte indirette, devono essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente:
1. le imposte devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
2. le imposte addizionali devono avere una
"finalità specifica", intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio.
A sua volta, la sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con una serie di recenti arresti su cause di ripetizione dell'imposta proposte dai consumatori finali contro l'RA
(nelle cause in cui quest'ultimo non aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva del consumatore finale, si è orientata nel senso dell'accoglimento della domanda, affermando che "l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L.
n. 511 del 1988 art. 6 nella sua versione applicabile ratione temporis...va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla
Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio
2018 in causa C-103/17" (così, tra le ultime: Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; conformi, negli stessi termini e con le medesime argomentazioni: Cass. civ. sez. 5 del
28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del
23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198).
In particolare, la Corte ha osservato: "L'art. 3 par. 2 della dir. n. 92/12/CEE afferma che
"I prodotti di cui al paragrafo 1", tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003 "possono
pagina 9 di 15 formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta". Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1 par. 2 dir. 2008/118/CE, nella specie applicabile ratione temporis, per la quale "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni". Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente:
1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97 Commissione/Francia, punto 19; CGUE
9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa
C-82/12 , punto 23).
La già citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato "al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione". Peraltro, "un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a
pagina 10 di 15 siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese".
La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal d. lgs 2.02.2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse "sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica"
(comma 3). La direttiva 2008/118/CE è stata invece recepita dallo Stato italiano con d. lgs 29.03.2010 n. 48.
Successivamente, con decorrenza 1° gennaio 2012, il d. lgs 14.03.2011 n. 23 art. 2 comma 6 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal 1^ aprile 2012, il D.L. n. 511 del 1988, art. 6 è stato abrogato dal D.L. 2 marzo
2012 n. 16 convertito con modifiche nella L. 26.04.2012 n. 44. Come specificato, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE occorrono cumulativamente due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione, applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
Sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 co. 3 ultimo periodo chiarisce che
"Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica", sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11.06.2007 del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
pagina 11 di 15 In particolare, tenuto conto delle sentenze pagina 13 di 27 della CGUE sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del
D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad "assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali", non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio. Giova inoltre osservare che altrettanto deve dirsi per quanto riguarda i riferimenti alla L.
8.06.1990 n. 142 art. 54, al d. lgs 18.08.2000 n. 267 art. 149 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.) ovvero all'art. 19 T.U.E.L.: le indicazioni che si traggono da tali norme sono del tutto generiche e non in grado di distinguere la finalità specifica cui l'addizionale provinciale intende soddisfare.
La circostanza che in tema di bilancio degli enti locali non sia possibile destinare o vincolare a spese analiticamente individuate i proventi dell'addizionale, da un lato, non giustifica la violazione del diritto unionale e, dall'altro, non impedisce al legislatore di individuare una finalità specifica che i proventi dell'addizionale debbano soddisfare, indipendentemente dalla diretta correlazione tra entrata e spesa in sede di bilancio. Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 co. 2 indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n.
170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88, punti 30 e 31; in materia tributaria, SS.UU. del 12.04.1996 n. 3458)" (Cass. n. 22343/2020 in parte motiva, evidenza dell'Estensore; conf.: Cass. nn. 15198/2019, 27101/2019, 10691/2020 e
16142/2020).
Contr Di contro, nelle controversie in cui il aveva validamente sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del consumatore finale che agiva in ripetizione pagina 12 di 15 dell'imposta a suo tempo pagata al fornitore, la Corte di Cassazione ha stabilito la fondatezza di tale eccezione, sancendo che il destinatario passivo dell'imposta è solo il fornitore di energia, il quale è di conseguenza l'unico soggetto ad avere la legittimazione attiva a ripetere l'imposta direttamente dall'RA.
La Corte di Cassazione ha poi affermato che il consumatore finale - ove il somministrante abbia esercitato il suo diritto di rivalsa e abbia traslato l'imposta sul cliente finale in bolletta - ha diritto di ripetere la rivalsa dell'imposta dal fornitore di energia elettrica, esperendo un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc;
il fornitore di energia, a sua volta, ove destinatario di una sentenza che lo condanni a restituire la rivalsa, ha diritto - ai sensi dell'art. 14 TUA, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della detta sentenza - di richiedere alla P.A. che ha incassato l'imposta la ripetizione della stessa, anche ove sia decorso il termine biennale di decadenza per proporre la domanda di restituzione (Cass. nn. 15199/2019, 27099/2019, 27306/2019 e
3233/2020).
Infine, la Corte di legittimità, in ipotesi di controversie di ripetizioni di indebito consimili a quella in esame, trattandosi di controversie tra privati relative a ripetizione di somme pagate per rivalsa di imposte indirette (nel caso di specie: IVA), ha chiarito che l'Amministrazione Finanziaria non è litisconsorte necessario e che il Giudice ordinario può, in via incidentale, sindacare della legittimità o meno della pretesa tributaria per delibare la debenza della rivalsa: "Nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente,
l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.,
pagina 13 di 15 in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario" (Cass. civ. SS.UU. del
26.09.2009 n. 15032; conf.: Cass. civ. SS.UU. del 28.01.2011 n. 2064; Cass. civ. sez. 5 del 19.04.2013 n. 9567; Cass. civ. sez. 5 del 12.11.2020 n. 25519).
Affinché la destinazione predeterminata del gettito di un'imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa consenta di considerare che tale imposta persegue una «finalità specifica» ai sensi dell'articolo1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, è necessario che l'imposta in questione miri, di per sé stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, e quindi che sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la predetta finalità specifica (sentenza del 5.03.2015, Statoil Fuel &
Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
In assenza di un siffatto meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un'imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa può essere considerata perseguire una «finalità specifica» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 soltanto qualora tale imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi alfine di scoraggiarne il consumo (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail,
C553/13,EU:C:2015:149, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, il giudice del rinvio, rispondendo alla richiesta di informazioni rivoltagli dalla Corte, ha chiaramente indicato che l'imposta regionale di cui al procedimento principale persegue solo una finalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali. Orbene, la condizione relativa al perseguimento di una finalità specifica, prevista all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, deve essere intesa come riferita a una finalità che non sia puramente di bilancio. Alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata, dichiarando che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di pagina 14 di 15 benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali." (CGUE ordinanza motivata resa nella causa C-255 il 9.11.2021, paragrafi da 27 a 40).
Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto della causa, la domanda dell'attrice risulta infondata e non può essere accolta per un deficit di prova relativa al pagamento dell'addizionale provinciale applicata sui consumi di energia elettrica per il periodo 2010 – 2011, non avendo l'attrice, pur a fronte della reiterata contestazione dell'effettivo pagamento, dato prova di avere pagato le fatture relative alla fornitura di energia elettrica e, dunque, delle relative accise come applicate. Ciò rende la domanda di ripetizione dell'indebito non sostenuta dal primo e fondamentale presupposto fondante il diritto vantato, che non consente di procedere alla valutazione in ordine all'esistenza del secondo, ossia la mancanza di una valida causa solvendi.
Alla luce di tutto quanto esposto, l'attrice è da ritenersi integralmente soccombente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta la domanda attorea per quanto in motivazione.
2. Condanna il alla refusione delle spese di Parte_1
lite liquidate in euro 4.600,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e accessori come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 21 marzo 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8653 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione in data 11/11/2024
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
p.l.r.p.t. sig. (c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1
nel presente giudizio - in virtù di mandato in calce all'atto di citazione - congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Antonella Capaccio e Mario Manzo del foro di Salerno, domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Battipaglia (Sa) alla Via Trieste, 2, posta elettronica certificata: ed Email_1 Email_2
ATTRICE
E
pagina 1 di 15 – già Controparte_1 Controparte_2
- con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, (N. Registro delle
[...]
Imprese di Roma e CF ) in persona del legale rappresentante pt, P.IVA_2
rappresentata e difesa – giusta procura generale per atto Notaio Dr del 9 Persona_1
settembre 2021 Rep. 63707 Racc. 32984 – allegata all'atto introduttivo – dall'avv.
Massimiliano Cesare con studio in Napoli alla Pizza Giulio Rodinò n. 18 nonché, con poteri anche disgiunti, dall'avv. Maria Rosaria Manselli, indirizzo pec:
Email_3
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Contratto e obbligazioni varie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art 702 bis cpc depositato in data 8.11.2021 il Parte_1
incardinava il presente giudizio innanzi al Tribunale di Salerno
[...]
contro il affinché accogliesse le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Voglia, l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, - Accertato quanto
statuito dalla Cassazione (Sentenze n. 27099/2019 e n. 27101/2019 del 23/10/2019) e
dalla Direttiva Comunitaria 2008/118/CE, dichiarare l'illegittimità dell'addebito
operato dalla convenuta, per il biennio 2010-2011, a titolo di addizionali provinciali
all'accisa sull'energia elettrica, per le motivazioni suesposte, e per l'effetto -
condannare la convenuta al rimborso in favore del Parte_1
della somma di € 19.500,00 oltre interessi fino al saldo, a titolo di
[...]
pagina 2 di 15 ripetizione dell'indebito; - condannare altresì la convenuta per violazione dell'obbligo
di correttezza e buona fede, per tutte le motivazioni suesposte, al risarcimento del danno
che può essere liquidato ex art. 1226 c.c. in via equitativa, e quantificato in € 1.000,00;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CA e spese
generali del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati
antistatari.”
In particolare, l'attrice assume di essere intestataria del contratto di fornitura di energia elettrica con codice cliente n. 872043454, stipulato con Controparte_2
la quale addebitava sulle bollette riferite al biennio 2010-2011 il costo
[...]
dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica pari ad euro 19.500,00, che lamenta essere illegittimo.
Tale illegittimità è scaturita da una indicazione della UE (Direttiva 2008/118/CE) sulle modalità di prelievo del tributo adottato in quel periodo. L'addizionale dell'accisa è stata applicata sul prelievo di energia elettrica (fino a kWh 200.000 mensili) fino alla data della sua abrogazione, cioè il 31 dicembre 2011. L'aliquota pagata in bolletta variava da
Provincia a Provincia con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh.
Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 68/2011, con decorrenza 1gennaio 2012, si è avuta l'abolizione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, perché in contrasto con l'art. 1 p. 2 della Direttiva Comunitaria 2008/118/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea.
pagina 3 di 15 Censurava inoltre il comportamento in contrasto con l'obbligo di buona fede e
Contr correttezza ex art 1175 c.c. da parte di , e perciò richiedeva il risarcimento del danno ex art 1226 c.c. da liquidarsi, in via equitativa, in euro 1.000,00. Deduceva
Contr inoltre, di aver richiesto a la restituzione di quanto indebitamente pagato in data
25.06.2021 con esito negativo, attivava in seguito la procedura ADR con istanza all'Organismo Conciliaconsumatori e anch'esso aveva esito negativo, da ciò la necessità
di ottenere tutela con giudizio sommario innanzi al Tribunale adito.
Si costituiva in data 23/02/2022 il resistendo Controparte_1
all'avversa pretesa e chiedendone il rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare la nullità del ricorso per aver la ricorrente fatto riferimento a un
numero POD per il quale alcuna addizionale è stata versata E per l'effetto 2) Rigettare
la domanda 3) Accertare e dichiarare insussistente la competenza territoriale del
Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Napoli E per l'effetto 4) Dichiarare
inammissibile e/o improcedibile la domanda con vittoria di spese 5) previa
disapplicazione dell'articolo 14 T.U. Accise e previo occorrendo rinvio pregiudiziale ex
art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia Europea e/o alla Corte Costituzionale italiana,
ovvero previa occorrendo sospensione del presente giudizio -anche ma non solo ex art.
295 cod. proc. civ.- in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulle questioni ad
essa sottoposte in merito alla legittimità dell'art. 14 T.U. Accise 6) Accertare e
dichiarare la mancata comunicazione alla ai sensi e per gli effetti Parte_3
di cui all'art. 29 quarto comma L. 428/1990 E per l'effetto 7) Rigettare la domanda per
pagina 4 di 15 essere la stessa improcedibile e inammissibile. Ancora in rito e in ogni caso se il
Magistrato ritenesse esistente il suo potere di disapplicazione d'ufficio: 8) Accertare e
dichiarare insussistente il potere di disapplicare la normativa nazionale per le ragioni
meglio espresse in ricorso E per l'effetto 9) Rigettare la domanda in quanto
inammissibile e/o improcedibile e infondata Infine nella denegata ipotesi di
superamento di tali eccezioni preliminari, e accertato che le difese svolte dai resistenti
richiedono un'attività istruttoria non sommaria, rendendo incompatibile lo strumento
processuale prescelto fissare, ai sensi dell'art. 702/ter, III co., cod., proc. civ., con
ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183, VI° co. c.p.c. con i termini lì
prescritti, per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito: 10) accertare e dichiarare
infondata l'azione promossa e per l'effetto 11) rigettare le domande avversarie in
quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa”.
In particolare, prendeva posizione argomentando l'assenza dei presupposti per l'indebito oggettivo e per la conseguente restituzione ex art 2033 c.c., in quanto il pagamento di quelle somme non era stato provato e in ogni caso non era dovuto in base al contratto tra l'utente e il fornitore, contratto che riteneva valido ed efficace nonché conforme al quadro normativo vigente. Deduceva inoltre l'infondatezza della domanda avversaria sulla base del fatto che la direttiva UE non ha efficacia orizzontale, nonché per la compatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la direttiva n.2008/118/CE.
In data 08/03/2022 si celebrava la prima udienza in modalità trattazione telematica,
all'esito della quale il giudicante si riservava di provvedere. Scioglieva la riserva in data pagina 5 di 15 10/04/2022 disponendo il mutamento del rito, da sommario a procedimento a cognizione piena, atteso che la controversia per la sua complessità non si prestava ad una trattazione sommaria e rinviava per la prima comparizione e trattazione della causa all'udienza in data 11/10/2022 da tenersi in trattazione telematica.
Il giudicante concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6 cpc e fissava in prosieguo l'udienza del 9/10/2023, all'esito della quale rinviava per la precisazione delle conclusioni in data 11/11/2024.
Lette le note di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non è fondata e non può trovare accoglimento.
L'attrice ha svolto contro la convenuta un'azione di ripetizione dell'indebito di €
19.500,00 oltre interessi dalla data del pagamento al saldo, assumendo di avere pagato a Contr favore di i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica relativa al biennio 2010
– 2011 a titolo di "addizionale provinciale", chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione di tali somme in quanto il pagamento era stato indebito, stante il contrasto tra l'art. 6 D.L. 511/1988, istitutivo dell'imposta addizionale provinciale, e la direttiva n.
118/2008 comunitaria in materia di armonizzazione dell'accisa sui consumi energetici.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta relativa alla nullità del ricorso, in quanto il numero cliente (872043454) è stato menzionato, risulta quindi perfettamente determinato l'oggetto di ricorso, da ritenersi valido.
Con riferimento all'eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Napoli, si rileva che è stato fatto buon governo da parte dell'attrice della disciplina di cui all'art 20 cpc, che incardina la competenza presso il pagina 6 di 15 giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, ossia Battipaglia, dove è sita la sede del caseificio, da ciò ne deriva che l'eccezione deve ritenersi respinta.
Peraltro, pur corrispondendo al vero la circostanza che nel contratto sia inserita una clausola derogatoria della competenza dell'autorità giudiziaria, è altrettanto vero e di pregnante importanza il fatto che essa sia inserita all'interno di un blocco di clausole vessatorie, e questa nello specifico che avrebbe l'effetto di sottrarre il contenzioso al suo giudice naturale precostituito per legge, non è stata specificamente sottoscritta, è quindi invalida.
Nel merito, la convenuta ha confermato l'esistenza di un contratto di somministrazione stipulato e in essere tra le parti negli anni in parola, e ha negato la debenza del credito sulla scorta delle seguenti motivazioni di diritto: a) inapplicabilità della disciplina dell'indebito in quanto i pagamenti non sono privi di causa;
b) le direttive self executing hanno efficacia solo verticale e non orizzontale tra privati c) l'imposta addizionale non ha natura autonoma ma è solo accessoria all'accisa, onde non occorre una finalità specifica;
d) in subordine, il Legislatore ha comunque indicato le finalità specifiche delle addizionali provinciali;
e) la mancata prova dei pagamenti;
in subordine, nel denegato caso di accoglimento del ricorso: e) gli interessi legali debbono essere conteggiati a decorrere dalla domanda giudiziale.
Contr La domanda di ripetizione di indebito, da parte del , è prevista e Parte_4
regolata dall'art. 2033 cc, in forza del quale spetta a chi agisce in ripetizione allegare e provare il fatto del pagamento e l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, della causa solvendi. Gli interessi moratori spettano nella misura di cui all'art. 1284 cc al solvens dalla data del pagamento se l'accipiens è in mala fede e dal giorno della domanda se l'accipiens è in buona fede. I criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115
e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594).
pagina 7 di 15 In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: "In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c" (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701).
Ancora, la Corte ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
Passando poi al profilo tributario ed euro-unitario, si osserva che l'art. 6 del D.L. n.
511/1988, nella formulazione vigente negli anni 2010-2011, prevedeva un'imposta addizionale sulle accise e sull'energia elettrica a carico dei fornitori di energia (soggetti passivi dell'imposta) e con gettito a favore dei Comuni e delle Province.
Ai sensi degli artt. 56 co. 1 e 16 co. 3 26.10.1995 n. 504, "Testo unico delle Accise", di seguito, per brevità; "TUA", i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, nella specie i fornitori dell'energia elettrica, hanno il diritto di rivalersi sui "consumatori finali" dell'energia elettrica dei denari versati a titolo di accisa all'RA. Con le direttive
92/12/CEE, 2003/96/CE e 2008/118/CE è stata progressivamente istituita una disciplina euro-unitaria armonizzata sulle accise a tutela del principio del libero mercato e della circolazione delle merci nel mercato. In particolare, l'art. 3 par. 2 della dir. n. 92/12/CEE afferma che "I prodotti di cui al paragrafo 1", tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003
"possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta". Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1 par. 2 dir. 2008/118/CE, per la quale "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali pagina 8 di 15 imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni".
Con due recenti sentenze (CGUE del 5.03.2015 resa nella causa C-553/13, c. + altri, e
CGUE del 25.07.2018 resa nella causa C-103/17, c. + altri), la Corte di Giustizia ha sancito espressamente che, affinché gli Stati membri possano imporre sui consumi di energia elettrica imposte indirette, devono essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente:
1. le imposte devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
2. le imposte addizionali devono avere una
"finalità specifica", intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio.
A sua volta, la sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con una serie di recenti arresti su cause di ripetizione dell'imposta proposte dai consumatori finali contro l'RA
(nelle cause in cui quest'ultimo non aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva del consumatore finale, si è orientata nel senso dell'accoglimento della domanda, affermando che "l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L.
n. 511 del 1988 art. 6 nella sua versione applicabile ratione temporis...va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla
Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio
2018 in causa C-103/17" (così, tra le ultime: Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; conformi, negli stessi termini e con le medesime argomentazioni: Cass. civ. sez. 5 del
28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del
23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198).
In particolare, la Corte ha osservato: "L'art. 3 par. 2 della dir. n. 92/12/CEE afferma che
"I prodotti di cui al paragrafo 1", tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003 "possono
pagina 9 di 15 formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta". Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1 par. 2 dir. 2008/118/CE, nella specie applicabile ratione temporis, per la quale "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni". Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente:
1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97 Commissione/Francia, punto 19; CGUE
9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa
C-82/12 , punto 23).
La già citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato "al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione". Peraltro, "un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a
pagina 10 di 15 siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese".
La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal d. lgs 2.02.2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse "sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica"
(comma 3). La direttiva 2008/118/CE è stata invece recepita dallo Stato italiano con d. lgs 29.03.2010 n. 48.
Successivamente, con decorrenza 1° gennaio 2012, il d. lgs 14.03.2011 n. 23 art. 2 comma 6 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal 1^ aprile 2012, il D.L. n. 511 del 1988, art. 6 è stato abrogato dal D.L. 2 marzo
2012 n. 16 convertito con modifiche nella L. 26.04.2012 n. 44. Come specificato, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE occorrono cumulativamente due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione, applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
Sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 co. 3 ultimo periodo chiarisce che
"Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica", sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11.06.2007 del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
pagina 11 di 15 In particolare, tenuto conto delle sentenze pagina 13 di 27 della CGUE sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del
D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad "assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali", non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio. Giova inoltre osservare che altrettanto deve dirsi per quanto riguarda i riferimenti alla L.
8.06.1990 n. 142 art. 54, al d. lgs 18.08.2000 n. 267 art. 149 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.) ovvero all'art. 19 T.U.E.L.: le indicazioni che si traggono da tali norme sono del tutto generiche e non in grado di distinguere la finalità specifica cui l'addizionale provinciale intende soddisfare.
La circostanza che in tema di bilancio degli enti locali non sia possibile destinare o vincolare a spese analiticamente individuate i proventi dell'addizionale, da un lato, non giustifica la violazione del diritto unionale e, dall'altro, non impedisce al legislatore di individuare una finalità specifica che i proventi dell'addizionale debbano soddisfare, indipendentemente dalla diretta correlazione tra entrata e spesa in sede di bilancio. Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 co. 2 indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n.
170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88, punti 30 e 31; in materia tributaria, SS.UU. del 12.04.1996 n. 3458)" (Cass. n. 22343/2020 in parte motiva, evidenza dell'Estensore; conf.: Cass. nn. 15198/2019, 27101/2019, 10691/2020 e
16142/2020).
Contr Di contro, nelle controversie in cui il aveva validamente sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del consumatore finale che agiva in ripetizione pagina 12 di 15 dell'imposta a suo tempo pagata al fornitore, la Corte di Cassazione ha stabilito la fondatezza di tale eccezione, sancendo che il destinatario passivo dell'imposta è solo il fornitore di energia, il quale è di conseguenza l'unico soggetto ad avere la legittimazione attiva a ripetere l'imposta direttamente dall'RA.
La Corte di Cassazione ha poi affermato che il consumatore finale - ove il somministrante abbia esercitato il suo diritto di rivalsa e abbia traslato l'imposta sul cliente finale in bolletta - ha diritto di ripetere la rivalsa dell'imposta dal fornitore di energia elettrica, esperendo un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc;
il fornitore di energia, a sua volta, ove destinatario di una sentenza che lo condanni a restituire la rivalsa, ha diritto - ai sensi dell'art. 14 TUA, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della detta sentenza - di richiedere alla P.A. che ha incassato l'imposta la ripetizione della stessa, anche ove sia decorso il termine biennale di decadenza per proporre la domanda di restituzione (Cass. nn. 15199/2019, 27099/2019, 27306/2019 e
3233/2020).
Infine, la Corte di legittimità, in ipotesi di controversie di ripetizioni di indebito consimili a quella in esame, trattandosi di controversie tra privati relative a ripetizione di somme pagate per rivalsa di imposte indirette (nel caso di specie: IVA), ha chiarito che l'Amministrazione Finanziaria non è litisconsorte necessario e che il Giudice ordinario può, in via incidentale, sindacare della legittimità o meno della pretesa tributaria per delibare la debenza della rivalsa: "Nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente,
l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.,
pagina 13 di 15 in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario" (Cass. civ. SS.UU. del
26.09.2009 n. 15032; conf.: Cass. civ. SS.UU. del 28.01.2011 n. 2064; Cass. civ. sez. 5 del 19.04.2013 n. 9567; Cass. civ. sez. 5 del 12.11.2020 n. 25519).
Affinché la destinazione predeterminata del gettito di un'imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa consenta di considerare che tale imposta persegue una «finalità specifica» ai sensi dell'articolo1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, è necessario che l'imposta in questione miri, di per sé stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, e quindi che sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la predetta finalità specifica (sentenza del 5.03.2015, Statoil Fuel &
Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
In assenza di un siffatto meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un'imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa può essere considerata perseguire una «finalità specifica» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 soltanto qualora tale imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi alfine di scoraggiarne il consumo (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail,
C553/13,EU:C:2015:149, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, il giudice del rinvio, rispondendo alla richiesta di informazioni rivoltagli dalla Corte, ha chiaramente indicato che l'imposta regionale di cui al procedimento principale persegue solo una finalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali. Orbene, la condizione relativa al perseguimento di una finalità specifica, prevista all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, deve essere intesa come riferita a una finalità che non sia puramente di bilancio. Alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata, dichiarando che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di pagina 14 di 15 benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali." (CGUE ordinanza motivata resa nella causa C-255 il 9.11.2021, paragrafi da 27 a 40).
Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto della causa, la domanda dell'attrice risulta infondata e non può essere accolta per un deficit di prova relativa al pagamento dell'addizionale provinciale applicata sui consumi di energia elettrica per il periodo 2010 – 2011, non avendo l'attrice, pur a fronte della reiterata contestazione dell'effettivo pagamento, dato prova di avere pagato le fatture relative alla fornitura di energia elettrica e, dunque, delle relative accise come applicate. Ciò rende la domanda di ripetizione dell'indebito non sostenuta dal primo e fondamentale presupposto fondante il diritto vantato, che non consente di procedere alla valutazione in ordine all'esistenza del secondo, ossia la mancanza di una valida causa solvendi.
Alla luce di tutto quanto esposto, l'attrice è da ritenersi integralmente soccombente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta la domanda attorea per quanto in motivazione.
2. Condanna il alla refusione delle spese di Parte_1
lite liquidate in euro 4.600,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e accessori come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 21 marzo 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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