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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/11/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.213/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
28 marzo 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CARUSO CESARE
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
MA DI PA, DE LF GI TI e DE
RE OM
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 2541/2020 pubblicata il
17/07/2020
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'On. Corte d'Appello di Catania adita, contrariis reiectis, annullare e/o revocare e/o riformare la Sentenza del Tribunale di Catania, III Sezione Civile,
n. 2541/2020 del 17 luglio 2020 (n. 11432/2017 R.G.), emessa dal Giudice Unico dott. Salvatore Barberi, pubblicata in data 17 luglio 2020 e, per l'effetto, 1. accertare e dichiarare che il sinistro occorso al dott. è da Parte_1 ascriversi alla esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c. Controparte_2
o, in subordine, ex art. 2043 c.c. per le motivazioni addotte in seno all'atto di appello;
2. condannare il al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 subiti dal dott. quantificati in complessivi Euro 21.594,50, o in Parte_1
quella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
3. in estremo subordine, dichiarare il concorso di colpa del ex Controparte_2
art. 1227 c.c. nel sinistro in oggetto, riconoscendo allo stesso Ente comunale una percentuale di responsabilità o, comunque, un concorso di colpa pari o superiore al 50%;
4. Statuire anche in ordine alle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio secondo soccombenza
Per Parte Appellata:
Piaccia alla Corte d'Appello, in accoglimento delle spiegate difese, confermare la Sentenza n. 2541/2020 pubblicata il 17/07/2020, RG n. 11432/2017. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via istruttoria, si contestano tutte le dedotte circostanze e l'articolato di prova, in quanto inconducente e volto far esprimere giudizi e valutazioni di natura soggettiva (vedasi le locuzioni
“rovinosamente” ; “violentemente” ). Si contestano, altresì, le circostanze e le ricostruzioni contenute nella perizia giurata, in quanto riportanti fatti postumi all'accaduto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2541/2020 pubblicata il 17/07/2020, il Tribunale di Catania rigettava le domande proposte da nei confronti del Parte_1 CP_2
, compensando le spese del giudizio.
[...]
In particolare il primo giudice, ricostruita la responsabilità ex art. 2051 c.c., escludeva che, nel caso in esame, in base alle stesse allegazioni attoree e al materiale fotografico prodotto, la caduta dell'attore potesse dirsi realmente causata dalle condizioni del marciapiede suindicato, posto che, anche a ritenere pag. 2/7 veritiera la dinamica del sinistro, l'anomalia del marciapiede particolarmente estesa, così come riprodotta nelle fotografie prodotte in atti, appariva, in relazione al transito di un pedone, assolutamente visibile e l'imperfezione, per quanto emerso nel corso del presente giudizio, non poteva considerarsi in alcun modo né un'insidia né un'anomalia dell'area transitabile, tale da assurgere a causa giuridicamente rilevante della caduta della parte attrice.
Con atto di citazione notificato il 15.02.2021 ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza per le ragioni meglio illustrate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituito il instando per il rigetto dell'appello. Controparte_2
Con ordinanza dell'11/12/2024 la Corte ha ammesso la richiesta di prova testimoniale dedotta dall'appellante, prova assunta all'udienza del 31/1/2025 e con successiva ordinanza del 12/02/2025 ha rigettato la chiesta CTU.
Indi, all'udienza del 28/03/2025, sulle conclusioni come precisate in verbale, la
Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di appello, censura la sentenza sia in punto di Parte_1 fatto, per non aver il giudice tenuto conto della documentazione prodotta, sia in punto di diritto, per errata applicazione dei principi di diritto al caso specifico con riferimento al disposto degli artt. 2051 e 1227 c.c., riproponendo in via subordinata la domanda di responsabilità ex art. 2043 c.c. già formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ritiene questa Corte utile richiamare, preliminarmente, gli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità relativi alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
Le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione (sent. 20943/2022) hanno ritenuto di confermare la presa di posizione espressa della terza sezione civile con due sentenze rese in data 1 febbraio 2018, nn. 2480 e 2481, evidenziando che i principi in essa affermati si sono stabilizzati nella giurisprudenza della pag. 3/7 medesima sezione, per effetto di Cass. n. 2477/2018 coeva alle appena ricordate sentenze, come emerge dalle indagini ricostruttive svolte da Cass. n. 27724/2018
e, più recentemente, da Cass. n. 4588/2022.
I principi, divenuti quindi costanti, sono:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo
e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al
pag. 4/7 principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Ciò detto, nel caso in esame, deve rilevarsi che non risulta in alcun modo provata la non visibilità della situazione dei luoghi.
Lo stesso appellante nulla ha riferito nei suoi scritti difensivi di primo grado.
Inoltre, la visibilità risulta confermata, oltre che dalle fotografie in atti che ritraggono una ampia zona in cui il marciapiede è privo della pavimentazione, anche dalle dichiarazioni del teste , il quale ha riferito che “era Testimone_1
quasi buio ma non ancora buio pesto”, e del teste che, nel Testimone_2 descrivere lo stato dei luoghi, ha affermato: preciso che probabilmente non ricordo il punto esatto poiché era quasi sera ed in particolare il momento in cui non sono ancora accese le luci dell'illuminazione pubblica. Quando sono arrivato sui luoghi era visibile il terreno e la sconnessione ritratta nelle foto, tra cui la n. 2”.
Siffatte circostanze consentono di affermare l'incidenza causale esclusiva del comportamento del danneggiato e la natura colposa dello stesso, rilevante ex art. 1227 co. 1 c.c. (non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile: cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, 23/05/2023 n. 14228;
Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n.
27724).
pag. 5/7 Invero, è risultato provato che: a) l'incidente è avvenuto in pieno centro cittadino, in un ora in cui era ancora possibile garantire la visibilità dei luoghi;
b) dalle acquisite fotografie raffiguranti il dissesto risulta che l'assenza di mattonelle era di estensione tale da essere agevolmente visibile a chiunque e, da chiunque, facilmente apprezzabile;
c) tale "evidenza" dell'anomalia, percepibile ad occhio nudo (tanto era vero che era stata notata dal testimone), non poteva essere trascurata da alcuno e quindi neppure dal non essendo risultato Pt_1
dall'espletata istruttoria che il dislivello, non segnalato, fosse occultato dalla presenza di ingombri o ostacoli specifici.
Né rileva che dopo il sinistro l'area sia stata recintata, ben potendo la circostanza essere attribuita sia a maggiore cautela da parte del sia al CP_2
prossimo intervento manutentivo.
In definitiva la presenza di una sufficiente illuminazione del tratto di marciapiede oggetto del sinistro, la intrinseca staticità dell'anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del e sia unicamente da Pt_1 ascrivere alla sua condotta idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
L'appello è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022, in relazione al valore della somma richiesta).
pag. 6/7 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2541/2020 pubblicata il
17/07/2020, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.809,00, oltre
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente relatore
Dott. Dora Bonifacio
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.213/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
28 marzo 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CARUSO CESARE
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
MA DI PA, DE LF GI TI e DE
RE OM
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 2541/2020 pubblicata il
17/07/2020
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'On. Corte d'Appello di Catania adita, contrariis reiectis, annullare e/o revocare e/o riformare la Sentenza del Tribunale di Catania, III Sezione Civile,
n. 2541/2020 del 17 luglio 2020 (n. 11432/2017 R.G.), emessa dal Giudice Unico dott. Salvatore Barberi, pubblicata in data 17 luglio 2020 e, per l'effetto, 1. accertare e dichiarare che il sinistro occorso al dott. è da Parte_1 ascriversi alla esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c. Controparte_2
o, in subordine, ex art. 2043 c.c. per le motivazioni addotte in seno all'atto di appello;
2. condannare il al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 subiti dal dott. quantificati in complessivi Euro 21.594,50, o in Parte_1
quella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
3. in estremo subordine, dichiarare il concorso di colpa del ex Controparte_2
art. 1227 c.c. nel sinistro in oggetto, riconoscendo allo stesso Ente comunale una percentuale di responsabilità o, comunque, un concorso di colpa pari o superiore al 50%;
4. Statuire anche in ordine alle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio secondo soccombenza
Per Parte Appellata:
Piaccia alla Corte d'Appello, in accoglimento delle spiegate difese, confermare la Sentenza n. 2541/2020 pubblicata il 17/07/2020, RG n. 11432/2017. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via istruttoria, si contestano tutte le dedotte circostanze e l'articolato di prova, in quanto inconducente e volto far esprimere giudizi e valutazioni di natura soggettiva (vedasi le locuzioni
“rovinosamente” ; “violentemente” ). Si contestano, altresì, le circostanze e le ricostruzioni contenute nella perizia giurata, in quanto riportanti fatti postumi all'accaduto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2541/2020 pubblicata il 17/07/2020, il Tribunale di Catania rigettava le domande proposte da nei confronti del Parte_1 CP_2
, compensando le spese del giudizio.
[...]
In particolare il primo giudice, ricostruita la responsabilità ex art. 2051 c.c., escludeva che, nel caso in esame, in base alle stesse allegazioni attoree e al materiale fotografico prodotto, la caduta dell'attore potesse dirsi realmente causata dalle condizioni del marciapiede suindicato, posto che, anche a ritenere pag. 2/7 veritiera la dinamica del sinistro, l'anomalia del marciapiede particolarmente estesa, così come riprodotta nelle fotografie prodotte in atti, appariva, in relazione al transito di un pedone, assolutamente visibile e l'imperfezione, per quanto emerso nel corso del presente giudizio, non poteva considerarsi in alcun modo né un'insidia né un'anomalia dell'area transitabile, tale da assurgere a causa giuridicamente rilevante della caduta della parte attrice.
Con atto di citazione notificato il 15.02.2021 ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza per le ragioni meglio illustrate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituito il instando per il rigetto dell'appello. Controparte_2
Con ordinanza dell'11/12/2024 la Corte ha ammesso la richiesta di prova testimoniale dedotta dall'appellante, prova assunta all'udienza del 31/1/2025 e con successiva ordinanza del 12/02/2025 ha rigettato la chiesta CTU.
Indi, all'udienza del 28/03/2025, sulle conclusioni come precisate in verbale, la
Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di appello, censura la sentenza sia in punto di Parte_1 fatto, per non aver il giudice tenuto conto della documentazione prodotta, sia in punto di diritto, per errata applicazione dei principi di diritto al caso specifico con riferimento al disposto degli artt. 2051 e 1227 c.c., riproponendo in via subordinata la domanda di responsabilità ex art. 2043 c.c. già formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ritiene questa Corte utile richiamare, preliminarmente, gli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità relativi alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
Le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione (sent. 20943/2022) hanno ritenuto di confermare la presa di posizione espressa della terza sezione civile con due sentenze rese in data 1 febbraio 2018, nn. 2480 e 2481, evidenziando che i principi in essa affermati si sono stabilizzati nella giurisprudenza della pag. 3/7 medesima sezione, per effetto di Cass. n. 2477/2018 coeva alle appena ricordate sentenze, come emerge dalle indagini ricostruttive svolte da Cass. n. 27724/2018
e, più recentemente, da Cass. n. 4588/2022.
I principi, divenuti quindi costanti, sono:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo
e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al
pag. 4/7 principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Ciò detto, nel caso in esame, deve rilevarsi che non risulta in alcun modo provata la non visibilità della situazione dei luoghi.
Lo stesso appellante nulla ha riferito nei suoi scritti difensivi di primo grado.
Inoltre, la visibilità risulta confermata, oltre che dalle fotografie in atti che ritraggono una ampia zona in cui il marciapiede è privo della pavimentazione, anche dalle dichiarazioni del teste , il quale ha riferito che “era Testimone_1
quasi buio ma non ancora buio pesto”, e del teste che, nel Testimone_2 descrivere lo stato dei luoghi, ha affermato: preciso che probabilmente non ricordo il punto esatto poiché era quasi sera ed in particolare il momento in cui non sono ancora accese le luci dell'illuminazione pubblica. Quando sono arrivato sui luoghi era visibile il terreno e la sconnessione ritratta nelle foto, tra cui la n. 2”.
Siffatte circostanze consentono di affermare l'incidenza causale esclusiva del comportamento del danneggiato e la natura colposa dello stesso, rilevante ex art. 1227 co. 1 c.c. (non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile: cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, 23/05/2023 n. 14228;
Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n.
27724).
pag. 5/7 Invero, è risultato provato che: a) l'incidente è avvenuto in pieno centro cittadino, in un ora in cui era ancora possibile garantire la visibilità dei luoghi;
b) dalle acquisite fotografie raffiguranti il dissesto risulta che l'assenza di mattonelle era di estensione tale da essere agevolmente visibile a chiunque e, da chiunque, facilmente apprezzabile;
c) tale "evidenza" dell'anomalia, percepibile ad occhio nudo (tanto era vero che era stata notata dal testimone), non poteva essere trascurata da alcuno e quindi neppure dal non essendo risultato Pt_1
dall'espletata istruttoria che il dislivello, non segnalato, fosse occultato dalla presenza di ingombri o ostacoli specifici.
Né rileva che dopo il sinistro l'area sia stata recintata, ben potendo la circostanza essere attribuita sia a maggiore cautela da parte del sia al CP_2
prossimo intervento manutentivo.
In definitiva la presenza di una sufficiente illuminazione del tratto di marciapiede oggetto del sinistro, la intrinseca staticità dell'anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del e sia unicamente da Pt_1 ascrivere alla sua condotta idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
L'appello è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022, in relazione al valore della somma richiesta).
pag. 6/7 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2541/2020 pubblicata il
17/07/2020, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.809,00, oltre
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente relatore
Dott. Dora Bonifacio
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