TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5041 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
argentino, nato il [...], con Documento Nazionale Parte_1
d'Identità numero , C.U.I.L. , domiciliato in via Lavalleja numero 582 NumeroD_1 NumeroDiCa_2
piano 6 appartamento A, Villa Cresmo, Ciudad Autonoma de Buenos Aires;
argentina, nata il [...], con Documento Nazionale d'Identità Parte_2
numero , C.U.I.L. , domiciliata in via Cerretti numero 1286 della città di NumeroD_3 NumeroDiCa_4
Adrogué, dipartimento di Almirante Brown, Provincia di Buenos Aires;
, argentino, nato il [...], con Documento Nazionale d'Identità numero Parte_3
, C.U.I.L. domiciliato in via Chubut numero 133 della città e NumeroD_5 NumeroDiCa_6
dipartimento di San Vicente, Provincia di Buenos Aires;
, argentino, nato il [...], con Documento Nazionale Parte_4
d'Identità numero , C.U.I.L. e argentina, nata il NumeroD_7 NumeroDiCa_8 Parte_5
25 ottobre 1982, con Documento Nazionale d'Identità numero , C.U.I.L. , NumeroD_9 NumeroDiC_10
domiciliati in via De Kay numero 50 della città di Adrogué, dipartimento di Almirante Brown,
Buenos Aires;
, argentino, celibe, nato il [...], con Documento Nazionale d'Identità Parte_6
numero , C.U.I.L. ; Numero_11 NumeroDiC_12
argentino, celibe, nato il [...], con Documento Nazionale d'Identità Parte_7
numero , C.U.I.L. ; Numero_13 NumeroDiC_14
1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Maragucci ( ), giusta procura C.F._1
notarile tradotta e legalizzata depositata nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliati in
Monza, alla Via Marsala n. 21, presso lo studio dello stesso;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici - alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
C.F. Email_1 C.F._2
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro. Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato il loro Controparte_1
status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano. Hanno esposto che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana e aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti dichiarano di essere discendenti diretti di , nata in [...], a Controparte_2
Parghelia (VV), il 15 settembre 1914 (doc. 1), e mai naturalizzata argentina, come da certificato allegato (doc. 1a). Dal matrimonio tra e Controparte_2 Parte_8
celebrato il 17 luglio 1941 (doc. 1b), è nato l'odierno ricorrente il 30 Parte_1
novembre 1954 (doc. 2).
Dal matrimonio tra e sono nate le odierne Parte_1 Controparte_3
ricorrenti il 24 giugno 1981 (doc. 3) e il 25 ottobre 1982 Parte_2 Parte_5
(doc. 4). Dal matrimonio tra e , celebrato il 3 agosto 2007 Parte_2 Parte_3
(doc. 3a), sono nati l'odierno ricorrente il 24 luglio 2011 (doc. 5) e il Parte_6 Per_1
20 gennaio 2020 (doc. 6).
Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda, chiedendo di Controparte_1
verificare la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U. con quanto osservato dalla successiva sentenza della Corte Cost. n. 10/15 e, nell'ipotesi del riconoscimento della fondatezza del ricorso, di escludere comunque una responsabilità ministeriale per il ritardo, data la mole di domande analoghe, e di tenere indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite.
2 Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 19 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
***
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina. Dai documenti prodotti risulta che l'avo italiano non si è mai naturalizzato cittadino argentino e pertanto non ha perso la cittadinanza italiana, trasmettendola iure sanguinis ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione allegata agli atti, da cui emerge che il passaggio per linea femminile è avvenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, il 1° gennaio 1948, precisamente dall'avo CP_2
nata in Italia, a [...], il [...], senza mai naturalizzarsi argentina, e
[...]
da questa trasmessa al figlio nato il [...], sposatosi in Parte_1
Argentina con CP_3
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la
3 cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. SSUU cit.).
Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'avo italiano mai rinunciarono alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al eccepire che si sono Controparte_1 verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022).
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n. 22271 afferma che “ai sensi dell'art. 11 della l.
n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni
4 tempo e può perdersi solo per rinuncia” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana). È poi opportuno richiamare le recenti sentenze “gemelle” delle SS.UU.
n. 25317 e 25318, pubblicate il 24 agosto 2022, definite “epocali” per la vasta platea di soggetti interessati. Con tali sentenze è stato statuito che:
- la cittadinanza per nascita si acquisisce iure sanguinis e, una volta acquisita, è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Chi richiede il riconoscimento deve provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre spetta alla controparte provare eventuali interruzioni;
- la perdita della cittadinanza italiana richiede un atto volontario e spontaneo per acquisire una cittadinanza straniera, come una domanda di iscrizione nelle liste elettorali. Stabilire la residenza all'estero non è sufficiente per la perdita della cittadinanza;
- la cittadinanza può essere persa solo per rinuncia volontaria ed esplicita, mai per rinuncia tacita;
- la perdita della cittadinanza per accettazione di un impiego da un governo estero senza permesso italiano si applica solo a impieghi governativi che comportano obblighi di fedeltà verso lo Stato straniero.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 19/11/2024 La Giudice
Dott.ssa Chiara Fiamingo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5041 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
argentino, nato il [...], con Documento Nazionale Parte_1
d'Identità numero , C.U.I.L. , domiciliato in via Lavalleja numero 582 NumeroD_1 NumeroDiCa_2
piano 6 appartamento A, Villa Cresmo, Ciudad Autonoma de Buenos Aires;
argentina, nata il [...], con Documento Nazionale d'Identità Parte_2
numero , C.U.I.L. , domiciliata in via Cerretti numero 1286 della città di NumeroD_3 NumeroDiCa_4
Adrogué, dipartimento di Almirante Brown, Provincia di Buenos Aires;
, argentino, nato il [...], con Documento Nazionale d'Identità numero Parte_3
, C.U.I.L. domiciliato in via Chubut numero 133 della città e NumeroD_5 NumeroDiCa_6
dipartimento di San Vicente, Provincia di Buenos Aires;
, argentino, nato il [...], con Documento Nazionale Parte_4
d'Identità numero , C.U.I.L. e argentina, nata il NumeroD_7 NumeroDiCa_8 Parte_5
25 ottobre 1982, con Documento Nazionale d'Identità numero , C.U.I.L. , NumeroD_9 NumeroDiC_10
domiciliati in via De Kay numero 50 della città di Adrogué, dipartimento di Almirante Brown,
Buenos Aires;
, argentino, celibe, nato il [...], con Documento Nazionale d'Identità Parte_6
numero , C.U.I.L. ; Numero_11 NumeroDiC_12
argentino, celibe, nato il [...], con Documento Nazionale d'Identità Parte_7
numero , C.U.I.L. ; Numero_13 NumeroDiC_14
1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Maragucci ( ), giusta procura C.F._1
notarile tradotta e legalizzata depositata nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliati in
Monza, alla Via Marsala n. 21, presso lo studio dello stesso;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici - alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
C.F. Email_1 C.F._2
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro. Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato il loro Controparte_1
status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano. Hanno esposto che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana e aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti dichiarano di essere discendenti diretti di , nata in [...], a Controparte_2
Parghelia (VV), il 15 settembre 1914 (doc. 1), e mai naturalizzata argentina, come da certificato allegato (doc. 1a). Dal matrimonio tra e Controparte_2 Parte_8
celebrato il 17 luglio 1941 (doc. 1b), è nato l'odierno ricorrente il 30 Parte_1
novembre 1954 (doc. 2).
Dal matrimonio tra e sono nate le odierne Parte_1 Controparte_3
ricorrenti il 24 giugno 1981 (doc. 3) e il 25 ottobre 1982 Parte_2 Parte_5
(doc. 4). Dal matrimonio tra e , celebrato il 3 agosto 2007 Parte_2 Parte_3
(doc. 3a), sono nati l'odierno ricorrente il 24 luglio 2011 (doc. 5) e il Parte_6 Per_1
20 gennaio 2020 (doc. 6).
Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda, chiedendo di Controparte_1
verificare la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U. con quanto osservato dalla successiva sentenza della Corte Cost. n. 10/15 e, nell'ipotesi del riconoscimento della fondatezza del ricorso, di escludere comunque una responsabilità ministeriale per il ritardo, data la mole di domande analoghe, e di tenere indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite.
2 Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 19 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
***
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina. Dai documenti prodotti risulta che l'avo italiano non si è mai naturalizzato cittadino argentino e pertanto non ha perso la cittadinanza italiana, trasmettendola iure sanguinis ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione allegata agli atti, da cui emerge che il passaggio per linea femminile è avvenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, il 1° gennaio 1948, precisamente dall'avo CP_2
nata in Italia, a [...], il [...], senza mai naturalizzarsi argentina, e
[...]
da questa trasmessa al figlio nato il [...], sposatosi in Parte_1
Argentina con CP_3
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la
3 cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. SSUU cit.).
Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'avo italiano mai rinunciarono alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al eccepire che si sono Controparte_1 verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022).
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n. 22271 afferma che “ai sensi dell'art. 11 della l.
n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni
4 tempo e può perdersi solo per rinuncia” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana). È poi opportuno richiamare le recenti sentenze “gemelle” delle SS.UU.
n. 25317 e 25318, pubblicate il 24 agosto 2022, definite “epocali” per la vasta platea di soggetti interessati. Con tali sentenze è stato statuito che:
- la cittadinanza per nascita si acquisisce iure sanguinis e, una volta acquisita, è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Chi richiede il riconoscimento deve provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre spetta alla controparte provare eventuali interruzioni;
- la perdita della cittadinanza italiana richiede un atto volontario e spontaneo per acquisire una cittadinanza straniera, come una domanda di iscrizione nelle liste elettorali. Stabilire la residenza all'estero non è sufficiente per la perdita della cittadinanza;
- la cittadinanza può essere persa solo per rinuncia volontaria ed esplicita, mai per rinuncia tacita;
- la perdita della cittadinanza per accettazione di un impiego da un governo estero senza permesso italiano si applica solo a impieghi governativi che comportano obblighi di fedeltà verso lo Stato straniero.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 19/11/2024 La Giudice
Dott.ssa Chiara Fiamingo
5