CA
Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/02/2024, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 852/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione I Civile
La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott. Gianluigi Morlini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 852/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORRI Parte_1 C.F._1
VANESSA, elettivamente domiciliato in VIA FARINI 35 BOLOGNA presso il difensore avv. TORRI VANESSA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUFFONI Controparte_1 C.F._2
BARBARA, elettivamente domiciliato in VIALE GOZZADINI, 5/2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BUFFONI BARBARA
APPELLATO
con l'intervento di
PROCURA GENERALE INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: a) considerata la situazione della casa coniugale, ancora in comune fra le parti, disporre la correzione della sentenza a tale proposito;
b) a seguito di tale correzione sostanziale, il marito offre alla moglie di acquistare la sua quota della casa coniugale al prezzo di € 30.000, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, facendosi carico e rischio delle irregolarità eventualmente presenti e della eventualità che possano anche non essere pagina 1 di 4 sanabili, impegnandosi inoltre a farsi carico interamente del mutuo fondiario ancora in essere e manlevando in tal modo interamente la Sig.ra da qualsiasi incombenza;
CP_1
c) disporre la rideterminazione del contributo del padre al mantenimento ordinario del figlio ad € mese 200,00, oltre ISTAT e spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo Per_1 dell'agosto 2017 adottato dal Tribunale di Bologna, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, da versarsi alla moglie fino a quando il figlio continuerà ad abitare presso di lei.
Con compensazione delle spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 499/2023 confermandola in toto.
Con vittoria di spese e compensi.
Per il PG: Non presenta conclusioni.
Il Collegio
a definizione della controversia assunta a decisione il 23/1/2024
FATTO
Con la presente procedura, interpone appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bologna che, dopo avere pronunciato la separazione personale relativamente al matrimonio da lui contratto con , ne ha regolato i conseguenti aspetti economici, Controparte_1
prevedendo a carico del un assegno di mantenimento di € 400 per , ventunenne, Parte_1 Per_1
l'unico dei due figli non ancora autosufficiente e convivente con la madre.
In particolare, l'appellante domanda la riduzione del contributo al mantenimento ad € 200 mensili,
fermo restando il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
chiede la correzione della sentenza nella parte in cui dà erroneamente atto della vendita della casa coniugale, rimasta invece in comproprietà tra le parti;
offre di acquistare la quota dell'immobile della ex moglie corrispondendo € 30.000.
Costituendosi in giudizio, resiste . Controparte_1
Alla prima udienza la causa è stata trattenuta in decisone.
pagina 2 di 4 DIRITTO
a) Dopo avere asserito che “le parti hanno venduto la casa familiare” e che l'unico aspetto da regolare è quello “del contributo di mantenimento paterno per il figlio ”, il Tribunale ha Per_1
individuato l'ammontare di tale contributo in € 400 sul presupposto che la signora guadagna CP_1
all'anno circa € 19.000 netti sopportando spese locative di circa € 6.390, mentre guadagna Parte_1
all'anno circa € 23.000 netti sopportando spese di mutuo per circa € 600 mensili, quindi € 7.200 annui.
Ciò posto, l'appellante censura la sentenza sia per avere erroneamente dato atto della vendita della casa, in realtà ancora in comproprietà ed utilizzata dallo stesso sia per avere erroneamente Parte_1
indicato il mutuo da lui pagato, peraltro proprio con riferimento alla casa coniugale, in € 600 mensili e non già in € 1.132.
Tanto premesso, deve effettivamente evidenziarsi che l'indicazione della vendita della casa familiare è
frutto di un errore materiale del Tribunale, risultando per tabulas che l'immobile è ancora in comproprietà tra le parti (come comprovato dalla visura prodotta all. 1 dell'appello); ma tale errore materiale è irrilevante ai fine della decisione, poiché la valutazione effettuata dal Tribunale per modulare l'assegno di mantenimento prescinde completamente da tale aspetto e si riferisce unicamente ai redditi ed alle spese sopportate delle parti.
Proprio per tale motivo, è invece rilevante il secondo errore, relativo all'asserito pagamento da parte di di un mutuo di € 600 mensili, e non già di € 1.100 mensili (cfr. all. 2 appello), perché ciò Parte_1
influisce sulla capacità reddituale dell'appellante.
Pertanto, tenuto conto per un verso di un maggior reddito del rispetto alla (€ Parte_1 CP_1
23.000 a fronte di € 19.000) e del fatto che utilizza da solo l'immobile in comproprietà Parte_1
con la ex moglie, senza riconoscerle un canone;
tenuto però conto che sopporta spese di Parte_1
mutuo mensili superiori a quelle di locazione della (€ 1.100 a fronte di € 600); tenuto infine CP_1
conto che il figlio , pur non ancora autosufficiente, svolge comunque una minima attività Per_1
pagina 3 di 4 lavorativa, part-time e non a tempo indeterminato;
per questi motivi
, stimasi equo ridurre ad € 300 il contributo al mantenimento.
Ovviamente, ogni questione in ordine alla eventuale vendita a terzi dell'immobile in comproprietà
ovvero alla cessione della quota da un comproprietario all'altro, nonché al relativo prezzo - temi affrontati da entrambe le difese - non può che essere lasciato alla discrezionalità negoziale delle parti,
non dovendo sul punto il Tribunale intervenire.
b) In ragione di tutto quanto sopra ed in accoglimento solo parziale dell'appello, il contributo al mantenimento per il figlio , deve essere ridotto ad € 300 mensili, con conferma di tutte le Per_1
altre statuizioni della sentenza.
L'accoglimento solo parziale dell'appello e comunque il complessivo esito della lite, integrano una soccombenza reciproca che giustifica, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., la compensazione totale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bologna sez. I Civile
- in accoglimento solo parziale dell'appello, riduce ad € 300 mensili il contributo di mantenimento per il figlio a carico del padre, confermando per il resto la sentenza;
Per_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/1/2024
Bologna, 29/1/2024
Il Consigliere estensore dott. Gianluigi MORLINI
Il Presidente
dott. Giuseppe DE ROSA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione I Civile
La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott. Gianluigi Morlini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 852/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORRI Parte_1 C.F._1
VANESSA, elettivamente domiciliato in VIA FARINI 35 BOLOGNA presso il difensore avv. TORRI VANESSA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUFFONI Controparte_1 C.F._2
BARBARA, elettivamente domiciliato in VIALE GOZZADINI, 5/2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BUFFONI BARBARA
APPELLATO
con l'intervento di
PROCURA GENERALE INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: a) considerata la situazione della casa coniugale, ancora in comune fra le parti, disporre la correzione della sentenza a tale proposito;
b) a seguito di tale correzione sostanziale, il marito offre alla moglie di acquistare la sua quota della casa coniugale al prezzo di € 30.000, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, facendosi carico e rischio delle irregolarità eventualmente presenti e della eventualità che possano anche non essere pagina 1 di 4 sanabili, impegnandosi inoltre a farsi carico interamente del mutuo fondiario ancora in essere e manlevando in tal modo interamente la Sig.ra da qualsiasi incombenza;
CP_1
c) disporre la rideterminazione del contributo del padre al mantenimento ordinario del figlio ad € mese 200,00, oltre ISTAT e spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo Per_1 dell'agosto 2017 adottato dal Tribunale di Bologna, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, da versarsi alla moglie fino a quando il figlio continuerà ad abitare presso di lei.
Con compensazione delle spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 499/2023 confermandola in toto.
Con vittoria di spese e compensi.
Per il PG: Non presenta conclusioni.
Il Collegio
a definizione della controversia assunta a decisione il 23/1/2024
FATTO
Con la presente procedura, interpone appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bologna che, dopo avere pronunciato la separazione personale relativamente al matrimonio da lui contratto con , ne ha regolato i conseguenti aspetti economici, Controparte_1
prevedendo a carico del un assegno di mantenimento di € 400 per , ventunenne, Parte_1 Per_1
l'unico dei due figli non ancora autosufficiente e convivente con la madre.
In particolare, l'appellante domanda la riduzione del contributo al mantenimento ad € 200 mensili,
fermo restando il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
chiede la correzione della sentenza nella parte in cui dà erroneamente atto della vendita della casa coniugale, rimasta invece in comproprietà tra le parti;
offre di acquistare la quota dell'immobile della ex moglie corrispondendo € 30.000.
Costituendosi in giudizio, resiste . Controparte_1
Alla prima udienza la causa è stata trattenuta in decisone.
pagina 2 di 4 DIRITTO
a) Dopo avere asserito che “le parti hanno venduto la casa familiare” e che l'unico aspetto da regolare è quello “del contributo di mantenimento paterno per il figlio ”, il Tribunale ha Per_1
individuato l'ammontare di tale contributo in € 400 sul presupposto che la signora guadagna CP_1
all'anno circa € 19.000 netti sopportando spese locative di circa € 6.390, mentre guadagna Parte_1
all'anno circa € 23.000 netti sopportando spese di mutuo per circa € 600 mensili, quindi € 7.200 annui.
Ciò posto, l'appellante censura la sentenza sia per avere erroneamente dato atto della vendita della casa, in realtà ancora in comproprietà ed utilizzata dallo stesso sia per avere erroneamente Parte_1
indicato il mutuo da lui pagato, peraltro proprio con riferimento alla casa coniugale, in € 600 mensili e non già in € 1.132.
Tanto premesso, deve effettivamente evidenziarsi che l'indicazione della vendita della casa familiare è
frutto di un errore materiale del Tribunale, risultando per tabulas che l'immobile è ancora in comproprietà tra le parti (come comprovato dalla visura prodotta all. 1 dell'appello); ma tale errore materiale è irrilevante ai fine della decisione, poiché la valutazione effettuata dal Tribunale per modulare l'assegno di mantenimento prescinde completamente da tale aspetto e si riferisce unicamente ai redditi ed alle spese sopportate delle parti.
Proprio per tale motivo, è invece rilevante il secondo errore, relativo all'asserito pagamento da parte di di un mutuo di € 600 mensili, e non già di € 1.100 mensili (cfr. all. 2 appello), perché ciò Parte_1
influisce sulla capacità reddituale dell'appellante.
Pertanto, tenuto conto per un verso di un maggior reddito del rispetto alla (€ Parte_1 CP_1
23.000 a fronte di € 19.000) e del fatto che utilizza da solo l'immobile in comproprietà Parte_1
con la ex moglie, senza riconoscerle un canone;
tenuto però conto che sopporta spese di Parte_1
mutuo mensili superiori a quelle di locazione della (€ 1.100 a fronte di € 600); tenuto infine CP_1
conto che il figlio , pur non ancora autosufficiente, svolge comunque una minima attività Per_1
pagina 3 di 4 lavorativa, part-time e non a tempo indeterminato;
per questi motivi
, stimasi equo ridurre ad € 300 il contributo al mantenimento.
Ovviamente, ogni questione in ordine alla eventuale vendita a terzi dell'immobile in comproprietà
ovvero alla cessione della quota da un comproprietario all'altro, nonché al relativo prezzo - temi affrontati da entrambe le difese - non può che essere lasciato alla discrezionalità negoziale delle parti,
non dovendo sul punto il Tribunale intervenire.
b) In ragione di tutto quanto sopra ed in accoglimento solo parziale dell'appello, il contributo al mantenimento per il figlio , deve essere ridotto ad € 300 mensili, con conferma di tutte le Per_1
altre statuizioni della sentenza.
L'accoglimento solo parziale dell'appello e comunque il complessivo esito della lite, integrano una soccombenza reciproca che giustifica, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., la compensazione totale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bologna sez. I Civile
- in accoglimento solo parziale dell'appello, riduce ad € 300 mensili il contributo di mantenimento per il figlio a carico del padre, confermando per il resto la sentenza;
Per_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/1/2024
Bologna, 29/1/2024
Il Consigliere estensore dott. Gianluigi MORLINI
Il Presidente
dott. Giuseppe DE ROSA
pagina 4 di 4