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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/03/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 21.3.2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 14088 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv.ti Giuseppe Barbieri e Raffaele Reale;
Ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Maria A. Tedesco;
Resistente
OGGETTO: differenze retributive e impugnativa di licenziamento.
*******
Con ricorso depositato in data 20.11.2024, proponeva Parte_1 ricorso avverso l'odierna società resistente per vedersi riconosciute e corrisposte le competenze contrattuali maturate in relazione al lavoro svolto nel periodo
29.11.2021 – 28.3.2024, comprensive dei compensi dovuti rispetto alle ore di lavoro effettivamente prestate, per un totale di € 19.753,17; chiedeva, inoltre, che venisse accertata la nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento irrogato in data in data 28.3.2024.
Costituitasi in giudizio la società convenuta eccepiva l'incompetenza per territorio
(in favore della competenza del Tribunale di Parma) e prendeva posizione nel merito sulle domande di parte ricorrente, chiedendone il rigetto.
1 All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, in primo luogo, essere affrontata l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla società resistente.
Essa è fondata.
I criteri per determinare la competenza territoriale in materia di lavoro sono espressi dall'art. 413 c.p.c. comma secondo.
Il primo criterio previsto riguarda il luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, dovendosi considerare come tale quello in cui è stato concluso il contratto di lavoro (secondo quanto previsto dall'art. 1326 c.c., il contratto si considera concluso nel luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione).
Il secondo criterio fa riferimento invece al lugo in cui ha sede l'azienda. Per determinare tale luogo, occorre fare riferimento alla sede effettiva, e non alla sede legale, oppure al luogo in cui è collocato il complesso principale dei beni aziendali;
più precisamente, occorre fare riferimento al luogo in cui si accentrano i poteri di direzione e amministrazione dell'impresa.
Vi è infine la possibilità per il lavoratore di rivolgersi al foro diverso dalla sede effettiva al quale si può ricorrere solo se il lavoratore è addetto alla stessa o vi era addetto al momento della cessazione del rapporto.
In forza, poi, del 3° comma, la competenza riguardante l'azienda o una sua dipendenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
Ciò posto, la sede della resistente, come risultante da visura camerale allegata in atti si trova a Parma. La stessa lavora per i maggiori corrieri presenti sul territorio nazionale e per le . Sebbene la stessa copra gran parte CP_2 del territorio nazionale, l'unica sede in cui sono presenti uffici amministrativi, operativi e di direzione è a Parma.
Bisogna quindi avere riguardo al comma secondo dell'art 413 c.p.c., secondo cui la competenza risulta radicata nel luogo in cui é sorto il rapporto di lavoro.
2 Il sig. sostiene che il contratto di lavoro intercorso tra lui e la Parte_1 CP_1
sia stato dallo stesso firmato a Bari, nel senso che sarebbe pervenuto al
[...]
ricorrente già sottoscritto dalla società resistente. Una volta pervenutogli il contratto, il sig. lo avrebbe firmato a Bari per poi rispedirlo alla Parte_1
società. Per tali motivi il rapporto di lavoro sarebbe sorto a Bari, da ciò derivando la competenza territoriale del Tribunale di Bari.
Per comprendere se la questione di incompetenza territoriale sia fondata, bisogna avere riguardo alle regole del codice civile in tema di conclusione dei contratti. Ai sensi dell'art 1326 c.c., infatti, il contratto è concluso nel momento
(e dunque anche nel luogo) in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Nel caso di specie, dunque il proponente, ovvero la società resistente, ha ricevuto notizia dell'accettazione da parte del sig. nel momento in cui ha ricevuto il contratto dallo stesso Parte_1
sottoscritto e, dunque, a Parma.
Infine, a fugare ogni ulteriore dubbio, vi è la circostanza per cui in calce allo stesso contratto di lavoro prodotto in atti risulti apposto il luogo, ovvero Parma.
Di conseguenza, la competenza territoriale spetta al Tribunale di Parma.
Attesa la natura di mero rito della presente pronuncia, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
1) dichiara la propria incompetenza territoriale, in favore della competenza del
Tribunale di Parma;
2) assegna termine di 3 mesi per la riassunzione;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 21.3.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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