TRIB
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/05/2024, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
336 /2024 R.G.
All'udienza del 23 maggio 2024 alle ore 10.24, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. ROMEO GIAN VITO per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. DI MAGGIO in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente
[...]
Controparte_1
l'Avv. Mariangela Miceli in sostituzione dell'Avv. Ciaccio per CP_2
Tutte le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Romeo eccepisce l'inammissibilità della produzione documentale allegata alle note conclusive di nel merito comunque la richiesta di rateizzazione non vale come riconoscimento CP_2 del debito (Cass. 5549/2021) e comunque le somme erano già prescritte al momento dell'istanza di rateizzazione. L'Avv. Di Maggio e l'Avv. Miceli si riportano ai rispettivi scritti difensivi. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.21, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 336/2024 R.G.
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 03720249001007784/000 vertente tra nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. ROMEO GIAN VITO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_3
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il
23.1.2023 in Roma con rogito raccolta 7131 repertorio 37590, Notaio Dott. allegata il Persona_1
quale, ai fini del presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_1
in persona del Dott. n Controparte_4 Controparte_5
qualità di Responsabile Contenzioso PIEMONTE, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata Persona_2
da , con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice Controparte_4
fiscale/partita IVA n. ) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 76 P.IVA_2
del D.L. n.73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_6
che in ragione della predetta norma è sciolta, cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese ed
[...] estinta, delega l'Avv. CIACCIO FRANCESCO a rappresentare e difendere l' Controparte_4
, in ogni fase nel presente giudizio, eleggendo domicilio presso lo studio del predetto
[...]
avvocato,
-resistenti-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale annullare ovvero dichiarare e ritenere la nullità dell'intimazione n.
03720249001007784/000 per errore di persona;
annullare ovvero dichiara e ritenere la nullità dell'intimazione n. 03720249001007784/000 ( notificata in data 29.01.2024 ) per omessa notifica della cartella di pagamento n . 03720070007209183000; dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
03720249001007784/000 per difetto assoluto di motivazione;
ritenere e dichiarare la prescrizione della pretesa contenuta nella cartella di pagamento 03720070007209183000 e per l'effetto ritenere non dovuta la somma intimata. In ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente Voglia il Tribunale disporre l'esibizione degli atti nella disponibilità dell CP_1 CP_2
individuati in narrativa - ritenere e dichiarare che la cartella riguarda la persona fisica della ricorrente, in caso di ulteriore contestazione previa acquisizione di informazioni presso in ordine Controparte_4
alla riconducibilità alla odierna ricorrente di entrambi i c.f. indicati in narrativa - Ritenere e dichiarare l'inammissibilità/irrilevanza/infondatezza dei motivi di ricorso costituenti opposizione agli atti esecutivi
- rigettare il ricorso nel merito dando atto della rituale notifica della cartella e dei successivi atti interruttivi da parte di con vittoria di spese di lite;
- In subordine dare atto che la prescrizione è maturata CP_2
dopo la notifica e dunque con responsabilità ponendo le spese a carico di medesimo CP_2 CP_2
Resistente Voglia il Tribunale dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato CP_2
disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D.Lgs. 546/92; dichiarare legittima la procedura di riscossione;
rigettare le domande tutte proposte, nel ricorso introduttivo, con qualsivoglia statuizione, poiché destituite di fondamento in fatto come in diritto, per più motivi e sotto ogni profilo;
vinte le spese. OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE impugna l'intimazione di pagamento notificatale a mezzo pec in data 29.01.2024, con Parte_1
la quale ha richiesto il pagamento di una cartella relativa a crediti di natura previdenziale. CP_2
Nelle specifico eccepisce l'errore commesso dall'Agente di Riscossione asserendo che l'atto sarebbe destinato ad altro soggetto poiché il codice fiscale identificativo sarebbe differente rispetto a quello della ricorrente.
In ogni caso ha contestato la regolarità del procedimento di riscossione, negando di aver mai ricevuto alcun atto prodromico, motivo per il quale l'intimazione sarebbe nulla.
Ulteriore motivo di nullità riguarderebbe la mancanza di motivazione dell'atto.
In ogni caso ha eccepito l'avvenuta prescrizione del credito vantato dall' per decorso del termine CP_1
quinquennale.
Per tali motivi ha insistito per l'accoglimento delle domande avanzate.
L' costituendosi in data 25 marzo 2024 ha contestato gli assunti avversari rilevando innanzitutto la CP_1
perfetta corrispondenza del soggetto destinatario dell'intimazione di pagamento con la ricorrente e, comunque, deducendo ed allegando gli atti presupposti, regolarmente notificati.
Ha comunque chiesto di essere sollevata da ogni spesa ed esborso di causa, in caso di accoglimento delle domande avversarie, rilevando che l'eventuale prescrizione si sarebbe maturata dopo la consegna del ruolo all'Agente.
L' , costituitasi in data 13 marzo 2024, ha eccepito l'inammissibilità del Controparte_4
ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D.Lgs. 546/92 sostenendo inoltre la correttezza delle notifiche degli atti presupposti e, conseguentemente l'infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Il procedimento, la cui istruttoria si è basata sulla documentazione riversata in atti, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
****** Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Facendo buon uso del principio della ragione più liquida, va dichiarata l'avvenuta prescrizione del credito vantato dall' CP_1
Preliminarmente appare opportuno precisare che il sistema di tutela inerente la riscossione esattoriale, ruota attorno a tre strumenti, ovverosia: 1) l'opposizione ex art. 24 commi 5 e 6 D.lgs. n. 46/99 avverso l'iscrizione a ruolo per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva;
2) l'opposizione ex artt. 615
c.p.c. e 29 .lgs. n. 46/99, qualora si contesti il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per assenza di titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
3) l'opposizione ex art. 617 c.p.c. qualora si adducano vizi formali riguardanti il procedimento di
Org riscossione, ivi compresi i vizi di notifica della cartella esattoriale, dell e/o degli atti esecutivi o conservativi della garanzia patrimoniale.
Orbene, dal quadro normativo appena delineato, emerge chiaramente come il contribuente sia tenuto a far valere ogni eccezione a pena di decadenza, sia di rito che di merito, entro rispettivamente il termine di 20 gg. (vizi formali) ovvero entro 40 gg. (merito della pretesa contributiva).
Nella fattispecie, l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, è stata pacificamente notificata il
29.01.2024, mentre il ricorso è stato depositato in data 16 febbraio 2024, sicché sia i motivi “formali” di opposizione sia quelli relativi al “merito” della pretesa risultano tempestivamente proposti.
Quanto ai vizi relativi all'intimazione di pagamento opposta, deve ritenersi che gli stessi non siano fondati:
l'intimazione di pagamento contiene infatti la precisa indicazione della tipologia e dell'entità dei crediti pretesi, dell'ente creditore, dell'anno di iscrizione a ruolo, degli importi dovuti per sanzioni e interessi di mora, computati in relazione alle singole voci creditorie e dei periodi di relativa maturazione, delle modalità e dei termini di impugnazione e del responsabile del procedimento di emissione e notifica dell'intimazione.
Passando dunque all'esame dell'eccepita prescrizione, è pacifico che, a norma dell'art. 3, comma 9, lett.
b), l. 335/1995 “le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni.” La Corte di Cassazione, nel fare applicazione di questa norma, ha ritenuto che nella materia previdenziale,
a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata sia sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva), opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione. (cfr. Cass. 37570/2022; Cass., Sez.
U., 23397/2016; Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014).
Dunque, considerato che i resistenti non hanno dimostrato l'avvenuta regolare notifica degli atti interruttivi, va dichiarato prescritto il diritto di credito vantato dall' CP_1
Nello specifico, a fronte di un credito per contributi relativi all'anno 2007, risulta correttamente e tempestivamente notificata la cartella di pagamento n. 03720070007209183000.
Non può invece considerarsi valida la notifica del successivo atto interruttivo eseguita, per compiuta giacenza, in data 13.03.3014: infatti, non solo la prescrizione era già maturata ma, soprattutto, tale notifica non è idonea ad interrompere il termine prescrizionale poiché eseguita ad un indirizzo ove, ormai, la ricorrente non risiedeva più, per come risultante dal certificato storico di residenza.
Dunque, l'unico atto di cui non può contestarsi la regolare notifica è quello del 25 settembre del 2018,
quando ormai il credito si era abbondantemente prescritto.
Né è ammissibile, per come eccepito da parte ricorrente, la documentazione tardivamente depositata da solo unitamente alla memoria conclusiva. CP_2
Un tanto porta all'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente, tenuto conto che la prescrizione si è maturata quando il ruolo era già stato consegnato all'agente di riscossione, vengono poste a carico di quest'ultimo, mentre vengono integralmente compensate tra i resistenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 336 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta prescrizione della pretesa contenuta nella cartella di pagamento
03720070007209183000, dichiarando la conseguenziale non debenza delle some portate nell'intimazione quivi impugnata;
condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate pari Controparte_4
ad € 2.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario, compensa le spese di lite tra i resistenti.
Così deciso in Marsala in data 23/05/2024
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
336 /2024 R.G.
All'udienza del 23 maggio 2024 alle ore 10.24, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. ROMEO GIAN VITO per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. DI MAGGIO in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente
[...]
Controparte_1
l'Avv. Mariangela Miceli in sostituzione dell'Avv. Ciaccio per CP_2
Tutte le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Romeo eccepisce l'inammissibilità della produzione documentale allegata alle note conclusive di nel merito comunque la richiesta di rateizzazione non vale come riconoscimento CP_2 del debito (Cass. 5549/2021) e comunque le somme erano già prescritte al momento dell'istanza di rateizzazione. L'Avv. Di Maggio e l'Avv. Miceli si riportano ai rispettivi scritti difensivi. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.21, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 336/2024 R.G.
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 03720249001007784/000 vertente tra nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. ROMEO GIAN VITO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_3
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il
23.1.2023 in Roma con rogito raccolta 7131 repertorio 37590, Notaio Dott. allegata il Persona_1
quale, ai fini del presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_1
in persona del Dott. n Controparte_4 Controparte_5
qualità di Responsabile Contenzioso PIEMONTE, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata Persona_2
da , con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice Controparte_4
fiscale/partita IVA n. ) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 76 P.IVA_2
del D.L. n.73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_6
che in ragione della predetta norma è sciolta, cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese ed
[...] estinta, delega l'Avv. CIACCIO FRANCESCO a rappresentare e difendere l' Controparte_4
, in ogni fase nel presente giudizio, eleggendo domicilio presso lo studio del predetto
[...]
avvocato,
-resistenti-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale annullare ovvero dichiarare e ritenere la nullità dell'intimazione n.
03720249001007784/000 per errore di persona;
annullare ovvero dichiara e ritenere la nullità dell'intimazione n. 03720249001007784/000 ( notificata in data 29.01.2024 ) per omessa notifica della cartella di pagamento n . 03720070007209183000; dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
03720249001007784/000 per difetto assoluto di motivazione;
ritenere e dichiarare la prescrizione della pretesa contenuta nella cartella di pagamento 03720070007209183000 e per l'effetto ritenere non dovuta la somma intimata. In ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente Voglia il Tribunale disporre l'esibizione degli atti nella disponibilità dell CP_1 CP_2
individuati in narrativa - ritenere e dichiarare che la cartella riguarda la persona fisica della ricorrente, in caso di ulteriore contestazione previa acquisizione di informazioni presso in ordine Controparte_4
alla riconducibilità alla odierna ricorrente di entrambi i c.f. indicati in narrativa - Ritenere e dichiarare l'inammissibilità/irrilevanza/infondatezza dei motivi di ricorso costituenti opposizione agli atti esecutivi
- rigettare il ricorso nel merito dando atto della rituale notifica della cartella e dei successivi atti interruttivi da parte di con vittoria di spese di lite;
- In subordine dare atto che la prescrizione è maturata CP_2
dopo la notifica e dunque con responsabilità ponendo le spese a carico di medesimo CP_2 CP_2
Resistente Voglia il Tribunale dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato CP_2
disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D.Lgs. 546/92; dichiarare legittima la procedura di riscossione;
rigettare le domande tutte proposte, nel ricorso introduttivo, con qualsivoglia statuizione, poiché destituite di fondamento in fatto come in diritto, per più motivi e sotto ogni profilo;
vinte le spese. OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE impugna l'intimazione di pagamento notificatale a mezzo pec in data 29.01.2024, con Parte_1
la quale ha richiesto il pagamento di una cartella relativa a crediti di natura previdenziale. CP_2
Nelle specifico eccepisce l'errore commesso dall'Agente di Riscossione asserendo che l'atto sarebbe destinato ad altro soggetto poiché il codice fiscale identificativo sarebbe differente rispetto a quello della ricorrente.
In ogni caso ha contestato la regolarità del procedimento di riscossione, negando di aver mai ricevuto alcun atto prodromico, motivo per il quale l'intimazione sarebbe nulla.
Ulteriore motivo di nullità riguarderebbe la mancanza di motivazione dell'atto.
In ogni caso ha eccepito l'avvenuta prescrizione del credito vantato dall' per decorso del termine CP_1
quinquennale.
Per tali motivi ha insistito per l'accoglimento delle domande avanzate.
L' costituendosi in data 25 marzo 2024 ha contestato gli assunti avversari rilevando innanzitutto la CP_1
perfetta corrispondenza del soggetto destinatario dell'intimazione di pagamento con la ricorrente e, comunque, deducendo ed allegando gli atti presupposti, regolarmente notificati.
Ha comunque chiesto di essere sollevata da ogni spesa ed esborso di causa, in caso di accoglimento delle domande avversarie, rilevando che l'eventuale prescrizione si sarebbe maturata dopo la consegna del ruolo all'Agente.
L' , costituitasi in data 13 marzo 2024, ha eccepito l'inammissibilità del Controparte_4
ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D.Lgs. 546/92 sostenendo inoltre la correttezza delle notifiche degli atti presupposti e, conseguentemente l'infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Il procedimento, la cui istruttoria si è basata sulla documentazione riversata in atti, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
****** Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Facendo buon uso del principio della ragione più liquida, va dichiarata l'avvenuta prescrizione del credito vantato dall' CP_1
Preliminarmente appare opportuno precisare che il sistema di tutela inerente la riscossione esattoriale, ruota attorno a tre strumenti, ovverosia: 1) l'opposizione ex art. 24 commi 5 e 6 D.lgs. n. 46/99 avverso l'iscrizione a ruolo per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva;
2) l'opposizione ex artt. 615
c.p.c. e 29 .lgs. n. 46/99, qualora si contesti il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per assenza di titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
3) l'opposizione ex art. 617 c.p.c. qualora si adducano vizi formali riguardanti il procedimento di
Org riscossione, ivi compresi i vizi di notifica della cartella esattoriale, dell e/o degli atti esecutivi o conservativi della garanzia patrimoniale.
Orbene, dal quadro normativo appena delineato, emerge chiaramente come il contribuente sia tenuto a far valere ogni eccezione a pena di decadenza, sia di rito che di merito, entro rispettivamente il termine di 20 gg. (vizi formali) ovvero entro 40 gg. (merito della pretesa contributiva).
Nella fattispecie, l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, è stata pacificamente notificata il
29.01.2024, mentre il ricorso è stato depositato in data 16 febbraio 2024, sicché sia i motivi “formali” di opposizione sia quelli relativi al “merito” della pretesa risultano tempestivamente proposti.
Quanto ai vizi relativi all'intimazione di pagamento opposta, deve ritenersi che gli stessi non siano fondati:
l'intimazione di pagamento contiene infatti la precisa indicazione della tipologia e dell'entità dei crediti pretesi, dell'ente creditore, dell'anno di iscrizione a ruolo, degli importi dovuti per sanzioni e interessi di mora, computati in relazione alle singole voci creditorie e dei periodi di relativa maturazione, delle modalità e dei termini di impugnazione e del responsabile del procedimento di emissione e notifica dell'intimazione.
Passando dunque all'esame dell'eccepita prescrizione, è pacifico che, a norma dell'art. 3, comma 9, lett.
b), l. 335/1995 “le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni.” La Corte di Cassazione, nel fare applicazione di questa norma, ha ritenuto che nella materia previdenziale,
a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata sia sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva), opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione. (cfr. Cass. 37570/2022; Cass., Sez.
U., 23397/2016; Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014).
Dunque, considerato che i resistenti non hanno dimostrato l'avvenuta regolare notifica degli atti interruttivi, va dichiarato prescritto il diritto di credito vantato dall' CP_1
Nello specifico, a fronte di un credito per contributi relativi all'anno 2007, risulta correttamente e tempestivamente notificata la cartella di pagamento n. 03720070007209183000.
Non può invece considerarsi valida la notifica del successivo atto interruttivo eseguita, per compiuta giacenza, in data 13.03.3014: infatti, non solo la prescrizione era già maturata ma, soprattutto, tale notifica non è idonea ad interrompere il termine prescrizionale poiché eseguita ad un indirizzo ove, ormai, la ricorrente non risiedeva più, per come risultante dal certificato storico di residenza.
Dunque, l'unico atto di cui non può contestarsi la regolare notifica è quello del 25 settembre del 2018,
quando ormai il credito si era abbondantemente prescritto.
Né è ammissibile, per come eccepito da parte ricorrente, la documentazione tardivamente depositata da solo unitamente alla memoria conclusiva. CP_2
Un tanto porta all'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente, tenuto conto che la prescrizione si è maturata quando il ruolo era già stato consegnato all'agente di riscossione, vengono poste a carico di quest'ultimo, mentre vengono integralmente compensate tra i resistenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 336 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta prescrizione della pretesa contenuta nella cartella di pagamento
03720070007209183000, dichiarando la conseguenziale non debenza delle some portate nell'intimazione quivi impugnata;
condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate pari Controparte_4
ad € 2.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario, compensa le spese di lite tra i resistenti.
Così deciso in Marsala in data 23/05/2024
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.