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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/05/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile – specializzata in materia di impresa
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Lorenzo Orsenigo ConSIliere
Cristina Ravera ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1315/2024 R.G. tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PALUMBO ANTONIO, ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellante e
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
CAPEZZERA CINZIA NICOLETTA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellata
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI per parte appellante: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi formulati con l'Appello e, in riforma della impugnata sentenza, così provvedere:
accertare e dichiarare il diritto della Appellante alla restituzione ex art. 1813 c.c., iure proprio ovvero iure ereditatis, della somma che la stessa e il coniuge in data 07.06.2006 hanno mutuato alla Appellata Persona_1 mediante la dazione dell'assegno bancario n. 3132623256 e, per l'effetto, condannare a pagare all'Appellante l'importo di € CP_1
#35.000,00#, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto al soddisfo;
accertare e dichiarare che la Appellante, terzo datore di ipoteca, ha estinto il mutuo 18.03.2008 contratto dal figlio e pertanto è creditrice della
Appellata erede dello stesso e per l'effetto condannare a pagare CP_1 la somma di € #17.000,00# a oltre rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi di legge ex art. 1284 c.c.;
condannare la Appellata al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. per parte appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectis,
A) In via preliminare ed in rito:
- dichiarare l'appello proposto dalla SInora avverso la Parte_1 sentenza n. 299/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in data 13/03/2024 a definizione del proc. n. 2387/2021 RG, pubblicata in datata 26/03/2024 e notificata a controparte in data 27/03/2024, inammissibile, per tutte le motivazioni esposte nel I motivo del presente atto;
- in subordine, dichiarare l'appello proposto dalla SInora Parte_1
avverso la sentenza n. 299/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in
[...] data 13/03/2024 a definizione del proc. n. 2387/2021 RG, pubblicata in pag. 2/20 datata 26/03/2024 e notificata a controparte in data 27/03/2024, per tutte le ragioni esposte nel II, III e IV motivo del presente atto;
B) In via principale e nel merito,
- previa reiezione dell'appello avversario, confermare integralmente la sentenza impugnata dalla SInora per tutte le ragioni Parte_1 ampiamente esposte nei motivi V, VI e VII;
C) Sempre nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovessero essere accolte una delle due, od entrambe le domande restitutorie, rideterminare il quantum debeator dalla SInora e per l'effetto, CP_1
- ritenere la SInora tenuta a restituire alla SInora CP_1 Pt_1 anzicchè la somma di €. 35.000,00 quella minore di € 7.778,00 o quella diversa (minore) somma verrà accertata in corso di causa, e anzicchè la somma di €. 17.000,00 quella minore di €. 5.403,47, e ciò per tutte le ragioni esposte nel VIII motivo del presente atto;
in ogni caso dichiarare non dovuti gli interessi legali e/o moratori per le ragioni sempre esposte nel motivo VIII del presente atto.
- si chiede altresì che codesta Ecc.ma Corte di Appello provveda, su istanza dell'odierna appellata, a correggere l'errore materiale di cui è affetta la sentenza di primo grado con riferimento al nominativo indicato nel dispositivo della sentenza di primo grado della parte condannata alla rifusione delle spese di lite e della parte vittoriosa, indicati invece correttamente nella motivazione della detta sentenza (v. pag. 6, punto 5.
Rubricato “ULle spese di lite”) ove il Giudice scrive “In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di parte attrice”, sostituendo nel dispositivo della detta sentenza di primo grado del Tribunale di Lodi, impugnata dalla SInora Pt_1
l'errata indicazione “Condanna parte convenuta a rifondere a
[...] parte attrice le spese di lite che liquida in € 8.900,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa” con quella corretta “ Condanna parte attrice a
pag. 3/20 rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 8.900,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa.”.
- Con vittoria di spese di lite del presente grado di appello e competente professionali, oltre accessori di legge. - In via istruttoria: nella denega ipotesi in cui l'odierno Giudicante dovesse ritenere le istanze istruttorie di controparte reiterate ed anche ammissibili, senza che ciò comporti inversione dell'onere probatorio si insite nelle richieste istruttorie di cui alla seconda memoria istruttoria della convenuta, e cioè la prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il SInor fu sentimentalmente legato per circa Parte_2
20 anni, e cioè dal 1984 al 2003, anno in cui cessò la relazione, alla SInora
, nata a [...] il [...], figlia della SInora Controparte_2 Pt_1
e 2) Vero che i coniugi e
[...] Persona_1 Persona_2 CP_1
vissero, dal 1984 fino al mese di maggio dell'anno 2002,
[...] nell'abitazione posta al piano superiore della villetta sita in Dresano via dei
Gigli n. 6, di proprietà dei SInori e , che Persona_1 Parte_1 abitavano, nello stesso periodo indicato (1981- 2002), il piano inferiore della detta abitazione;
3) Vero che i coniugi e Persona_2 CP_1 fecero eseguire a proprie spese nell'anno 1986 e successivamente negli 1991,
1992 e 1993, alcuni lavori presso la suddetta villetta in Dresano via Dei Gigli
3 n. 6, che hanno reso i due piani della detta villetta due abitazioni indipendenti ed autonome l'una dall'altra, anche mediante il posizionamento di una scala esterna di accesso al piano secondo, come da documentazione prodotta sub docc. 77), 78), 79) e 80) della convenuta che si rammostrano al teste;
4) Vero che i lavori di cui al capitolo di prova n. 3) che precede è costato ai SInori e all'incirca 60.000.000 di Persona_2 CP_1 lire;
5) Vero che la villetta sita in Dresano via dei Gigli n° 6 prima dei lavori del
1991, 1992 e 1993 era un'unica unità Immobliare mentre dopo i detti lavori risulta costituita da due unità immobiliari distinte ed autonome una al pag. 4/20 primo piano e una al secondo, e quest'ultima è dotata di scala esterna per l'accesso indipendente, come da disegni e piantine prodotte sub doc. 77),
78), 79) e 80) della convenuta, che si rammostrano;
6) Vero che la SInora andò a vivere insieme al suo ex fidanzato e compagno Controparte_2
al posto dei SInori e nella Parte_2 CP_1 Persona_2 abitazione posta al primo piano della villetta sita in Dresano via Dei Gigli n.
6, nella seconda metà dell'anno 2002 e che ivi rimasero fino all'anno 2003, quando cessò la loro relazione;
e che nel suddetto periodo i SInori Per_1
e continuavano ad abitare il piano inferiore della
[...] Parte_1 detta villetta;
7) Vero che nello stesso periodo di cui al capitolo di prova n. 6) che precede, i SInori e , proprietari di Persona_1 Parte_1 entrambe le unità abitative poste al piano primo e piano terra della villetta sita in Dresano via Dei Gigli n. 6, si erano detti favorevoli a vendere alla figlia che nel frattempo la abitava insieme al compagno Controparte_2 Pt_2
l'immobile sito al primo piano della villetta in Dresano via Dei Gigli
[...]
n. 6, avendo quest'ultimi manifestato la volontà di sposarsi;
8) Vero che il SInor dopo il trasferimento della sorella Persona_2 Controparte_2
e del compagno nella seconda metà dell'anno 2002, presso Parte_2 quella che era stata la sua abitazione, al primo piano della villetta di
Dresano via Dei Gigli n. 6, e saputo della loro volontà di comprare il detto appartamento, sul finire dell'anno 2002 chiedeva ai genitori Persona_1
e la restituzione dell'importo di lire 60.0000,00, che lui e Parte_1 la moglie avevano sborsato per i lavori che avevano fatto CP_1 eseguire nell'anno 1986 e successivamente negli anni 1991, 1992 e 1993 presso l'abitazione di Dresano via Dei Gigli n. 6, come meglio specificati al capitolo 3) che precede, e dell'importo di £ 7.769.450 per alcune delle rate mutuo relative alla casa di Dresano che lui e la moglie avevano CP_1 pagato al posto dei SInori e , negli anni Persona_1 Parte_1
1992-2002, come da documento prodotto sub doc. 17) della convenuta, che si rammostra;
pag. 5/20 9) Vero che alcun lavoro è stato fatto eseguire dai SInori e Persona_2
presso la loro abitazione sita in Marudo via Ada Negri n. 3 negli CP_1 anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e fino al 2011, anno in cui sono state fatte opere murarie esterne che hanno interessato il balcone primo piano, come da documenti prodotti sub doc. 4), 75) e 76) della convenuta, che si rammostrano;
10) Vero che gli unici lavori per i quali è stata fatta comunicazione di inizio attività o altra denuncia e/o comunicazione presso l'ufficio tecnico del
Comune di Marudo sono quelli svolti sul finire dell'anno 2011, come da documenti prodotti sub 74), 75) e 76) della convenuta, che si Si Parte_3 indicano a testi, anche a controprova sulle circostanze avversarie che verranno ammesse, i seguenti testi: - Signor residente in Parte_2
AN UL LA (LO) Via Giacomo Puccini n. 2/C sui capitoli di prova n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8);
- Signora residente in [...]
Milano n. 18/A sui capitoli di prova n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9);
- Signor residente in [...]
Milano n. 18/A sui capitoli di prova n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9);
- Signor Sindaco pro tempore del Comune di Marudo, Persona_3 presso il Comune di Marudo via Guglielmo Marconi n. 9, sui capitoli di prova n. 9) e 10);
- Signor geom. , presso Ufficio Tecnico del Comune di Tes_3 Tes_4
Marudo, via Guglielmo Marconi n. 9, sui capitoli di prova n. 9) e 10);
- Signor con studio in Casalmaiocco, sui capitoli di Controparte_3 prova n. 3) e 5); - Signor co studio in Mulazzano, sui Tes_5 CP_4 capitoli di prova n. 3) e 5). Si chiede al Giudice l'autorizzazione a depositare copia cartacea delle planimetrie e piantine prodotte sub doc. 78) per una migliore visione dei detti documenti.
Si chiede l'ammissione a prova contraria dei seguenti capitoli di prova: 11)
Vero che il SInor nel corso di una visita fatta da Lei nel Persona_2
pag. 6/20 mese di ottobre 2002 presso la abitazione dello stesso in Marudo via Ada
Negri n. 3, Le riferiva che dopo aver lasciato l'appartamento in Dresano, saputo del fatto che Lei si era trasferito a vivere nel mese di maggio 2002 insieme alla SInora nell'appartamento sito al secondo Controparte_2 piano della villetta di Dresano via Dei Gigli n. 6, ove egli aveva vissuto con la moglie fino al mese di maggio 2002, e vista l' intenzione della SInora di comprare il detto appartamento, aveva chiesto ai genitori Controparte_2
e la restituzione di una parte del mutuo Persona_1 Parte_1 per £ 7.769.450 corrisposto da lui e dalla moglie negli anni 1993- 2002, come da documentazione sub 17 che si rammostra, e anche della somma di
60.000.000 di lire per i lavori che sempre lui e la moglie avevano pagato presso l'immobile di Dresano via Dei Gigli n. 6 fatti eseguire negli anni 1986
e successivamente negli 1991, 1992 e 1993, come da docc. 76), 77), 78), 79)
e 80), che pure si rammostrano;
12) Vero che nell'anno 2002/2003 i SInori e Persona_2 CP_1 hanno presentato la domanda di agibilità e/o abitabilità dell'immobile in
Marudo via Ada Negri n. 3, con riferimento ad impianti ed opere già esistenti al momento della domanda stessa, come da documentazione sub 85 e 86 che si rammostra, senza che sia stata svolta da parte degli stessi alcuna opera e/o lavoro presso il suddetto immobile.
- Si indicano a testi, anche a controprova sulle circostanze avversarie che verranno ammesse, i seguenti testi:
- Signor residente in [...]
Giacomo Puccini n. 2/C sul capitolo di prova n. 12; e - Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Marudo pro tempore presso Ufficio
Tecnico del Comune di Marudo, via Guglielmo Marconi n. 9, sul capitolo di prova n. 12.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
pag. 7/20 La causa concerne la domanda di , rivolta alla nuora Parte_1 CP_1
- moglie del figlio deceduto nel 2014 - di
[...] Persona_4 restituzione di somma data a mutuo per € 35.000,00 e di € 17.000,00 (così ridotta la domanda in corso di causa) in via di regresso per avere estinto parzialmente un mutuo bancario erogato a beneficio del figlio di Per_2 cui è erede. CP_1
Il Tribunale di Lodi ha respinto la domanda ed ha Parte_1 proposto appello.
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi la SI.ra , al CP_1 fine di ottenere la condanna di quest'ultima alla restituzione in suo favore della somma di € 35.000,00 (spettanti all'attrice iure proprio o iure hereditatis) ai sensi dell'art. 1813 c.c., nonché della somma di € 22.979,04 ai sensi dell'art. 2871 c.c.
A fondamento delle proprie domande, l'attrice sosteneva:
- che, in data 07.06.2006, suo marito, emetteva a favore Persona_1 della convenuta un assegno di € 35.000,00 tratto dal loro conto corrente cointestato;
- che tale importo veniva erogato dai coniugi e a titolo di Per_1 Pt_1 mutuo per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in
Marudo, nel quale la viveva con il marito figlio dei CP_1 Persona_2 coniugi e;
Per_1 Pt_1
- che, nonostante i numerosi solleciti, la convenuta non restituiva la predetta somma;
- di aver corrisposto, quale terza datrice di ipoteca, anche la somma di €
22.979,04, estinguendo il mutuo che il figlio aveva Persona_2 contratto in data 18.03.2008 con Banca dell'Adda Credito Cooperativo
Società Cooperativa;
- che in data 06.05.2014 il figlio è deceduto;
Persona_2
pag. 8/20 - di agire a titolo di regresso ex art. 2871 c.c. nei confronti della convenuta, in qualità di erede del SI. Persona_2
- che, al decesso di avvenuto il 06.04.2012, i figli e Persona_1 CP_5 rinunciavano all'eredità del padre, sicché unici eredi Controparte_2 risultavano la moglie e il figlio Parte_1 Persona_2
Si costituiva la SI.ra , la quale concludeva per il rigetto delle CP_1 domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, la convenuta eccepiva preliminarmente:
- che all'atto di citazione notificato non era stata allegata la procura alle liti e che quella depositata in occasione della costituzione in giudizio indicava una causa petendi diversa (restituzione di somma per arricchimento senza causa) rispetto a quella indicata nell'atto di citazione;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria per i giudizi in materia successoria.
Nel merito, la convenuta sosteneva che:
- con riferimento alla successione del de cuius era Persona_2 indiscussa la qualità di eredi della moglie , della madre CP_1
e dei fratelli e Parte_1 CP_2 Persona_5
- con riferimento alla successione del de cuius erano Persona_1 certamente eredi la moglie e il figlio Parte_1 Persona_2 mentre per gli altri figli e non era dimostrato che gli stessi CP_2 CP_5 avessero mai rinunciato all'eredità paterna;
- la restituzione di € 35.000,00 non poteva essere invocata dall'attrice iure proprio, in quanto l'assegno era stato sottoscritto dal SI. e Persona_1 non vi era prova che il denaro fosse di titolarità esclusiva della o che Pt_1
l'assegno fosse stato tratto dal conto corrente cointestato con il marito;
- i coniugi e per un periodo di tempo avevano CP_1 Persona_2 vissuto con i coniugi nell'immobile di proprietà di Parte_4 questi ultimi, sito in Dresano, Via dei Gigli n. 6;
pag. 9/20 - i coniugi avevano anticipato ai coniugi Parte_5 Parte_6 somme di denaro per consentire loro di sostenere i costi di ristrutturazione dell'abitazione e per pagare il mutuo gravante sull'immobile;
- emetteva, quindi, un assegno di € 35.000,00 a favore Persona_1 della per estinguere il debito che aveva contratto con il figlio CP_1 Per_2
e la nuora, potendo trovare riscontro di ciò nel documento sottoscritto dalla stessa attrice in data 07.12.19931;
- non era dovuta la restituzione di € 22.979,04, in quanto le ricevute prodotte non dimostravano che i bonifici erano stati eseguiti per estinguere il mutuo contratto dal figlio con la Banca: gli ordini di bonifico Per_2 indicavano come destinataria e non l'Istituto di credito, né Controparte_2 era ravvisabile alcun riferimento al rapporto debitorio del figlio Per_2
Peraltro, alcune ricevute non recavano il timbro della Banca, mentre altre erano semplicemente la rendicontazione di ordini di pagamento eseguiti in precedenza;
- il mutuo era stato erogato dalla Banca a e Nel Per_2 Controparte_2 caso in cui si fosse accertato il credito della SI.ra , anche la figlia Pt_1 avrebbe dovuto restituire la propria quota, mentre la convenuta era tenuta a corrispondere la minor somma di € 5.403,47.
Infine, la chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa CP_1 Per_5
e In via riconvenzionale chiedeva di condannare
[...] Controparte_2
l'attrice e i terzi chiamati a rimborsare quanto anticipato per estinguere i debiti ereditari, nonché di condannare e a restituire Pt_1 Controparte_2 le somme erogate a loro favore da a titolo di mutuo. Persona_2
^*^*^
pag. 10/20 Istruita la causa, il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 299/2024 pubblicata il 26.03.2024, ha rigettato le domande di parte attrice, condannando quest'ultima a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in €
8.900,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa.
In particolare, il primo Giudice:
- ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della procura alle liti sollevata dalla convenuta;
- già all'esito della prima udienza ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale osservando che questa non era connessa per oggetto o titolo;
- ha rigettato la domanda restitutoria ex art. 1812 c.c. - relativa alla somma di € 35.000,00 erogata, secondo la tesi della , a titolo di mutuo in Pt_1 favore della per eseguire i lavori di ristrutturazione dell'abitazione sita CP_1 in Marudo, dato che:
i) l'attrice non è stata in grado di provare il titolo in forza del quale è stata eseguita la dazione di denaro. In particolare, il primo giudice ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale dedotta perché sono stati indicati come testimoni e figli della , ritenuti incapaci a CP_5 Controparte_2 Pt_1 testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. In mancanza di dimostrazione dell'intervenuta rinuncia all'eredità del da parte di questi, Persona_1 come allegata in citazione, questi vanno considerati eredi e, come tali, titolari di una posizione giuridica analoga a quella della madre attrice, posizione, questa, che legittimerebbe la loro partecipazione al giudizio per ottenere la restituzione delle somme di denaro erogate a terzi dal de cuius;
ii) la ricostruzione fattuale proposta dalla stessa parte attrice è apparsa poco credibile alla luce della documentazione versata in atti dalla convenuta, da cui si desumeva che i lavori di ristrutturazione erano stati eseguiti nel 20112;
iii) la non ha contestato i fatti dedotti dalla nella propria Pt_1 CP_1 memoria di costituzione3;
pag. 11/20 - ha rigettato la domanda di regresso ex art. 2871 c.c. - relativa alla somma di € 22.979,04, anticipata, nella tesi della , quale terza datrice di Pt_1 ipoteca, per estinguere il mutuo ipotecario contratto dal figlio con Per_2 la Banca dell'Adda Credito Cooperativo Società Cooperativa, dato che:
i) l'attrice non ha dimostrato il titolo delle dazioni risultanti dagli ordini di bonifico in atti4;
ii) la semplice disposizione di bonifico non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né vi è prova che le somme di cui ai bonifici, eseguiti tra l'altro a favore della figlia , siano stati effettivamente versati CP_2 all'istituto di credito per estinguere il mutuo.
II. L'appello
La SI.ra ha proposto appello avverso la decisione di primo grado Pt_1 chiedendo: i) di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione ex art. 1813 c.c. della somma di € 35.000,00 iure proprio ovvero iure hereditatis;
ii) di accertare e dichiarare il proprio diritto, quale terza datrice di ipoteca, alla restituzione della somma di € 17.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge ex art. 1284 c.c.; iii) di condannare l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante ha affidato il proprio gravame a tre motivi di impugnazione, incentrati sul merito delle due voci di credito su cui si fonda la domanda e sul regime delle spese.
I. “SULLA NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115, 116, 246, C.P.C., 2697 C.C. -
ERRONEA INTERPRETAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI E FALSA
APPLICAZIONE DI LEGGE”
pag. 12/20 Col primo motivo, l'appellante censura la decisione del primo Giudice per avere rigettato la domanda di restituzione della somma di € 35.000,00 per assenza di prova del titolo in forza del quale era stata eseguita la dazione di denaro a favore dell'appellata. Sarebbe duplice l'errore in cui è incorso il
Tribunale e riguarderebbe la violazione e falsa applicazione dell'art. 246
c.p.c. (per avere ritenuto incapaci a testimoniare i testi indicati dall'attrice), nonché dell'art. 2697 c.c. (per avere ritenuto l'attrice onerata a provare l'intervenuta rinuncia all'eredità di da parte dei figli Persona_1 CP_5
e . Secondo l'appellante, infatti, nel caso di specie, a Controparte_2 prescindere dalla dichiarazione resa dall'attrice (secondo la quale i fratelli e hanno rinunciato all'eredità del padre), l'onere di Per_1 Controparte_2 provare la qualità di eredi grava sull'appellata, sia ai fini della eccepita incapacità dei medesimi a testimoniare, sia ai fini dell'accertamento della loro qualità di eredi e della conseguente partecipazione all'attivo e al passivo della massa ereditaria. Onere che non è stato assolto dalla , la quale CP_1 si è limitata ad asserire la mera qualità di eredi dei fratelli e Per_1
Inoltre, appare errata anche la deduzione del primo Controparte_2
Giudice, secondo la quale il SI. con la consegna Persona_1 dell'assegno di € 35.000,00 avrebbe inteso estinguere il debito contratto nei confronti del figlio, dato che tale assegno risulta intestato alla e non CP_1 al figlio Infine, appare del tutto irrilevante anche la circostanza Per_2 che il prestito sarebbe stato concesso nel 2006 e la avrebbe eseguito CP_1 lavori in concessione edilizia nel 2011, dato che, tra l'altro, la stessa ha potuto eseguire altri lavori interni anche di arredamento dell'appartamento.
II. “SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE SEGNATAMENTE
AGLI ARTT. ARTT. 115, 116, C.P.C., 2697, 2719 C.C. - ERRONEA
INTERPRETAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI E FALSA APPLICAZIONE DI
LEGGE”
Col secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di regresso ex
pag. 13/20 art. art. 2871 c.c., motivando che la parte attrice non aveva dimostrato il titolo delle dazioni risultanti dagli ordini di bonifico versati in atti. Secondo la
, il Tribunale ha fatto mal governo delle emergenze probatorie Pt_1 documentali, le quali dimostrano inequivocabilmente che l'appellante, terzo datore di ipoteca a garanzia del mutuo ipotecario stipulato il 18.03.2008 dal figlio con la Banca dell'Adda Credito Cooperativo Società Per_2
Cooperativa, ha provveduto a estinguere il debito, in luogo del debitore principale, divenendo così creditrice del figlio a titolo di regresso e, alla morte di questo, della SI.ra , moglie ed erede dello stesso, per la quota di CP_1 eredità, ovvero per la somma di € 17.000,00.
III. “SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE SEGNATAMENTE
AGLI ARTT. 91, 92, 121 C.P.C., 46 COMMA 5 DISP. ATT. C.P.C.”
Col terzo motivo di gravame, l'appellante contesta la decisione del primo
Giudice in merito alla condanna alle spese. In particolare, la ritiene Pt_1 tale statuizione è oltremodo ingiusta e illegittima, non avendo il Tribunale tenuto conto della soccombenza reciproca e dei rilievi sollevati dall'attrice con le note per la trattazione scritta dell'udienza del 25.02.2022 (in tale atto, la ha rilevato la violazione del principio di sinteticità e chiarezza di Pt_1 cui all'art. 121 c.p.c. in relazione alla comparsa di costituzione della convenuta).
Si precisa che l'appellante ha proposto anche istanza di sospensiva, poi rinunciata all'udienza del 13.11.2024.
Si è costituita la SI.ra , la quale ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dei motivi di appello e ha chiesto, nel merito, il rigetto delle pretese di parte appellante con conferma della sentenza di primo grado, in subordine il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'asse ereditario, oltre alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza in punto di spese.
^*^*^
pag. 14/20 La Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando per ciascuna i motivi di doglianza, mettendo il Collegio in condizione di individuare il perimetro delle sue doglianze, e la controparte in condizioni di sviluppare il contraddittorio, come dimostrano le diffuse argomentazioni spese dalle appellate nei rispettivi scritti difensivi. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc formulata dall'appellata non può essere accolta.
L'appello è infondato.
UL primo motivo. Con riferimento alla voce di credito rappresentata dal mutuo di € 35.000,00 erogato nel 2006 da con l'assegno Persona_1 prodotto in copia agli atti, rileva che il Giudice di primo grado ha fatto buon governo dei principi consolidati in giurisprudenza – che il Collegio condivide
- riguardo al riparto dell'onere della prova tra il soggetto che chiede in restituzione una somma di denaro e il beneficiario a cui quest'ultima è stata erogata. Il principio di diritto applicato in sentenza va poi rigorosamente applicato soprattutto nel caso di specie, vertendosi in rapporti patrimoniali tra parenti, dato che la SI. , il defunto marito e i figli avevano dato Pt_1 luogo a reciproche erogazioni patrimoniali nel corso degli anni, come emerge dalle allegazioni di entrambe le parti e dalla documentazione versata in causa. La giurisprudenza, al riguardo, ha da gran tempo spiegato che “La
"datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non
pag. 15/20 configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire
l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda
e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. n. 30944/2018; n.
24328/2017; n. 9541/2010; n. 20740/2009).
Applicando detti principi, appare effettivamente inverosimile, come rettamente rilevato dal primo giudice, che l'assegno di 35.000,00 euro possa essere stato erogato per il compimento di opere di ristrutturazione nell'abitazione della coppia , dato che le opere Persona_6 sono state eseguite nel 2011, e dunque in un tempo posteriore ben lontano da quello dell'emissione dell'assegno di cui si discute. Non sembra dunque probabile che quella dazione di denaro fosse funzionalmente collegata alle opere eseguite nell'immobile dell'appellata ben cinque anni dopo.
Ancora, l'appellante si duole del fatto che in sentenza sia stata affermata l'incapacità a testimoniare di e figli di CP_2 Persona_5 Parte_1
e perché considerati come anch'essi eredi del
[...] Persona_1 padre e dunque aventi un interesse che avrebbe legittimato la loro partecipazione in giudizio. sostiene che e Parte_1 CP_2 Per_5 hanno rinunciato all'eredità paterna e possono essere sentiti come
[...] testi. In sentenza il giudice aveva invece ritenuto non provata la rinuncia all'eredità da parte di e e ha conseguentemente CP_2 Persona_5 affermato che questi sono incapaci a testimoniare – quali coeredi - a fronte dell'eccezione ex art. 246 cpc formulata da . CP_1
Anche tale censura non può essere condivisa.
Anzitutto va osservato che l'appellante non si duole del fatto che il primo
Giudice ha affermato la legittimazione ad agire quale erede del marito e non, invece, iure proprio, osservando che l'assegno in Persona_1 parola recava la firma di e non risultava tratto su conto Persona_1 cointestato. L'appellante sostiene, in proposito, che la parte che deduce la pag. 16/20 qualità di erede di un soggetto è altresì onerato della dimostrazione dell'avvenuta accettazione dell'eredità da parte di questo, sicché sarebbe stato onere di fornire la prova dell'accettazione dell'eredità da parte CP_1 dei cognati, e, quindi, della circostanza posta a base della sua eccezione ex art. 246 cpc.
Ritiene invece la Corte che ricade nell'onere probatorio di chi propone la domanda di merito dare dimostrazione anche dei presupposti di ammissibilità dei mezzi di prova dedotti a sostegno di questa, e che dunque spetti all'appellante dimostrare che i suoi figli hanno rinunciato all'eredità paterna e possono essere escussi come testimoni. La SI. non ha Pt_1 dato alcuna dimostrazione della dedotta rinuncia all'eredità, sicché rettamente il primo giudice non ha ammesso la prova orale. IN conclusione, va rilevato che l'appellante non ha dato dimostrazione del titolo da cui deriverebbe l'obbligo della vantata restituzione della somma di 35.000,00.
UL secondo motivo. L'appellante non ha dato prova d'avere eseguito il pagamento parziale del mutuo bancario assunto dal figlio e che Per_2 essa aveva garantito quale terza datrice d'ipoteca. I documenti prodotti a sostegno di detta voce di credito sono inidonei a provare i pagamenti in parola:
- sia perché si risolvono in mere disposizioni di bonifico (e dunque non di contabili attestanti l'esecuzione del bonifico stesso),
- sia perché appaiono eseguite a favore della figlia quale Controparte_2 beneficiaria, sicché non vi è alcuna dimostrazione che dette erogazioni, se avvenute, siano pervenute all'istituto di credito mutuante.
Anche il secondo motivo d'appello è pertanto infondato. Il rigetto dei primi due motivi d'appello rende superfluo l'esame di ogni altra questione posta dall'appellata in via subordinata.
UL terzo motivo. L'appellante ha censurato la statuizione del giudice che ha posto le spese di lite a suo carico anziché compensarle, in ragione del pag. 17/20 contenuto dell'ordinanza del 1° marzo 2022 con cui era stata emessa la declaratoria di inammissibilità:
- sia delle difese diverse dalle mere istanze e conclusioni dea nota scritta ex art. 127-ter cpc depositata dalla parte , CP_1
- che della domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta per difetto di connessione per oggetto o titolo alla domanda principale.
Neppure quest'ultimo motivo d'appello può essere accolto.
È infatti consolidato in giurisprudenza il principio per cui le spese debbono essere regolate avendo riguardo all'esito finale e complessivo della lite e non dello scrutinio di singole eccezioni (v. Cass. n. 675/2025e n 18503 del 2014).
Alla luce di tale principio, che merita d'essere avallato, la Corte osserva che non rileva ai fini della valutazione della soccombenza finale l'errore relativo al deposito di memoria non autorizzata, nel corso del giudizio, ad opera della parte che è poi risultata vittoriosa.
Ancora, appare corretto porre l'onere di rifusione delle spese a carico della parte , poiché questa è risultata soccombente in misura largamente Pt_1 prevalente, dato che:
- la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale è intervenuta all'esordio della causa;
- tale domanda non è stata comunque più riproposta per tutto il giudizio di primo grado, e va considerata oggetto di rinuncia,
- e che le attività processuali si sono poi incentrate e sviluppate solo sulle voci di credito dedotte dalla parte per tutta la residua durata del Pt_1 giudizio.
Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello è infondato e va respinto.
L'appellata ha domandato la correzione dell'errore materiale contenuto nel secondo punto del dispositivo della sentenza di primo grado in cui si legge:
“2) Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 8.900,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa.”
pag. 18/20 e ciò sebbene in motivazione si sia dato atto della soccombenza dell'attrice
. Pt_1
La richiesta può sempre essere formulata anche senza necessità dell'appello incidentale (Cass. n. 683/2022). Il Collegio reputa che la correzione vada in ogni caso effettuata, sebbene la parte abbia mostrato di avere ben Pt_1 inteso il segno della statuizione resa dal primo giudice sul punto, tanto che su di essa ha proposto il terzo motivo d'appello.
Va in ogni caso dichiarato che nella sentenza di primo grado n. 299/2024 pronunciata dal Tribunale di Lodi, là dove è scritto:
“2) Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 8.900,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa.” sia invece scritto:
“2) Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 8.900,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa.”
^*^*^
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando la tariffa media secondo lo scaglione di valore (ridotto il compenso per la fase istruttoria, solo oggetto di discussione quanto ad ammissibilità, ma in concreto non espletata) in ragione del pregio delle attività difensive svolte, del numero e della complessità delle questioni trattate.
Va infine dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. CP_1
299/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
pag. 19/20 1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. a correzione dell'errore materiale, dispone che nella sentenza impugnata n. 299/2024 pronunciata dal Tribunale di Lodi, là dove è scritto:
“2) Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 8.900,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa.” sia invece scritto:
“2) Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 8.900,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa.” condanna la parte appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte appellata che si liquidano in € per compenso d'avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e CPA;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso a Milano, nella camera di conSIlio del 30 aprile 2025.
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 20/20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale documento recita testualmente: “Io sottoscritta in possesso delle mie facoltà mentali, Parte_1 dispongo che alla mia morte […] l'appartamento sito al secondo piano, composto da n. 2 camere da letto, salone, cucina, bagno n. 1 ripostiglio, ubicato sotto la scala che porta all'appartamento, più un terzo del giardino il tutto come da disegno catastale. Rimanga a mio figlio nato a [...], il Persona_2 01.10.1958, che attualmente occupa, per aver partecipato alle spese di ristrutturazione con la somma di £ 60.000.000, dico sessanta milioni ed essendomi ed essendosi impegnato a pagare parte del mutuo da un ingremento pari a £ 537.500 dico cinquecentosettemilacinquecento lire per tutta la durata dello stesso che scadrà il 15.06.2002”. 2 È apparso quindi inverosimile al Giudice che e avessero chiesto un prestito di € Persona_2 CP_1 35.000,00 nel 2006 per l'esecuzione di lavori successivamente svolti solo nel 2011. 3 In particolare, l'attrice non ha mai negato che la SI.ra e il figlio avevano prestato a lei e al CP_1 Per_2 marito del denaro per sostenere le spese di ristrutturazione dell'immobile di Dresano e per pagare il mutuo, né ha contestato che con l'assegno di € 35.000,00 il SI. aveva inteso estinguere il debito contratto nei Persona_1 confronti del figlio e della nuora. Tali fatti devono quindi ritenersi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. 4 Invero, il fatto che la SI.ra rivestisse la qualità di datrice di ipoteca di per sé non è circostanza Pt_1 sufficiente per escludere che i pagamenti possano essere stati effettuati con spirito di liberalità a favore dei figli e . Per_2 CP_2