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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/06/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9079/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Valentina de Giovanni, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Napoli, alla Galleria Vanvitelli n. 2
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 8.11.2024, l'odierna ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio (in data 20.1.2007, in Napoli) con , dalla cui unione nascevano le figlie Controparte_1
(in data 10.4.2010) e (in data 18.2.2015), chiedeva pronunciarsi lo scioglimento _1 Per_2
del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido esclusivo delle minori e alla madre, con residenza privilegiata _1 Per_2
presso la sua abitazione e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre;
- obbligare il resistente al pagamento della somma mensile pari ad euro 600,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori e oltre al pagamento del 50% delle spese _1 Per_2
straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Il resistente , benché regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1 Solo parte ricorrente compariva, in data 30.4.2025, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, sulla base delle conclusioni precisate dalla sola parte ricorrente, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non Controparte_1
costituito.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli (3.6.2019) nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza (depositata il 12.4.2023), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo va osservato che secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, nel quadro della disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli”, l'affidamento “condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 24526/2010;
Cass. n. 26587/2009).
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria compiuta, è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza del Tessitore nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e materiale dei minori, tale da pregiudicare il loro interesse, e da giustificare, dunque, l'affido esclusivo degli stessi alla madre.
Ed invero, risulta provato agli atti che il padre non sempre è presente nella vita delle figlie sia da un punto di visita morale che materiale, tanto è vero che in diverse occasioni non ha rilasciato le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività inerenti alla loro vita, e non vi è prova che abbia versato l'assegno stabilito a titolo di mantenimento delle stesse figlie.
Alla luce delle suesposte ragioni va, in definitiva, disposto l'affido esclusivo delle minori _1
(della quale non si è ritenuto opportuno, nel suo interesse, procedere all'ascolto alla luce della pacifica situazione come rappresentata e documentata in atti) e alla madre, con residenza Per_2
privilegiata presso la sua abitazione;
fermo restando che le decisioni di maggior interesse per le minori (relative alla residenza abituale e alla salute) dovranno essere adottate di comune accordo da parte di entrambi i genitori.
Il diritto/dovere di visita del padre, in assenza di significative contestazioni sul punto, può essere regolamentato alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni della parte ricorrente, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., si ritiene congruo determinare a carico del , e in favore della a conferma di quanto stabilito in sede di separazione, CP_1 Pt_1
l'assegno pari ad euro 600,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici
Istat, a titolo di mantenimento delle figlie e (euro 300,00 ciascuna), oltre al _1 Per_2
pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi in assenza di domande.
Nulla sulle spese di lite attesa la natura della causa, l'esito del giudizio e l'assenza di soccombenza in senso tecnico sulle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara la contumacia di , regolarmente citato e non costituito;
Controparte_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli, il 20.1.2007, tra CP_1
(nato in [...], il [...]) e (nata in [...], il [...]) - atto n. 2,
[...] Parte_1
parte I, serie A, anno 2007;
- dispone l'affido esclusivo delle minori e alla madre, nei termini di cui in parte _1 Per_2
motiva, con residenza privilegiata presso la stessa;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 600,00, da CP_1 Pt_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento delle figlie e _1
(euro 300,00 ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di Per_2
cui in parte motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per gli adempimenti di rito;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 4.6.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9079/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Valentina de Giovanni, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Napoli, alla Galleria Vanvitelli n. 2
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 8.11.2024, l'odierna ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio (in data 20.1.2007, in Napoli) con , dalla cui unione nascevano le figlie Controparte_1
(in data 10.4.2010) e (in data 18.2.2015), chiedeva pronunciarsi lo scioglimento _1 Per_2
del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido esclusivo delle minori e alla madre, con residenza privilegiata _1 Per_2
presso la sua abitazione e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre;
- obbligare il resistente al pagamento della somma mensile pari ad euro 600,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori e oltre al pagamento del 50% delle spese _1 Per_2
straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Il resistente , benché regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1 Solo parte ricorrente compariva, in data 30.4.2025, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, sulla base delle conclusioni precisate dalla sola parte ricorrente, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non Controparte_1
costituito.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli (3.6.2019) nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza (depositata il 12.4.2023), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo va osservato che secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, nel quadro della disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli”, l'affidamento “condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 24526/2010;
Cass. n. 26587/2009).
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria compiuta, è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza del Tessitore nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e materiale dei minori, tale da pregiudicare il loro interesse, e da giustificare, dunque, l'affido esclusivo degli stessi alla madre.
Ed invero, risulta provato agli atti che il padre non sempre è presente nella vita delle figlie sia da un punto di visita morale che materiale, tanto è vero che in diverse occasioni non ha rilasciato le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività inerenti alla loro vita, e non vi è prova che abbia versato l'assegno stabilito a titolo di mantenimento delle stesse figlie.
Alla luce delle suesposte ragioni va, in definitiva, disposto l'affido esclusivo delle minori _1
(della quale non si è ritenuto opportuno, nel suo interesse, procedere all'ascolto alla luce della pacifica situazione come rappresentata e documentata in atti) e alla madre, con residenza Per_2
privilegiata presso la sua abitazione;
fermo restando che le decisioni di maggior interesse per le minori (relative alla residenza abituale e alla salute) dovranno essere adottate di comune accordo da parte di entrambi i genitori.
Il diritto/dovere di visita del padre, in assenza di significative contestazioni sul punto, può essere regolamentato alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni della parte ricorrente, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., si ritiene congruo determinare a carico del , e in favore della a conferma di quanto stabilito in sede di separazione, CP_1 Pt_1
l'assegno pari ad euro 600,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici
Istat, a titolo di mantenimento delle figlie e (euro 300,00 ciascuna), oltre al _1 Per_2
pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi in assenza di domande.
Nulla sulle spese di lite attesa la natura della causa, l'esito del giudizio e l'assenza di soccombenza in senso tecnico sulle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara la contumacia di , regolarmente citato e non costituito;
Controparte_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli, il 20.1.2007, tra CP_1
(nato in [...], il [...]) e (nata in [...], il [...]) - atto n. 2,
[...] Parte_1
parte I, serie A, anno 2007;
- dispone l'affido esclusivo delle minori e alla madre, nei termini di cui in parte _1 Per_2
motiva, con residenza privilegiata presso la stessa;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 600,00, da CP_1 Pt_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento delle figlie e _1
(euro 300,00 ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di Per_2
cui in parte motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per gli adempimenti di rito;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 4.6.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro