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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/07/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1703/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ARTIBANI EGIDIO LEONE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1° settembre 2017, parte ricorrente agiva nei confronti dell' per ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento delle somme dovute a CP_1 titolo di intervento del Fondo di Garanzia ex art. 2 della legge n. 297/1982 e D.lgs. n.
80/1992, in relazione a crediti di lavoro non corrisposti dalla società Infocart s.p.a., in amministrazione straordinaria.
2. Esponeva che:
1 – aveva lavorato alle dipendenze della predetta società presso la sede operativa di
Lamezia Terme dal 23 febbraio 2009;
– in data 11 luglio 2014 la Infocart aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
– il Tribunale di Lamezia Terme, in data 25 settembre 2014, aveva dichiarato aperta la procedura, seguita dalla dichiarazione di insolvenza del 31 ottobre 2014;
– aveva presentato domanda di ammissione al passivo, accolta dal giudice delegato per la somma di € 1.038,00 a titolo di credito privilegiato ex art. 2 D.lgs. n. 80/1992
(retribuzioni residue);
– la domanda di intervento al Fondo, presentata in data 11 novembre 2015, era stata respinta dall' , che riteneva non sussistente il presupposto temporale richiesto dalla CP_1 legge.
3. L' si costituiva eccependo la mancanza dei requisiti temporali previsti per CP_1
l'intervento del Fondo di garanzia: in particolare, rilevava che la ricorrente aveva richiesto il pagamento delle retribuzioni maturate dal 1° marzo al 21 luglio 2014, mentre, in base all'art. 2 del D.lgs. n. 80/1992, sono indennizzabili dal Fondo solo le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, purché comprese nei 90 giorni antecedenti la data di cessazione del rapporto o della dichiarazione di stato di insolvenza del datore di lavoro, se successiva.
4. L' evidenziava che il rapporto di lavoro era cessato solo in data 31 maggio 2015, CP_1 nel contesto della prosecuzione dell'attività d'impresa in amministrazione straordinaria,
e che le retribuzioni oggetto di domanda riguardavano un periodo anteriore alle tre mensilità immediatamente precedenti tale cessazione, risultando pertanto non indennizzabili.
5. In diritto, la domanda è infondata.
6. Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, il Fondo di Garanzia gestito dall' interviene, in caso di insolvenza del datore di lavoro, per il pagamento delle CP_1 retribuzioni maturate:
– negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro;
2 – purché comprese nei 90 giorni precedenti la cessazione del rapporto o la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza.
7. Nel caso di specie, la data di cessazione del rapporto di lavoro (anche se formalmente non comunicata, ma desumibile dalla documentazione) è collocabile al 31 maggio 2015,
e la dichiarazione dello stato di insolvenza al 31 ottobre 2014. Le retribuzioni reclamate, relative al periodo marzo – luglio 2014, non rientrano nei 90 giorni precedenti né la cessazione del rapporto, né la data di apertura della procedura concorsuale, e pertanto non possono essere indennizzate dal CP_2
8. Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte affermato che: “L'intervento del Fondo di garanzia ex art. 2 D.lgs. n. 80/1992 è limitato al pagamento delle ultime tre mensilità, purché comprese nei novanta giorni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro o la dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro, se successiva” (Cass. civ., sez. lav.,
n. 6325/2022; n. 11607/2020; n. 12227/2016).
9. Né rileva, ai fini del computo, che la lavoratrice abbia proseguito l'attività nel periodo della procedura di amministrazione straordinaria, giacché tale prosecuzione non incide sul dies a quo per il calcolo del periodo utile ai fini dell'intervento.
10. La domanda deve dunque essere rigettata, non sussistendo i presupposti temporali previsti dalla normativa vigente.
11. Stante la natura della causa si compensano le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
– Rigetta il ricorso;
– Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso, 30/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1703/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ARTIBANI EGIDIO LEONE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1° settembre 2017, parte ricorrente agiva nei confronti dell' per ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento delle somme dovute a CP_1 titolo di intervento del Fondo di Garanzia ex art. 2 della legge n. 297/1982 e D.lgs. n.
80/1992, in relazione a crediti di lavoro non corrisposti dalla società Infocart s.p.a., in amministrazione straordinaria.
2. Esponeva che:
1 – aveva lavorato alle dipendenze della predetta società presso la sede operativa di
Lamezia Terme dal 23 febbraio 2009;
– in data 11 luglio 2014 la Infocart aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
– il Tribunale di Lamezia Terme, in data 25 settembre 2014, aveva dichiarato aperta la procedura, seguita dalla dichiarazione di insolvenza del 31 ottobre 2014;
– aveva presentato domanda di ammissione al passivo, accolta dal giudice delegato per la somma di € 1.038,00 a titolo di credito privilegiato ex art. 2 D.lgs. n. 80/1992
(retribuzioni residue);
– la domanda di intervento al Fondo, presentata in data 11 novembre 2015, era stata respinta dall' , che riteneva non sussistente il presupposto temporale richiesto dalla CP_1 legge.
3. L' si costituiva eccependo la mancanza dei requisiti temporali previsti per CP_1
l'intervento del Fondo di garanzia: in particolare, rilevava che la ricorrente aveva richiesto il pagamento delle retribuzioni maturate dal 1° marzo al 21 luglio 2014, mentre, in base all'art. 2 del D.lgs. n. 80/1992, sono indennizzabili dal Fondo solo le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, purché comprese nei 90 giorni antecedenti la data di cessazione del rapporto o della dichiarazione di stato di insolvenza del datore di lavoro, se successiva.
4. L' evidenziava che il rapporto di lavoro era cessato solo in data 31 maggio 2015, CP_1 nel contesto della prosecuzione dell'attività d'impresa in amministrazione straordinaria,
e che le retribuzioni oggetto di domanda riguardavano un periodo anteriore alle tre mensilità immediatamente precedenti tale cessazione, risultando pertanto non indennizzabili.
5. In diritto, la domanda è infondata.
6. Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, il Fondo di Garanzia gestito dall' interviene, in caso di insolvenza del datore di lavoro, per il pagamento delle CP_1 retribuzioni maturate:
– negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro;
2 – purché comprese nei 90 giorni precedenti la cessazione del rapporto o la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza.
7. Nel caso di specie, la data di cessazione del rapporto di lavoro (anche se formalmente non comunicata, ma desumibile dalla documentazione) è collocabile al 31 maggio 2015,
e la dichiarazione dello stato di insolvenza al 31 ottobre 2014. Le retribuzioni reclamate, relative al periodo marzo – luglio 2014, non rientrano nei 90 giorni precedenti né la cessazione del rapporto, né la data di apertura della procedura concorsuale, e pertanto non possono essere indennizzate dal CP_2
8. Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte affermato che: “L'intervento del Fondo di garanzia ex art. 2 D.lgs. n. 80/1992 è limitato al pagamento delle ultime tre mensilità, purché comprese nei novanta giorni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro o la dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro, se successiva” (Cass. civ., sez. lav.,
n. 6325/2022; n. 11607/2020; n. 12227/2016).
9. Né rileva, ai fini del computo, che la lavoratrice abbia proseguito l'attività nel periodo della procedura di amministrazione straordinaria, giacché tale prosecuzione non incide sul dies a quo per il calcolo del periodo utile ai fini dell'intervento.
10. La domanda deve dunque essere rigettata, non sussistendo i presupposti temporali previsti dalla normativa vigente.
11. Stante la natura della causa si compensano le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
– Rigetta il ricorso;
– Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso, 30/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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