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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1065/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.1.2025 da
1) Parte_1 nato a: ME (MI) il 25.08.1967 cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Monica Gargantini del Foro di Milano, con studio in LO TE (MI), Via Cesare
Battisti n. 10 presso la quale ha eletto domicilio telematico PEC:
Email_1
e
2) CP_1 nata a: SI TW (Germania) il 02.09.1970 cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]
pagina 1 di 5 con l'Avv. Monica Gargantini del Foro di Milano, con studio in LO TE (MI), Via Cesare
Battisti n. 10 presso la quale ha eletto domicilio telematico PEC:
Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 05.11.1988 in LO TE
(MI) (Anno 1988, atto n. 15, reg. matrimoni, Parte II, Serie A), trascritto nel Comune di ME (MI)
(Anno 1988, atto n. 48, Parte II, Serie B)
separati con sentenza n. 730/14 pubblicata in data 28.06.2024 e passata in giudicato in data 16.03.2015
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi sono economicamente indipendenti avendo entrambi adeguato reddito e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile;
2) A regolamentazione dei diritti patrimoniali fra coniugi, il GN , proprietario in Parte_1 comunione legale e pro-indiviso per pari quota con la GNa , dell'immobile sito in CP_1
LO TE (MI), Via Volterra n. 12, in forza di atto di compravendita in data 14.10.1997 a ministero del Notaio Dott. n. 2143 Rep., n. 593 Racc., registrato in data 22.10.1997 e Per_1 trascritto nei PP.RR.II. ai nn. in data 21.10.1997, con il presente ricorso si impegna a P.IVA_1 cedere e vendere, per il corrispettivo di € 75.000,00 (omnicomprensivo del valore degli arredi), in favore della GNa , che si impegna ad accettare e acquistare con i benefici e le CP_1 agevolazioni di prima casa, previo e sotto condizione di concessione di mutuo ipotecario in corso di istruttoria, la propria quota pari al 50% del suddetto bene immobile (comprensivo degli arredi che lo compongono) costituito da:
- Appartamento ad uso abitazione su due piani collegati da scala interna esclusiva, composto da: al piano terzo: soggiorno con scala di accesso al piano superiore, cucina, disimpegno, una camera e bagno;
al piano quarto: un locale, ripostiglio e terrazzo;
- Autorimessa al piano terra
Il tutto distinto nel N.C.E.U. di detto Comune, come segue:
- Foglio 7, Mappale 580, sub. 21, cat. A/3, classe IV, vani 5, RC € 258,23 -appartamento;
- Foglio 7, Mappale 580, sub. 3, cat. C/6, classe II, mq. 19, RC € 61,82 – box.
Trasferimento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
3) Il GN si impegna a sostenere interamente le spese necessarie per il rilascio della Pt_1 certificazione energetica, nonché le ulteriori spese per legge a carico della parte alienante;
4) La GNa si impegna a comunicare al GN immediatamente e CP_1 Parte_1 comunque entro e non oltre cinque giorni dalla informativa bancaria, l'esito della domanda di concessione di mutuo ipotecario, impegnandosi, altresì, a nominare nei successivi 60 giorni il
Notaio cui sarà affidato l'incarico di provvedere alla redazione degli atti di trasferimento della quota compravenduta;
5) Le spese notarili e di trasferimento dell'immobile, come per legge, saranno interamente a carico pagina 2 di 5 della GNa , quale parte acquirente e in ragione delle agevolazioni relative alla CP_1 regolamentazione dei rapporti di natura patrimoniale fra i coniugi, nonché dei benefici fiscali di acquisto di prima casa, essendo già proprietaria del 50% della casa coniugale adibita a residenza personale;
6) La GNa , si impegna sin d'ora a provvedere al pagamento di qualsivoglia spesa e/o CP_1 onere relativo al suddetto immobile oggetto di compravendita liberando sin d'ora da ogni obbligo giuridico il GN Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LO TE (MI), in data 05.11.1988 tra i GNi e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO TE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di ME (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 3 di 5
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.1.2025 da
1) Parte_1 nato a: ME (MI) il 25.08.1967 cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Monica Gargantini del Foro di Milano, con studio in LO TE (MI), Via Cesare
Battisti n. 10 presso la quale ha eletto domicilio telematico PEC:
Email_1
e
2) CP_1 nata a: SI TW (Germania) il 02.09.1970 cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]
pagina 1 di 5 con l'Avv. Monica Gargantini del Foro di Milano, con studio in LO TE (MI), Via Cesare
Battisti n. 10 presso la quale ha eletto domicilio telematico PEC:
Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 05.11.1988 in LO TE
(MI) (Anno 1988, atto n. 15, reg. matrimoni, Parte II, Serie A), trascritto nel Comune di ME (MI)
(Anno 1988, atto n. 48, Parte II, Serie B)
separati con sentenza n. 730/14 pubblicata in data 28.06.2024 e passata in giudicato in data 16.03.2015
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi sono economicamente indipendenti avendo entrambi adeguato reddito e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile;
2) A regolamentazione dei diritti patrimoniali fra coniugi, il GN , proprietario in Parte_1 comunione legale e pro-indiviso per pari quota con la GNa , dell'immobile sito in CP_1
LO TE (MI), Via Volterra n. 12, in forza di atto di compravendita in data 14.10.1997 a ministero del Notaio Dott. n. 2143 Rep., n. 593 Racc., registrato in data 22.10.1997 e Per_1 trascritto nei PP.RR.II. ai nn. in data 21.10.1997, con il presente ricorso si impegna a P.IVA_1 cedere e vendere, per il corrispettivo di € 75.000,00 (omnicomprensivo del valore degli arredi), in favore della GNa , che si impegna ad accettare e acquistare con i benefici e le CP_1 agevolazioni di prima casa, previo e sotto condizione di concessione di mutuo ipotecario in corso di istruttoria, la propria quota pari al 50% del suddetto bene immobile (comprensivo degli arredi che lo compongono) costituito da:
- Appartamento ad uso abitazione su due piani collegati da scala interna esclusiva, composto da: al piano terzo: soggiorno con scala di accesso al piano superiore, cucina, disimpegno, una camera e bagno;
al piano quarto: un locale, ripostiglio e terrazzo;
- Autorimessa al piano terra
Il tutto distinto nel N.C.E.U. di detto Comune, come segue:
- Foglio 7, Mappale 580, sub. 21, cat. A/3, classe IV, vani 5, RC € 258,23 -appartamento;
- Foglio 7, Mappale 580, sub. 3, cat. C/6, classe II, mq. 19, RC € 61,82 – box.
Trasferimento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
3) Il GN si impegna a sostenere interamente le spese necessarie per il rilascio della Pt_1 certificazione energetica, nonché le ulteriori spese per legge a carico della parte alienante;
4) La GNa si impegna a comunicare al GN immediatamente e CP_1 Parte_1 comunque entro e non oltre cinque giorni dalla informativa bancaria, l'esito della domanda di concessione di mutuo ipotecario, impegnandosi, altresì, a nominare nei successivi 60 giorni il
Notaio cui sarà affidato l'incarico di provvedere alla redazione degli atti di trasferimento della quota compravenduta;
5) Le spese notarili e di trasferimento dell'immobile, come per legge, saranno interamente a carico pagina 2 di 5 della GNa , quale parte acquirente e in ragione delle agevolazioni relative alla CP_1 regolamentazione dei rapporti di natura patrimoniale fra i coniugi, nonché dei benefici fiscali di acquisto di prima casa, essendo già proprietaria del 50% della casa coniugale adibita a residenza personale;
6) La GNa , si impegna sin d'ora a provvedere al pagamento di qualsivoglia spesa e/o CP_1 onere relativo al suddetto immobile oggetto di compravendita liberando sin d'ora da ogni obbligo giuridico il GN Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LO TE (MI), in data 05.11.1988 tra i GNi e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO TE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di ME (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 3 di 5
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 4 di 5 pagina 5 di 5