Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1220/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29/11/2024
DA
(C.F ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Cetrangolo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giovanni a Piro (SA) alla via Pornia n. 4, con dichiarazione, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. Andrea Rossini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lauria (PZ), alla Piazza del Popolo n. 12, con dichiarazione, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. pagina 1 di 7
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 29/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario, in data 16/04/2016 in Lauria
(PZ), iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lauria (PZ) al n. 3 Parte II Serie A Ufficio
1; che dall'unione coniugale era nato il minore , nato il [...] a [...], Persona_1
residente dalla nascita con i genitori;
che, nel corso del tempo, tra i coniugi erano insorti contrasti che avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis ed avevano reso insostenibile la convivenza, tanto che avevano deciso di separarsi legalmente;
che avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti l'affido del minore e, insieme, avevano collaborato per l'elaborazione del Per_1
piano genitoriale da seguire per garantire al figlio un percorso di crescita sereno;
che il regime patrimoniale operante tra i coniugi era la separazione dei beni;
che il era proprietario CP_1 dell'immobile sito in Lauria alla C.da Parco Carroso 59, ove era sita la casa coniugale, nonché dell'attività commerciale (negozio di articoli per animali “Animal Mania”) da cui derivavano i suoi redditi;
che la non era proprietaria di alcun cespite immobiliare, né, al momento, svolgeva Parte_1
alcuna attività lavorativa;
che ricorrenti avevano raggiunto un accordo su tutti gli aspetti della separazione, ovvero sull'affido del minore e sua collocazione, sul diritto di visita del genitore non collocatario, sul piano genitoriale, sull'importo dell'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge economicamente più debole e al figlio, sulle spese straordinarie.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“autorizzare i coniugi e a vivere separati e pronunciare la Parte_1 Controparte_1 relativa separazione personale;
ordinare al Comune di Lauria (PZ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali” omologando le seguenti condizioni della separazione: “1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i Persona_1
genitori, in regime di affido condiviso;
con collocazione prevalente del minore presso la madre.
2. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune ed in ossequio a quanto indicato nel piano genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere adottate di comune accordo dai genitori i quali reciprocamente e regolarmente dovranno informarsi sulle questioni significative relative al figlio;
in particolare i genitori avranno reciprocamente l'obbligo di notiziarsi dello stato di salute del figlio, delle riunioni scolastiche straordinarie e degli incontri con il personale che segue scolasticamente e sanitariamente il figlio.
3. I genitori si impegnano, nei limiti dei loro pagina 2 di 7 doveri di indirizzo, a far sì che il figlio mantenga un rapporto costante ed equilibrato con ciascuno di essi, nonché con le famiglie di origine di entrambi i coniugi separati.
4. La sig.ra rimarrà Parte_1
nella casa coniugale il tempo necessario per trovare una nuova abitazione ove trasferirsi con il minore, e comunque non oltre il 30 marzo 2025, termine convenuto in considerazione del tempo necessario per il trasferimento in altra abitazione, circostanza quest'ultima che consentirà al IG.
, di rientrare nell'abitazione di sua esclusiva proprietà sita in Lauria alla C. da Controparte_1
Parco Carroso, 59. 5. Le spese per l'utenza elettrica e idrica, nonché le imposte connesse alla casa coniugale, fino alla data convenuta del 30.03.2025 rimarranno a carico del IG. .
6. Nel CP_1
periodo intercorrente tra il deposito del presente atto e il termine indicato, la IG.ra si Parte_1
obbliga a reperire una nuova sistemazione abitativa ove si trasferirà insieme al figlio minore , Per_1
portando con sé i propri effetti personali nonché i beni (mobilio, elettrodomestici) che le parti hanno già concordato, nonché quelli che concorderanno in seguito.
7. Il IG. si è già allontanato CP_1 dalla casa coniugale (d'intesa con la coniuge ed al fine di evitare l'acuirsi di incomprensioni e contrasti) asportando i propri effetti personali.
8. I Ricorrenti concordano che il minore , già Per_1 iscritto al terzo anno della scuola comunale dell'infanzia di Lauria Inferiore, continuerà a frequentare l'anno scolastico nella classe che attualmente frequenta. Successivamente il piccolo verrà Per_1
iscritto – come “anticipatario” – presso la scuola comunale primaria che i coniugi separati di comune accordo vorranno concordare.
9. Piano genitoriale concordato dalle parti. Il IG. , genitore CP_1
non collocatario, eserciterà il diritto di visita nelle seguenti modalità. - dal lunedì al venerdì dalle ore
17.00 alle ore 19.00 – ovvero dopo l'orario lavorativo – il padre potrà prenderlo e portarlo con sé, garantendone il rientro per orario di cena fissato per le ore 19.00. - nell'esercizio di tale diritto di visita, durante i giorni scolastici (da lunedì a venerdì) dovrà in ogni caso consentire al bambino di poter fare i compiti e quant'altro prescritto dagli insegnanti, nonché ogni altra attività ricreativa sportiva – oratorio etc., ragione per cui si dovrà rapportare, di volta in volta con la madre per concordare orario e durata della visita;
- a week end alternati terrà con sé il bambino dal venerdì pomeriggio – all'uscita della scuola – al lunedì mattina (quando lo riaccompagnerà a scuola) con pernottamento presso di lui;
- nel week end in cui il bambino sarà con la madre, il padre potrà tenerlo un ulteriore pomeriggio e farlo pernottare presso la propria abitazione - preferibilmente la domenica – accompagnandolo il mattino successivo a scuola ovvero presso l'abitazione della madre. - durante le festività natalizie terrà con sé il figlio con pernottamento almeno per tre giorni consecutivi, che vorrà concordare con la madre nel rispetto delle esigenze del minore e del principio della bigenitorialità; - durante le vacanze pasquali, ad anni alternati, terrà con sé il bambino nel giorno di pasqua (dal sabato pomeriggio alle ore 19,00 e con pernottamento presso la sua abitazione) o il Lunedi
pagina 3 di 7 dell'Angelo (dalla domenica pomeriggio alle ore 19,00 con pernottamento presso la propria abitazione), riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre il giorno successivo. - durante le vacanze estive, potrà trascorrere con il bambino un periodo di almeno tre settimane, di cui due consecutive, consentendo comunque al figlio di avere contatti con la madre;
- infine, terrà con sé il bambino (con pernottamento) il 19 marzo e il 9.11 (compleanno del padre). I genitori, in ogni caso, concorderanno senza particolari formalità eventuali modifiche o deroghe, in ragione delle proprie rispettive esigenze e di quelle che il bambino manifesterà. - I ricorrenti concordano che il bambino, attualmente iscritto alla scuola calcio che lo impegna il martedì e il giovedì dalle ore 17.15 alle 18.30 sarà accompagnato dal genitore collocatario, che si obbliga ad acconsentire anche al padre di accompagnarlo qualora quest'ultimo manifesti disponibilità ad attendervi. - I ricorrenti concordano altresì che il genitore non collocatario ovvero il OR , in tutti i casi in cui per il Controparte_1
bambino insorgessero problemi di salute, potrà esercitare il diritto di visita presso la abitazione di residenza del minore, concordando le modalità con il genitore collocatario la ORa Parte_1
. 10. Il IG. verserà alla coniuge, a titolo di assegno di mantenimento del
[...] Controparte_1
figlio la somma mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), inoltre verserà a titolo di contributo al mantenimento della coniuge, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), entrambe annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT. Il OR si obbliga a versare l'assegno di Controparte_1 mantenimento per l'importo complessivo di E. 650,00 (seicentocinquanta/00), entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a , accesso sulle casse della Parte_1
Banca Intesa San Paolo Filiale di Lauria (PZ) - iban [...]. Le parti si danno atto che il IG. – alla data di sottoscrizione del presente ricorso – ha già corrisposto CP_1
– alla IG.ra l'importo di € 650,00 mensili, mediante bonifico bancario, a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento (per la coniuge e per il figlio) per i mesi di ottobre e di novembre 2024, nonché pagato le utenze di acqua, luce, etc., al medesimo intestate, che graveranno a suo carico fino al rilascio della casa coniugale da parte della e comunque non oltre la data stabilità del 30 Parte_1
marzo 2025. 11. A seguito del trasferimento della sig.ra dalla attuale “casa coniugale” alla Parte_1 nuova abitazione, l'assegno di mantenimento e la contribuzione alle spese sarà rideterminata in ragione delle condizioni che si profileranno, ivi comprese le possibilità occupazionali della ORa
e dell'attività concretamente svolta da quest'ultima per il reperimento di una Parte_1 occupazione. 12. Il IG. , inoltre, a titolo di “una tantum”, verserà l'importo complessivo di CP_1
€ 34.000,00 (trentaquattromila/00) in favore della IG.ra Viceconti con le seguenti modalità: i) La somma di euro 5.000,00 (00/00) verrà corrisposta entro il 5 dicembre 2024 mediante bonifico bancario (alle coordinate già note); ii) La somma di euro 5.000,00 (00/00) verrà corrisposta entro il 5
pagina 4 di 7 gennaio 2025 mediante bonifico bancario (alle coordinate già note); iii) quanto alla somma residua di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00, verrà versata – sempre mediante bonifico bancario alle note coordinate – contestualmente al rilascio della casa coniugale da parte della IG.ra Al fine di Parte_1
permettere il pagamento contestuale della predetta somma, la IG.ra dovrà comunicare al Parte_1
IG. la data prevista per il rilascio, con un preavviso di almeno sette giorni, in mancanza di CP_1
tale preavviso il bonifico avverrà entro i sette giorni successivi al rilascio. 13. Le spese straordinarie,
Contr per la cui identificazione le parti si rifanno alle Linee Guida elaborate dal per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, in uso al
Tribunale di Lagonegro e che si allegano, saranno a carico del padre per l'80% e della madre per il
20%. 14. Il IG. concederà alla IG.ra l'uso dell'autovettura Citroen C3 targata CP_1 Parte_1
FZ643JL, di sua proprietà, affinché Ella possa accompagnare il bambino a scuola e attendere a tutte le necessità di famiglia. La predetta autovettura – di cui il IG. sosterrà i costi di bollo e di CP_1
assicurazione – rimarrà in uso esclusivo alla IG.ra per tutta la durata della separazione tra Parte_1
i coniugi e comunque fino nuovo riassetto economico del coniuge più debole, circostanza quest'ultima che potrà consentire alla ORa di restituire l'autovettura in uso esclusivo o acquistarla. Parte_1
15.Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le somme di denaro ricevute (a titolo di doni e regalie) in occasione del matrimonio, sono state impiegate per le spese familiari (ordinarie e straordinarie), nonché per le spese mediche sostenute dai coniugi. Pertanto, i ricorrenti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, in relazione alle predette regalie in denaro. 16. Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.”
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale in data 05/12/2024 rendeva il seguente parere: “Nulla oppone”.
Con note ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 17/03/2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo chiedendo all'adito Tribunale emettere sentenza di separazione consensuale, omologando le condizioni di cui al ricorso, come modificate, con riferimento ai punti da 4
a 7 e da 10 a 12, nei seguenti termini: “…4. La IG.ra rimarrà nella casa coniugale sita in Parte_1
Lauria alla C. da Parco Carroso 59 fino al 31/03/2025 e dal 01/04/2025 si trasferirà - unitamente al figlio minore - nella nuova abitazione sita in in Lauria (rione Superiore) via San Paolo 21/C. 5.
Dell'avvenuto rilascio si darà atto in apposito verbale di riconsegna che sarà sottoscritto dalle parti. 6.
L'abitazione di C. da Parco Carrosio 59 (già adibita a casa coniugale) tornerà, pertanto, nella piena disponibilità del OR che ne è esclusivo proprietario.
7. Le parti hanno definito di CP_1
comune accordo i beni che la IG.ra porterà con sé al trasferimento nella nuova abitazione. Parte_1
pagina 5 di 7 10. Il IG. verserà alla coniuge (mediante bonifico bancario, alle coordinate già note), a CP_1 titolo di assegno di mantenimento per il figlio la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) inoltre verserà l'ulteriore importo di € 400,00 per il canone di locazione relativo alla nuova abitazione della coniuge (e del figlio minore), nonché l'importo di euro € 100,00 (forfettariamente e congiuntamente determinato) a titolo di contributo per le utenze domestiche. 11 Stante l'avvenuto reperimento, da parte della IG.ra di una occupazione lavorativa temporanea (contratto di Parte_1
tirocinio con scadenza al 31/07/2025), il IG. per le mensilità di aprile, maggio, giugno e CP_1
luglio 2025 verserà (con le modalità di cui sopra) alla IG.ra come contributo per il Parte_1 mantenimento di quest'ultima l'importo di euro € 250,00 (duecentocinquanta/00).
Tale pattuizione, per espresso e specifico accordo delle parti, ha carattere provvisorio e temporaneo, e sarà valida, pertanto, fino al mese di luglio 2025. Al termine di tale periodo (o prima di allora, in caso di anticipata stabilizzazione del rapporto di lavoro della IG.ra , le parti concorderanno la Parte_1
modifica delle presenti condizioni economiche in ragione della capacità reddituale delle parti. Nel caso in cui il rapporto di lavoro della IG.ra non dovesse avere prosecuzione oltre la data del Parte_1
31/07/2025, nelle more della trattativa, le parti sin d'ora concordano e pattuiscono che il IG.
verserà - a titolo di contributo per il mantenimento della moglie - l'importo di € 300,00 CP_1
(analogamente a quanto già concordato nell'accordo originario e di cui al ricorso introduttivo del procedimento giudiziale), fermi restando tutti gli altri importi.
12. Il IG. , inoltre, a titolo di “una tantum” riconosce a favore della IG.ra CP_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 34.000,00 (trentaquattromila/00). Le parti si danno atto che il IG.
ha già corrisposto l'importo di €10.000,00 (diecimila/00) in favore della IG.ra CP_1 Parte_1
L'importo residuo di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) verrà versato (a mezzo bonifico bancario) all'esito del rilascio dell'abitazione di C. da Parco Carroso 59 (già casa coniugale), da parte della
IG.ra Al fine di permettere il pagamento contestuale della predetta somma, la IG.ra Parte_1
dovrà comunicare al IG. la data prevista per il rilascio, con un preavviso di Parte_1 CP_1
almeno sette giorni, in mancanza di tale preavviso il bonifico avverrà entro i 7 giorni successivi all'effettivo rilascio. Immutate tutte le altre previsioni del ricorso introduttivo…”.
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473- bis.12, comma 3 c.p.c.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
pagina 6 di 7 La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni indicate in ricorso, così come modificate ed integrate nelle “Note scritte di conferma della volontà di procedere alla separazione e di modifica delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo” allegate alle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. rispettivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025, non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara, secondo le condizioni indicate in ricorso, così come modificate ed integrate in corso di causa, la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
02/10/1991, e , nato a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1
matrimonio in Lauria (Pz) il 16/04/2016;
2) nulla per le spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lauria (PZ) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 16/04/2016 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 3, anno 2016, parte II, serie A, ufficio 1.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 03/04/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
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