Sentenza 17 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/11/2021, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2021
N. 01386/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2016, proposto da
Immobiliare Cinzia Tre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Guido Zago, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Galleria Berchet, 4;
contro
Comune di Rubano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Farina, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Berchet, 11;
Regione Veneto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 11/2/2016, pubblicata a tutto il 27/2/2016, avente ad oggetto: "Individuazione del centro urbano e delle aree degradate da riqualificare ai sensi della L.R. 50/2012 e del Regolamento regionale n. 1 del 21/6/2013";
di ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità ivi compreso, per quanto occorra, il Regolamento Regionale 1 del 21/6/2013, e per il risarcimento dei danni patiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rubano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la società Immobiliare Cinzia Tre ha impugnato la delibera comunale in epigrafe, con la quale il Comune di Rubano ha escluso l’insediabilità all’interno del compendio immobiliare nella titolarità della deducente di strutture di vendita dalla superficie superiore a 2500 mq.
Avverso gli atti gravati sono stati articolati i seguenti motivi di impugnazione:
1) in primo luogo, si lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della scelta di escludere il compendio immobiliare della deducente dal perimetro del centro urbano: esso di troverebbe infatti in un contesto ampiamente urbanizzato e a soli 350 mt dal centro del Comune di Rubano; la ricomprensione dell’immobile in discorso nel centro urbano sarebbe resa, peraltro, doverosa, dal disposto dell’art. 3 del D.Lgs. 285/1992 e dell’art. 3 della L.R.V. 50/2021; la determinazione assunta rivelerebbe dunque un fine sviato, consistente nella volontà di escludere la riqualificazione commerciale del comparto;
2) sarebbe, inoltre, illogica e frutto di sviamento di potere la scelta di non consentire la localizzazione nell’area di strutture commerciali superiori ai 2500 mq, tenuto conto del degrado del contesto; la delibera gravata sarebbe peraltro viziata per incompetenza della giunta comunale a dettare la disciplina urbanistica del territorio, ciò che comproverebbe ulteriormente l’esercizio sviato del potere;
3) con il terzo motivo si lamenta, ancora, la violazione della normativa in materia di liberalizzazione delle attività commerciali, e l’inconsistenza delle ragioni addotte a fondamento della scelta operata e legate alla tutela della sicurezza stradale, richiamata in maniera generica e apodittica, senza alcuna verifica preliminare e in concreto.
La ricorrente ha concluso chiedendo, oltre all’annullamento degli atti gravati, il risarcimento del danno da essi derivato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rubano, eccependo: l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata Alì Immobiliare srl, in quanto la delibera gravata avrebbe anche accolto l’istanza di quest’ultima avente ad oggetto l’insediamento di una media struttura di vendita nell’area di proprietà, laddove con il ricorso in disamina sarebbe stato chiesto l’integrale annullamento della delibera gravata; l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in ragione della mancata impugnazione degli atti presupposti e in particolare del PATI, che vieterebbe l’apertura di nuove grandi strutture di vendita; l’inammissibilità delle censure svolte in quanto volte ad impingere nel merito delle scelte discrezionali della P.A; l’improcedibilità del gravame in conseguenza della mancata impugnazione del P.I. e della relativa variante nr.1.
Nel merito, l’Amministrazione ha chiesto la reiezione del gravame.
Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 73 cpa in vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria introdotta con il ricorso.
All’udienza in data 11 novembre 2021, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il ricorso in disamina la società ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta Comunale di Rubano, più puntualmente indicata in epigrafe, rappresentando che da tale atto discenderebbe l’esclusione della classificazione del compendio immobiliare del quale la deducente è titolare quale area suscettibile di insediamento di una grande struttura di vendita: lamenta, infatti, la società che l’illegittimità dell’atto gravato rivelerebbe un esercizio sviato del potere di pianificazione territoriale, che nasconderebbe la volontà dell’Amministrazione di dar corso a una programmazione delle attività economiche, attualmente non più consentita dalle norme vigenti.
2. Ciò posto, occorre procedere in primo luogo all’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente.
Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida che costituisce corollario del principio di economia processuale, ritiene fondata l’eccezione di improcedibilità del gravame per mancata impugnazione, ad iniziativa della ricorrente, delle disposizioni del Piano degli Interventi approvato con delibera n. 15 del 28 marzo 2017.
E’, infatti, pacifico tra le parti che a norma dell’art. 27 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, l’unica zona attualmente compatibile con l’insediamento di grandi strutture di vendita oltre i 2500 mq è la zona individuata con la classificazione “D1.1.”, laddove l’immobile di proprietà della ricorrente ricade nella zona denominata “D1.18”.
Parte ricorrente osserva in proposito che non sarebbe possibile ravvisare a relativo carico alcun onere di impugnazione delle citate previsioni del P.I., in quanto tra gli atti in esame -e cioè la delibera di giunta gravata e il piano- non sussisterebbe alcuna relazione tale da giustificare la conclusione dell’avvenuto “superamento” delle determinazioni assunte con l’atto impugnato per effetto dell’approvazione delle nuove previsioni pianificatorie; ed infatti, mentre in un caso si sarebbe in presenza di un provvedimento di carattere puntuale, nell’altro verrebbe in rilievo uno strumento urbanistico contenente previsioni di carattere generale, inidonee a influire sull’atto qui in considerazione. In altri termini, si afferma che non si verterebbe nell’ipotesi di due “analoghe” determinazioni di generale e ordinaria pianificazione territoriale, ma in quella di un provvedimento conclusivo di uno specifico procedimento contemplato dalla L.R. 50/2012 e dal Regolamento 1/2013 che, come tale, assumerebbe una sua autonomia rispetto ad ogni successiva, pur analoga, determinazione di carattere ordinario e generale.
Il ragionamento sviluppato dalla parte ricorrente non convince.
E’ possibile senz’altro convenire sulla diversa “natura” degli atti in considerazione: da un lato, una delibera di giunta con la quale è stata approvata una scheda tecnica, specificamente riferita al compendio immobiliare della ricorrente, in seguito alla presentazione di una manifestazione d’interesse in seno ad una procedura avviata dal Comune per individuare le aree degradate da riqualificare dal punto di vista urbanistico ai sensi della legge regionale per lo sviluppo del sistema commerciale n. 50/2012 e in applicazione dell’art. 2, comma 6, del Regolamento Regionale n. 1/2013; dall’altro, previsioni tecniche attuative dello strumento di pianificazione di carattere generale adottato dal Comune.
Ciò non di meno, deve comunque ritenersi che le previsioni invocate dal Comune resistente, e segnatamente l’art. 27 delle NTO del PI, incidano sulla perduranza dell’interesse alla decisione del ricorso: questo in quanto la norma in considerazione ha stabilito che, nell’ambito del territorio comunale, l’insediamento delle grandi strutture di vendita è possibile esclusivamente nella sottozona D1.1, diversa da quella in cui ricade il compendio immobiliare del quale è titolare la ricorrente (circostanza, quest’ultima, in sé non contestata dalla società Immobiliare Cinzia Tre).
Quanto appena osservato porta a ritenere che l’eventuale accoglimento dell’odierno ricorso non potrebbe giovare alla parte che lo ha proposto: quest’ultima si duole, come in precedenza osservato, del fatto che la scheda tecnica approvata con la delibera di giunta impugnata non consentirebbe l’installazione, sul compendio del quale è titolare, di una struttura di vendita di dimensioni superiori ai 2500 mq.
Ne discende che il risultato utile perseguito tramite il presente gravame consiste, appunto, tramite la rimozione dell’atto impugnato, nel riconoscimento dell’insediabilità sul terreno in oggetto anche di strutture di vendita di grandi dimensioni: se questo è vero, deve dunque concludersi che tale vantaggio, all’attualità, non può essere più conseguito in ragione delle previsioni del P.I. non impugnate, che escludono tale possibilità.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO