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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Giulio Borella Presidente rel.
Dott. Pier Francesco Bazzega Giudice
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1943/2021 R.G., vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alberto Di Mauro, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Padova, Via E. degli Scrovegni, 29
- attrice- contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Riccardo Giroldini, elettivamente domiciliato nello studio del nominato difensore in Polesella (RO), Via Don Minzoni, 251
-convenuto-
e contro
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._3
- convenuta contumace –
CONCLUSIONI
1 per l'attrice: come da verbale di udienza del 15.11.2024 per il convenuto: come da verbale di udienza del 15.11.2024 per la convenuta contumace: nessuna
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto citazione notificato in data 13.9.2021, conveniva in Parte_1
giudizio il fratello e la madre , chiedendo venisse accertata la CP_1 Controparte_2
lesione della propria quota di legittima ad opera della donazione immobiliare
(abitazione, annessi rustici ed aree cortilive) effettuata dal padre al Controparte_3
figlio con atto notarile del 18.10.2007, e conseguentemente ridotta la donazione. CP_1
Chiedeva in via subordinata che, accertata la lesione della quota di legittima spettante alla attrice, si procedesse alla collazione della donazione alla massa ereditaria, in natura o per imputazione a seconda della facile divisibilità o meno dei beni;
chiedeva che, ove non si facesse luogo alla imputazione del valore, si procedesse alla redazione di progetto divisionale e allo scioglimento della comunione ereditaria con incarico a notaio per la vendita del patrimonio.
Chiedeva, infine, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, 1 co., cpc, quantificati in euro 5.000,00, per il rifiuto opposto dai congiunti alla richiesta stragiudiziale di scioglimento della comunione ereditaria manifestato, da ultimo, nella procedura di mediazione avviata dalla attrice nel 2019, procedura definita con verbale del 18.9.2019.
si costituiva in giudizio ed instava per la reiezione della domanda Controparte_1
avente ad oggetto la collazione dei beni donati, in quanto gli stessi sarebbe stati ceduti dal padre, quale ricompensa dell'apporto economico portato alla famiglia con la propria attività e con il lavoro nei terreni agricoli;
non si opponeva, in ogni caso, allo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione per imputazione dei beni donati, con assegnazione agli eredi di quote in natura del compendio o alla sua vendita e successiva ripartizione del ricavato.
2 Osservava, in ogni caso, come la abitazione oggetto di donazione fosse, all'epoca dell'atto notarile, una costruzione allo stato grezzo, dichiarata abitabile solo nel 2011 e resa tale mediante la realizzazione, dopo la donazione e nel corso degli anni, di importanti lavori edilizi (realizzazione dell'impiantistica, della intonacatura esterna e della pittura interna, apposizione degli infissi); osservava inoltre, di avere ampliato l'immobile nel corso dell'anno 2010 e di avere eretto ex novo un garage a servizio della casa.
A comprova dei propri assunti allegava documentazione amministrativa (una DIA del 2010 ed una richiesta di permesso di costruire del 2012) ed attestazioni di spesa asseritamente comprovanti gli esborsi sostenuti per l'esecuzione delle sopra dette opere
(commissioni, ordini di acquisto e preventivi); chiedeva, in conseguenza, che la determinazione del valore dell'immobile da imputare alla massa tenesse conto delle migliorie apportate a spese del donatario.
Contestava la domanda di risarcimento danni formulata ai sensi dell'art. 96 cpc perché infondata;
evidenziava come la domanda di mediazione volta allo scioglimento della comunione ereditaria non includesse l'immobile donato, escluso anche dalla dichiarazione di successione, pratica di cui si era esclusivamente occupata la sorella;
asseriva di non essere comunque addivenuto alla divisione per non contraddire la anziana madre, contraria allo scioglimento della comunione finchè in vita.
Verificata la regolarità della notifica inoltrata alla , all'udienza del CP_2
30.03.2022 il giudice ne dichiarava la contumacia e concedeva alle parti i termini per il deposito e lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, VI co., cpc.
Mutata la persona del giudice, all'udienza del 18.1 2023 questi prendeva riserva sulle istanze e sulle richieste formulate dalle parti nelle proprie memorie. Con ordinanza resa fuori udienza in data 23.1.2023 il giudice ordinava l'acquisizione della relazione tecnica depositata nel procedimento di atp n.131/2004 del Tribunale di Rovigo (di cui aveva dato atto il procuratore attoreo nella prima memoria ex art. 183, VI co., cpc al fine di far constare le reali condizioni della abitazione donata), ammetteva in parte qua le
3 prove orali formulate dal convenuto, riservando di disporre la CT -chiesta da entrambe le parti- all'esito della fase istruttoria.
All'udienza del 09.05.2023, escussi i testi di parte convenuta, il patrocinio attoreo chiedeva la revoca dell'ordinanza del 23.01.2023 ed insisteva per l'espletamento della
CT, cui si associava il procuratore di parte convenuta.
Con ordinanza del 9.8.2023 il giudice disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio, onde determinare il valore dell'immobile donato nel 2007, il valore dei miglioramenti e delle addizioni apportate dal donatario, il valore della massa ereditaria, composta da relictum e donatum, per poter procedere alla formazione delle porzioni e al progetto divisionale, fissando il giuramento del consulente per la data del 27.09.2023.
La relazione tecnica veniva depositata in data 25.3.2024, dopo la concessione di due proroghe dovute principalmente a problemi di accesso alle abitazioni facenti parte del compendio, accesso negato dai rispettivi occupanti, qui convenuti.
Sulla scorta delle osservazioni formulate dal patrocinio attoreo nei confronti della consulenza e, in particolare, nei confronti della attribuzione del valore ai fondi agricoli effettuata dal consulente, questi veniva incaricato dal giudice con ordinanza di data
24.06.2024 di effettuare una nuova stima di detti immobili, mediante il confronto dei prezzi di mercato, basato su compravendite reali di beni analoghi a quelli controversi.
Alla richiesta, il CT rispondeva depositando in data 20.9.2024 un'integrazione scritta alla propria relazione, mediante la quale, individuati alcuni comparabili, effettuava nuova stima dei terreni.
Preso atto delle ipotesi di progetto divisionale formulate dal consulente, il giudice convocava le parti invitandole ad esprimere la propria disponibilità ad aderire alle proposte del consulente e, mancata quella dell'attrice, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 15.11.2024.
All'udienza indicata la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi i termini previsti dall'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Nella presente controversia si chiede la divisione del compendio immobiliare relitto di , deceduto in data 21.02.2016, lasciando come eredi legittimi la Controparte_3
moglie e i due figli e . Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
Inoltre, chiede riduzione, o in subordine collazione, della Parte_1
donazione fatta dal padre in favore del fratello nel 2007, avente ad oggetto l'immobile, attuale casa familiare di , sito in Costa di Rovigo, Via Badaloni 21, Controparte_1
censito al NCEU di detto Comune al fg. 21, mapp. 48/1-2-3 e area di pertinenza.
non si oppone alla divisione, né nega di aver ricevuto la anzidetta Controparte_1
donazione, ma allega che l'immobile gli era stato donato al grezzo e, quindi, chiede che dal valore del bene, calcolato al momento dell'apertura della successione, sia decurtato il valore dei miglioramenti e delle addizioni dallo stesso apportati.
Al fine di calcolare il valore del compendio immobiliare e di stabilire gli opportuni criteri di ripartizione della massa, è stata disposta CT tecnica, che ha consentito di accertare quanto segue.
Il compendio immobiliare è costituito da fondo rustico composto da terreni agricoli e fabbricati a destinazione residenziale ed annessi rustici, con aree cortilive di pertinenza, ubicati in Provincia di Rovigo, Comune di Costa di Rovigo, a nord ed a sud della strada pubblica denominata Via Badaloni.
In particolare, il compendio posto a nord di Via Badaloni è costituito da un unico accorpamento di terreno agricolo, costituito da una unica particella della superficie nominale catastale di ha. 3.24.10, nonchè da fabbricati ad uso civile abitazione con annessi rustici ed area cortiliva pertinenziale, questi ultimi utilizzati dalla Sig.ra
(contumace). Controparte_2
Quello a sud della medesima via, è composto da un accorpamento di più particelle di terreno agricolo, della superficie nominale catastale di ha.
9.94.23 e fabbricato ad uso civile abitazione, con terreno pertinenziale, quest'ultimo di proprietà del convenuto, a seguito dell'atto di donazione risalente all'anno 2007, sensito al NCEU, fg 21, mapp.
137, sub. 1-2-3, nonché terreni censiti al NCEU, fg 21, part. 30 e 136.
5 Va detto che, al momento della donazione, nel 2007, l'immobile si trovava nelle seguenti condizioni (cfr relazione ATP causa RG 131/2004-355/2004 riunite): ““le murature sia interne che esterne non presentano applicazione di intonaco e nella parte interna sono ancora del tutto assenti alcuni tramezzi divisori;
sono invece ultimati i solai, le canne fumarie ed i relativi camini, così come la posa dei bancali delle finestre e del manto di copertura del tetto. Sono altresì montati i canali di gronda ed i relativi pluviali... (omissis)”.
In pratica, esso si trovava allo stato grezzo e non era presente il garage, realizzato successivamente.
Si veda anche la deposizione del teste , che seguì i lavori di Tes_1
ristrutturazione, il quale ha riferito che “Confermo le date e confermo che la casa al momento del conferimento era priva di tutto quanto indicato al capitolo;
trattavasi di vecchio fabbricato, hanno chiesto una demolizione con ricostruzione e io me lo sono trovato al grezzo, ma con delle anomalie da sanare”. Il teste prosegue poi descrivendo i lavori eseguiti, peraltro risultanti anche dai permessi richiesti.
Ebbene, alla luce di tale incontestato fatto, il CT ha effettuato la stima dell'immobile allo stato attuale, riferito all'epoca dell'apertura della successione, utilizzando il metodo del costo di costruzione a nuovo deprezzato, non essendo stati reperiti “comparabili” confrontabili col “subject” ai fini dell'applicazione del metodo
MCA.
Ebbene, sulla scorta di tale approccio, sul quale non sono sorte contestazioni, il
CT ha stimato il valore dell'immobile all'epoca dell'apertura della successione in euro
186.470,00.
Quanto ai miglioramenti e addizioni, il CT ne ha stimato il valore in euro
38.640,00.
Pertanto, il valore della donazione da imputare alla massa è di euro 147.830,00, valore sul quale non sono in realtà state sollevate dai CCTTPP osservazioni tecniche, sicchè esso può essere accettato.
6 Parimenti non oggetto di osservazioni è stata la stima degli ulteriori immobili, in uso alla sig.ra : fabbricato ad uso civile abitazione con corpo accessorio CP_2
staccato ad uso deposito materiali agricolo, ricovero attrezzi agricoli, ex stalla e rispostigli ed area cortiliva di pertinenza, ubicato in Provincia di Rovigo Comune di
Costa di Rovigo, Via Badaloni n.1407.
Anche in questo caso la stima è stata effettuata, quanto ai fabbricati e manufatti, col metodo del costo di ricostruzione a nuovo deprezzato, pervenendo ad una stima, accettata dalle parti, di euro 96.740,00, al momento dell'apertura della successione.
Più complesso il discorso per ciò che concerne i terreni.
Trattasi di due accorpamenti di terreno agricolo, senza soprastanti costruzioni, ubicati in Provincia di Rovigo, Comune di Costa di Rovigo, uno a nord e l'atro a sud della strada pubblica Via Badaloni. Si tratta di terreni descritti come pianeggianti, con buona fertilità e ampia superficie sfruttabile, pur se non dotati di impiantistica specifica e/o dotazioni particolari.
Nella prima relazione peritale il CT aveva nuovamente affermato di non aver reperito comparabili e di non aver potuto quindi effettuare la stima col metodo del confronto di mercato, c.d. MCA, metodologia che è di sicuro la più appropriata, secondo la miglior scienza ed esperienza, come previsto dagli I.V.S. e dagli E.V.S., recepiti anche dal Codice delle Valutazioni immobiliari, edito da e sottoscritto da CP_4
tutti gli Ordini e Collegi delle professioni tecniche, oltre che da altri enti pubblici e privati, come Ministeri o associazioni rappresentative di categorie interessate (ad es.
, ecc.). CP_5
Si tratta dunque di uno strumento scientificamente ampiamente condiviso.
Il CT, invece, effettuava una stima in base al metodo di regressione, basato sulle offerte di vendita e sulle quotazioni della banca dati CREA.
Il CT riteneva di giustificare la sua scelta, spiegando che: “con le originarie rilevazioni del mercato immobiliare del Comune di Costa di Rovigo, non si e reso possibile reperire transazioni di terreni agricoli avvenute nell'anno 2016 (anno della
7 denuncia di successione) e, pertanto, data la carenza di dati immobiliari, lo scrivente ha ritenuto funzionale seguire il procedimento dell'analisi di regressione semplice
(prevista tra i metodi del confronto di mercato, oltre al MCA, al sistema di stima e sistema di ripartizione), utilizzando, come evidenziato nell'allegato 14 alla relazione peritale definitiva, le offerte in vendita di terreni agricoli ubicati nelle vicinanze di quello oggetto di stima, in sintonia con la norma UNI 11612:2015 che prevede, nel caso siano avvenute insufficienti, non rilevabili o inattendibili transazioni nel segmento di mercato di riferimento, la possibilita di poter utilizzare, in via residuale, tutte le informazioni ritenute pertinenti, incluse quelle risultanti da listini delle borse immobiliari e quotazioni rilevate da associazioni di categoria ed anche da richieste di prezzi per immobili simili offerti in vendita”.
Si ritine, tuttavia, di non condividere tale metodologia, in quanto non conforme alla miglior scienza ed esperienza dell'estimo: quanto ai prezzi di offerta, perché non atti a fotografare il reale valore di scambio del bene;
quanto alle banche dati, perché atte solo a fornire valori di ampia massima.
Sui c.d. asking prices, da qualcuno efficacemente definiti “i sogni dei venditori”, la norma UNI 11612:2015 par.
4.1 prevede che: “Al fine di rilevare la congiuntura di mercato, oppure nel caso di stime in cui in un periodo recente siano avvenute insufficienti, non rilevabili e/o attendibili transazioni (veri atti di compravendita
n.d.r.)… […] … in via residuale potranno essere prese in considerazione le richieste di prezzi per immobili simili offerti in vendita (asking price)…”.
Si tratta quindi di dati utilizzabili unicamente in via del tutto residuale, laddove non vengano reperiti reali atti di compravendita, il che non è nella specie, come a breve si dirà.
Quanto alle banche dati, si ritiene che all'uso delle stesse, in generale, si attagli quanto affermato a proposito delle quotazioni OMI dalla Suprema Corte: “In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore del
8 bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell'Agenzia delle entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l'accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti” (cfr Cass. 21813/2018).
Lo stesso sito dell'Agenzia delle Entrate avverte che, nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive di una stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima.
Quanto detto con riferimento alle quotazioni OMI può in effetti replicarsi, come detto, per qualsiasi stima basata su mere banche dati e non su reali compravendite di immobili simili, appartenenti al medesimo segmento di mercato.
Applicando la suddetta metodologia, quindi, il CT perveniva a determinare un valore di euro 3,52 al mq, ossia ero 35.200,00 per ha.
Ebbene, all'udienza del 12.06.2024 la parte attrice produceva alcuni atti di compravendita reali, relativi al 2016, da ella reperiti, relativi a terreni siti nei comuni di
Pincara, Gavello, Canda e Bagnolo Po, quindi, non posti in Costa di Rovigo, ma comunque in comuni limitrofi, ritenendo che, in base a quanto dagli stessi evincibile, i valori fossero più contenuti.
Pertanto, in accoglimento della richiesta di chiarimenti da parte dell'attrice, era disposta integrazione della relazione peritale, con richiesta al CT di effettuare una più accurata ricerca, anche in siti appositamente dedicati, onde reperire effettive e reali compravendite di terreni simili a quelli oggetto d'indagine, e pervenire così ad una stima più attendibile e accurata.
In effetti il CT, con una più approfondita ricerca, riusciva a reperire alcuni atti di compravendita di immobili simili, segnatamente un terreno sito proprio a Costa di
Rovigo, compravenduto nel 2017, nonchè due terreni siti nel limitrofo Comune di Arquà
Polesine, compravenduti nel 2017 e nel 2018.
9 Utilizzando tali comparabili e applicando il metodo di stima MCA, si otterrebbe un valore di euro 3,2344 al mq, per un valore dei terreni di euro 433.000,00.
Anche in questo caso la parte attrice non ha condiviso le conclusioni del CT, ritenendo la valutazione eccessiva, contestando il mancato utilizzo dei propri comparabili (quelli di Pincara, Gavello, ecc.) e altri dalla stessa forniti, che avrebbero portato ad un ulteriore ridimensionamento dei valori al mq e del valore complessivo del compendio (da euro 2,54 al mq per i terreni di Canda ad euro 2,70 per i terreni di
Bagnolo Po e Trecenta, euro 2,86 per i terreni di Gavello, euro 3,08 per i terreni di
Pincara).
In realtà si ritiene che gli atti di compravendita rinvenuti dalla parte attrice debbano ritenersi recessivi rispetto a quelli rinvenuti dal CT, in quanto questi ultimi si riferiscono a compravendite riferite proprio al medesimo Comune di Costa di Rovigo o al limitrofo Comune di Arquà Polesine, mentre le compravendite proposte dalla parte attrice si riferiscono a comuni diversi della Provincia.
A nulla rileva la circostanza che i terreni oggetto delle compravendite, siti nei suddetti comuni, facciano parte della medesima regione agraria di quelli oggetto di causa, in Costa di Rovigo.
Il concetto di medesima regione agraria è del tutto estraneo al metodo di stima con
MCA, che ha riguardo alle caratteristiche concrete degli immobili da comparare, tra cui rileva anche la vicinanza, ma non certo la zona agraria, che indica semplicemente una tendenziale omogeneità, allo stesso modo per cui, rispetto al metodo di valutazione
MCA, non riveste alcun rilievo il concetto di zone omogenee, che è proprio delle banche dati OMI.
Il concetto di zone omogenee, analogamente a quello, mutatis mutandis, di regioni agrarie, può insomma assumere rilievo all'interno di una stima mono-parametrica, basata su dati acquisiti da banche dati, metodologia che tuttavia si ritiene di non sposare, in quanto, come detto, non conforme alla miglior scienza ed esperienza, quale quella
10 delle linee guida esposte dal Codice delle Valutazioni Immobiliari, strumento preferibile per le ragioni già esposte.
Ed in effetti v'è anche da osservare, qui in pieno accordo col CT, che anche le modalità di utilizzo dei comparables ad opera di parte attrice non appare conforme al metodo MCA, in quanto la parte attrice, per determinare il valore al mq, si limita a fare una media matematica dei valori al mq delle compravendite da ella reperite, il che equivale ad effettuare una stima mono-parametrica, laddove il metodo del confronto di mercato è assai più complesso e articolato.
Tale metodologia si sostanzia infatti in un processo logico valutativo, ove il confronto avviene su base pluri-parametrica, con aggiustamenti sistematici sui prezzi di mercato rilevati (c.d. prezzi marginali). L'operazione, che consta di vari passaggi, mira ad eguagliare idealmente i comparables con il subject, ottenendo in tal modo i prezzi corretti, che rappresentano il prezzo che i comparables avrebbero avuto, se avessero posseduto le caratteristiche del subject. La loro media aritmetica o ponderata costituisce il valore di stima (Simonotti, 2006).
Come detto, invece, la parte attrice si è limitata a fare una media dei valori al mq dei prezzi di vendita rinvenuti negli atti di compravendita da ella reperiti, il che è metodologicamente errato.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, quindi, la valutazione del compendio immobiliare, sulla scorta delle indicazioni fornite dal CT nella propria integrazione, è, sinteticamente, la seguente:
-immobili donati nel 2007 euro 148.000,00
-immobili in uso alla euro 96.740,00 CP_2
-terreni euro 433.000,00
TOTALE euro 677.740,00
La quota di riserva in favore dell'attrice è pari ad euro 169.435,00, che corrisponde anche al valore della quota disponibile, sicchè non vi è stata alcuna lesione di legittima.
11 Peraltro, nel caso di specie trova applicazione l'istituto della collazione, a mente dell'art. 730 c.c., per il quale i figli e il coniuge devono conferire ai coeredi tutto quanto abbiano ricevuto in vita dal de cuius.
Per l'effetto deve comunque conferire l'immobile ricevuto per Controparte_1
donazione, sebbene solo per imputazione, mentre, laddove una lesione di legittima vi fosse effettivamente stata, il conferimento avrebbe dovuto effettuarsi in natura.
Si veda il seguente arresto: “Mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra
legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può
comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso
che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività
della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la
legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè
l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile” (cfr Cass. 28196/2020).
Ebbene, sulla scorta delle valutazioni sopra riportate, il CT formulava tre ipotesi di divisione in natura del compendio immobiliare, basate comunque sull'assegnazione al convenuto e alla sig.ra dei fabbricati già da essi abitati e/o utilizzati, il che CP_2
si ritiene pienamente condivisibile come base di partenza di ogni ragionamento.
12 ha espresso preferenza per l'ipotesi divisionale n. 1, mentre Controparte_1
ha ritenuto di non esprimere alcuna preferenza, né però, debitamente Parte_1
richiesta dal giudice all'udienza del 23.10.2024, ha in altro modo formulato o proposto un'ipotesi alternativa di progetto divisionale a sè maggiormente gradita, da sottoporre al vaglio del giudice.
Ebbene, ritiene questo giudice che debba preferirsi l'ipotesi divisionale numero 1, in quanto la stessa non prevede frazionamenti di mappali e, sebbene contempli la costituzione di una servitù, questa graverebbe sui soli mapp. 32 e 51, il quale ultimo già contiene uno stradello della lunghezza di 7 metri circa.
Recisamente da rigettare l'ipotesi divisionale n. 3, la quale prevede un frazionamento del mapp. 71, che verrebbe così diviso in due unità più piccole, che si ritiene sarebbero meno appetibili sia per l'utilizzo e la coltivazione, sia in caso di vendita.
Parimenti si ritiene di escludere l'ipotesi divisionale n. 2, da un lato perché il mapp.
49 assegnato alla sarebbe troppo distante dal restante corpo di terreni e CP_2
fabbricati assegnati alla , siti a nord della strada comunale, quindi, isolati e CP_2
raggiungibili solo costituendo ex novo una servitù di passaggio per i terreni assegnati a
, servitù più lunga di quella che si andrebbe a costituire nell'ipotesi Parte_1
divisionale n. 1, ove tra l'altro come visto sul mapp. 51 in parte già esiste uno stradello.
In conclusione, pertanto, va pronunciato lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra e , formatasi a Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
seguito del decesso di , morto in Rovigo il 21.02.2016. Controparte_3
Per l'effetto, assegna a ciascuno dei coeredi i seguenti beni:
Comune di Costa di Rovigo, NCEU, fg 21, mapp. 135; NCT, fg Controparte_2
21, mapp. 68, 41, 42, del valore di euro 213.513,00;
, Comune di Costa di Rovigo, NCT, fg 21, mapp. 26, 27, 32, 37, Parte_1
38, 39, 49, 43, 44, 45, 46, 47, 51, del valore di euro 218.238,00;
13 , Comune di Costa di Rovigo, NCEU, fg 21, mapp. 137; NCT, fg Controparte_1
21, mapp. 30, 136, 84, 85, 28, 71, 72, del valore di euro 234.715,00.
Stanti le differenze di valore tra le suddette assegnazioni, deve Controparte_1
corrispondere a un conguaglio di euro 8.642,00 e a Controparte_2 Parte_1
un conguaglio di euro 3.917,00.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, così come quelle di CT.
Le spese di lite vengono integralmente compensate per i motivi sopra esposti.
P.Q.M.
il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa o assorbita: in accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, sorta con la morte di CP_3
deceduto in Rovigo il 21.2.2016, previa collazione dei beni donati in data
[...]
18.10.2007 a , dispone farsi luogo allo scioglimento della suddetta Controparte_1
comunione e, per l'effetto, ne assegna i beni come segue:
-a Comune di Costa di Rovigo, NCEU, fg 21, mapp. 135; NCT, Controparte_2
fg 21, mapp. 68, 41, 42, del valore di euro 213.513,00;
-a , Comune di Costa di Rovigo, NCT, fg 21, mapp. 26, 27, 32, Parte_1
37, 38, 39, 49, 43, 44, 45, 46, 47, 51, del valore di euro 218.238,00;
-a , Comune di Costa di Rovigo, NCEU, fg 21, mapp. 137; NCT, Controparte_1
fg 21, mapp. 30, 136, 84, 85, 28, 71, 72, del valore di euro 234.715,00.
Condanna a corrispondere a titolo di conguaglio a Controparte_1 CP_2
la somma di euro 8.642,00 e a la somma di euro 3.917,00, con
[...] Parte_1
interessi dalla pronuncia al saldo.
Compensa tra le parti le spese di lite e le spese di CT.
Rovigo, 10.03.2025 il Giudice
Dott. Giulio Borella
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Giulio Borella Presidente rel.
Dott. Pier Francesco Bazzega Giudice
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1943/2021 R.G., vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Alberto Di Mauro, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Padova, Via E. degli Scrovegni, 29
- attrice- contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Riccardo Giroldini, elettivamente domiciliato nello studio del nominato difensore in Polesella (RO), Via Don Minzoni, 251
-convenuto-
e contro
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._3
- convenuta contumace –
CONCLUSIONI
1 per l'attrice: come da verbale di udienza del 15.11.2024 per il convenuto: come da verbale di udienza del 15.11.2024 per la convenuta contumace: nessuna
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto citazione notificato in data 13.9.2021, conveniva in Parte_1
giudizio il fratello e la madre , chiedendo venisse accertata la CP_1 Controparte_2
lesione della propria quota di legittima ad opera della donazione immobiliare
(abitazione, annessi rustici ed aree cortilive) effettuata dal padre al Controparte_3
figlio con atto notarile del 18.10.2007, e conseguentemente ridotta la donazione. CP_1
Chiedeva in via subordinata che, accertata la lesione della quota di legittima spettante alla attrice, si procedesse alla collazione della donazione alla massa ereditaria, in natura o per imputazione a seconda della facile divisibilità o meno dei beni;
chiedeva che, ove non si facesse luogo alla imputazione del valore, si procedesse alla redazione di progetto divisionale e allo scioglimento della comunione ereditaria con incarico a notaio per la vendita del patrimonio.
Chiedeva, infine, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, 1 co., cpc, quantificati in euro 5.000,00, per il rifiuto opposto dai congiunti alla richiesta stragiudiziale di scioglimento della comunione ereditaria manifestato, da ultimo, nella procedura di mediazione avviata dalla attrice nel 2019, procedura definita con verbale del 18.9.2019.
si costituiva in giudizio ed instava per la reiezione della domanda Controparte_1
avente ad oggetto la collazione dei beni donati, in quanto gli stessi sarebbe stati ceduti dal padre, quale ricompensa dell'apporto economico portato alla famiglia con la propria attività e con il lavoro nei terreni agricoli;
non si opponeva, in ogni caso, allo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione per imputazione dei beni donati, con assegnazione agli eredi di quote in natura del compendio o alla sua vendita e successiva ripartizione del ricavato.
2 Osservava, in ogni caso, come la abitazione oggetto di donazione fosse, all'epoca dell'atto notarile, una costruzione allo stato grezzo, dichiarata abitabile solo nel 2011 e resa tale mediante la realizzazione, dopo la donazione e nel corso degli anni, di importanti lavori edilizi (realizzazione dell'impiantistica, della intonacatura esterna e della pittura interna, apposizione degli infissi); osservava inoltre, di avere ampliato l'immobile nel corso dell'anno 2010 e di avere eretto ex novo un garage a servizio della casa.
A comprova dei propri assunti allegava documentazione amministrativa (una DIA del 2010 ed una richiesta di permesso di costruire del 2012) ed attestazioni di spesa asseritamente comprovanti gli esborsi sostenuti per l'esecuzione delle sopra dette opere
(commissioni, ordini di acquisto e preventivi); chiedeva, in conseguenza, che la determinazione del valore dell'immobile da imputare alla massa tenesse conto delle migliorie apportate a spese del donatario.
Contestava la domanda di risarcimento danni formulata ai sensi dell'art. 96 cpc perché infondata;
evidenziava come la domanda di mediazione volta allo scioglimento della comunione ereditaria non includesse l'immobile donato, escluso anche dalla dichiarazione di successione, pratica di cui si era esclusivamente occupata la sorella;
asseriva di non essere comunque addivenuto alla divisione per non contraddire la anziana madre, contraria allo scioglimento della comunione finchè in vita.
Verificata la regolarità della notifica inoltrata alla , all'udienza del CP_2
30.03.2022 il giudice ne dichiarava la contumacia e concedeva alle parti i termini per il deposito e lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, VI co., cpc.
Mutata la persona del giudice, all'udienza del 18.1 2023 questi prendeva riserva sulle istanze e sulle richieste formulate dalle parti nelle proprie memorie. Con ordinanza resa fuori udienza in data 23.1.2023 il giudice ordinava l'acquisizione della relazione tecnica depositata nel procedimento di atp n.131/2004 del Tribunale di Rovigo (di cui aveva dato atto il procuratore attoreo nella prima memoria ex art. 183, VI co., cpc al fine di far constare le reali condizioni della abitazione donata), ammetteva in parte qua le
3 prove orali formulate dal convenuto, riservando di disporre la CT -chiesta da entrambe le parti- all'esito della fase istruttoria.
All'udienza del 09.05.2023, escussi i testi di parte convenuta, il patrocinio attoreo chiedeva la revoca dell'ordinanza del 23.01.2023 ed insisteva per l'espletamento della
CT, cui si associava il procuratore di parte convenuta.
Con ordinanza del 9.8.2023 il giudice disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio, onde determinare il valore dell'immobile donato nel 2007, il valore dei miglioramenti e delle addizioni apportate dal donatario, il valore della massa ereditaria, composta da relictum e donatum, per poter procedere alla formazione delle porzioni e al progetto divisionale, fissando il giuramento del consulente per la data del 27.09.2023.
La relazione tecnica veniva depositata in data 25.3.2024, dopo la concessione di due proroghe dovute principalmente a problemi di accesso alle abitazioni facenti parte del compendio, accesso negato dai rispettivi occupanti, qui convenuti.
Sulla scorta delle osservazioni formulate dal patrocinio attoreo nei confronti della consulenza e, in particolare, nei confronti della attribuzione del valore ai fondi agricoli effettuata dal consulente, questi veniva incaricato dal giudice con ordinanza di data
24.06.2024 di effettuare una nuova stima di detti immobili, mediante il confronto dei prezzi di mercato, basato su compravendite reali di beni analoghi a quelli controversi.
Alla richiesta, il CT rispondeva depositando in data 20.9.2024 un'integrazione scritta alla propria relazione, mediante la quale, individuati alcuni comparabili, effettuava nuova stima dei terreni.
Preso atto delle ipotesi di progetto divisionale formulate dal consulente, il giudice convocava le parti invitandole ad esprimere la propria disponibilità ad aderire alle proposte del consulente e, mancata quella dell'attrice, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 15.11.2024.
All'udienza indicata la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi i termini previsti dall'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Nella presente controversia si chiede la divisione del compendio immobiliare relitto di , deceduto in data 21.02.2016, lasciando come eredi legittimi la Controparte_3
moglie e i due figli e . Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
Inoltre, chiede riduzione, o in subordine collazione, della Parte_1
donazione fatta dal padre in favore del fratello nel 2007, avente ad oggetto l'immobile, attuale casa familiare di , sito in Costa di Rovigo, Via Badaloni 21, Controparte_1
censito al NCEU di detto Comune al fg. 21, mapp. 48/1-2-3 e area di pertinenza.
non si oppone alla divisione, né nega di aver ricevuto la anzidetta Controparte_1
donazione, ma allega che l'immobile gli era stato donato al grezzo e, quindi, chiede che dal valore del bene, calcolato al momento dell'apertura della successione, sia decurtato il valore dei miglioramenti e delle addizioni dallo stesso apportati.
Al fine di calcolare il valore del compendio immobiliare e di stabilire gli opportuni criteri di ripartizione della massa, è stata disposta CT tecnica, che ha consentito di accertare quanto segue.
Il compendio immobiliare è costituito da fondo rustico composto da terreni agricoli e fabbricati a destinazione residenziale ed annessi rustici, con aree cortilive di pertinenza, ubicati in Provincia di Rovigo, Comune di Costa di Rovigo, a nord ed a sud della strada pubblica denominata Via Badaloni.
In particolare, il compendio posto a nord di Via Badaloni è costituito da un unico accorpamento di terreno agricolo, costituito da una unica particella della superficie nominale catastale di ha. 3.24.10, nonchè da fabbricati ad uso civile abitazione con annessi rustici ed area cortiliva pertinenziale, questi ultimi utilizzati dalla Sig.ra
(contumace). Controparte_2
Quello a sud della medesima via, è composto da un accorpamento di più particelle di terreno agricolo, della superficie nominale catastale di ha.
9.94.23 e fabbricato ad uso civile abitazione, con terreno pertinenziale, quest'ultimo di proprietà del convenuto, a seguito dell'atto di donazione risalente all'anno 2007, sensito al NCEU, fg 21, mapp.
137, sub. 1-2-3, nonché terreni censiti al NCEU, fg 21, part. 30 e 136.
5 Va detto che, al momento della donazione, nel 2007, l'immobile si trovava nelle seguenti condizioni (cfr relazione ATP causa RG 131/2004-355/2004 riunite): ““le murature sia interne che esterne non presentano applicazione di intonaco e nella parte interna sono ancora del tutto assenti alcuni tramezzi divisori;
sono invece ultimati i solai, le canne fumarie ed i relativi camini, così come la posa dei bancali delle finestre e del manto di copertura del tetto. Sono altresì montati i canali di gronda ed i relativi pluviali... (omissis)”.
In pratica, esso si trovava allo stato grezzo e non era presente il garage, realizzato successivamente.
Si veda anche la deposizione del teste , che seguì i lavori di Tes_1
ristrutturazione, il quale ha riferito che “Confermo le date e confermo che la casa al momento del conferimento era priva di tutto quanto indicato al capitolo;
trattavasi di vecchio fabbricato, hanno chiesto una demolizione con ricostruzione e io me lo sono trovato al grezzo, ma con delle anomalie da sanare”. Il teste prosegue poi descrivendo i lavori eseguiti, peraltro risultanti anche dai permessi richiesti.
Ebbene, alla luce di tale incontestato fatto, il CT ha effettuato la stima dell'immobile allo stato attuale, riferito all'epoca dell'apertura della successione, utilizzando il metodo del costo di costruzione a nuovo deprezzato, non essendo stati reperiti “comparabili” confrontabili col “subject” ai fini dell'applicazione del metodo
MCA.
Ebbene, sulla scorta di tale approccio, sul quale non sono sorte contestazioni, il
CT ha stimato il valore dell'immobile all'epoca dell'apertura della successione in euro
186.470,00.
Quanto ai miglioramenti e addizioni, il CT ne ha stimato il valore in euro
38.640,00.
Pertanto, il valore della donazione da imputare alla massa è di euro 147.830,00, valore sul quale non sono in realtà state sollevate dai CCTTPP osservazioni tecniche, sicchè esso può essere accettato.
6 Parimenti non oggetto di osservazioni è stata la stima degli ulteriori immobili, in uso alla sig.ra : fabbricato ad uso civile abitazione con corpo accessorio CP_2
staccato ad uso deposito materiali agricolo, ricovero attrezzi agricoli, ex stalla e rispostigli ed area cortiliva di pertinenza, ubicato in Provincia di Rovigo Comune di
Costa di Rovigo, Via Badaloni n.1407.
Anche in questo caso la stima è stata effettuata, quanto ai fabbricati e manufatti, col metodo del costo di ricostruzione a nuovo deprezzato, pervenendo ad una stima, accettata dalle parti, di euro 96.740,00, al momento dell'apertura della successione.
Più complesso il discorso per ciò che concerne i terreni.
Trattasi di due accorpamenti di terreno agricolo, senza soprastanti costruzioni, ubicati in Provincia di Rovigo, Comune di Costa di Rovigo, uno a nord e l'atro a sud della strada pubblica Via Badaloni. Si tratta di terreni descritti come pianeggianti, con buona fertilità e ampia superficie sfruttabile, pur se non dotati di impiantistica specifica e/o dotazioni particolari.
Nella prima relazione peritale il CT aveva nuovamente affermato di non aver reperito comparabili e di non aver potuto quindi effettuare la stima col metodo del confronto di mercato, c.d. MCA, metodologia che è di sicuro la più appropriata, secondo la miglior scienza ed esperienza, come previsto dagli I.V.S. e dagli E.V.S., recepiti anche dal Codice delle Valutazioni immobiliari, edito da e sottoscritto da CP_4
tutti gli Ordini e Collegi delle professioni tecniche, oltre che da altri enti pubblici e privati, come Ministeri o associazioni rappresentative di categorie interessate (ad es.
, ecc.). CP_5
Si tratta dunque di uno strumento scientificamente ampiamente condiviso.
Il CT, invece, effettuava una stima in base al metodo di regressione, basato sulle offerte di vendita e sulle quotazioni della banca dati CREA.
Il CT riteneva di giustificare la sua scelta, spiegando che: “con le originarie rilevazioni del mercato immobiliare del Comune di Costa di Rovigo, non si e reso possibile reperire transazioni di terreni agricoli avvenute nell'anno 2016 (anno della
7 denuncia di successione) e, pertanto, data la carenza di dati immobiliari, lo scrivente ha ritenuto funzionale seguire il procedimento dell'analisi di regressione semplice
(prevista tra i metodi del confronto di mercato, oltre al MCA, al sistema di stima e sistema di ripartizione), utilizzando, come evidenziato nell'allegato 14 alla relazione peritale definitiva, le offerte in vendita di terreni agricoli ubicati nelle vicinanze di quello oggetto di stima, in sintonia con la norma UNI 11612:2015 che prevede, nel caso siano avvenute insufficienti, non rilevabili o inattendibili transazioni nel segmento di mercato di riferimento, la possibilita di poter utilizzare, in via residuale, tutte le informazioni ritenute pertinenti, incluse quelle risultanti da listini delle borse immobiliari e quotazioni rilevate da associazioni di categoria ed anche da richieste di prezzi per immobili simili offerti in vendita”.
Si ritine, tuttavia, di non condividere tale metodologia, in quanto non conforme alla miglior scienza ed esperienza dell'estimo: quanto ai prezzi di offerta, perché non atti a fotografare il reale valore di scambio del bene;
quanto alle banche dati, perché atte solo a fornire valori di ampia massima.
Sui c.d. asking prices, da qualcuno efficacemente definiti “i sogni dei venditori”, la norma UNI 11612:2015 par.
4.1 prevede che: “Al fine di rilevare la congiuntura di mercato, oppure nel caso di stime in cui in un periodo recente siano avvenute insufficienti, non rilevabili e/o attendibili transazioni (veri atti di compravendita
n.d.r.)… […] … in via residuale potranno essere prese in considerazione le richieste di prezzi per immobili simili offerti in vendita (asking price)…”.
Si tratta quindi di dati utilizzabili unicamente in via del tutto residuale, laddove non vengano reperiti reali atti di compravendita, il che non è nella specie, come a breve si dirà.
Quanto alle banche dati, si ritiene che all'uso delle stesse, in generale, si attagli quanto affermato a proposito delle quotazioni OMI dalla Suprema Corte: “In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore del
8 bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell'Agenzia delle entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l'accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti” (cfr Cass. 21813/2018).
Lo stesso sito dell'Agenzia delle Entrate avverte che, nell'ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive di una stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima.
Quanto detto con riferimento alle quotazioni OMI può in effetti replicarsi, come detto, per qualsiasi stima basata su mere banche dati e non su reali compravendite di immobili simili, appartenenti al medesimo segmento di mercato.
Applicando la suddetta metodologia, quindi, il CT perveniva a determinare un valore di euro 3,52 al mq, ossia ero 35.200,00 per ha.
Ebbene, all'udienza del 12.06.2024 la parte attrice produceva alcuni atti di compravendita reali, relativi al 2016, da ella reperiti, relativi a terreni siti nei comuni di
Pincara, Gavello, Canda e Bagnolo Po, quindi, non posti in Costa di Rovigo, ma comunque in comuni limitrofi, ritenendo che, in base a quanto dagli stessi evincibile, i valori fossero più contenuti.
Pertanto, in accoglimento della richiesta di chiarimenti da parte dell'attrice, era disposta integrazione della relazione peritale, con richiesta al CT di effettuare una più accurata ricerca, anche in siti appositamente dedicati, onde reperire effettive e reali compravendite di terreni simili a quelli oggetto d'indagine, e pervenire così ad una stima più attendibile e accurata.
In effetti il CT, con una più approfondita ricerca, riusciva a reperire alcuni atti di compravendita di immobili simili, segnatamente un terreno sito proprio a Costa di
Rovigo, compravenduto nel 2017, nonchè due terreni siti nel limitrofo Comune di Arquà
Polesine, compravenduti nel 2017 e nel 2018.
9 Utilizzando tali comparabili e applicando il metodo di stima MCA, si otterrebbe un valore di euro 3,2344 al mq, per un valore dei terreni di euro 433.000,00.
Anche in questo caso la parte attrice non ha condiviso le conclusioni del CT, ritenendo la valutazione eccessiva, contestando il mancato utilizzo dei propri comparabili (quelli di Pincara, Gavello, ecc.) e altri dalla stessa forniti, che avrebbero portato ad un ulteriore ridimensionamento dei valori al mq e del valore complessivo del compendio (da euro 2,54 al mq per i terreni di Canda ad euro 2,70 per i terreni di
Bagnolo Po e Trecenta, euro 2,86 per i terreni di Gavello, euro 3,08 per i terreni di
Pincara).
In realtà si ritiene che gli atti di compravendita rinvenuti dalla parte attrice debbano ritenersi recessivi rispetto a quelli rinvenuti dal CT, in quanto questi ultimi si riferiscono a compravendite riferite proprio al medesimo Comune di Costa di Rovigo o al limitrofo Comune di Arquà Polesine, mentre le compravendite proposte dalla parte attrice si riferiscono a comuni diversi della Provincia.
A nulla rileva la circostanza che i terreni oggetto delle compravendite, siti nei suddetti comuni, facciano parte della medesima regione agraria di quelli oggetto di causa, in Costa di Rovigo.
Il concetto di medesima regione agraria è del tutto estraneo al metodo di stima con
MCA, che ha riguardo alle caratteristiche concrete degli immobili da comparare, tra cui rileva anche la vicinanza, ma non certo la zona agraria, che indica semplicemente una tendenziale omogeneità, allo stesso modo per cui, rispetto al metodo di valutazione
MCA, non riveste alcun rilievo il concetto di zone omogenee, che è proprio delle banche dati OMI.
Il concetto di zone omogenee, analogamente a quello, mutatis mutandis, di regioni agrarie, può insomma assumere rilievo all'interno di una stima mono-parametrica, basata su dati acquisiti da banche dati, metodologia che tuttavia si ritiene di non sposare, in quanto, come detto, non conforme alla miglior scienza ed esperienza, quale quella
10 delle linee guida esposte dal Codice delle Valutazioni Immobiliari, strumento preferibile per le ragioni già esposte.
Ed in effetti v'è anche da osservare, qui in pieno accordo col CT, che anche le modalità di utilizzo dei comparables ad opera di parte attrice non appare conforme al metodo MCA, in quanto la parte attrice, per determinare il valore al mq, si limita a fare una media matematica dei valori al mq delle compravendite da ella reperite, il che equivale ad effettuare una stima mono-parametrica, laddove il metodo del confronto di mercato è assai più complesso e articolato.
Tale metodologia si sostanzia infatti in un processo logico valutativo, ove il confronto avviene su base pluri-parametrica, con aggiustamenti sistematici sui prezzi di mercato rilevati (c.d. prezzi marginali). L'operazione, che consta di vari passaggi, mira ad eguagliare idealmente i comparables con il subject, ottenendo in tal modo i prezzi corretti, che rappresentano il prezzo che i comparables avrebbero avuto, se avessero posseduto le caratteristiche del subject. La loro media aritmetica o ponderata costituisce il valore di stima (Simonotti, 2006).
Come detto, invece, la parte attrice si è limitata a fare una media dei valori al mq dei prezzi di vendita rinvenuti negli atti di compravendita da ella reperiti, il che è metodologicamente errato.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, quindi, la valutazione del compendio immobiliare, sulla scorta delle indicazioni fornite dal CT nella propria integrazione, è, sinteticamente, la seguente:
-immobili donati nel 2007 euro 148.000,00
-immobili in uso alla euro 96.740,00 CP_2
-terreni euro 433.000,00
TOTALE euro 677.740,00
La quota di riserva in favore dell'attrice è pari ad euro 169.435,00, che corrisponde anche al valore della quota disponibile, sicchè non vi è stata alcuna lesione di legittima.
11 Peraltro, nel caso di specie trova applicazione l'istituto della collazione, a mente dell'art. 730 c.c., per il quale i figli e il coniuge devono conferire ai coeredi tutto quanto abbiano ricevuto in vita dal de cuius.
Per l'effetto deve comunque conferire l'immobile ricevuto per Controparte_1
donazione, sebbene solo per imputazione, mentre, laddove una lesione di legittima vi fosse effettivamente stata, il conferimento avrebbe dovuto effettuarsi in natura.
Si veda il seguente arresto: “Mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra
legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può
comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso
che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività
della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la
legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè
l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile” (cfr Cass. 28196/2020).
Ebbene, sulla scorta delle valutazioni sopra riportate, il CT formulava tre ipotesi di divisione in natura del compendio immobiliare, basate comunque sull'assegnazione al convenuto e alla sig.ra dei fabbricati già da essi abitati e/o utilizzati, il che CP_2
si ritiene pienamente condivisibile come base di partenza di ogni ragionamento.
12 ha espresso preferenza per l'ipotesi divisionale n. 1, mentre Controparte_1
ha ritenuto di non esprimere alcuna preferenza, né però, debitamente Parte_1
richiesta dal giudice all'udienza del 23.10.2024, ha in altro modo formulato o proposto un'ipotesi alternativa di progetto divisionale a sè maggiormente gradita, da sottoporre al vaglio del giudice.
Ebbene, ritiene questo giudice che debba preferirsi l'ipotesi divisionale numero 1, in quanto la stessa non prevede frazionamenti di mappali e, sebbene contempli la costituzione di una servitù, questa graverebbe sui soli mapp. 32 e 51, il quale ultimo già contiene uno stradello della lunghezza di 7 metri circa.
Recisamente da rigettare l'ipotesi divisionale n. 3, la quale prevede un frazionamento del mapp. 71, che verrebbe così diviso in due unità più piccole, che si ritiene sarebbero meno appetibili sia per l'utilizzo e la coltivazione, sia in caso di vendita.
Parimenti si ritiene di escludere l'ipotesi divisionale n. 2, da un lato perché il mapp.
49 assegnato alla sarebbe troppo distante dal restante corpo di terreni e CP_2
fabbricati assegnati alla , siti a nord della strada comunale, quindi, isolati e CP_2
raggiungibili solo costituendo ex novo una servitù di passaggio per i terreni assegnati a
, servitù più lunga di quella che si andrebbe a costituire nell'ipotesi Parte_1
divisionale n. 1, ove tra l'altro come visto sul mapp. 51 in parte già esiste uno stradello.
In conclusione, pertanto, va pronunciato lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra e , formatasi a Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
seguito del decesso di , morto in Rovigo il 21.02.2016. Controparte_3
Per l'effetto, assegna a ciascuno dei coeredi i seguenti beni:
Comune di Costa di Rovigo, NCEU, fg 21, mapp. 135; NCT, fg Controparte_2
21, mapp. 68, 41, 42, del valore di euro 213.513,00;
, Comune di Costa di Rovigo, NCT, fg 21, mapp. 26, 27, 32, 37, Parte_1
38, 39, 49, 43, 44, 45, 46, 47, 51, del valore di euro 218.238,00;
13 , Comune di Costa di Rovigo, NCEU, fg 21, mapp. 137; NCT, fg Controparte_1
21, mapp. 30, 136, 84, 85, 28, 71, 72, del valore di euro 234.715,00.
Stanti le differenze di valore tra le suddette assegnazioni, deve Controparte_1
corrispondere a un conguaglio di euro 8.642,00 e a Controparte_2 Parte_1
un conguaglio di euro 3.917,00.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, così come quelle di CT.
Le spese di lite vengono integralmente compensate per i motivi sopra esposti.
P.Q.M.
il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa o assorbita: in accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, sorta con la morte di CP_3
deceduto in Rovigo il 21.2.2016, previa collazione dei beni donati in data
[...]
18.10.2007 a , dispone farsi luogo allo scioglimento della suddetta Controparte_1
comunione e, per l'effetto, ne assegna i beni come segue:
-a Comune di Costa di Rovigo, NCEU, fg 21, mapp. 135; NCT, Controparte_2
fg 21, mapp. 68, 41, 42, del valore di euro 213.513,00;
-a , Comune di Costa di Rovigo, NCT, fg 21, mapp. 26, 27, 32, Parte_1
37, 38, 39, 49, 43, 44, 45, 46, 47, 51, del valore di euro 218.238,00;
-a , Comune di Costa di Rovigo, NCEU, fg 21, mapp. 137; NCT, Controparte_1
fg 21, mapp. 30, 136, 84, 85, 28, 71, 72, del valore di euro 234.715,00.
Condanna a corrispondere a titolo di conguaglio a Controparte_1 CP_2
la somma di euro 8.642,00 e a la somma di euro 3.917,00, con
[...] Parte_1
interessi dalla pronuncia al saldo.
Compensa tra le parti le spese di lite e le spese di CT.
Rovigo, 10.03.2025 il Giudice
Dott. Giulio Borella
14