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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 6467/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Dario Parte_1
Desiderio, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti.
Ricorrente
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Marchese, elettivamente domiciliato come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.05.2024, il ricorrente in epigrafe ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà n. n. 028 80 2024 00005951 000, notificatogli in data
07.05.2024, avente a oggetto l'avviso di addebito n. 328 2022 0003857930 000, presuntivamente notificato in data 06.10.2022, relativo a contributi IVS 2015, per l'importo di € 625,22.
Nel dettaglio, ha eccepito la nullità del preavviso di fermo amministrativo in quanto iscritto su auto ad uso promiscuo nonché in assenza di notifica dell'avviso di addebito presupposto. Ha eccepito,
1 inoltre, la prescrizione della pretesa creditoria in ragione dell'omessa notifica del predetto avviso e, comunque, successiva alla stessa, ove provata.
Ha, pertanto, chiesto l'annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito di aver provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito impugnato, come da provvedimento del 28.01.2025, emesso il giorno successivo alla notifica del ricorso avvenuta il 27.01.2025. Ha chiesto, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con provvedimento del 05.03.2025 la scrivente ha rinviato la causa al 25.03.2025 al fine di acquisire prova dell'intervenuta notifica del ricorso all , non costituita. Controparte_2
Parte ricorrente ha provveduto alla rinotifica del ricorso in via irrituale, senza previa autorizzazione del giudizio e in violazione dei termini di legge.
Ciononostante, l si è costituita difendendosi nel merito, contestando tutto Controparte_2
quanto ex adverso dedotto e quindi sanando le predette irregolarità, e ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 25.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l' provveduto allo sgravio della stessa
(vd. prospetto allegato alle note sostitutive d'udienza).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito
2 per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno, seppur solo in parte, l'oggetto del contendere.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali tra il ricorrente e i resistenti costituiti, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda avanzata nei confronti dell' appare astrattamente fondata sotto CP_1
il profilo della prescrizione dei crediti contributivi stante l'omessa notifica dell'avviso di addebito indicato nell'atto opposto: l' non ha, infatti, fornito alcuna prova della notifica stessa. CP_1
L' ha, inoltre, provveduto allo sgravio della pretesa contributiva solo a seguito della notifica CP_1
del ricorso, come del resto rappresentato in memoria.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della bassa complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, a carico delle resistenti in solido, posto che, come ribadito da ultimo da Cassazione civile, sez. VI, n. 23627 del 2018, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali […] e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni avanzate dal debitore. Esso è anzi
l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare in giudizio eventualmente l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 […]. Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'esecuzione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente,
3 e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 cpc […]”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' e l' in solido tra loro al pagamento in favore del Controparte_2
ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 280,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 26.03.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 6467/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Dario Parte_1
Desiderio, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti.
Ricorrente
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Marchese, elettivamente domiciliato come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.05.2024, il ricorrente in epigrafe ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà n. n. 028 80 2024 00005951 000, notificatogli in data
07.05.2024, avente a oggetto l'avviso di addebito n. 328 2022 0003857930 000, presuntivamente notificato in data 06.10.2022, relativo a contributi IVS 2015, per l'importo di € 625,22.
Nel dettaglio, ha eccepito la nullità del preavviso di fermo amministrativo in quanto iscritto su auto ad uso promiscuo nonché in assenza di notifica dell'avviso di addebito presupposto. Ha eccepito,
1 inoltre, la prescrizione della pretesa creditoria in ragione dell'omessa notifica del predetto avviso e, comunque, successiva alla stessa, ove provata.
Ha, pertanto, chiesto l'annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito di aver provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito impugnato, come da provvedimento del 28.01.2025, emesso il giorno successivo alla notifica del ricorso avvenuta il 27.01.2025. Ha chiesto, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con provvedimento del 05.03.2025 la scrivente ha rinviato la causa al 25.03.2025 al fine di acquisire prova dell'intervenuta notifica del ricorso all , non costituita. Controparte_2
Parte ricorrente ha provveduto alla rinotifica del ricorso in via irrituale, senza previa autorizzazione del giudizio e in violazione dei termini di legge.
Ciononostante, l si è costituita difendendosi nel merito, contestando tutto Controparte_2
quanto ex adverso dedotto e quindi sanando le predette irregolarità, e ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 25.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l' provveduto allo sgravio della stessa
(vd. prospetto allegato alle note sostitutive d'udienza).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito
2 per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno, seppur solo in parte, l'oggetto del contendere.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali tra il ricorrente e i resistenti costituiti, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda avanzata nei confronti dell' appare astrattamente fondata sotto CP_1
il profilo della prescrizione dei crediti contributivi stante l'omessa notifica dell'avviso di addebito indicato nell'atto opposto: l' non ha, infatti, fornito alcuna prova della notifica stessa. CP_1
L' ha, inoltre, provveduto allo sgravio della pretesa contributiva solo a seguito della notifica CP_1
del ricorso, come del resto rappresentato in memoria.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della bassa complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, a carico delle resistenti in solido, posto che, come ribadito da ultimo da Cassazione civile, sez. VI, n. 23627 del 2018, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali […] e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni avanzate dal debitore. Esso è anzi
l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare in giudizio eventualmente l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 […]. Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'esecuzione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente,
3 e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 cpc […]”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' e l' in solido tra loro al pagamento in favore del Controparte_2
ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 280,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 26.03.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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