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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino il 14-
27/6/2023 n. 4/2023, iscritto al n. 4487/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Lacedonia alla Contrada Mezzana snc, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata Parte_1
e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Gianni Emilio
Iacobelli (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
Controparte_1
), costituitosi in persona dei curatori Avv. Alfredo Cavallo e Dr. P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità CP_2 di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., nonché di autorizzazione del G.D. del 22/12/2023,
n. 4487/2023 r.g.a.c.c. Pag. 1 di 8 dall'Avv. Rocco L. Contardo (c.f. ); C.F._2
APPELLATO
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di S. Angelo dei
Lombardi la società consortile (in seguito anche solo Controparte_1
Cont
chiedeva ingiungersi alla il pagamento di € 13.444,88 quale compenso Parte_1 per le prestazioni (studi di fattibilità) svolte in favore di quest'ultima, propria consorziata, oggetto delle fatture n. 238 del 27/10/2009 e n. 291 del 29/12/2009.
Con decreto del 26/5/2011 il Tribunale accoglieva il ricorso ed ingiungeva alla debitrice il pagamento di € 13.444,88, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal trentesimo giorno successivo all'emissione di ciascuna fattura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la , deducendo che: Pt_1
- aveva partecipato alla costituzione della società consortile nell'anno 2007 conferendo l'importo di € 48.500 e divenendo così titolare di azioni pari all'1,88% del capitale sociale di € 1.455.000;
- era stata esclusa dalla società consortile con delibera del 21/9/2010 che non aveva impugnato;
- il aveva pertanto trattenuto ai sensi dell'art. 2344 c.c. il conferimento in CP_4
danaro;
- dalla data dell'esclusione non aveva più avuto rapporti con la società e non aveva mai ricevuto le prestazioni di cui si chiedeva il pagamento;
- il decreto era nullo per violazione dell'art. 125 c.p.c. in quanto il nome della debitrice era erroneamente indicato ( in luogo di Parte_1 Parte_1
;
[...]
- lo svolgimento delle prestazioni era stato dimostrato solo attraverso le fatture, che tuttavia non costituiscono prova idonea in un giudizio a cognizione piena;
in ogni caso l'importo era eccessivo;
- a seguito dell'esclusione, la società consortile aveva incamerato l'importo conferito di € 48.500 “di valore di gran lunga superiore al presunto debito di cui al decreto che si oppone, sia venuto meno qualsiasi diritto di credito della ricorrente nei confronti dell'odierna opponente”;
n. 4487/2023 r.g.a.c.c. Pag. 2 di 8 Si costituiva la creditrice che chiedeva il rigetto dell'opposizione, evidenziando che era stata costituita onde svolgere le attività necessarie per consentire ai consorziati di ottenere finanziamenti pubblici per il contratto di programma (al quale avevano aderito) avente ad oggetto la realizzazione di un intervento nel comparto agroindustriale del Fondo
Valle Ufita;
in ordine alla prova del credito osservava che le fatture relative alle prestazioni oggetto del decreto ingiuntivo erano state utilizzate dalla opponente per documentare le spese eseguite al fine di ottenere il contributo per il contratto di programma.
A seguito della soppressione del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi il processo veniva trasferito presso il Tribunale di Avellino. Nel corso dell'istruttoria si teneva l'interrogatorio del legale rappresentante della e venivano ascoltati dei testi. Il Pt_1
Cont processo veniva interrotto il 12/9/2016 per il fallimento della e riassunto il
13/12/2016.
Con sentenza n. 4/2023, il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese.
Osservava, in particolare, che:
- non potevano esservi dubbi in ordine all'identità della debitrice, in considerazione del codice fiscale indicato nel decreto ingiuntivo;
- l'opposta aveva depositato la missiva della con la quale era stata Pt_1
Cont trasmessa alla per l'inoltro alla Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A. la documentazione di spesa necessaria per l'erogazione dei contributi pubblici nella quale si faceva riferimento alle due fatture sulle quali si fondava il decreto ingiuntivo;
pur non trattandosi di una ricognizione di debito, in quanto indirizzata ad un terzo, il documento in questione costituiva comunque un'ammissione di aver beneficiato delle prestazioni indicate nelle fatture;
l'effettivo svolgimento delle prestazioni era stato altresì confermato dai testi escussi;
- l'eccezione di compensazione era infondata in quanto la non aveva diritto Pt_1
alla restituzione della somma di danaro conferita alla società consortile, non avendo impugnato la delibera di esclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto di citazione Parte_1
notificato il 9/10/2023, deducendo che:
- il Tribunale non si era pronunciato in ordine all'eccezione di difetto di n. 4487/2023 r.g.a.c.c. Pag. 3 di 8 legittimazione a stare in giudizio del curatore per difetto dell'autorizzazione ex art. 25
l.f., sollevata in memoria di replica;
tale omissione integra il vizio di omessa pronuncia;
- il credito non era provato, in quanto la fattura costituisce documento di formazione unilaterale ed il Tribunale aveva erroneamente attribuito valore di riconoscimento del
Cont debito ex art. 1988 c.c. alla documentazione trasmessa alla Unicredit tramite la
- il Tribunale aveva erroneamente rigettato l'eccezione di compensazione formulata nel giudizio di primo grado;
- il legale rappresentante della , nel corso dell'interrogatorio svolto nel Pt_1 processo di primo grado, avevo negato l'effettivo svolgimento delle prestazioni di cui si chiede il pagamento;
i testi e – della cui attendibilità poteva dubitarsi, Tes_1 Tes_2
Cont trattandosi di dipendenti della non avevano confermato tutte le circostanze dedotte dalla creditrice.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Accogliere integralmente le domande così come proposte dall'odierna appellante in primo grado, che di seguito si trascrivono:
“Voglia Ill.mo Tribunale;
reietta ogni contraria istanza:
1.Preliminarmente accertare e dichiarare l'annullabilità ed illegittimità del decreto ingiuntivo n. 85/11 emesso dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi per le causali di cui al presente atto;
2. Nel merito, revocare ed annullare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, perché nullo, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto;
3. In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare la debenza dell'opponente di una qualsiasi somma di danaro, disporre la compensazione con il maggior credito derivante dall'incameramento da parte della opposta del valore delle azioni societarie della Parte_1
Condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Condannare l'appellata, al pagamento delle spese, ed onorari di causa del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 13/2/2024, la curatela, deducendo che l'autorizzazione del G.D. era stata rilasciata il 9/2/2017 che la stessa, anche se interviene n. 4487/2023 r.g.a.c.c. Pag. 4 di 8 successivamente alla costituzione, ha efficacia sanante dell'attività svolta ex tunc e che, in ogni caso, il Tribunale, se ne avesse rilevato la mancanza, avrebbe dovuto rimettere sul ruolo il processo per sottoporre la questione alle parti. Quanto alla prova delle prestazioni, ha osservato che il Tribunale ha fondato la propria decisione su una pluralità di elementi
(fatture, contratto di mandato, prova testimoniale, documentazione inviata dalla Pt_1
per ottenere il finanziamento).
Ha pertanto concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 7/1/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e, a seguito della discussione orale, il processo è stato introitato in decisione con le modalità di cui agli artt.
350 bis 1° comma e 281 sexies c.p.c. (al presente giudizio si applica la disciplina processuale introdotta dal d.lgs 149/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. In ordine alla questione relativa all'autorizzazione del G.D., va osservato che effettivamente la sua mancanza avrebbe potuto costituire oggetto di rilievo d'ufficio, ma, qualora il Tribunale l'avesse rilevata, avrebbe dovuto applicare l'art. 182 comma 2° c.p.c.
e concedere un termine al curatore per produrla. Sebbene in passato vi fossero dei dubbi in proposito (poi dissipati dalla S.C. con la sentenza a SS.UU. n. 9217/2010), dopo le modifiche introdotte con l. 69/2009, il Giudice ha un vero e proprio dovere di consentire alla parte la sanatoria del vizio di autorizzazione o rappresentanza;
pertanto, non avendovi provveduto il Tribunale, il relativo termine avrebbe dovuto essere concesso in appello.
Tuttavia, la curatela all'atto della costituzione in appello ha depositato l'autorizzazione del G.D. relativa al giudizio di primo grado emessa il 9/2/2017 e, dunque, prima della sua costituzione in giudizio avvenuta - dopo l'interruzione dovuta proprio al
Cont fallimento della e la riassunzione a cura della - in data 30/3/2017. Sicché Pt_1
neppure si pone il problema della sanatoria con effetti ex tunc dell'autorizzazione sopravvenuta, comunque risolta in senso positivo dalla giurisprudenza (cfr. ex multis,
Cass. 12252/2020; Cass. 15939/2007), giacché l'autorizzazione, sia pure non prodotta, era comunque era emessa dal G.D..
Per completezza va poi precisato che il vizio di omessa pronuncia invocato dall'appellante non può configurarsi in caso di mancato esame di questioni processuali.
n. 4487/2023 r.g.a.c.c. Pag. 5 di 8 Si osserva infine che la curatela ha prodotto anche l'autorizzazione del G.D. per il giudizio di appello intervenuta il 22/12/2023.
2.1 I rimanenti motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, riguardando tutti la prova del credito della curatela. Orbene, non vi è dubbio che la relativa prova sia stata raggiunta.
Va innanzi tutto osservato che il Tribunale non ha affatto attribuito alla missiva di accompagnamento della documentazione di spesa ed agli atti alla stessa allegati per l'ottenimento del finanziamento il valore di riconoscimento del debito, ma ha valutato tale circostanza unitamente agli altri elementi (fatture, prove testimoniali) per ritenere che il credito fosse dimostrato. Tale conclusione è assolutamente condivisibile, anche se, alla luce delle contestazioni mosse dall'appellante la motivazione della sentenza di primo grado va integrata.
Cont La ha infatti prodotto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (in aggiunta alle fatture sulle quali si fondava il ricorso per d.i.), l'atto costitutivo della società nel quale è prevista la finalità di assistere le imprese consorziate in tutte le attività correlate ai contratti di programma (art. 4), nonché il contratto di programma con il
Ministero delle Attività produttive nel quale è previsto un investimento della per Pt_1 la realizzazione di un nuovo impianto di € 310.800. Vi è altresì il contratto di mandato tra Cont la e la relativo all'attività di consulenza ed assistenza per tutte le attività Pt_1 riguardanti gli investimenti da eseguire nell'ambito del contratto di programma.
A tutti questi elementi si aggiunge quello certamente più significativo e cioè la missiva del 7/9/2010 sottoscritta dal legale rappresentante della , indirizzata alla Pt_1
Cont Unicredit Mediocredito Centrale per il tramite della con la quale si trasmette la documentazione di spesa necessaria per ottenere i finanziamenti legati al contratto di programma;
in allegato a tale dichiarazione vi è il prospetto delle spese sostenute tra le quali sono espressamente indicate, alla voce “progettazione – studi e assimilabili”, le fatture nn. 238 e 291 (entrambe dell'importo di € 6.722,44), non ancora pagate, emesse Cont dalla e poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto). Orbene, se fosse fondato l'appello della dovrebbe concludersi che quest'ultima ha attestato il falso in sede Pt_1
di documentazione di spesa.
È dunque del tutto irrilevante la qualificazione giuridica da dare alla missiva del
7/9/2010 ed alla documentazione allegata, giacché non vi è dubbio che, in base a tutti gli n. 4487/2023 r.g.a.c.c. Pag. 6 di 8 elementi indicati, complessivamente considerati, la prova del credito è stata pienamente raggiunta.
2.2 Parimenti irrilevanti sono le considerazioni svolte dall'appellante in ordine alle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio dal legale rappresentante della Pt_1
dal momento che non possono costituire prova a favore di tale società (cfr. ex multis Cass.
295/1987; Cass. 14274/2012).
Infine, i testi e – della cui attendibilità non vi è motivo di Tes_1 Tes_2
dubitare, dal momento che, a prescindere da ogni altra considerazione, quando hanno reso
Cont le dichiarazioni, non erano più dipendenti della da lungo tempo – sul capitolo 1
(“Vero che le prestazioni di cui alle fatture esposte in decreto ingiuntivo sono state regolarmente effettuate da direttamente o a mezzo terzi incaricati”) hanno Parte_2
risposto entrambi affermativamente. È dunque irrilevante il fatto, posto in evidenza dall'appellante, che i due non sapessero se le due fatture oggetto del giudizio fossero state effettivamente trasmesse al Ministero con la documentazione di spesa (circostanza, peraltro, comunque risultante dagli atti sopra richiamati).
3. Non si comprende poi il riferimento, contenuto nell'atto di appello, alla questione della compensazione esclusa dal Tribunale, dal momento che sul punto l'appellante si è limitato ad affermare: “Come rappresentato e documentato (doc. n. 2 allegato alla produzione di parte di I° grado) in tutti gli scritti difensivi di I° grado, con
Delibera del C.D.A del 21.9.2010, l'appellante era stata esclusa dalla società consortile, per non aver sottoscritto un aumento di capitale dall'assemblea dei soci in data
31.10.2008.
Prescindendo dalla illegittimità della delibera di esclusione (per motivi contingenti non impugnata nei termini di legge dall'odierna appellante), a seguito della stessa, la incamerava ex art. 2344 c.c. i conferimenti effettuati dall'appellante pari CP_3 ad Euro 48.500,00, vale adire l'1,88% del capitale sociale di Euro 1.455.000,00.
Ne derivava, senza alcun dubbio che a seguito dell'incameramento dei conferimenti, di gran lunga superiore al presunto debito di cui al decreto ingiuntivo opposto, fosse venuto meno qualsiasi diritto di credito della in bonis”. CP_3
Se anche si volesse interpretare tali considerazioni come un motivo di appello, lo stesso sarebbe inammissibile, non contenendo alcuna critica alla motivazione resa sul punto dal Tribunale.
n. 4487/2023 r.g.a.c.c. Pag. 7 di 8 Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
4. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della curatela, delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000 – in €
4.000 (€ 900 per la fase di studio, € 700 per la fase introduttiva, € 1.000 per la fase istruttoria, € 1.400 per la fase decisoria).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
4/2023 emessa dal Tribunale di Avellino il 14-27/6/2023:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore del Parte_1
fallimento della delle spese del secondo grado Controparte_1 di giudizio che liquida in € 4.000 per compenso ed € 600 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 4 febbraio 2025.
La Presidente Il Consigliere estensore
Dr.ssa Caterina Molfino
Dr. Giovanni Galasso
n. 4487/2023 r.g.a.c.c. Pag. 8 di 8