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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/07/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3163/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 25 luglio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 3163 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della società Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Daneri ed elettivamente domiciliato Parte_2 presso e nel suo studio sito in Prato, Via A. Simintendi n. 29, giusta procura allegata in calce al ricorso;
RICORRENTE E
già Controparte_1 Controparte_2
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di separata delega
[...] in atti, dai funzionari dott. Salvatore Di Giovanni e Controparte_3 Controparte_4 RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 6.11.2023 in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 società ha convenuto in giudizio l Parte_3 Controparte_2 di , innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e CP_1 assistenza obbligatorie, proponendo formale opposizione avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. 401 del 20.09.2023 (prot. nn. 37460-37464 del 02.10.2023) emessa dall'allora Controparte_2 di a mezzo della quale era stato ingiunto a in qualità di trasgressore, e alla CP_1 Parte_1 Pt_3
in qualità di obbligata in solido, il pagamento della somma complessiva di € 93.082,60 – a titolo
[...] di sanzione amministrativa e spese di notifica – per aver violato le seguenti disposizioni di legge: A) art. 5 l. n. 4/53, per non aver consegnato ad i n. 26 prospetti paga da Parte_4 Aprile a Luglio 2018, di Dicembre 2019, da Gennaio a Dicembre 2020 (compreso il prospetto paga relativo alla 13° mensilità), da Settembre a Dicembre 2021 (compreso il prospetto paga relativo alla 13° mensilità) e da Gennaio a Marzo 2022; B) art. 3, co. 3 d.l. n. 12/02, convertito con modificazioni dalla l. n.73/02, per come sostituito dall'art. 22, co. 1 d.lgs. n.151/15, per aver impiegato i seguenti n.2 lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore: D occupato in data 23.04.2022 Parte_5 (n.1 giornata effettiva di lavoro); occupato in data 18.04.2022 (n.1 giornata effettiva Parte_6 di lavoro); C) art. 1, commi 910 e 911 l. n.205/17, per aver corrisposto in contanti la retribuzione (o acconti di essa) ai n. 3 lavoratori , da Luglio 2021 a Marzo 2022, , da Luglio Controparte_5 Controparte_6 2021 a Marzo 2022, e per n. 45 mensilità. Parte_4
2. L'opponente ha, quindi, chiesto al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “In Tesi: disporre la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta n. 401/2023 e di ogni altro
pagina 1 di 5 provvedimento con essa collegato e connesso, perché illegittima, infondata ed erronea, per i motivi su esposti e/o per quelli diversi ritenuti di giustizia. - In Ipotesi: disporre la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta n. 401/2023 limitatamente alla quantificazione della sanzione per la violazione dell'art. 1, commi 910 - 913, della L. 205/2017 e, per l'effetto, rideterminare l'importo oggetto di sanzione amministrativa applicando il cumulo giuridico e, conseguentemente, ingiungendo il pagamento dell'importo base pari a € 1.666,67 aumentato fino al triplo.”.
3. L'opponente, a fondamento dell'impugnazione proposta, ha eccepito quanto segue:
- l'omessa valutazione degli scritti difensivi e l'assenza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione;
- l'insussistenza e infondatezza della violazione contestata sub A);
- la mancata applicazione del cumulo giuridico e, quindi, la sproporzione della sanzione comminata per la violazione contestata sub C).
4. L' convenuto si è ritualmente costituito in giudizio rassegnando, nel merito, le seguenti CP_2 conclusioni: “respingere totalmente il ricorso in opposizione ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando l'Ordinanza-ingiunzione n.401 del 20.09.2023 (prot. nn.37460-37464 del 02.10.2023), emessa dall'allora ; il tutto con vittoria Controparte_2 di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9, comma II°, D.Lgs. n.149/2015.”.
5. La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti1 e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 25 luglio 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
6. All'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata e che, pertanto, debba essere respinta con conseguente integrale conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
7. L'Ordinanza-ingiunzione opposta deriva dal verbale unico di accertamento e notificazione n. FI00000/2022-8725-01 del 03.10.2022, redatto dall di all'esito degli Controparte_2 CP_1 accertamenti iniziati con l'accesso del 23.04.2022 presso i locali operativi della società siti Parte_3 in Scandicci, Via Turri n. 48, destinati ad attività di bar e pasticceria (doc. 3 fasc. ric.).
8. In primo luogo, questo giudice concorda con l'Ente convenuto in merito al fatto che, come risulta per tabulas dal complesso dell'atto introduttivo, l'opponente (nelle qualità spiegate) non ha sollevato alcuna specifica contestazione in merito all'effettiva sussistenza del fatto addebitato sub C), e cioè in ordine all'effettivo verificarsi delle dazioni in contanti ai succitati lavoratori per le mensilità sopra indicate, essendosi limitato a eccepire la mancata applicazione del cumulo giuridico e, di conseguenza, la sproporzione della sanzione irrogata.
9. Come parimenti emerge dall'atto introduttivo, alcuna eccezione e/o contestazione è stata poi sollevata dall'opponente in ordine alla sopra indicata violazione sub B), che, pertanto, deve ritenersi provata nella sua effettiva sussistenza.
10. Parte opponente ha, dunque, eccepito, in primo luogo, “la nullità dell'ordinanza di ingiunzione opposta, in quanto non risulta che l'ufficio abbia argomentato sul mancato accoglimento degli scritti difensivi ex art. 18 L. 689/1981 (doc. 4) e/o abbia valutato la documentazione prodotta atteso che, ove ciò fosse avvenuto, certamente gli elementi a supporto della posizione del Ricorrente avrebbero dovuto condurre ad una ben diversa valutazione.”.
11. L'eccezione è da ritenersi infondata.
12. Premesso che la presente opposizione ha per oggetto, non già, il provvedimento (e i suoi eventuali vizi), ma solo il rapporto sanzionatorio, appare decisivo osservare che, come ripetutamente chiarito dal giudice pagina 2 di 5 di legittimità, “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, n.16316; Cassazione civile sez. II, 30/07/2021, n.21924)).” (Cass. n. 35025/2023). 13. Applicati, allora, tali consolidati principi di diritto alla fattispecie concreta, deve rilevarsi, da un lato, che l'ordinanza-ingiunzione impugnata risulta certamente dotata di motivazione, sia pure per relationem, e cioè mediante il richiamo agli atti del procedimento amministrativo e, in particolare, al rapporto (ex art. 17 l. n. 689/81) del 26.6.2023 del funzionario ispettivo (doc. 13 fasc. res.), che, Persona_1 a sua volta, richiama il verbale unico di accertamento e notificazione n. FI00000/2022-872-01 del 3.10.22 (doc. 14 fasc. res.) - pacificamente notificato al trasgressore e all'obbligato in solido in data 23.11.2022 -, nel quale sono stati compiutamente esposti, tanto, i fatti emersi all'esito degli accertamenti, iniziati con l'accesso ispettivo del 23.4.2022 e definiti il 16.9.2022, quanto, le norme delle quali è stata contestata la violazione;
dall'altro, che nell'ordinanza-ingiunzione de qua viene dato espressamente atto dell'avvenuta lettura degli scritti difensivi depositati il 7.2.2023 ex art. 18 l. n. 689/81, ancorché, all'evidenza, disattesi, nel merito, dall che ha ritenuto fondata la responsabilità dell'autore CP_2 delle violazioni in base al suddetto rapporto e alla documentazione a esso allegata.
14. In secondo luogo, l'opponente ha eccepito che la circostanza che non Parte_4 abbia ricevuto alcune buste paga è addebitabile esclusivamente al fatto che lo stesso, più volte, si è illegittimamente rifiutato di ricevere e/o ritirare e sottoscrivere per ricevuta, senza alcun valido motivo, i prospetti paga che mensilmente l'azienda consegnava a tutti i propri dipendenti, così come riferito anche dai lavoratori , e (doc. 6 e 7 fasc. ric.). Per_2 Pt_7 Parte_1 Persona_3 Persona_4
15. Ritiene il Tribunale che anche tale doglianza sia infondata.
16. In tal senso, appare, infatti, decisivo osservare come non rilevi, quand'anche provato, il rifiuto di ricevere e/o ritirare e sottoscrivere il prospetto paga da parte del lavoratore, posto che il datore di lavoro avrebbe altrimenti potuto e dovuto assolvere l'obbligo di consegna sullo stesso gravante, ricorrendo a modalità che prescindono dalla collaborazione del lavoratore, quali, ad esempio l'invio a mezzo posta raccomandata o la trasmissione per via telematica.
17. Nel caso di specie, parte datoriale non ha fornito alcuna prova di aver quantomeno inviato i prospetti paga all'indirizzo del lavoratore.
18. Non può trovare accoglimento neppure la richiesta di rideterminazione della sanzione nella misura minima prevista per legge, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 4/1953, così come modificato dal d.lgs. n. 151/2015, pari a € 150,00, in quanto, a dire dell'opponente, la presunta violazione riguarderebbe un solo dipendente ed un periodo circoscritto nel tempo e non continuativo. 19. Se, infatti, la violazione si riferisce a un periodo superiore a dodici mesi (nel caso di specie si tratta di n. 26 prospetti paga non consegnati), la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro (art. 5 l. n. 4/53). 20. Infine, con riguardo al regime sanzionatorio previsto all' art. 1, co. 913 l. n. 205/2017 nei casi di corresponsione della retribuzione con strumenti non tracciabili come i contanti, l'opponente lamenta che nel verbale unico si legge che la sanzione è stata calcolata moltiplicando l'importo base, pari a € 1.666,67, per tante volte quante sono state le omissioni riscontrate, ossia complessivamente n. 45, con applicazione del c.d. cumulo materiale, ma che, tuttavia, nel caso di specie, sussisterebbero molteplici elementi che giustificano l'applicazione del diverso istituto del c.d. cumulo giuridico, tipizzato in origine per il sistema penale ex art. 81 c.p., ma poi mutuato ed esteso anche gli illeciti amministrativi e tributari. 21. In altri termini, ritiene l'opponente che tutti i pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle previste ex lege possano e debbano essere considerati alla stregua di un'unica condotta, con la conseguenza che ad essa dovrà seguire il pagamento della sanzione prevista per la singola violazione, aumentata fino al triplo, così come previsto dalla normativa di cui all'art. 82 della L. n. 689/1981, nonché all'art. 81 c.p.
pagina 3 di 5 22. L'assunto di parte ricorrente non appare condivisibile.
23. L'illecito de quo si perfeziona ogni qualvolta venga corrisposta la retribuzione (anche in acconto) in violazione del comma 910 dell'art. 1 l. n. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione.
24. L'art. 8, co. 1 l. n. 689/81 stabilisce che, se con la stessa azione od omissione viene violata più volte la stessa norma incriminatrice (concorso formale omogeneo) o vengono violate norme diverse (concorso formale eterogeneo), l'autore degli illeciti è sanzionato con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.
25. Tale disciplina non è, quindi, applicabile nei “casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte” (v. Cass. n. 10890/20183; 26434/2014; n. 5252/2011; n. 12974/2008; n. 12844/2008), e, nel caso di violazione della disposizione in esame posta in essere per più mensilità, devono ravvisarsi tante condotte illecite (e, quindi, tante violazioni della medesima norma) quante sono le mensilità per le quali il pagamento di retribuzioni o acconti è avvenuto con modalità non tracciabili, indipendentemente dalla circostanza che l'illecito si riferisca a uno o più lavoratori.
26. Quanto, poi, all'applicazione dell'art. 8, co. 2 l. n. 689/1981, trattandosi di corresponsione della retribuzione in contanti, l'illecito in questione si perfeziona indipendentemente da eventuali violazioni (anche) di norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
27. In conclusione, non risulta applicabile per l'illecito amministrativo in esame l'art. 8, co. 1 in quanto le condotte non sono riconducibili a una configurazione unitaria;
al contempo, gli obblighi di cui ai commi 910 e ss. e le relative sanzioni appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale cosicché a essi non risulta applicabile neanche l'istituto di cui all'art. 8, co. 2.
28. Né si ritiene possa farsi applicazione, in via analogica, della disciplina sulla continuazione del reato di cui all'art. 81 c.p., atteso che l'art. 8 della l. n. 689/1981 prevede, come detto, espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, cosicché appare di una certa evidenza la voluntas legis di non estendere il c.d. cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi.
29. Premesso, poi, che parte opponente parrebbe lamentare la sproporzione della sanzione inflitta solo in conseguenza della mancata applicazione del cumulo giuridico, non avendo, infatti, formulato alcuna espressa e specifica contestazione con riguardo all'ammontare dell'“importo base” determinato dall , ad ogni modo, quand'anche si opinasse diversamente al riguardo, dovrebbe, comunque, CP_2 pervenirsi a un giudizio di congruità circa la misura della sanzione irrogata per ciascuna dazione in contanti della retribuzione.
30. Come è noto, la sanzione amministrativa deve essere applicata avuto riguardo “alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
31. Quanto, dunque, alla deduzione di parte opponente secondo cui “la sanzione amministrativa pari ad € 2.499,40 risulta eccessiva e sproporzionata soprattutto se commisurata al volume di utile realizzato dall , che, dopo due anni di perdite di esercizio caratterizzati dalle notorie conseguenze degli Pt_8 effetti della pandemia mondiale sul settore di riferimento (per l'anno 2019 si sono registrate perdite pari a € 114.419,74, mentre per l'anno 2020 perdite pari a € 83.666,04), ha registrato per l'anno 2021 un utile di appena € 43.970,02 (doc. 8);”, si rileva che l'opponente non ha, invece, allegato e
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. ….”. 3 “In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base al successivo art. 8 bis della medesima legge che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione.”.
pagina 4 di 5 documentato alcunché in merito all'an e al quantum degli utili realizzati dall'azienda nel 2018 e nel 2022, annualità anch'esse interessate dall'illecito in esame, così fornendo un quadro parziale e insufficiente delle condizioni economiche dell'agente. Del resto, come si ricava dal doc. 18 fasc. ric., anche con riguardo all'anno 2023, l'opponente, pur lamentando la persistenza di difficoltà economico- finanziarie, ha oscurato dall'estratto conto il saldo al 30.6.2023 e al 30.9.2023.
32. Quanto, poi, al fatto che “dopo l'accesso ispettivo, la società ha sempre corrisposto ai Parte_3 propri dipendenti la retribuzione con mezzi di pagamenti tracciabili”, deve osservarsi come tale condotta nulla abbia a che fare con la eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni già perpetrate e sanzionate con l'O.I. per cui è causa.
33. In conclusione, tenuto conto anche della notevole gravità della violazione, essendo emerso che il pagamento in contanti costituiva l'ordinaria modalità di corresponsione della retribuzione ai lavoratori
, (v. dichiarazioni in atti e, Parte_4 Controparte_6 Controparte_5 comunque, la non specifica contestazione in fatto della circostanza) e dell'intensità dell'elemento soggettivo, ben denotata dalla reiterata commissione della medesima infrazione per un ampio periodo di tempo, si ritiene, all'esito dell'applicazione del complesso dei criteri di cui all'art. 11 sopra citato, che le sanzioni applicate (tante quante sono le mensilità per le quali è stato commesso l'illecito) siano proporzionate all'effettiva gravità del fatto concreto (a fronte di una cornice edittale compresa fra € 1.000 ed € 5.000, l , nell'ordinanza-ingiunzione opposta, ha quantificato la sanzione inflitta per ogni CP_2 mensilità per la quale è stata commessa l'infrazione in € 1.833,32). 34. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- condanna l'opponente in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante Parte_1 pro tempore della società a rifondere al convenuto Parte_3 [...]
le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22 e art. 9, co. 2 d.lgs. n. Controparte_1 149/2015, liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali.
Firenze, 25 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La difesa di parte opponente, in luogo delle note ex art. 127-ter c.p.c., ha depositato rinuncia al mandato professionale trasmessa per raccomanda a.r. all'opponente in data 23.7.2024. Come è noto, “la Parte_1 procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore” (art. 85 c.p.c.). Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, "vige nel nostro ordinamento il principio della perpetuatio dell'ufficio del difensore (…) con la conseguenza che la sopravvenuta rinuncia al mandato del difensore di una delle parti non spiega alcun effetto nel processo e non costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa,
…” (così, fra le altre, Cass. n. 14764/2013; n. 28136/2022). 2 Art. 8: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 25 luglio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 3163 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della società Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Daneri ed elettivamente domiciliato Parte_2 presso e nel suo studio sito in Prato, Via A. Simintendi n. 29, giusta procura allegata in calce al ricorso;
RICORRENTE E
già Controparte_1 Controparte_2
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di separata delega
[...] in atti, dai funzionari dott. Salvatore Di Giovanni e Controparte_3 Controparte_4 RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 6.11.2023 in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 società ha convenuto in giudizio l Parte_3 Controparte_2 di , innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e CP_1 assistenza obbligatorie, proponendo formale opposizione avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. 401 del 20.09.2023 (prot. nn. 37460-37464 del 02.10.2023) emessa dall'allora Controparte_2 di a mezzo della quale era stato ingiunto a in qualità di trasgressore, e alla CP_1 Parte_1 Pt_3
in qualità di obbligata in solido, il pagamento della somma complessiva di € 93.082,60 – a titolo
[...] di sanzione amministrativa e spese di notifica – per aver violato le seguenti disposizioni di legge: A) art. 5 l. n. 4/53, per non aver consegnato ad i n. 26 prospetti paga da Parte_4 Aprile a Luglio 2018, di Dicembre 2019, da Gennaio a Dicembre 2020 (compreso il prospetto paga relativo alla 13° mensilità), da Settembre a Dicembre 2021 (compreso il prospetto paga relativo alla 13° mensilità) e da Gennaio a Marzo 2022; B) art. 3, co. 3 d.l. n. 12/02, convertito con modificazioni dalla l. n.73/02, per come sostituito dall'art. 22, co. 1 d.lgs. n.151/15, per aver impiegato i seguenti n.2 lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore: D occupato in data 23.04.2022 Parte_5 (n.1 giornata effettiva di lavoro); occupato in data 18.04.2022 (n.1 giornata effettiva Parte_6 di lavoro); C) art. 1, commi 910 e 911 l. n.205/17, per aver corrisposto in contanti la retribuzione (o acconti di essa) ai n. 3 lavoratori , da Luglio 2021 a Marzo 2022, , da Luglio Controparte_5 Controparte_6 2021 a Marzo 2022, e per n. 45 mensilità. Parte_4
2. L'opponente ha, quindi, chiesto al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “In Tesi: disporre la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta n. 401/2023 e di ogni altro
pagina 1 di 5 provvedimento con essa collegato e connesso, perché illegittima, infondata ed erronea, per i motivi su esposti e/o per quelli diversi ritenuti di giustizia. - In Ipotesi: disporre la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta n. 401/2023 limitatamente alla quantificazione della sanzione per la violazione dell'art. 1, commi 910 - 913, della L. 205/2017 e, per l'effetto, rideterminare l'importo oggetto di sanzione amministrativa applicando il cumulo giuridico e, conseguentemente, ingiungendo il pagamento dell'importo base pari a € 1.666,67 aumentato fino al triplo.”.
3. L'opponente, a fondamento dell'impugnazione proposta, ha eccepito quanto segue:
- l'omessa valutazione degli scritti difensivi e l'assenza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione;
- l'insussistenza e infondatezza della violazione contestata sub A);
- la mancata applicazione del cumulo giuridico e, quindi, la sproporzione della sanzione comminata per la violazione contestata sub C).
4. L' convenuto si è ritualmente costituito in giudizio rassegnando, nel merito, le seguenti CP_2 conclusioni: “respingere totalmente il ricorso in opposizione ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando l'Ordinanza-ingiunzione n.401 del 20.09.2023 (prot. nn.37460-37464 del 02.10.2023), emessa dall'allora ; il tutto con vittoria Controparte_2 di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9, comma II°, D.Lgs. n.149/2015.”.
5. La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti1 e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 25 luglio 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
6. All'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata e che, pertanto, debba essere respinta con conseguente integrale conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
7. L'Ordinanza-ingiunzione opposta deriva dal verbale unico di accertamento e notificazione n. FI00000/2022-8725-01 del 03.10.2022, redatto dall di all'esito degli Controparte_2 CP_1 accertamenti iniziati con l'accesso del 23.04.2022 presso i locali operativi della società siti Parte_3 in Scandicci, Via Turri n. 48, destinati ad attività di bar e pasticceria (doc. 3 fasc. ric.).
8. In primo luogo, questo giudice concorda con l'Ente convenuto in merito al fatto che, come risulta per tabulas dal complesso dell'atto introduttivo, l'opponente (nelle qualità spiegate) non ha sollevato alcuna specifica contestazione in merito all'effettiva sussistenza del fatto addebitato sub C), e cioè in ordine all'effettivo verificarsi delle dazioni in contanti ai succitati lavoratori per le mensilità sopra indicate, essendosi limitato a eccepire la mancata applicazione del cumulo giuridico e, di conseguenza, la sproporzione della sanzione irrogata.
9. Come parimenti emerge dall'atto introduttivo, alcuna eccezione e/o contestazione è stata poi sollevata dall'opponente in ordine alla sopra indicata violazione sub B), che, pertanto, deve ritenersi provata nella sua effettiva sussistenza.
10. Parte opponente ha, dunque, eccepito, in primo luogo, “la nullità dell'ordinanza di ingiunzione opposta, in quanto non risulta che l'ufficio abbia argomentato sul mancato accoglimento degli scritti difensivi ex art. 18 L. 689/1981 (doc. 4) e/o abbia valutato la documentazione prodotta atteso che, ove ciò fosse avvenuto, certamente gli elementi a supporto della posizione del Ricorrente avrebbero dovuto condurre ad una ben diversa valutazione.”.
11. L'eccezione è da ritenersi infondata.
12. Premesso che la presente opposizione ha per oggetto, non già, il provvedimento (e i suoi eventuali vizi), ma solo il rapporto sanzionatorio, appare decisivo osservare che, come ripetutamente chiarito dal giudice pagina 2 di 5 di legittimità, “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, n.16316; Cassazione civile sez. II, 30/07/2021, n.21924)).” (Cass. n. 35025/2023). 13. Applicati, allora, tali consolidati principi di diritto alla fattispecie concreta, deve rilevarsi, da un lato, che l'ordinanza-ingiunzione impugnata risulta certamente dotata di motivazione, sia pure per relationem, e cioè mediante il richiamo agli atti del procedimento amministrativo e, in particolare, al rapporto (ex art. 17 l. n. 689/81) del 26.6.2023 del funzionario ispettivo (doc. 13 fasc. res.), che, Persona_1 a sua volta, richiama il verbale unico di accertamento e notificazione n. FI00000/2022-872-01 del 3.10.22 (doc. 14 fasc. res.) - pacificamente notificato al trasgressore e all'obbligato in solido in data 23.11.2022 -, nel quale sono stati compiutamente esposti, tanto, i fatti emersi all'esito degli accertamenti, iniziati con l'accesso ispettivo del 23.4.2022 e definiti il 16.9.2022, quanto, le norme delle quali è stata contestata la violazione;
dall'altro, che nell'ordinanza-ingiunzione de qua viene dato espressamente atto dell'avvenuta lettura degli scritti difensivi depositati il 7.2.2023 ex art. 18 l. n. 689/81, ancorché, all'evidenza, disattesi, nel merito, dall che ha ritenuto fondata la responsabilità dell'autore CP_2 delle violazioni in base al suddetto rapporto e alla documentazione a esso allegata.
14. In secondo luogo, l'opponente ha eccepito che la circostanza che non Parte_4 abbia ricevuto alcune buste paga è addebitabile esclusivamente al fatto che lo stesso, più volte, si è illegittimamente rifiutato di ricevere e/o ritirare e sottoscrivere per ricevuta, senza alcun valido motivo, i prospetti paga che mensilmente l'azienda consegnava a tutti i propri dipendenti, così come riferito anche dai lavoratori , e (doc. 6 e 7 fasc. ric.). Per_2 Pt_7 Parte_1 Persona_3 Persona_4
15. Ritiene il Tribunale che anche tale doglianza sia infondata.
16. In tal senso, appare, infatti, decisivo osservare come non rilevi, quand'anche provato, il rifiuto di ricevere e/o ritirare e sottoscrivere il prospetto paga da parte del lavoratore, posto che il datore di lavoro avrebbe altrimenti potuto e dovuto assolvere l'obbligo di consegna sullo stesso gravante, ricorrendo a modalità che prescindono dalla collaborazione del lavoratore, quali, ad esempio l'invio a mezzo posta raccomandata o la trasmissione per via telematica.
17. Nel caso di specie, parte datoriale non ha fornito alcuna prova di aver quantomeno inviato i prospetti paga all'indirizzo del lavoratore.
18. Non può trovare accoglimento neppure la richiesta di rideterminazione della sanzione nella misura minima prevista per legge, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 4/1953, così come modificato dal d.lgs. n. 151/2015, pari a € 150,00, in quanto, a dire dell'opponente, la presunta violazione riguarderebbe un solo dipendente ed un periodo circoscritto nel tempo e non continuativo. 19. Se, infatti, la violazione si riferisce a un periodo superiore a dodici mesi (nel caso di specie si tratta di n. 26 prospetti paga non consegnati), la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro (art. 5 l. n. 4/53). 20. Infine, con riguardo al regime sanzionatorio previsto all' art. 1, co. 913 l. n. 205/2017 nei casi di corresponsione della retribuzione con strumenti non tracciabili come i contanti, l'opponente lamenta che nel verbale unico si legge che la sanzione è stata calcolata moltiplicando l'importo base, pari a € 1.666,67, per tante volte quante sono state le omissioni riscontrate, ossia complessivamente n. 45, con applicazione del c.d. cumulo materiale, ma che, tuttavia, nel caso di specie, sussisterebbero molteplici elementi che giustificano l'applicazione del diverso istituto del c.d. cumulo giuridico, tipizzato in origine per il sistema penale ex art. 81 c.p., ma poi mutuato ed esteso anche gli illeciti amministrativi e tributari. 21. In altri termini, ritiene l'opponente che tutti i pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle previste ex lege possano e debbano essere considerati alla stregua di un'unica condotta, con la conseguenza che ad essa dovrà seguire il pagamento della sanzione prevista per la singola violazione, aumentata fino al triplo, così come previsto dalla normativa di cui all'art. 82 della L. n. 689/1981, nonché all'art. 81 c.p.
pagina 3 di 5 22. L'assunto di parte ricorrente non appare condivisibile.
23. L'illecito de quo si perfeziona ogni qualvolta venga corrisposta la retribuzione (anche in acconto) in violazione del comma 910 dell'art. 1 l. n. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione.
24. L'art. 8, co. 1 l. n. 689/81 stabilisce che, se con la stessa azione od omissione viene violata più volte la stessa norma incriminatrice (concorso formale omogeneo) o vengono violate norme diverse (concorso formale eterogeneo), l'autore degli illeciti è sanzionato con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.
25. Tale disciplina non è, quindi, applicabile nei “casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte” (v. Cass. n. 10890/20183; 26434/2014; n. 5252/2011; n. 12974/2008; n. 12844/2008), e, nel caso di violazione della disposizione in esame posta in essere per più mensilità, devono ravvisarsi tante condotte illecite (e, quindi, tante violazioni della medesima norma) quante sono le mensilità per le quali il pagamento di retribuzioni o acconti è avvenuto con modalità non tracciabili, indipendentemente dalla circostanza che l'illecito si riferisca a uno o più lavoratori.
26. Quanto, poi, all'applicazione dell'art. 8, co. 2 l. n. 689/1981, trattandosi di corresponsione della retribuzione in contanti, l'illecito in questione si perfeziona indipendentemente da eventuali violazioni (anche) di norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
27. In conclusione, non risulta applicabile per l'illecito amministrativo in esame l'art. 8, co. 1 in quanto le condotte non sono riconducibili a una configurazione unitaria;
al contempo, gli obblighi di cui ai commi 910 e ss. e le relative sanzioni appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale cosicché a essi non risulta applicabile neanche l'istituto di cui all'art. 8, co. 2.
28. Né si ritiene possa farsi applicazione, in via analogica, della disciplina sulla continuazione del reato di cui all'art. 81 c.p., atteso che l'art. 8 della l. n. 689/1981 prevede, come detto, espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, cosicché appare di una certa evidenza la voluntas legis di non estendere il c.d. cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi.
29. Premesso, poi, che parte opponente parrebbe lamentare la sproporzione della sanzione inflitta solo in conseguenza della mancata applicazione del cumulo giuridico, non avendo, infatti, formulato alcuna espressa e specifica contestazione con riguardo all'ammontare dell'“importo base” determinato dall , ad ogni modo, quand'anche si opinasse diversamente al riguardo, dovrebbe, comunque, CP_2 pervenirsi a un giudizio di congruità circa la misura della sanzione irrogata per ciascuna dazione in contanti della retribuzione.
30. Come è noto, la sanzione amministrativa deve essere applicata avuto riguardo “alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
31. Quanto, dunque, alla deduzione di parte opponente secondo cui “la sanzione amministrativa pari ad € 2.499,40 risulta eccessiva e sproporzionata soprattutto se commisurata al volume di utile realizzato dall , che, dopo due anni di perdite di esercizio caratterizzati dalle notorie conseguenze degli Pt_8 effetti della pandemia mondiale sul settore di riferimento (per l'anno 2019 si sono registrate perdite pari a € 114.419,74, mentre per l'anno 2020 perdite pari a € 83.666,04), ha registrato per l'anno 2021 un utile di appena € 43.970,02 (doc. 8);”, si rileva che l'opponente non ha, invece, allegato e
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. ….”. 3 “In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base al successivo art. 8 bis della medesima legge che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione.”.
pagina 4 di 5 documentato alcunché in merito all'an e al quantum degli utili realizzati dall'azienda nel 2018 e nel 2022, annualità anch'esse interessate dall'illecito in esame, così fornendo un quadro parziale e insufficiente delle condizioni economiche dell'agente. Del resto, come si ricava dal doc. 18 fasc. ric., anche con riguardo all'anno 2023, l'opponente, pur lamentando la persistenza di difficoltà economico- finanziarie, ha oscurato dall'estratto conto il saldo al 30.6.2023 e al 30.9.2023.
32. Quanto, poi, al fatto che “dopo l'accesso ispettivo, la società ha sempre corrisposto ai Parte_3 propri dipendenti la retribuzione con mezzi di pagamenti tracciabili”, deve osservarsi come tale condotta nulla abbia a che fare con la eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni già perpetrate e sanzionate con l'O.I. per cui è causa.
33. In conclusione, tenuto conto anche della notevole gravità della violazione, essendo emerso che il pagamento in contanti costituiva l'ordinaria modalità di corresponsione della retribuzione ai lavoratori
, (v. dichiarazioni in atti e, Parte_4 Controparte_6 Controparte_5 comunque, la non specifica contestazione in fatto della circostanza) e dell'intensità dell'elemento soggettivo, ben denotata dalla reiterata commissione della medesima infrazione per un ampio periodo di tempo, si ritiene, all'esito dell'applicazione del complesso dei criteri di cui all'art. 11 sopra citato, che le sanzioni applicate (tante quante sono le mensilità per le quali è stato commesso l'illecito) siano proporzionate all'effettiva gravità del fatto concreto (a fronte di una cornice edittale compresa fra € 1.000 ed € 5.000, l , nell'ordinanza-ingiunzione opposta, ha quantificato la sanzione inflitta per ogni CP_2 mensilità per la quale è stata commessa l'infrazione in € 1.833,32). 34. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- condanna l'opponente in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante Parte_1 pro tempore della società a rifondere al convenuto Parte_3 [...]
le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22 e art. 9, co. 2 d.lgs. n. Controparte_1 149/2015, liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali.
Firenze, 25 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La difesa di parte opponente, in luogo delle note ex art. 127-ter c.p.c., ha depositato rinuncia al mandato professionale trasmessa per raccomanda a.r. all'opponente in data 23.7.2024. Come è noto, “la Parte_1 procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore” (art. 85 c.p.c.). Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, "vige nel nostro ordinamento il principio della perpetuatio dell'ufficio del difensore (…) con la conseguenza che la sopravvenuta rinuncia al mandato del difensore di una delle parti non spiega alcun effetto nel processo e non costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa,
…” (così, fra le altre, Cass. n. 14764/2013; n. 28136/2022). 2 Art. 8: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.