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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/05/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3390/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.3390/2023 del R.G.A.C. dell'anno 2023, discussa all'udienza del 20 maggio 2025, con riserva ex art. 281 comma 3 c.p.c. del deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Salvatore Altomare;
Parte_1 C.F._1
ATTRICE-OPPONENTE
E (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Ludovico Massimo CP_1 C.F._2
Russo;
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti e da verbale di udienza del 20 maggio 2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La IG.ra a seguito della notifica in data 6.10.2023 di atto di precetto per il pagamento Parte_1 in favore della IG.ra della somma di euro 27.883,96 per sorte capitale (a titolo di CP_1 conguaglio, dovuto giusto decreto di esecutività di processo verbale di attribuzione quote in sede di divisione giudiziale), oltre interessi per euro 2.168,15, oltre spese e onorari per gli atti di precetto notificati il 24.11.2015, il 6.7.2020 ed oltre onorari e spese legali per la procedura esecutiva mobiliare presso terzi conclusa con ordinanza di assegnazione del G.E. emessa il 12.4.2021 ed oltre spese di registrazione e spese e competenze per il precetto notificato al terzo pignorato in data 4.11.2021 oltre a spese e competenze per il precetto notificato il 25.5.2023 ed il 6.6.2023, per un importo complessivo intimato di euro 42.019,23, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha proposto opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. contestando il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata. Nello specifico, ha rilevato che controparte, nonostante l'ordinanza di assegnazione, emessa nella procedura esecutiva presso terzi, iscritta al n. 1080/2020 RGE, del credito da lei vantato a titolo di canoni di locazione nei confronti della , non aveva tentato di procedere in Parte_2 via esecutiva nei confronti del terzo pignorato.
pagina 1 di 7 Ha contestato che, benché l'assegnazione del credito in sede esecutiva sia avvenuta “salvo esazione”, il creditore non potrebbe procedere a nuova esecuzione nei confronti del debitore senza prima escutere il terzo. Ha dedotto, sul punto, che con l'ordinanza di assegnazione si attua il trasferimento coattivo del credito alla stregua di una datio in solutum, avuto riguardo alla natura solutoria del credito oggetto di esecuzione forzata. Ha richiamato quindi quanto disposto all'art. 1198 c.c. ed ha richiamato giurisprudenza di merito e di legittimità.
Ha eccepito che al fine della escussione del credito presso il terzo pignorato non era sufficiente l'attività spiegata dall'opposta, limitatasi a tentare la notifica, non giunta a buon fine, presso l'indirizzo dell'immobile locato di Via Amantea 2 in Cosenza, di un atto di precetto, senza attivarsi in via esecutiva nei confronti del terzo che, in quanto ditta individuale, coincide con la persona fisica dell'imprenditore presso il cui indirizzo di residenza la creditrice avrebbe potuto procedere a nuova notifica, coltivando diligentemente le proprie istanze. Ha rilevato, inoltre, come la sede dell'attività imprenditoriale del terzo pignorato fosse ubicata presso altro indirizzo di Cosenza, Via Macallé n. 16, dove non era stata tentata alcuna notifica.
Ha dedotto altresì che, diversamente da quanto affermato da parte opposta, il contratto di locazione da cui trae origine il credito oggetto di esproprio sia ancora in essere, non essendo sufficiente a supportare la conclusione dell'opposta circa il venir meno del rapporto locatizio, l'esito negativo della notifica dell'atto di precetto tentata presso l'indirizzo di Via Amantea 2 ove trovasi ubicato l'immobile locato, giuste risultanze del 24.10.2023 estratte presso Agenzia delle Entrate ed allegate al ricorso, essendo il contratto regolarmente registrato;
ha evidenziato che il contratto non ha ad oggetto una locazione di natura commerciale bensì ad uso abitativo, avendo il unitamente a tale , Pt_2 Persona_1 preso in locazione l'immobile non quale imprenditore, titolare della ditta individuale Parte_2
, bensì quale persona fisica.
[...] Ha poi evidenziato come alcun canone di locazione sia stato da ella percepito, stante l'emessa ordinanza di assegnazione. Ha concluso sul punto nel senso che in assenza di prova di una previa escussione nei confronti del terzo pignorato, l'opposta non è legittimata ad agire nei confronti di essa Parte_1 L'opponente ha eccepito, poi, non essere dovute alla opposta, in quanto irripetibili, le somme intimate relative al precetto e titoli esecutivi notificatile dall'opposta il 24/11/2015, non avendo l'opposta coltivato l'esecuzione forzata nonostante il mancato adempimento all'intimazione notificata;
per i medesimi motivi ha eccepito l'irripetibilità delle competenze relative al precetto notificatole il 06/07/20, in forza del quale veniva poi eseguito il pignoramento presso il terzo Studio 3 Parte_2
, avendo tale precetto esaurito la sua funzione;
ha eccepito non essere dovute altresì le
[...] competenze afferenti al precetto del 25/05/23, indirizzato ad essa ma ad indirizzo Parte_1 errato;
ha eccepito, ancora, la non dovutezza degli onorari e spese legali liquidate con l'ordinanza di assegnazione del 12.4.21 e relative spese di registro, essendo detta ordinanza titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato, come anche delle ulteriori spese per notifica al terzo del verbale d'udienza, per rilascio delle copie autentiche dell'Ordinanza da notificare al terzo stesso e per notifica dell'Ordinanza di assegnazione al terzo e della raccomandata di sollecito, oltre al costo delle visure camerali oltre alle competenze del precetto del 04/11/21, oltre alla rivalutazione della somma capitale già operata dal giudice in sede di divisione, costituendo la somma assegnata a titolo di conguaglio un debito di valore.
pagina 2 di 7 Ha chiesto, quindi, “sospendere, in primis, integralmente o parzialmente, l'efficacia esecutiva dei titoli azionati, consistenti nei provvedimenti di attribuzione dell'esecutorietà al piano di riparto ereditario ed al verbale di assegnazione delle rispettive quote;
quindi, nel merito, annullare, per le suesposte causali, l'opposto precetto, integralmente, per violazione del beneficio di previa escussione del terzo pignorato, ovvero, in subordine, parzialmente, e limitatamente alle cifre siccome illegittimamente richieste.- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
/// Fissata l'udienza ex art. 281 undecies c.p.c., l'opposta si è costituita resistendo CP_1 all'opposizione. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 2928 c.c., il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subìto l'esecuzione si estingue con la riscossione del credito assegnato e che, stante il mancato pagamento ed i tentativi di notifica dell'atto di precetto rimasti senza esito, il suo diritto di credito verso l'opponente non si è estinto, con conseguente suo diritto di procedere ad esecuzione nei confronti dell'opponente. Ha dedotto in proposito di avere tentato senza successo la notifica dell'atto di precetto nei confronti del terzo pignorato in data 4.11.2021 sia presso l'indirizzo di Via Amantea 2 sia presso la sede dello Pt_2 in Via Macallè n. 16 e che presso quest'ultimo indirizzo l'Ufficiale Giudiziario ha attestato
[...]
“non potuto notificare in quanto non risulta all'indirizzo indicato come da ricerche in loco - Cosenza 04/11/2021 …” mentre le precedenti notifiche eseguite nei confronti della Parte_2
(pignoramento iscritto al n. 1080/20 RGE;
ordinanza di assegnazione notificata in data 09/09/2021) eseguite presso la sede di Via B Amantea 2 di Cosenza, erano andate a buon fine.
Ha concluso deducendo il suo diritto di agire in via esecutiva nei confronti della debitrice, non risultando più presso i detti indirizzi la sede della terzo pignorato. Parte_2 Ha riconosciuto invece l'erroneità delle somme intimate per il precetto notificato il 24/11/2015 per euro 448,71, per il precetto notificato il 06/07/2020 per euro 459,62 e per il precetto del 25.5.2023 per la somma di euro 405,60, nonché delle somme pretese a titolo di rivalutazione per euro 5.883,52, evidenziando, per il resto, che le spese e competenze liquidate con l'ordinanza di assegnazione relative al pignoramento presso terzi rientrano nel credito verso il debitore inadempiente, come le altre spese richieste e dirette al terzo, in quanto conseguenza diretta dell'inadempimento della debitrice. Ha chiesto pertanto “- accertare e dichiarare il diritto del creditore procedente, non essendo riuscito a soddisfare la pretesa creditoria, di agire esecutivamente nei confronti del debitore originario
- per l'effetto rigettare il primo motivo di opposizione, essendo tutte le ragioni addotte nel proprio atto di opposizione assolutamente inconcludenti, e dunque infondate;
- dichiarare che non si può ritenere configurata nel caso che ci occupa, una datio in solutum della prestazione originaria, essendo il titolo ordinanza di assegnazione, rivolto ed efficace sia nei confronti del terzo che nei confronti dell'originario debitore, in particolare quando il terzo non assolve la propria prestazione;
- dichiarare che il debitore è liberato solo al momento dell'integrale riscossione del credito assegnato, - dichiarare che le spese richieste e dirette al terzo, non sono altro che la conseguenza diretta dell'inadempimento della debitrice oggi opponente, inadempimento che è titolo anche nei confronti della Parte_1 non solo del terzo pignorato;
- accertare e dichiarare, sulla base di quanto riconosciuto in atti, che il totale dovuto dalla opponente debitrice in dipendenza della vicenda che ci occupa è Parte_1 pari ad euro 34.821,78; - per l'effetto rigettare la richiesta dell'opponente di sospensione integrale e/o parziale dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati consistenti nei provvedimenti di attribuzione dell'esecutività al piano di riparto ereditario ed al verbale di assegnazione delle rispettive quote, in
pagina 3 di 7 quanto titolo definitivo - conseguentemente rigettare l'opposizione proposta con l'odierna azione, con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Con ordinanza riservata alla prima udienza del 6.2.2024 questo giudice ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione, sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo azionato limitatamente all'importo di euro 10.936,62 relativo alle spese e competenze dei precetti ritenute non dovute, alle competenze liquidate con l'ordinanza di assegnazione ed alla rivalutazione, come intimate con l'atto di precetto opposto e, vista la richiesta del difensore di parte attrice, ha concesso alle parti, ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. termine perentorio di giorni venti per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti ed ulteriore termine di giorni dieci per replicare e dedurre prova contraria ed ha rinviato per il prosieguo all'udienza dell'11.6.2024. Parte attrice ha depositato la prima memoria ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c.; parte convenuta ha depositato la seconda memoria ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. L'udienza dell'11.6.2024 è stata rinviata d'ufficio, giusto decreto del Presidente reggente del Tribunale n. 33/2024, con il quale, in vista della costituzione presso il Tribunale dell' Controparte_2
(consultazioni dell'8 e del 9 giugno 2024 per l'elezione dei membri del Parlamento europeo
[...] e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale in diversi Comuni del circondario), è stata disposta la sospensione di tutte le udienze civili ordinarie dal 10 al 14 giugno 2024. All'udienza del 15.10.2024 la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 20 maggio 2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa, esponendo il difensore della parte attrice le ragioni dell'opposizione, chiedendone l'accoglimento; riportandosi il difensore di parte convenuta alla propria comparsa di costituzione, alle memorie depositate ed insistendo per il rigetto dell'opposizione. Questo giudice ha riservato nei successivi 30 giorni il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies.
********* L'opposizione proposta dalla IG.ra è parzialmente fondata, nei limiti di seguito esposti. Parte_1 Occorre infatti ricordare che “l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario” (Cass. 30862/2018). La prova dell'avvenuta estinzione del credito è a carico del debitore esecutato. In tal senso Cass. 18123/2023 “….l'assegnazione del credito, in quanto disposta «salvo esazione», non opera l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario (art.
2928 cod. civ.), evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario (Cass.
29/11/2018, n. 30862; Cass. 31/03/2011, n. 7508; Cass. 11/12/2007, n. 25946).
Proprio perché si versa in una (tipica) ipotesi di fatto estintivo, la relativa prova grava sulla parte che di esso voglia avvalersi: nel caso de quo, incombe sull'esecutato opponente dimostrare che il terzo pignorato abbia (non soltanto trattenuto ma altresì) corrisposto a creditore assegnatario le somme oggetto dell'ordinanza. Invero, per scolastica nozione, la dimostrazione dell'adempimento di un'obbligazione ricade sul soggetto debitore che ciò affermi: e su tale principio generale non spiega
pagina 4 di 7 incidenza la peculiare circostanza che l'adempimento si realizzi attraverso un'attività di un terzo soggetto, a tanto tenuto in forza di provvedimento giudiziale. D'altro canto, il modus adimplendi addotto, il pagamento, postula il trasferimento - ancorché non in forma di materiale traditio – della somma nella sfera patrimoniale dell'accipiens, cioè il conseguimento ad opera di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può certo ritenersi verificato con il mero accantonamento di importi da parte del soggetto obbligato al versamento. La prova del pagamento può, senza dubbio alcuno, essere fornita mediante presunzioni, purché provviste dei requisiti stabiliti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ.: ma deve trattarsi di circostanze fattuali note rivelatrici, secondo criteri di normale inferenza causale, del concreto incameramento delle somme da parte del creditore, non già di attività meramente prodromiche (seppur finalizzate) all'ingresso del denaro nella sfera di disponibilità del creditore stesso…”. Nel caso in esame, parte opposta ha fornito prova della regolare notifica alla ditta individuale
[...]
in data 12.10.2020 dell'atto di pignoramento e della successiva notifica in data Parte_2
9.9.2021 dell'ordinanza di assegnazione, alla andata a buon fine presso Parte_2 l'indirizzo dell'immobile oggetto del contratto di locazione da cui trae origine il credito pignorato (Via Amantea n. 2 in Cosenza); del successivo esito negativo della notifica in data 4.11.2021 dell'atto di precetto presso la sede della Studio 3 di alla Via Macallé n. 16 di Cosenza ove, come Parte_2 da relata di notifica dell'Ufficiale Giudiziario “non risulta all'indirizzo indicato come da ricerche in loco”; della notifica, che, invece, risulta regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. al ridetto indirizzo di Via Amantea n. 2 in Cosenza il medesimo 4.11.2021, e relativa CAD, all'esito della quale tuttavia alcun pagamento risulta essere stato eseguito. In ordine alla notifica all'imprenditore individuale occorre ricordare che “La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio” (Cass. 7041/2020), cosicché, notificato regolarmente alla impresa individuale l'atto di precetto ai sensi Parte_2 dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo corrispondente di Via Amantea n. 2, il creditore, contrariamente a quanto eccepito da parte opponente, non era tenuto ad effettuare ulteriori ricerche circa l'indirizzo di residenza del medesimo.
Né le circostanze, eccepite da parte opponente, di non avere ella ricevuto, a seguito del pignoramento presso terzi, il pagamento della pigione e della prosecuzione del rapporto di locazione di cui al contratto registrato il 21.3.2019 al n.1787 Serie 3T (vedasi interrogazione all'AE del 24.10.2023), costituiscono ostacolo a che il creditore, una volta intimato senza risultato il pagamento al terzo pignorato, proceda in via esecutiva verso il proprio debitore IG.ra non avendo Parte_1 quest'ultima adempiuto all'onere a suo carico di provare l'estinzione del credito in favore della IG.ra da parte del terzo pignorato. CP_1
Ciò posto, deve però escludersi il diritto della IG.ra a procedere in via esecutiva nei CP_1 confronti della IG.ra per l'intero importo intimato. Parte_1
Rileva in merito questo giudice che il diritto della creditrice di agire in via esecutiva nei confronti dell'odierna parte attrice, IG.ra trova fondamento nei titoli emessi in favore della Parte_1
pagina 5 di 7 convenuta nei confronti della detta attrice mentre l'ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi costituisce titolo esecutivo nei confronti del solo terzo pignorato. Deve escludersi pertanto il diritto della IG.ra di agire in via esecutiva nei confronti CP_1 della attrice per il pagamento dell'importo liquidato a titolo di competenze con l'ordinanza di assegnazione e per il pagamento delle relative spese di notifica e registrazione, nonché le competenze e le spese relative all'atto di precetto notificato il 4.11.2021 nei confronti del terzo Parte_2
”.
[...]
Deve altresì escludersi, per come riconosciuto dalla medesima parte opposta, il diritto della IG.ra di procedere in via esecutiva per il pagamento delle spese ed onorari di cui agli atti di CP_1 precetto notificati il 24.11.2015, il 6.7.2020 ed il 25.5.2023 nonché di cui all'atto di precetto notificato il 6.6.2023, atteso che “Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass.
12195/2023); ancora, deve escludersi il diritto della IG.ra di procedere in via CP_1 esecutiva, nel silenzio, sul punto, del titolo esecutivo, della intimata rivalutazione sulla somma liquidata in suo favore a titolo di conguaglio in sede di divisione. La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha affermato che “In tema di divisione ereditaria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., prescinde dalla domanda di parte poiché concerne l'attuazione del progetto divisionale che appartiene alla competenza del giudice il quale, pertanto, deve procedere d'ufficio alla relativa rivalutazione, purché vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del suddetto conguaglio, gravando sulla parte interessata solo un onere di allegazione circa l'avvenuta verificazione della sproporzione eventualmente intervenuta” (Cass. 29733/2017). E deve pertanto rilevarsi che parte opposta non ha adempiuto a tale onere di allegazione. In conclusione, per i motivi esposti, l'opposizione proposta ex art. 615 comma 1 c.p.c., in quanto parzialmente fondata, deve essere accolta nei limiti di seguito enunciati.
La ritenuta illegittimità parziale del precetto, infatti, non determina la nullità dell'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, restando valida l'intimazione notificata per la somma residua. Deve pertanto dichiararsi la nullità del precetto limitatamente alla somma eccedente l'importo di euro 30.094,59 (di cui euro 27.883,96 a titolo di sorte capitale, euro 2.168,15 a titolo di interessi calcolati dal
3.2.2012 al 13.2.2020, euro 42,48 a titolo di spese per richiesta copie autentiche titolo esecutivo) ed ulteriori interessi legali come intimati.
Le spese di lite calcolate in base al valore della causa (scaglione 26.001,00-52.000,00), compensate per
1/3 in ragione della reciproca soccombenza, seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando in ordine alla opposizione ex artt. 615 comma 1 c.p.c. proposta dalla IG.ra avverso l'atto di precetto notificatole dalla IG.ra Parte_1 [...] il 2.10.2023 e ricevuto il 6.10.2023, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_1 così provvede:
pagina 6 di 7 -accoglie parzialmente l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. per quanto in parte motiva, e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto per la somma eccedente l'importo di euro 30.094,59 ed ulteriori interessi legali come intimati;
-condanna parte opponente IG.ra alla rifusione in favore dell'opposta IG.ra Parte_1 [...] delle spese di lite che, già compensate per 1/3, liquida in complessivi euro 2.539,33, oltre CP_1 rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Cosenza, 30.5.2025.
Il giudice
dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.3390/2023 del R.G.A.C. dell'anno 2023, discussa all'udienza del 20 maggio 2025, con riserva ex art. 281 comma 3 c.p.c. del deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Salvatore Altomare;
Parte_1 C.F._1
ATTRICE-OPPONENTE
E (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Ludovico Massimo CP_1 C.F._2
Russo;
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti e da verbale di udienza del 20 maggio 2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La IG.ra a seguito della notifica in data 6.10.2023 di atto di precetto per il pagamento Parte_1 in favore della IG.ra della somma di euro 27.883,96 per sorte capitale (a titolo di CP_1 conguaglio, dovuto giusto decreto di esecutività di processo verbale di attribuzione quote in sede di divisione giudiziale), oltre interessi per euro 2.168,15, oltre spese e onorari per gli atti di precetto notificati il 24.11.2015, il 6.7.2020 ed oltre onorari e spese legali per la procedura esecutiva mobiliare presso terzi conclusa con ordinanza di assegnazione del G.E. emessa il 12.4.2021 ed oltre spese di registrazione e spese e competenze per il precetto notificato al terzo pignorato in data 4.11.2021 oltre a spese e competenze per il precetto notificato il 25.5.2023 ed il 6.6.2023, per un importo complessivo intimato di euro 42.019,23, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha proposto opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. contestando il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata. Nello specifico, ha rilevato che controparte, nonostante l'ordinanza di assegnazione, emessa nella procedura esecutiva presso terzi, iscritta al n. 1080/2020 RGE, del credito da lei vantato a titolo di canoni di locazione nei confronti della , non aveva tentato di procedere in Parte_2 via esecutiva nei confronti del terzo pignorato.
pagina 1 di 7 Ha contestato che, benché l'assegnazione del credito in sede esecutiva sia avvenuta “salvo esazione”, il creditore non potrebbe procedere a nuova esecuzione nei confronti del debitore senza prima escutere il terzo. Ha dedotto, sul punto, che con l'ordinanza di assegnazione si attua il trasferimento coattivo del credito alla stregua di una datio in solutum, avuto riguardo alla natura solutoria del credito oggetto di esecuzione forzata. Ha richiamato quindi quanto disposto all'art. 1198 c.c. ed ha richiamato giurisprudenza di merito e di legittimità.
Ha eccepito che al fine della escussione del credito presso il terzo pignorato non era sufficiente l'attività spiegata dall'opposta, limitatasi a tentare la notifica, non giunta a buon fine, presso l'indirizzo dell'immobile locato di Via Amantea 2 in Cosenza, di un atto di precetto, senza attivarsi in via esecutiva nei confronti del terzo che, in quanto ditta individuale, coincide con la persona fisica dell'imprenditore presso il cui indirizzo di residenza la creditrice avrebbe potuto procedere a nuova notifica, coltivando diligentemente le proprie istanze. Ha rilevato, inoltre, come la sede dell'attività imprenditoriale del terzo pignorato fosse ubicata presso altro indirizzo di Cosenza, Via Macallé n. 16, dove non era stata tentata alcuna notifica.
Ha dedotto altresì che, diversamente da quanto affermato da parte opposta, il contratto di locazione da cui trae origine il credito oggetto di esproprio sia ancora in essere, non essendo sufficiente a supportare la conclusione dell'opposta circa il venir meno del rapporto locatizio, l'esito negativo della notifica dell'atto di precetto tentata presso l'indirizzo di Via Amantea 2 ove trovasi ubicato l'immobile locato, giuste risultanze del 24.10.2023 estratte presso Agenzia delle Entrate ed allegate al ricorso, essendo il contratto regolarmente registrato;
ha evidenziato che il contratto non ha ad oggetto una locazione di natura commerciale bensì ad uso abitativo, avendo il unitamente a tale , Pt_2 Persona_1 preso in locazione l'immobile non quale imprenditore, titolare della ditta individuale Parte_2
, bensì quale persona fisica.
[...] Ha poi evidenziato come alcun canone di locazione sia stato da ella percepito, stante l'emessa ordinanza di assegnazione. Ha concluso sul punto nel senso che in assenza di prova di una previa escussione nei confronti del terzo pignorato, l'opposta non è legittimata ad agire nei confronti di essa Parte_1 L'opponente ha eccepito, poi, non essere dovute alla opposta, in quanto irripetibili, le somme intimate relative al precetto e titoli esecutivi notificatile dall'opposta il 24/11/2015, non avendo l'opposta coltivato l'esecuzione forzata nonostante il mancato adempimento all'intimazione notificata;
per i medesimi motivi ha eccepito l'irripetibilità delle competenze relative al precetto notificatole il 06/07/20, in forza del quale veniva poi eseguito il pignoramento presso il terzo Studio 3 Parte_2
, avendo tale precetto esaurito la sua funzione;
ha eccepito non essere dovute altresì le
[...] competenze afferenti al precetto del 25/05/23, indirizzato ad essa ma ad indirizzo Parte_1 errato;
ha eccepito, ancora, la non dovutezza degli onorari e spese legali liquidate con l'ordinanza di assegnazione del 12.4.21 e relative spese di registro, essendo detta ordinanza titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato, come anche delle ulteriori spese per notifica al terzo del verbale d'udienza, per rilascio delle copie autentiche dell'Ordinanza da notificare al terzo stesso e per notifica dell'Ordinanza di assegnazione al terzo e della raccomandata di sollecito, oltre al costo delle visure camerali oltre alle competenze del precetto del 04/11/21, oltre alla rivalutazione della somma capitale già operata dal giudice in sede di divisione, costituendo la somma assegnata a titolo di conguaglio un debito di valore.
pagina 2 di 7 Ha chiesto, quindi, “sospendere, in primis, integralmente o parzialmente, l'efficacia esecutiva dei titoli azionati, consistenti nei provvedimenti di attribuzione dell'esecutorietà al piano di riparto ereditario ed al verbale di assegnazione delle rispettive quote;
quindi, nel merito, annullare, per le suesposte causali, l'opposto precetto, integralmente, per violazione del beneficio di previa escussione del terzo pignorato, ovvero, in subordine, parzialmente, e limitatamente alle cifre siccome illegittimamente richieste.- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
/// Fissata l'udienza ex art. 281 undecies c.p.c., l'opposta si è costituita resistendo CP_1 all'opposizione. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 2928 c.c., il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subìto l'esecuzione si estingue con la riscossione del credito assegnato e che, stante il mancato pagamento ed i tentativi di notifica dell'atto di precetto rimasti senza esito, il suo diritto di credito verso l'opponente non si è estinto, con conseguente suo diritto di procedere ad esecuzione nei confronti dell'opponente. Ha dedotto in proposito di avere tentato senza successo la notifica dell'atto di precetto nei confronti del terzo pignorato in data 4.11.2021 sia presso l'indirizzo di Via Amantea 2 sia presso la sede dello Pt_2 in Via Macallè n. 16 e che presso quest'ultimo indirizzo l'Ufficiale Giudiziario ha attestato
[...]
“non potuto notificare in quanto non risulta all'indirizzo indicato come da ricerche in loco - Cosenza 04/11/2021 …” mentre le precedenti notifiche eseguite nei confronti della Parte_2
(pignoramento iscritto al n. 1080/20 RGE;
ordinanza di assegnazione notificata in data 09/09/2021) eseguite presso la sede di Via B Amantea 2 di Cosenza, erano andate a buon fine.
Ha concluso deducendo il suo diritto di agire in via esecutiva nei confronti della debitrice, non risultando più presso i detti indirizzi la sede della terzo pignorato. Parte_2 Ha riconosciuto invece l'erroneità delle somme intimate per il precetto notificato il 24/11/2015 per euro 448,71, per il precetto notificato il 06/07/2020 per euro 459,62 e per il precetto del 25.5.2023 per la somma di euro 405,60, nonché delle somme pretese a titolo di rivalutazione per euro 5.883,52, evidenziando, per il resto, che le spese e competenze liquidate con l'ordinanza di assegnazione relative al pignoramento presso terzi rientrano nel credito verso il debitore inadempiente, come le altre spese richieste e dirette al terzo, in quanto conseguenza diretta dell'inadempimento della debitrice. Ha chiesto pertanto “- accertare e dichiarare il diritto del creditore procedente, non essendo riuscito a soddisfare la pretesa creditoria, di agire esecutivamente nei confronti del debitore originario
- per l'effetto rigettare il primo motivo di opposizione, essendo tutte le ragioni addotte nel proprio atto di opposizione assolutamente inconcludenti, e dunque infondate;
- dichiarare che non si può ritenere configurata nel caso che ci occupa, una datio in solutum della prestazione originaria, essendo il titolo ordinanza di assegnazione, rivolto ed efficace sia nei confronti del terzo che nei confronti dell'originario debitore, in particolare quando il terzo non assolve la propria prestazione;
- dichiarare che il debitore è liberato solo al momento dell'integrale riscossione del credito assegnato, - dichiarare che le spese richieste e dirette al terzo, non sono altro che la conseguenza diretta dell'inadempimento della debitrice oggi opponente, inadempimento che è titolo anche nei confronti della Parte_1 non solo del terzo pignorato;
- accertare e dichiarare, sulla base di quanto riconosciuto in atti, che il totale dovuto dalla opponente debitrice in dipendenza della vicenda che ci occupa è Parte_1 pari ad euro 34.821,78; - per l'effetto rigettare la richiesta dell'opponente di sospensione integrale e/o parziale dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati consistenti nei provvedimenti di attribuzione dell'esecutività al piano di riparto ereditario ed al verbale di assegnazione delle rispettive quote, in
pagina 3 di 7 quanto titolo definitivo - conseguentemente rigettare l'opposizione proposta con l'odierna azione, con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Con ordinanza riservata alla prima udienza del 6.2.2024 questo giudice ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione, sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo azionato limitatamente all'importo di euro 10.936,62 relativo alle spese e competenze dei precetti ritenute non dovute, alle competenze liquidate con l'ordinanza di assegnazione ed alla rivalutazione, come intimate con l'atto di precetto opposto e, vista la richiesta del difensore di parte attrice, ha concesso alle parti, ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. termine perentorio di giorni venti per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti ed ulteriore termine di giorni dieci per replicare e dedurre prova contraria ed ha rinviato per il prosieguo all'udienza dell'11.6.2024. Parte attrice ha depositato la prima memoria ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c.; parte convenuta ha depositato la seconda memoria ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. L'udienza dell'11.6.2024 è stata rinviata d'ufficio, giusto decreto del Presidente reggente del Tribunale n. 33/2024, con il quale, in vista della costituzione presso il Tribunale dell' Controparte_2
(consultazioni dell'8 e del 9 giugno 2024 per l'elezione dei membri del Parlamento europeo
[...] e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale in diversi Comuni del circondario), è stata disposta la sospensione di tutte le udienze civili ordinarie dal 10 al 14 giugno 2024. All'udienza del 15.10.2024 la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 20 maggio 2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa, esponendo il difensore della parte attrice le ragioni dell'opposizione, chiedendone l'accoglimento; riportandosi il difensore di parte convenuta alla propria comparsa di costituzione, alle memorie depositate ed insistendo per il rigetto dell'opposizione. Questo giudice ha riservato nei successivi 30 giorni il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies.
********* L'opposizione proposta dalla IG.ra è parzialmente fondata, nei limiti di seguito esposti. Parte_1 Occorre infatti ricordare che “l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario” (Cass. 30862/2018). La prova dell'avvenuta estinzione del credito è a carico del debitore esecutato. In tal senso Cass. 18123/2023 “….l'assegnazione del credito, in quanto disposta «salvo esazione», non opera l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario (art.
2928 cod. civ.), evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario (Cass.
29/11/2018, n. 30862; Cass. 31/03/2011, n. 7508; Cass. 11/12/2007, n. 25946).
Proprio perché si versa in una (tipica) ipotesi di fatto estintivo, la relativa prova grava sulla parte che di esso voglia avvalersi: nel caso de quo, incombe sull'esecutato opponente dimostrare che il terzo pignorato abbia (non soltanto trattenuto ma altresì) corrisposto a creditore assegnatario le somme oggetto dell'ordinanza. Invero, per scolastica nozione, la dimostrazione dell'adempimento di un'obbligazione ricade sul soggetto debitore che ciò affermi: e su tale principio generale non spiega
pagina 4 di 7 incidenza la peculiare circostanza che l'adempimento si realizzi attraverso un'attività di un terzo soggetto, a tanto tenuto in forza di provvedimento giudiziale. D'altro canto, il modus adimplendi addotto, il pagamento, postula il trasferimento - ancorché non in forma di materiale traditio – della somma nella sfera patrimoniale dell'accipiens, cioè il conseguimento ad opera di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può certo ritenersi verificato con il mero accantonamento di importi da parte del soggetto obbligato al versamento. La prova del pagamento può, senza dubbio alcuno, essere fornita mediante presunzioni, purché provviste dei requisiti stabiliti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ.: ma deve trattarsi di circostanze fattuali note rivelatrici, secondo criteri di normale inferenza causale, del concreto incameramento delle somme da parte del creditore, non già di attività meramente prodromiche (seppur finalizzate) all'ingresso del denaro nella sfera di disponibilità del creditore stesso…”. Nel caso in esame, parte opposta ha fornito prova della regolare notifica alla ditta individuale
[...]
in data 12.10.2020 dell'atto di pignoramento e della successiva notifica in data Parte_2
9.9.2021 dell'ordinanza di assegnazione, alla andata a buon fine presso Parte_2 l'indirizzo dell'immobile oggetto del contratto di locazione da cui trae origine il credito pignorato (Via Amantea n. 2 in Cosenza); del successivo esito negativo della notifica in data 4.11.2021 dell'atto di precetto presso la sede della Studio 3 di alla Via Macallé n. 16 di Cosenza ove, come Parte_2 da relata di notifica dell'Ufficiale Giudiziario “non risulta all'indirizzo indicato come da ricerche in loco”; della notifica, che, invece, risulta regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. al ridetto indirizzo di Via Amantea n. 2 in Cosenza il medesimo 4.11.2021, e relativa CAD, all'esito della quale tuttavia alcun pagamento risulta essere stato eseguito. In ordine alla notifica all'imprenditore individuale occorre ricordare che “La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio” (Cass. 7041/2020), cosicché, notificato regolarmente alla impresa individuale l'atto di precetto ai sensi Parte_2 dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo corrispondente di Via Amantea n. 2, il creditore, contrariamente a quanto eccepito da parte opponente, non era tenuto ad effettuare ulteriori ricerche circa l'indirizzo di residenza del medesimo.
Né le circostanze, eccepite da parte opponente, di non avere ella ricevuto, a seguito del pignoramento presso terzi, il pagamento della pigione e della prosecuzione del rapporto di locazione di cui al contratto registrato il 21.3.2019 al n.1787 Serie 3T (vedasi interrogazione all'AE del 24.10.2023), costituiscono ostacolo a che il creditore, una volta intimato senza risultato il pagamento al terzo pignorato, proceda in via esecutiva verso il proprio debitore IG.ra non avendo Parte_1 quest'ultima adempiuto all'onere a suo carico di provare l'estinzione del credito in favore della IG.ra da parte del terzo pignorato. CP_1
Ciò posto, deve però escludersi il diritto della IG.ra a procedere in via esecutiva nei CP_1 confronti della IG.ra per l'intero importo intimato. Parte_1
Rileva in merito questo giudice che il diritto della creditrice di agire in via esecutiva nei confronti dell'odierna parte attrice, IG.ra trova fondamento nei titoli emessi in favore della Parte_1
pagina 5 di 7 convenuta nei confronti della detta attrice mentre l'ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi costituisce titolo esecutivo nei confronti del solo terzo pignorato. Deve escludersi pertanto il diritto della IG.ra di agire in via esecutiva nei confronti CP_1 della attrice per il pagamento dell'importo liquidato a titolo di competenze con l'ordinanza di assegnazione e per il pagamento delle relative spese di notifica e registrazione, nonché le competenze e le spese relative all'atto di precetto notificato il 4.11.2021 nei confronti del terzo Parte_2
”.
[...]
Deve altresì escludersi, per come riconosciuto dalla medesima parte opposta, il diritto della IG.ra di procedere in via esecutiva per il pagamento delle spese ed onorari di cui agli atti di CP_1 precetto notificati il 24.11.2015, il 6.7.2020 ed il 25.5.2023 nonché di cui all'atto di precetto notificato il 6.6.2023, atteso che “Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass.
12195/2023); ancora, deve escludersi il diritto della IG.ra di procedere in via CP_1 esecutiva, nel silenzio, sul punto, del titolo esecutivo, della intimata rivalutazione sulla somma liquidata in suo favore a titolo di conguaglio in sede di divisione. La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha affermato che “In tema di divisione ereditaria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., prescinde dalla domanda di parte poiché concerne l'attuazione del progetto divisionale che appartiene alla competenza del giudice il quale, pertanto, deve procedere d'ufficio alla relativa rivalutazione, purché vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del suddetto conguaglio, gravando sulla parte interessata solo un onere di allegazione circa l'avvenuta verificazione della sproporzione eventualmente intervenuta” (Cass. 29733/2017). E deve pertanto rilevarsi che parte opposta non ha adempiuto a tale onere di allegazione. In conclusione, per i motivi esposti, l'opposizione proposta ex art. 615 comma 1 c.p.c., in quanto parzialmente fondata, deve essere accolta nei limiti di seguito enunciati.
La ritenuta illegittimità parziale del precetto, infatti, non determina la nullità dell'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, restando valida l'intimazione notificata per la somma residua. Deve pertanto dichiararsi la nullità del precetto limitatamente alla somma eccedente l'importo di euro 30.094,59 (di cui euro 27.883,96 a titolo di sorte capitale, euro 2.168,15 a titolo di interessi calcolati dal
3.2.2012 al 13.2.2020, euro 42,48 a titolo di spese per richiesta copie autentiche titolo esecutivo) ed ulteriori interessi legali come intimati.
Le spese di lite calcolate in base al valore della causa (scaglione 26.001,00-52.000,00), compensate per
1/3 in ragione della reciproca soccombenza, seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando in ordine alla opposizione ex artt. 615 comma 1 c.p.c. proposta dalla IG.ra avverso l'atto di precetto notificatole dalla IG.ra Parte_1 [...] il 2.10.2023 e ricevuto il 6.10.2023, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_1 così provvede:
pagina 6 di 7 -accoglie parzialmente l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. per quanto in parte motiva, e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto per la somma eccedente l'importo di euro 30.094,59 ed ulteriori interessi legali come intimati;
-condanna parte opponente IG.ra alla rifusione in favore dell'opposta IG.ra Parte_1 [...] delle spese di lite che, già compensate per 1/3, liquida in complessivi euro 2.539,33, oltre CP_1 rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Cosenza, 30.5.2025.
Il giudice
dott.ssa Lucia Angela Marletta
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