Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 13/02/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00582/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02253/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2253 del 2024, proposto da
IA EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 294/2024 in data 19 gennaio 2024.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 9 dicembre 2024, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 294/2024 in data 19 gennaio 2024.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio al fine di resistere al ricorso.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La notifica della decisione di cui si chiede l’esecuzione presso la sede legale dell’Amministrazione intimata è avvenuta, invero, in data 19 gennaio 2024, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato proposto, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, ha acquisito l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.
Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto l’obbligo derivante dalla pronuncia in epigrafe.
Il ricorso merita, quindi, di essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale commissario “ad acta”, il Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo, con facoltà di delega ad altro funzionario della Città Metropolitana possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, entro il successivo termine di giorni novanta,
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Restano a carico della parte soccombente anche gli oneri derivanti dall’eventuale insediamento del commissario “ad acta”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie ed ordina all’Amministrazione intimata di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo, con facoltà di delega ad altro funzionario della Città Metropolitana in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, entro il successivo termine di giorni novanta; 3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, e dispone che restino a carico della parte soccombente anche gli oneri derivanti dall’eventuale insediamento del commissario “ad acta”.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO