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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 26/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
VIA MATTEOTTI, 5/A BORORE Difeso dall'avv. DESSI' PAOLA (c.f. ) con stu- C.F._2 dio in VIA CAVOUR, 48 07100 SASSARI
– Parte principale –
(c.f. ), residente in Parte_2 C.F._3 Difeso dall'avv. PIREDDA ANTONELLA (c.f. PRD-
), con studio in VIA LOGUDORO 3B 09127 CA- C.F._4
GLIARI
– Controparte –
Ruolo: n. 1042/2023 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 26 marzo 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
PASQUA ADDIS: Em_1
— 1 — 1) accertare e dichiarare che la resistente occupa senza titolo l'im- mobile per cui è causa, di proprietà della parte ricorrente sig.ra
[...] e, per l'effetto, ordinare il rilascio immediato dello stesso, Parte_1 così come catastalmente descritto in atti;
con conseguente sgombero da cose e persone;
2) condannare, in ogni caso, il resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi, in ragione del mancato tempestivo rilascio dell'immobile e, quindi, al pagamento di un'indennità di occu- pazione degli immobili, con decorrenza dal 06 settembre 2022 fino al rilascio ed al risarcimento del danno patrimoniale patito, quale “lucro cessante” da reddito dominicale da determinarsi sulla scorta del valore catastale e del periodo di detenzione, oltre interessi legali dalla do- manda, per una somma non inferiore a € 6.000,00 ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di disposta
CTU o valutazione equitativa;
4) Condannare parte convenuta alla rifusione delle spese giudi- ziarie, oltre diritti, onorari, CPA ed IVA, come da legge.
RM UB:
A) Previa corretta interpretazione del contratto di compravendita immobiliare, rigettare la domanda attrice anche, eventualmente, ricono- scendo in favore della convenuta un diritto di abitazione e/o un diritto reale di godimento sino al suo decesso;
B) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
La causa ha a oggetto un'abitazione a Borore con accessi in via Taloro 28 e in via Tossilo 23, in terreno comprendente autorimessa e appartamenti in costruzione. L'immobile era la casa familiare di e Persona_1 Parte_2
che ci vivevano con le figlie e .
[...] Parte_1 Persona_2 Nel 1987 l'immobile è stato pignorato per l'esecuzione forzata di crediti nei confronti dei coniugi e nel 2016, già deceduto il sig. è stata Pt_1
— 2 — disposta la sua vendita all'incanto. Il 1° febbraio 2017 l'immobile è stato trasferito con decreto a che se lo era aggiudi- Controparte_1 cato. Infine, il 6 settembre 2022, il sig. ha venduto l'immo- CP_1 bile a per 11.250 €, somma pagata con la consegna Parte_1 di un assegno bancario. Per tutto questo periodo di tempo, tuttavia, la sig.ra è sempre rimasta ad abitare nell'immobile. Pt_2
Agisce in questa sede chiedendo il rilascio Parte_1 dell'immobile, in quanto occupato senza titolo, e la condanna al risar- cimento dei danni in misura pari ad almeno 6.000 €. Questi i fatti pacifici. Sennonché, la sig.ra sostiene che Pt_2 debbano essere letti in altro modo, unitamente a fatti ulteriori che sono controversi.
infatti, non è un estraneo, ma è il marito di Controparte_1
e ha comprato l'immobile all'incanto per evitare Parte_3 che la suocera subisse il rilascio.
Sostiene, infatti, la sig.ra che il sig. abbia Pt_2 CP_1 fatto da prestanome alle sorelle per l'acquisto, eludendo il divieto Pt_1 in cui loro ricadevano per essere eredi del debitore (art. 571 c.p.c.) e pagando con soldi forniti dalla due sorelle, raccolti da prestiti gratuiti concessi da conoscenti della sig.ra preoccupati che la signora Pt_2 rimanesse senza un'abitazione. I soldi sarebbero poi stati restituiti per la maggior parte da A quel punto, il sig. Parte_3 [...] avrebbe trasferito l'immobile a con una ven- Per_3 Parte_1 dita simulata, ma in realtà l'accordo avrebbe previsto di consentire alla sig.ra di continuare ad abitare l'immobile per il resto della Pt_2 propria vita.
2. La reale natura delle operazioni compiute.
Agli atti è presente una scrittura privata, sottoscritta da
[...]
e non discono- CP_1 Parte_3 Parte_1 sciuta e quindi costituente piena prova contro quest'ultima, che dimo- stra che la provvista per l'acquisto in sede esecutiva è stata fornita dalle sorelle Addis e che nulla è stato pagato per il ritrasferimento del 2022, ancorché inizialmente si fosse pianificato di ritrasferire l'immobile in favore di e (figli delle sorelle . Per_4 CP_2 Pt_1 Stando così le cose, è pienamente provato che l'acquisto com- piuto dal sig. è un caso di interposizione fittizia, e che le CP_1
— 3 — vere acquirenti sono le sorelle Il ritrasferimento del 2022, di con- Pt_1 seguenza, deve essere ritenuto simulato, quindi improduttivo di effetti. Ne consegue che, a tutt'oggi, il reale assetto proprietario dell'im- mobile è di una comproprietà delle sorelle per metà ciascuna, in Pt_1 mancanza di diverse indicazioni.
Leggendo le conclusioni della sig.ra non si rinviene una Pt_2 richiesta specifica di dichiarare la simulazione del contratto, ma dal te- nore complessivo dell'atto non ci sono dubbi che la domanda sia stata proposta. Più volte, nel corpo dell'atto, è espressa la tesi difensiva della simulazione, quindi la conclusione con cui si chiede di interpretare il contratto di compravendita non è altro che una richiesta di accertare la sua simulazione.
3. La domanda di riconoscimento del diritto di abitazione.
La sig.ra ha chiesto l'accertamento di un diritto di abi- Pt_2 tazione vitalizio, sul presupposto che questa fosse l'effettiva intenzione delle parti.
Agli atti è presente una scrittura privata con la quale Persona_5
il 4 gennaio 2017, ossia quando era formalmente proprietario
[...] dell'immobile, ha dichiarato di concedere alla sig.ra il diritto Pt_2 di abitare l'immobile vita natural durante. Sentiti come testimoni, sia che hanno confermato che quella era CP_1 Parte_3 l'intenzione di tutte le parti, compresa Parte_1 Parte_4
tuttavia, ha eccepito l'inopponibilità di tale atto, per non avere ella
[...] partecipato.
Preliminarmente, occorre fornire la corretta qualificazione giuri- dica dell'atto compiuto con quella scrittura, sottoscritta dal solo sig.
[...]
Il diritto di abitazione, infatti, non può essere concesso per atto Per_5 unilaterale tra vivi, ma solo per testamento o per contratto (artt. 978,
1022 e 1350 n. 4 c.c.). Peraltro, essendo stato il detto diritto concesso gratuitamente, l'atto avrebbe dovuto rivestire la forma dell'atto pub- blico con testimoni (art. 782 c.c. e artt. 47 e 48 l. not.). Quand'anche si volesse ritenere che la produzione in giudizio della scrittura, da parte della sig.ra possa sostituire la sua sottoscrizione, come giuri- Pt_2 sprudenza più recente ritiene possibile in tutti i contratti soggetti a forma scritta nell'interesse di una parte, si dovrebbe concludere che il detto contratto è comunque nullo per mancanza della forma pubblica
— 4 — con testimoni.
4. L'accordo delle sorelle Pt_1
Fermo, quindi, che la sig.ra non ha diritto di abitare Pt_2 l'immobile in forza di un diritto reale minore rinvenibile dalla scrittura unilaterale agli atti, la domanda di rilascio e risarcimento deve comun- que essere rigettata per un altro motivo dedotto dalla convenuta nella comparsa di risposta. Come si è dato conto, il reale assetto proprietario dell'immobile coinvolge le sorelle in parti uguali, ed è provato anche per testi- Pt_1 moni che esse hanno convenuto di consentire alla madre di continuare ad abitarvi.
Tale accordo deve essere ritenuto a tutti gli effetti un regolamento per l'uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1106 comma 1 c.c., del tutto valido anche se raggiunto in forma orale, a fronte del fatto che nessuna norma impone una sua conclusione per iscritto. Ebbene, tale regolamento vincola le sorelle condividenti fino al raggiungimento di un diverso accordo, dal momento che nessuna delle due ha da sola la maggioranza necessaria per modificarlo.
La sig.ra essendo beneficiaria di questo accordo, ben Pt_2 può opporlo al fine di giungere a un rigetto della domanda.
Dal rigetto della domanda di rilascio discende naturalmente il ri- getto della domanda risarcitoria.
5. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di complessità media in tutte le sue fasi. La somma dovrà essere pagata all'Erario, essendo la sig.ra
[...]
ammessa al patrocinio erariale. Pt_5
In ordine al valore, la domanda deve essere qualificata come do- manda di rivendicazione, e pertanto si deve far riferimento al valore dell'immobile, ricavabile, ai sensi dell'art. 15 comma 1 c.p.c., moltipli- cando per 200 la rendita catastale, che dal rogito agli atti risulta essere pari a 335,70 € (appartamento al piano terra) e 72,82 € (autorimessa); l'appartamento in costruzione è privo di rendita. I fabbricati, quindi,
— 5 — hanno un valore di 67.140 e 14.564 €, per un totale di 81.704 €. Vista la vicinanza del valore al minimo dello scaglione, si ritiene comunque equo che i compensi non eccedano il 10% del valore della causa. ha agito con dolo palese, tacendo circostanze Parte_1 determinanti per il corretto inquadramento dei fatti. In spregio a ogni obbligo di assistenza familiare ha cercato di ottenere il rilascio della casa contro la madre, e ciò, come confermato dai testimoni sentiti, al solo scopo di ritorsione: ella, infatti, è stata “colpevole” di continuare a intrattenere rapporti con il marito e il figlio di nonostante Parte_1 quest'ultima fosse in lite con loro. Ad aggravare la temerarietà dell'ini- ziativa milita il fatto che il fabbricato è al limite dell'abitabile, la sig.ra non vive in Sardegna e non ha le risorse per ristrutturarla, quindi, Pt_1 una volta ottenuto il rilascio, non avrebbe potuto fare alcun uso dell'im- mobile: tutte circostanze che depongono per una totale emulatività della controversia. Deve quindi essere condannata anche ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. Applicato per analogia l'art. 26 c.p.a., questo giudice si orienta, in caso di dolo, nel senso di commisurare la somma equitativa e la sanzione nella misura massima consentita dalla norma sopra richia- mata: due volte i compensi e cinque volte il contributo unificato (pari a 759 €). Dalla condanna per lite temeraria deve discendere inoltre la re- voca della sig.ra dal patrocinio erariale. Pt_1
Dispositivo
Il Tribunale:
1. rigetta le domande di Addis Parte_1
2. condanna al rimborso delle spese in favore Parte_1 dell'Erario, che si liquidano in 8.170,40 € per compensi, oltre accessori di legge
3. condanna a pagare a Parte_1 Parte_2 la somma di 16.340,80 € ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
4. condanna a pagare alla Cassa delle am- Parte_1 mende la somma di 3.795 € ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c.
5. revoca l'ammissione di al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato
Si comunichi.
— 6 — 26 marzo 2025
Il giudice Nicolò Sesta
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