Ordinanza cautelare 20 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 1 febbraio 2022
Sentenza 3 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 03/01/2023, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00001/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01312/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Cannizzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cinisi, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione,
- dell’ordinanza di demolizione n. 08/2020/A del 07/07/2020 emessa dal Comune di Cinisi;
- di ogni altro atto presupposto e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2022 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- i ricorrenti – nella qualità di proprietari del fabbricato sito in -OMISSIS- composto da due elevazioni fuori terra- piano terra e primo e terrazza, con corte pertinenziale di mq 250 circa, oltre un piano seminterrato, identificato al catasto fabbricato al foglio 12, particella 986, sub. 12 e 9 – hanno impugnato l’ordinanza indicata in oggetto con cui il Comune di Cinisi ha ingiunto la demolizione di opere ritenute abusive poiché aggiunte rispetto a quanto oggetto di condono ex l. n. 47/1985 presentato dal precedente proprietario in data 2 maggio 1986 prot. 5352 per sanare una superficie di mq 106,88 una superficie residenziale di mq 94,84 per una superficie complessiva di mq 163,79 da destinare a prima abitazione;
- in data 25 gennaio 2016 (prot. 13777), il precedente proprietario aveva presentato al Comune intimato una perizia giurata, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 4/2003, portante una maggiore superficie utile di mq 58,97 e una maggiore superficie residenziale di mq 2,61 rispetto all’originaria domanda di condono;
- decorso il termine di legge previsto per la formazione del silenzio-assenso su tale perizia ai sensi del citato art. 17 della l.r. n. 4/2003, quattro anni dopo il Comune intimato ha adottato l’ordinanza di demolizione indicata in oggetto in ragione della riscontrata difformità tra l’originaria domanda di condono e quella emergente dalla perizia;
- l’amministrazione intimata, seppure regolarmente citata, non si è costituita in giudizio;
- con ordinanza n. -OMISSIS-/2020, il C.G.A.R.S., in riforma dell’ordinanza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-/2020, ha accolto l’istanza cautelare chiedendo all’amministrazione intimata documentati chiarimenti in relazione all’ iter inerente alle due pratiche di condono sopraindicate;
- con ordinanza n. -OMISSIS-/2021, rimasto inadempiuto il predetto incombente istruttorio, il C.G.A.R.S. ha confermato la sospensione cautelare del provvedimento impugnato disponendo altresì la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- con ordinanza n. -OMISSIS-/2022, il Tribunale ha chiesto al Comune intimato documentati chiarimenti;
- anche tale ordine istruttorio è rimasto inottemperato;
Considerato che:
- il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto poiché l’ordinanza di demolizione in oggetto presuppone il necessario annullamento in autotutela del titolo edilizio formatosi sulla perizia depositata (Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2018, n. 6422), previo contraddittorio con l’istante, al fine di chiarire, nella fattispecie, le ragioni delle difformità esistenti tra l’originaria istanza di condono e la perizia (che potrebbero derivare, ad esempio, dall’adozione di un diverso criterio di computo delle superfici, al lordo piuttosto che al netto);
- anche il secondo motivo di ricorso è fondato poiché – anche alla luce del mancato adempimento degli incombenti istruttori disposti da questo Tribunale e dal giudice d’appello – sussiste il lamentato difetto d’istruttoria nell’individuazione delle porzioni del fabbricato non assistite da un titolo edilizio;
- in conclusione, il ricorso deve essere accolto, e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
- le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in 2.000,00 (duemila/00) EUR oltre la rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente FF
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.