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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/10/2024, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. Nr. 1368/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1368/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Militerni Diego, come da procura alle liti in atti;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso nel presente giudizio dall'avv. Ricci Benedetta, come da procura alle liti in atti;
(CF ) in persona del pro tempore, e Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
(C.F. ), in persona del Questore pro tempore, rappresentati e Controparte_4 P.IVA_4
difesi nel presente giudizio dall' Avvocatura dello Stato, ex lege;
- resistenti -
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.10.2024, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2023, - a seguito della pronuncia con cui il TAR Parte_1
per l'Emilia Romagna ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario - riassumeva il giudizio di impugnazione avverso il provvedimento con cui la
Questura di Divisione Polizia Amministrativa, in sede di verifica presso il locale "Hotel Berna" CP_1
che esercita attività alberghiera, aveva sollevato la contestazione relativa agli artt. 21 comma 3 lettera d), sanzionato dall'art. 36 comma 7 della Legge Regionale 16/2004, perché l'impresa individuale
, in qualità di titolare della S.C.I.A. prot. 96760/2021 del 30.03.2021, aveva omesso di Parte_1
comunicare preventivamente al l'apertura straordinaria della struttura recettiva. Il CP_1 Pt_1
denunciava l'illegittimità del provvedimento per eccesso di potere, per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e per violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, chiedendo di
“accertare e dichiarare l'illegittimità del cennato provvedimento per eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta;
secondo le modalità che verranno determinate come le più idonee ed opportune da questo On.le Tribunale con ogni conseguente statuizione;
Col favore delle spese e dei compensi di difesa, nonché rifusione del contributo unificato corrisposto”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, all'udienza del 04.10.2023 compariva la sola parte ricorrente, chiedendo termine per la rinnovazione della notifica;
assegnato il predetto termine, il
Giudice fissava la nuova udienza di comparizione delle parti al 06.03.2024.
Con comparsa depositata in data 16.02.2024, si costituiva nel presente giudizio il il Controparte_1
quale, in via preliminare, eccepiva l'inesistenza della notifica del ricorso in riassunzione - in quanto effettuata all'indirizzo pec del e non a quello del procuratore costituito nel giudizio Controparte_1
dinanzi al TAR - e l'improcedibilità del ricorso, atteso che il verbale avrebbe dovuto essere impugnato secondo le modalità nello stesso indicate;
nel merito, il contestava le doglianze del Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese Pt_1
di lite.
Con comparsa depositata in data 23.02.2024, si costituivano nel presente giudizio il
[...]
e la Questura di le quali eccepivano l'incompetenza funzionale del Tribunale di CP_2 CP_1
Rimini - per essere competente il Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 25 c.p.c., essendo stata convenuta in giudizio un'amministrazione dello Stato - e chiedevano che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato in quanto proposto avverso un atto non autonomamente impugnabile, con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 4 All'udienza del 06.03.2024, le parti si riportavano ai rispettivi atti e il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 02.10.2024, il Giudice, all'esito della discussione, decideva la causa dando lettura della sentenza.
Tutto ciò premesso, il ricorso presentato da deve essere dichiarato inammissibile, Parte_1
avendo ad oggetto un atto non suscettibile di autonoma impugnazione in sede giurisdizionale.
Il ha chiesto che sia accertata l'illegittimità del verbale n. 84, elevato in data 13.12.2022 dalla Parte_1
Questura di al fine di contestare allo stesso la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 21, CP_1
comma 3, lett. d), legge regionale n. 16 del 2004, con conseguente applicazione della sanzione disposta dall'art. 36, comma 7 della medesima legge regionale.
Il predetto verbale prevede la possibilità, per l'autore della violazione, di accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione entro 60 giorni dalla notificazione ai sensi dell'art. 16 della legge n.
689/1981 in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se irrogare una sanzione determinandone eventualmente l'entità, emanando l'ordinanza ingiunzione che potrà essere oggetto di opposizione.
Trova, infatti, applicazione nel caso di specie il procedimento di cui agli artt. 17 e 18 della legge n.
689/1981, espressamente richiamati dal verbale impugnato.
Ne deriva che, essendo destinato unicamente a contestare il fatto e ad informare il contravventore della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, avverso il verbale elevato dalla
Questura di non è ammessa impugnazione. CP_1
Così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. Quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 16/2007; conf. Cass. n. 18320/2007 secondo cui “Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia
l'opposizione proposta non già avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa,
pagina 3 di 4 ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità”; cfr. da ultimo Cass. n. 11369/2020).
In conclusione, il ricorso presentato da deve essere dichiarato inammissibile. Parte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano ai sensi del
DM 55/2014 come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e alle attività processuali effettivamente svolte, applicando i valori minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1368/2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso presentato da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore del delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva
e Cpa, come per legge;
- condanna al pagamento in favore del e della di Parte_1 Controparte_2 CP_4
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al 15% a titolo di CP_1
rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Sentenza pubblicata mediante lettura alla quale nessuno ha presenziato.
Rimini, 2 ottobre 2024.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1368/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Militerni Diego, come da procura alle liti in atti;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso nel presente giudizio dall'avv. Ricci Benedetta, come da procura alle liti in atti;
(CF ) in persona del pro tempore, e Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
(C.F. ), in persona del Questore pro tempore, rappresentati e Controparte_4 P.IVA_4
difesi nel presente giudizio dall' Avvocatura dello Stato, ex lege;
- resistenti -
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.10.2024, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2023, - a seguito della pronuncia con cui il TAR Parte_1
per l'Emilia Romagna ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario - riassumeva il giudizio di impugnazione avverso il provvedimento con cui la
Questura di Divisione Polizia Amministrativa, in sede di verifica presso il locale "Hotel Berna" CP_1
che esercita attività alberghiera, aveva sollevato la contestazione relativa agli artt. 21 comma 3 lettera d), sanzionato dall'art. 36 comma 7 della Legge Regionale 16/2004, perché l'impresa individuale
, in qualità di titolare della S.C.I.A. prot. 96760/2021 del 30.03.2021, aveva omesso di Parte_1
comunicare preventivamente al l'apertura straordinaria della struttura recettiva. Il CP_1 Pt_1
denunciava l'illegittimità del provvedimento per eccesso di potere, per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e per violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, chiedendo di
“accertare e dichiarare l'illegittimità del cennato provvedimento per eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta;
secondo le modalità che verranno determinate come le più idonee ed opportune da questo On.le Tribunale con ogni conseguente statuizione;
Col favore delle spese e dei compensi di difesa, nonché rifusione del contributo unificato corrisposto”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, all'udienza del 04.10.2023 compariva la sola parte ricorrente, chiedendo termine per la rinnovazione della notifica;
assegnato il predetto termine, il
Giudice fissava la nuova udienza di comparizione delle parti al 06.03.2024.
Con comparsa depositata in data 16.02.2024, si costituiva nel presente giudizio il il Controparte_1
quale, in via preliminare, eccepiva l'inesistenza della notifica del ricorso in riassunzione - in quanto effettuata all'indirizzo pec del e non a quello del procuratore costituito nel giudizio Controparte_1
dinanzi al TAR - e l'improcedibilità del ricorso, atteso che il verbale avrebbe dovuto essere impugnato secondo le modalità nello stesso indicate;
nel merito, il contestava le doglianze del Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese Pt_1
di lite.
Con comparsa depositata in data 23.02.2024, si costituivano nel presente giudizio il
[...]
e la Questura di le quali eccepivano l'incompetenza funzionale del Tribunale di CP_2 CP_1
Rimini - per essere competente il Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 25 c.p.c., essendo stata convenuta in giudizio un'amministrazione dello Stato - e chiedevano che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato in quanto proposto avverso un atto non autonomamente impugnabile, con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 4 All'udienza del 06.03.2024, le parti si riportavano ai rispettivi atti e il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 02.10.2024, il Giudice, all'esito della discussione, decideva la causa dando lettura della sentenza.
Tutto ciò premesso, il ricorso presentato da deve essere dichiarato inammissibile, Parte_1
avendo ad oggetto un atto non suscettibile di autonoma impugnazione in sede giurisdizionale.
Il ha chiesto che sia accertata l'illegittimità del verbale n. 84, elevato in data 13.12.2022 dalla Parte_1
Questura di al fine di contestare allo stesso la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 21, CP_1
comma 3, lett. d), legge regionale n. 16 del 2004, con conseguente applicazione della sanzione disposta dall'art. 36, comma 7 della medesima legge regionale.
Il predetto verbale prevede la possibilità, per l'autore della violazione, di accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione entro 60 giorni dalla notificazione ai sensi dell'art. 16 della legge n.
689/1981 in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se irrogare una sanzione determinandone eventualmente l'entità, emanando l'ordinanza ingiunzione che potrà essere oggetto di opposizione.
Trova, infatti, applicazione nel caso di specie il procedimento di cui agli artt. 17 e 18 della legge n.
689/1981, espressamente richiamati dal verbale impugnato.
Ne deriva che, essendo destinato unicamente a contestare il fatto e ad informare il contravventore della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, avverso il verbale elevato dalla
Questura di non è ammessa impugnazione. CP_1
Così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. Quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 16/2007; conf. Cass. n. 18320/2007 secondo cui “Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia
l'opposizione proposta non già avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa,
pagina 3 di 4 ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità”; cfr. da ultimo Cass. n. 11369/2020).
In conclusione, il ricorso presentato da deve essere dichiarato inammissibile. Parte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano ai sensi del
DM 55/2014 come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e alle attività processuali effettivamente svolte, applicando i valori minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1368/2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso presentato da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore del delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva
e Cpa, come per legge;
- condanna al pagamento in favore del e della di Parte_1 Controparte_2 CP_4
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al 15% a titolo di CP_1
rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Sentenza pubblicata mediante lettura alla quale nessuno ha presenziato.
Rimini, 2 ottobre 2024.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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