(Assegnazione di crediti).
Se oggetto dell'assegnazione e' un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
[…] Nessuna rilevanza può essere attribuita a quanto disposto dall'art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell'assegnazione verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato, che non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva ma solo effetti sostanziali a maggior tutela del creditore, che nel caso di mancata riscossione potrà intraprendere un nuovo procedimento esecutivo sulla scorta dello stesso titolo; 3. […]
Leggi di più…[…] Il disposto dell'art. 2928 c.c. secondo cui il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con l'assegnazione del credito assegnato non ha l'effetto di perdurare la procedura esecutiva, la cui funzione è già stata assolta mediante l'assegnazione, ma ha solo un effetto di diritto sostanziale, […]
Leggi di più…[…] Per le numerose vertenze già avviate presso i Tribunali, il termine prescrizionale non può essere rilevato d'ufficio, ma ex art. 2928 c.c. va richiesto dalla parte interessata attraverso l'eccezione, entro il termine di cui all'art. 166 c.p.c., specificando l'elemento costitutivo, cioè il momento iniziale dell'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio. […]
Leggi di più…[…] Tale atto, secondo la consolidata interpretazione fornita dal Giudice di legittimità, oltreché della prassi dell'Amministrazione Finanziaria (circolare n. 45 del 1993, che richiama le sentenze n. 4277 del 1983 e n. 4691 del 1987) si configura, quale atto che opera la traslazione della titolarità del credito con gli effetti di cui all'art. 2928 del c.c.. […]
Leggi di più…[…] Se dunque scopo dell'espropriazione di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente; e se l'ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, deve concludersi che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita." Al tale conclusione non osta il disposto dell'art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato Tale previsione ha infatti unicamente l'effetto di attribuire all'assegnazione del credito pignorato l'effetto di un trasferimento con efficacia pro solvendo. […]
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