Articolo 2928 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2928.

(Assegnazione di crediti).

Se oggetto dell'assegnazione e' un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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