Art. 2928.
(Assegnazione di crediti).
Se oggetto dell'assegnazione e' un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
(Assegnazione di crediti).
Se oggetto dell'assegnazione e' un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.