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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 39/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 39/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data 5/02/2025
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Laudante (c.f.: , con studio in C.F._2
Aversa (CE) alla via Salvo d'Acquisto n. 5.
Ricorrente
E
(c.f.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario Regionale pro tempore , con sede in CP_2
Sessa UR (CE) alla Via delle Terme n. 8 (P.IVA: ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' avv. Federico Freda, (c.f.: C.F._3
) giusta procura a margine della comparsa di costituzione,
[...]
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 1 Controparte_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cellole (CE), alla via
Vittorio Emanuele, n.° 1.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato al Controparte_1
la odierna ricorrente nell'anno 2005 citava l'Ente convenuto dinanzi
[...]
al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere esponendo che:
--è proprietaria di un fondo sito nel Comune di Sessa UR (CE) alla via
Appia Km 168,500 in località Santa Maria La Piana, riportato in catasto alla partita 18605 foglio 131 particelle 61, 62, 38, 39, 40, sul quale svolge l'azienda agricola, di cui è titolare, con oggetto coltura di alberi da frutta, tra cui Albicocchi e Peschi;
--nell'estate del 2002, aveva constatato una crescente marcescenza delle piante di pesco fino alla morte delle stesse (con conseguente perdita di produzione dei frutti nonché dei relativi guadagni derivanti dalla vendita sul mercato);
--che il descritto evento era causato dal “persistere sul terreno di abbondanti ristagni di acqua, dovuti alla cattiva manutenzione del canale di scolo che attraversa il fondo”;
--che il è l'Ente tenuto alla Controparte_4
manutenzione del canale di scolo delle acque piovane attraversante l'appezzamento di terreno in questione;
--che il suo perito, incaricato di valutare lo stato dei Persona_1
luoghi e di accertare e quantificare i danni subiti, constatava la totale otturazione del canale di bonifica posto a capo fondo sulla via Appia;
--che, in particolare, nella relazione peritale depositata agli atti si legge che:
“Il canale si presenta totalmente otturato da erba selvatica di diversi tipi;
nel canale si nota la presenza di piante selvatiche da siepi di circa 3 o 4 anni;
si nota altresì la presenza di numerosi pacchi e buste di rifiuti solidi urbani che unitamente a pagliume di erbacccia secca e rametti di erba dura formano la totale otturazione del canale. A causa della presenza dei sopraccitati, l'acqua
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 Controparte_3 piovana non scorre nel canale straripando nel terreno di proprietà
.La spalliera di albicocche, a causa della enorme e frequente Parte_2
quantità di acqua da cui viene investita per lo straripamento del canale, è interamente seccata per marciume radicale. Sono inoltre seccate circa 65 alberi di pesche a vaso poste in testa al canale della ”; CP_1
--che i danni tutti subiti per perdita di produzione e per lucro cessante in riferimento al valore della produzione persa nei successivi 8-12 anni (vita media per pianta) è pari ad € 25.000,00, come quantificati e analiticamente indicati nella perizia di parte.
Sul presupposto della responsabilità del Controparte_4
per omissione di attività di controllo e di manutenzione del
[...] canale di sua proprietà, da cui è straripata l'acqua che ha invaso il fondo coltivato, lo citava dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rassegnando le seguenti conclusioni:
“- riconoscere e dichiarare il Controparte_4
responsabile dello straripamento di acqua a causa della totale
[...]
otturazione del canale attraversante il fondo agricolo della attrice sito in agro di Sessa UR (CE) denominato S. Antonio Contrada S. Maria La
Piana, in catasto alla partita 18605 foglio 131 p.lle 61, 62, 38, 39, 40 per non aver provveduto a realizzare a regola d'arte le opere di cui alla narrativa o per non aver correttamente apportato alle stesse una corretta ed adeguata manutenzione;
- di conseguenza condannare il Controparte_4
al risarcimento di tutti i danni subìti dalla attrice signora
[...] [...]
quale proprietaria dell'appezzamento di terreno in questione Parte_1
nonché titolare sullo stesso della azienda agricola, danni tutti quantificati in
€ 25.000,00 come da perizia tecnica depositata agli atti a firma del dottor
o comunque, il tutto in quella somma che la Persona_2
S.V.I. riterrà di giustizia, anche a seguito delle risultanze della espletanda
Consulenza Tecnica di Ufficio, che fin da ora si provvede a chiedere;
con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 Controparte_3 dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo, così come per legge;
- vittoria di spese diritti ed onorari”.
Il Tribunale di Santa Maria con sentenza n. 2156/16, pubblicata in data
01.06.2016, accoglieva la domanda formulata dalla ricorrente e conseguentemente condannava il in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 25.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed al pagamento della CTU oltre alle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Spiegato gravame dal dinanzi alla Corte di Controparte_1
Appello di Napoli, assegnato alla Nona Sezione Civile, il giudizio si concludeva con la sentenza n. 2534/2020 pubblicata il 09/07/2020, che cosi dichiarava: “in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di competenza del giudice adito sulla vicenda per cui è lite in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, dinanzi al quale il processo deve essere riassunto nei termini di legge”.
2. La presente controversia, iscritta a ruolo presso il TRAP il 5 gennaio 2021, nasce dalla riassunzione del giudizio fin qui descritto ed è volta ad ottenere l'accoglimento delle medesime conclusioni che sono state già rassegnate dinanzi al tribunale Sammaritano, sopra riportate.
Instaurato il contradditorio, con comparsa depositata in data 14 gennaio 2021, si è costituito il in liquidazione, eccependo il suo difetto Controparte_1 di legittimazione, facendo rilevare, in particolare, che “per stessa ammissione dell'istante, viene dichiarato che: “tale evento era da attribuire al persistere sul terreno di abbondanti ristagni di acqua, dovuti alla cattiva manutenzione del canale di scolo che attraversa il fondo dell'attore”. Da questa circostanza riferita, appare chiaro che il presunto fenomeno di marcescenza degli apparati radicali dei frutteti in esame è dovuto ad una cattiva manutenzione dei canali di scolo la cui competenza non è ascrivibile all'Ente C.A.B. ma soltanto ai fossi interpoderali e per questo di proprietà dei proprietari privati confinanti al 50% ed al fosso di scolo che divide la proprietà dell'istante con
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza di Bonifica pag. 4 Controparte_3 la strada, di competenza dell'Anas”; specificava, poi, il che il CP_1
fondo di causa risulta di fatto confinante con la cunetta stradale che delimita la proprietà della stessa con la S.S. Appia, che è di nota competenza dell'ANAS, la quale è tenuta alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Deduceva, infine, che al più i fenomeni di ristagno dell'acqua sui fondi sono dovuti ai recenti fenomeni di precipitazioni piovose sempre più abbondanti, eventi straordinari costituiti da “eccessive e ripetute precipitazioni”, dovuti ai cambiamenti climatici e che non possono affatto ricondursi a sue condotte omissive.
Quindi, rassegnava le conclusioni che seguono:
“
1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
e/o la carenza di legittimazione attiva della Sig.ra Controparte_1
; Parte_1
2. in via subordinata e salvo gravame dichiarare l'insussistenza del nesso eziologico tra il danno lamentato e qualsiasi condotta omissiva da parte del
CAB;
Il tutto con condanna al compenso ex D.M. 55/2014 oltre spese e oneri accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
2.1. Il precedente giudice designato ammetteva la prova testimoniale.
Successivamente, la lite, previa revoca dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale, veniva istruita con ordinanza dello scrivente giudice delegato in data 11.10.2023 di nomina di un CTU, a cui era assegnato il compito di stabilire la causa del fenomeno di ristagno dell'acqua e la titolarità del canale di scolo dell'acqua di cui la ricorrente denunciava essere la causa dei danni.
In data 14 maggio 2024 è stata depositata la relazione peritale.
Precisate le conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta per il 5 novembre 2024, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 5/02/2025.
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5 Controparte_3 Disposta con decreto presidenziale in data 20 gennaio 2025 la trattazione scritta, acquisite le comparse conclusionali (per il in data 20 CP_1
gennaio 2025, per i ricorrenti il 3.02.2025) e le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate, all'esito della trattazione scritta del
5.02.2025 il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda in riassunzione è infondata e merita di essere respinta.
Va prima di tutto evidenziato che emergevano dall'atto introduttivo e dai documenti allegati delle discrasie e contraddizioni circa l'esatta identificazione del canale di scolo asseritamente fonte del denunciato ristagno di acqua, a sua volta causa di marcescenza delle piante.
Segnatamente, negli atti introduttivi della ricorrente, sia dinanzi al tribunale ordinario sia in sede di riassunzione, si attribuiva la causa del ristagno d'acqua sul fondo alla totale otturazione del canale che attraversa il suo appezzamento, mentre diverse emergenze istruttorie – tra cui alcune allegazioni dell'atto introduttivo medesimo ma anche il contenuto nella relazione del CTP - facevano risultare la presenza di un canale adiacente al fondo della ricorrente ed alla strada statale.
A fronte della non chiara indicazione del canale fonte dell'asserito ristagno di acqua sul terreno della ricorrente, mediante perizia tecnica d'ufficio questo
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ha accertato l'esatto stato dei luoghi.
È stato chiesto al CTU di verificare lo stato dei luoghi, in particolare l'esatta ubicazione, consistenza e proprietà del canale che provoca il denunciato ristagno, di stabilire se si tratti di canale risalente nel tempo e a quando, infine di individuare mediante l'esame delle visure catastali e della Conservatoria dei Registri Immobiliari il soggetto pubblico o privato proprietario o responsabile del predetto canale.
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6 Controparte_3 Il CTU, iniziato il sopralluogo, constatava, alla presenza dei consulenti tecnici nominati dalle parti, ai fini della individuazione e ubicazione del canale di scolo del quale si lamenta la mancata manutenzione e occlusione, che “il canale di scolo in parola è quello ubicato lungo il confine Sud della particella 5030, in adiacenza alla Strada Statale 7 “Appia” alla chilometrica 168”.
Specificava, altresì, che “all'esterno della proprietà , è Parte_1
presente una cunetta (affossatura) per la raccolta delle acque provenienti dalla attigua sede stradale “S.S.7 – Appia”.
Pertanto, effettuava un accertamento con accesso agli atti presso la competente sede ANAS al fine di accertare la proprietà del canale (da egli definito “scolina”) ubicato ai lati della Strada Statale 7 Appia.
L'Anas S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Struttura Territoriale
Campania certificava che il fosso stradale di scolo delle acque di piattaforma lungo la S.S. 7 “Appia” ricade in proprietà del ed è in Controparte_5
gestione ad ANAS (cf attestazione allegata alla CTU).
Sulla proprietà e la gestione del canale per cui è causa il CTU ha pertanto attestato quanto segue: “il CTU individuava il canale di scolo in parola come parte integrante della sede stradale “SS 7 Appia” e, pertanto, non avendo alcuna individuazione numerica dalla mappe catastali (onde poter risalire ad un intestatario catastale), ma solo indicazioni che trattasi di un canale di scolo costituente parte integrante della sede stradale “S.S. 7 Appia”, di presunta appartenenza al Demanio dello Stato – Ramo Strade, la cui manutenzione, vigilanza e gestione è di competenza della Società ANAS S.p.A., ha interpellato gli Uffici della (già Controparte_6
), con sede al Viale Kennedy, al fine di accertare se il Controparte_7
canale di scolo adiacente la menzionata strada Statale Appia costituisse parte della sede stradale e, quindi, di appartenenza del . Controparte_5
L'ANAS di con nota Registro Ufficiale U.0122770 del 14/02/2024, CP_6 che in copia si allega, comunicava “che il fosso stradale di scolo delle acque di piattaforma, lungo la S.S. 7 Appia in prossimità della progressiva km.
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7 Controparte_3 168+870 sul lato sx, ricade in proprietà del ed è in Controparte_5 gestione ad Anas”.
Ne consegue che il canale di scolo in parola, che costituisce parte integrante della sede stradale “S.S. 7 Appia”, è di proprietà del ed Controparte_5
è dato in gestione ad ANAS” (così l'elaborato peritale, pagina 19).
§§§
Sotto altro profilo il ctu, dopo aver analiticamente descritto lo stato del frutteto, di giovane impianto, di cui ha rimesso agli atti rilievi fotografici, ha ritenuto che “essendo la zona dove la parte ricorrente lamenta il disseccamento degli alberi, dovuto al ristagno di acqua, ubicata ad una quota del piano di campagna più alta rispetto al restante terreno, si ritiene impossibile il verificarsi di un ristagno di acqua con conseguente moria delle piante”.
La genuinità dell'accertamento, sorretta dal sopralluogo e dai rilievi ivi effettuati, si è tradotta in una relazione immune da qualunque censura e adeguatamente motivata. Né pare superfluo sottolineare che durante i rilievi fatti in loco, è risultata “l'accentuata pendenza Est-Ovest della sede stradale
e la altrettanto marcata pendenza Sud- Nord del fondo della ricorrente non rendono possibile alcun ristagno di acque meteoriche proveniente dalla strada e, quindi, la marcescenza delle piantagioni nella zona riportata nel ricorso di parte Attrice, essendo tale porzione di terreno posizionata ad una quota ben maggiore rispetto al resto del fondo” (così l'elaborato peritale, pagina 19).
§§§
In conclusione, è innegabile che il non ha Controparte_1
nessuna relazione di custodia, di proprietà o comunque di responsabilità sul canale per cui è causa, esaminato durante il giudizio mediante l'apporto del
CTU, di guisa che l'Ente risulta citato dinanzi a questo Tribunale senza alcuna legittimazione.
La domanda nei suoi confronti si palesa completamente infondata e va respinta, assorbita ogni altra questione posta nei rispettivi atti difensivi.
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8 Controparte_3 §§§
4. Le spese di lite
Il governo delle spese segue la soccombenza, con condanna della ricorrente alla refusione in favore del convenuto, come Controparte_1
da liquidazione in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con distrazione in favore del difensore per dichiarazione di anticipo fatto ex art. 93 c.p.c..
Parimenti sono poste definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 39/2021 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--rigetta la domanda di risarcimento in riassunzione proposta da
[...]
Parte_1
--condanna a pagare al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 3.000,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore per dichiarazione di anticipo fatto ex art. 93 c.p.c., oltre alle spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli addì 5/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 9 Controparte_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 39/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data 5/02/2025
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Laudante (c.f.: , con studio in C.F._2
Aversa (CE) alla via Salvo d'Acquisto n. 5.
Ricorrente
E
(c.f.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario Regionale pro tempore , con sede in CP_2
Sessa UR (CE) alla Via delle Terme n. 8 (P.IVA: ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' avv. Federico Freda, (c.f.: C.F._3
) giusta procura a margine della comparsa di costituzione,
[...]
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 1 Controparte_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cellole (CE), alla via
Vittorio Emanuele, n.° 1.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato al Controparte_1
la odierna ricorrente nell'anno 2005 citava l'Ente convenuto dinanzi
[...]
al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere esponendo che:
--è proprietaria di un fondo sito nel Comune di Sessa UR (CE) alla via
Appia Km 168,500 in località Santa Maria La Piana, riportato in catasto alla partita 18605 foglio 131 particelle 61, 62, 38, 39, 40, sul quale svolge l'azienda agricola, di cui è titolare, con oggetto coltura di alberi da frutta, tra cui Albicocchi e Peschi;
--nell'estate del 2002, aveva constatato una crescente marcescenza delle piante di pesco fino alla morte delle stesse (con conseguente perdita di produzione dei frutti nonché dei relativi guadagni derivanti dalla vendita sul mercato);
--che il descritto evento era causato dal “persistere sul terreno di abbondanti ristagni di acqua, dovuti alla cattiva manutenzione del canale di scolo che attraversa il fondo”;
--che il è l'Ente tenuto alla Controparte_4
manutenzione del canale di scolo delle acque piovane attraversante l'appezzamento di terreno in questione;
--che il suo perito, incaricato di valutare lo stato dei Persona_1
luoghi e di accertare e quantificare i danni subiti, constatava la totale otturazione del canale di bonifica posto a capo fondo sulla via Appia;
--che, in particolare, nella relazione peritale depositata agli atti si legge che:
“Il canale si presenta totalmente otturato da erba selvatica di diversi tipi;
nel canale si nota la presenza di piante selvatiche da siepi di circa 3 o 4 anni;
si nota altresì la presenza di numerosi pacchi e buste di rifiuti solidi urbani che unitamente a pagliume di erbacccia secca e rametti di erba dura formano la totale otturazione del canale. A causa della presenza dei sopraccitati, l'acqua
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 Controparte_3 piovana non scorre nel canale straripando nel terreno di proprietà
.La spalliera di albicocche, a causa della enorme e frequente Parte_2
quantità di acqua da cui viene investita per lo straripamento del canale, è interamente seccata per marciume radicale. Sono inoltre seccate circa 65 alberi di pesche a vaso poste in testa al canale della ”; CP_1
--che i danni tutti subiti per perdita di produzione e per lucro cessante in riferimento al valore della produzione persa nei successivi 8-12 anni (vita media per pianta) è pari ad € 25.000,00, come quantificati e analiticamente indicati nella perizia di parte.
Sul presupposto della responsabilità del Controparte_4
per omissione di attività di controllo e di manutenzione del
[...] canale di sua proprietà, da cui è straripata l'acqua che ha invaso il fondo coltivato, lo citava dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rassegnando le seguenti conclusioni:
“- riconoscere e dichiarare il Controparte_4
responsabile dello straripamento di acqua a causa della totale
[...]
otturazione del canale attraversante il fondo agricolo della attrice sito in agro di Sessa UR (CE) denominato S. Antonio Contrada S. Maria La
Piana, in catasto alla partita 18605 foglio 131 p.lle 61, 62, 38, 39, 40 per non aver provveduto a realizzare a regola d'arte le opere di cui alla narrativa o per non aver correttamente apportato alle stesse una corretta ed adeguata manutenzione;
- di conseguenza condannare il Controparte_4
al risarcimento di tutti i danni subìti dalla attrice signora
[...] [...]
quale proprietaria dell'appezzamento di terreno in questione Parte_1
nonché titolare sullo stesso della azienda agricola, danni tutti quantificati in
€ 25.000,00 come da perizia tecnica depositata agli atti a firma del dottor
o comunque, il tutto in quella somma che la Persona_2
S.V.I. riterrà di giustizia, anche a seguito delle risultanze della espletanda
Consulenza Tecnica di Ufficio, che fin da ora si provvede a chiedere;
con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 Controparte_3 dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo, così come per legge;
- vittoria di spese diritti ed onorari”.
Il Tribunale di Santa Maria con sentenza n. 2156/16, pubblicata in data
01.06.2016, accoglieva la domanda formulata dalla ricorrente e conseguentemente condannava il in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 25.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed al pagamento della CTU oltre alle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Spiegato gravame dal dinanzi alla Corte di Controparte_1
Appello di Napoli, assegnato alla Nona Sezione Civile, il giudizio si concludeva con la sentenza n. 2534/2020 pubblicata il 09/07/2020, che cosi dichiarava: “in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di competenza del giudice adito sulla vicenda per cui è lite in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, dinanzi al quale il processo deve essere riassunto nei termini di legge”.
2. La presente controversia, iscritta a ruolo presso il TRAP il 5 gennaio 2021, nasce dalla riassunzione del giudizio fin qui descritto ed è volta ad ottenere l'accoglimento delle medesime conclusioni che sono state già rassegnate dinanzi al tribunale Sammaritano, sopra riportate.
Instaurato il contradditorio, con comparsa depositata in data 14 gennaio 2021, si è costituito il in liquidazione, eccependo il suo difetto Controparte_1 di legittimazione, facendo rilevare, in particolare, che “per stessa ammissione dell'istante, viene dichiarato che: “tale evento era da attribuire al persistere sul terreno di abbondanti ristagni di acqua, dovuti alla cattiva manutenzione del canale di scolo che attraversa il fondo dell'attore”. Da questa circostanza riferita, appare chiaro che il presunto fenomeno di marcescenza degli apparati radicali dei frutteti in esame è dovuto ad una cattiva manutenzione dei canali di scolo la cui competenza non è ascrivibile all'Ente C.A.B. ma soltanto ai fossi interpoderali e per questo di proprietà dei proprietari privati confinanti al 50% ed al fosso di scolo che divide la proprietà dell'istante con
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza di Bonifica pag. 4 Controparte_3 la strada, di competenza dell'Anas”; specificava, poi, il che il CP_1
fondo di causa risulta di fatto confinante con la cunetta stradale che delimita la proprietà della stessa con la S.S. Appia, che è di nota competenza dell'ANAS, la quale è tenuta alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Deduceva, infine, che al più i fenomeni di ristagno dell'acqua sui fondi sono dovuti ai recenti fenomeni di precipitazioni piovose sempre più abbondanti, eventi straordinari costituiti da “eccessive e ripetute precipitazioni”, dovuti ai cambiamenti climatici e che non possono affatto ricondursi a sue condotte omissive.
Quindi, rassegnava le conclusioni che seguono:
“
1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
e/o la carenza di legittimazione attiva della Sig.ra Controparte_1
; Parte_1
2. in via subordinata e salvo gravame dichiarare l'insussistenza del nesso eziologico tra il danno lamentato e qualsiasi condotta omissiva da parte del
CAB;
Il tutto con condanna al compenso ex D.M. 55/2014 oltre spese e oneri accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
2.1. Il precedente giudice designato ammetteva la prova testimoniale.
Successivamente, la lite, previa revoca dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale, veniva istruita con ordinanza dello scrivente giudice delegato in data 11.10.2023 di nomina di un CTU, a cui era assegnato il compito di stabilire la causa del fenomeno di ristagno dell'acqua e la titolarità del canale di scolo dell'acqua di cui la ricorrente denunciava essere la causa dei danni.
In data 14 maggio 2024 è stata depositata la relazione peritale.
Precisate le conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta per il 5 novembre 2024, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 5/02/2025.
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5 Controparte_3 Disposta con decreto presidenziale in data 20 gennaio 2025 la trattazione scritta, acquisite le comparse conclusionali (per il in data 20 CP_1
gennaio 2025, per i ricorrenti il 3.02.2025) e le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate, all'esito della trattazione scritta del
5.02.2025 il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda in riassunzione è infondata e merita di essere respinta.
Va prima di tutto evidenziato che emergevano dall'atto introduttivo e dai documenti allegati delle discrasie e contraddizioni circa l'esatta identificazione del canale di scolo asseritamente fonte del denunciato ristagno di acqua, a sua volta causa di marcescenza delle piante.
Segnatamente, negli atti introduttivi della ricorrente, sia dinanzi al tribunale ordinario sia in sede di riassunzione, si attribuiva la causa del ristagno d'acqua sul fondo alla totale otturazione del canale che attraversa il suo appezzamento, mentre diverse emergenze istruttorie – tra cui alcune allegazioni dell'atto introduttivo medesimo ma anche il contenuto nella relazione del CTP - facevano risultare la presenza di un canale adiacente al fondo della ricorrente ed alla strada statale.
A fronte della non chiara indicazione del canale fonte dell'asserito ristagno di acqua sul terreno della ricorrente, mediante perizia tecnica d'ufficio questo
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ha accertato l'esatto stato dei luoghi.
È stato chiesto al CTU di verificare lo stato dei luoghi, in particolare l'esatta ubicazione, consistenza e proprietà del canale che provoca il denunciato ristagno, di stabilire se si tratti di canale risalente nel tempo e a quando, infine di individuare mediante l'esame delle visure catastali e della Conservatoria dei Registri Immobiliari il soggetto pubblico o privato proprietario o responsabile del predetto canale.
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6 Controparte_3 Il CTU, iniziato il sopralluogo, constatava, alla presenza dei consulenti tecnici nominati dalle parti, ai fini della individuazione e ubicazione del canale di scolo del quale si lamenta la mancata manutenzione e occlusione, che “il canale di scolo in parola è quello ubicato lungo il confine Sud della particella 5030, in adiacenza alla Strada Statale 7 “Appia” alla chilometrica 168”.
Specificava, altresì, che “all'esterno della proprietà , è Parte_1
presente una cunetta (affossatura) per la raccolta delle acque provenienti dalla attigua sede stradale “S.S.7 – Appia”.
Pertanto, effettuava un accertamento con accesso agli atti presso la competente sede ANAS al fine di accertare la proprietà del canale (da egli definito “scolina”) ubicato ai lati della Strada Statale 7 Appia.
L'Anas S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Struttura Territoriale
Campania certificava che il fosso stradale di scolo delle acque di piattaforma lungo la S.S. 7 “Appia” ricade in proprietà del ed è in Controparte_5
gestione ad ANAS (cf attestazione allegata alla CTU).
Sulla proprietà e la gestione del canale per cui è causa il CTU ha pertanto attestato quanto segue: “il CTU individuava il canale di scolo in parola come parte integrante della sede stradale “SS 7 Appia” e, pertanto, non avendo alcuna individuazione numerica dalla mappe catastali (onde poter risalire ad un intestatario catastale), ma solo indicazioni che trattasi di un canale di scolo costituente parte integrante della sede stradale “S.S. 7 Appia”, di presunta appartenenza al Demanio dello Stato – Ramo Strade, la cui manutenzione, vigilanza e gestione è di competenza della Società ANAS S.p.A., ha interpellato gli Uffici della (già Controparte_6
), con sede al Viale Kennedy, al fine di accertare se il Controparte_7
canale di scolo adiacente la menzionata strada Statale Appia costituisse parte della sede stradale e, quindi, di appartenenza del . Controparte_5
L'ANAS di con nota Registro Ufficiale U.0122770 del 14/02/2024, CP_6 che in copia si allega, comunicava “che il fosso stradale di scolo delle acque di piattaforma, lungo la S.S. 7 Appia in prossimità della progressiva km.
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7 Controparte_3 168+870 sul lato sx, ricade in proprietà del ed è in Controparte_5 gestione ad Anas”.
Ne consegue che il canale di scolo in parola, che costituisce parte integrante della sede stradale “S.S. 7 Appia”, è di proprietà del ed Controparte_5
è dato in gestione ad ANAS” (così l'elaborato peritale, pagina 19).
§§§
Sotto altro profilo il ctu, dopo aver analiticamente descritto lo stato del frutteto, di giovane impianto, di cui ha rimesso agli atti rilievi fotografici, ha ritenuto che “essendo la zona dove la parte ricorrente lamenta il disseccamento degli alberi, dovuto al ristagno di acqua, ubicata ad una quota del piano di campagna più alta rispetto al restante terreno, si ritiene impossibile il verificarsi di un ristagno di acqua con conseguente moria delle piante”.
La genuinità dell'accertamento, sorretta dal sopralluogo e dai rilievi ivi effettuati, si è tradotta in una relazione immune da qualunque censura e adeguatamente motivata. Né pare superfluo sottolineare che durante i rilievi fatti in loco, è risultata “l'accentuata pendenza Est-Ovest della sede stradale
e la altrettanto marcata pendenza Sud- Nord del fondo della ricorrente non rendono possibile alcun ristagno di acque meteoriche proveniente dalla strada e, quindi, la marcescenza delle piantagioni nella zona riportata nel ricorso di parte Attrice, essendo tale porzione di terreno posizionata ad una quota ben maggiore rispetto al resto del fondo” (così l'elaborato peritale, pagina 19).
§§§
In conclusione, è innegabile che il non ha Controparte_1
nessuna relazione di custodia, di proprietà o comunque di responsabilità sul canale per cui è causa, esaminato durante il giudizio mediante l'apporto del
CTU, di guisa che l'Ente risulta citato dinanzi a questo Tribunale senza alcuna legittimazione.
La domanda nei suoi confronti si palesa completamente infondata e va respinta, assorbita ogni altra questione posta nei rispettivi atti difensivi.
______________________________________________________________________ n. 3403/2018 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8 Controparte_3 §§§
4. Le spese di lite
Il governo delle spese segue la soccombenza, con condanna della ricorrente alla refusione in favore del convenuto, come Controparte_1
da liquidazione in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con distrazione in favore del difensore per dichiarazione di anticipo fatto ex art. 93 c.p.c..
Parimenti sono poste definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 39/2021 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--rigetta la domanda di risarcimento in riassunzione proposta da
[...]
Parte_1
--condanna a pagare al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 3.000,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore per dichiarazione di anticipo fatto ex art. 93 c.p.c., oltre alle spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli addì 5/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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