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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.485/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 proprio ex art. 86 c.p.c.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione
n. 7429/2024 pubblicata il 20.3.2024
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Dell'attore in riassunzione:
“….., respingere l'Appello proposto dal Dr. con atto di Controparte_1 citazione notificato in data 19/10/2011 in quanto l'appello è infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di onorari per il giudizio di appello definito con sentenza
1189/2017, per il giudizio di Cassazione e per il presente giudizio di rinvio.”
FATTI DI CAUSA
I) Con sentenza n. 1189/2017 la Corte di Appello di Ancona, riformando la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno n. 138/2011, ha dichiarato prescritto il credito dell'Avv. per l'attività professionale svolta in favore del Parte_1
Dott. in un procedimento amministrativo dichiarato estinto Controparte_1 per mancata proposizione della istanza di prosecuzione ex art. 9 L. n. 206/2005.
II) A seguito del ricorso proposto dall'Avv. in proprio, la Corte di Pt_1
Cassazione, con la sentenza n. 7429/2024, ha accolto l'unico motivo di impugnazione – con cui era stata censurata la decisione per avere la Corte di
Appello fatto decorrere il termine di prescrizione dalla scadenza del termine biennale dalla iscrizione della causa a ruolo anziché dalla data del decreto con cui il TAR aveva dichiarato in data 26.5.2017 la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa – ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed ha rinviato la causa alla Corte di Appello in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
III) Con atto di citazione in riassunzione notificato il 6.5.2024 l'Avv. Pt_1
riepilogata la vicenda processuale e richiamato quanto statuito dalla
[...]
Suprema Corte con la sentenza citata, ha chiesto di respingere l'appello proposto dal Dott. , con atto di citazione notificato il 19.10.2011, Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, con vittoria di spese.
IV) Il convenuto in riassunzione non si è costituito e pertanto è stato dichiarato contumace in data 24.10.2024; quindi, preso atto delle note scritte con cui l'attore in riassunzione ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è pagina 2 di 7 stata trattenuta in decisione, assegnando al medesimo, ai sensi dell'art. 190, comma 1, c.p.c., il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per il deposito della comparsa conclusionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Va premesso che il giudizio di rinvio conseguente, come nel caso di specie, alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (tra le altre, Cass. civ. n. 15143/2021, Cass. civ. n.
24372/2022; Cass. civ. n. 6113/2013).
2.) La Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio, sopra indicata, ha osservato che “…nei giudizi amministrativi soggetti alla previsione dell'art. 9 della
L. 205/2000, l'estinzione del processo, pur presupponendo la mancata presentazione dell'istanza di prosecuzione del giudizio e la scadenza del termine biennale di legge, va dichiarata dal giudice.
La norma, modificando l'art. 26 della L. 1034/1971, ha previsto che la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate con decreto dal presidente della sezione competente
o da un magistrato da lui delegato e che, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. La successiva ordinanza è impugnabile in appello.
pagina 3 di 7 Il decreto costituisce, quindi, provvedimento decisorio che definisce il processo in via breve ed il cui scopo è la verifica dell'interesse di parte alla prosecuzione del giudizio ad opposizione (Consiglio di Stato n. 2881/2008; Cass. s.u.
396/2011; Consiglio di Stato 531/2006); prima della sua adozione e della sua definitività il rapporto processuale è ancora pendente (cfr. in motivazione, Cass.
21749/2021).
L'art. 9, oltre ad aver comportato l'abrogazione dell'art. 27, n. 1 e n. 2 della legge n. 1034 del 1971, che contemplava il procedimento in camera di consiglio per i giudizi relativi alla rinuncia al ricorso, alla perenzione e alla cessazione della materia del contendere, ha delineato una fase procedimentale di applicazione generale (anche ai giudizi amministrativi di appello), rispondendo ad un'esigenza di semplificazione che il legislatore del 2000 ha introdotto allo scopo di accelerare
i tempi del processo (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato – Ad. pl. 6/2004)”.
In considerazione di ciò la Suprema Corte ha quindi affermato, con riferimento alla fattispecie in esame, che “In definitiva, il termine di prescrizione decennale del credito professionale non poteva farsi decorrere dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione della causa a ruolo dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva esser proposta istanza di prosecuzione, poiché a tale data il processo ancora pendente e non poteva considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale”.
3.) Alla luce di tali principi, ai quali la Corte di Appello deve attenersi in sede di rinvio, si ritiene che, nella specie, il termine di prescrizione (decennale, aspetto questo che non è in contestazione) decorra dalla data del decreto con cui il TAR ha dichiarato la perenzione del ricorso atteso che, prima di tale provvedimento, il rapporto processuale era ancora pendente e soltanto con tale provvedimento, una volta decorso il termine per proporre l'eventuale opposizione, è stato definito il processo amministrativo in cui l'odierno attore in riassunzione ha svolto la propria attività professionale.
Il decreto decisorio del TAR è stato depositato il 26 maggio 2007 e comunicato il 28 maggio 2007 (come risulta dalla documentazione allegata dall'attore nel pagina 4 di 7 procedimento di primo grado) ed è poi divenuto definitivo, in mancanza di opposizione (circostanza non contestata).
Ne consegue che, quando l'Avv. ha notificato l'atto di citazione con cui Pt_1
è stato introdotto il giudizio di primo grado per chiedere il pagamento dei propri compensi, non era ancora maturata la prescrizione atteso che l'atto di citazione è stato notificato (come risulta dalla relata di notifica) il 13.12.2007 e quindi nel prescritto termine di prescrizione che, all'epoca, non era decorso, anche facendo riferimento alla data dell'avvenuto deposito del suddetto decreto decisorio del
TAR (26 maggio 2007).
La questione relativa alla eccepita estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione deve quindi ritenersi infondata.
4.) In ordine alla entità della somma dovuta a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, tenuto conto delle doglianze articolate, sul punto, dal Dott.
(il quale, come risulta dall'atto di appello, aveva dedotto di aver versato CP_1 la somma di £. 847.000 a saldo delle competenze e che l'importo residuo di €.
5.555,10, richiesto dalla controparte era comunque eccessivo rispetto all'attività posta in essere) - si ritiene congrua la somma (indicata dal Tribunale) di €.
292,42 per diritti ed €. 2.500,00 per onorario – oltre spese generali in misura pari al 12,50% della somma di diritti ed onorari e oltre IVA e CAP come per legge – in mancanza di più specifiche contestazioni (che peraltro non sono state ribadite in questa sede dall'originario appellante), avuto riguardo alla natura delle prestazioni professionali svolte e delle questioni trattate, desumibili dalla documentazione prodotta, volte a contestare, mediante l'atto di costituzione del
Dott. , quale controinteressato, il ricorso proposto innanzi al TAR da CP_1 due ricorrenti - con cui era stato impugnato il provvedimento di incarico specialistico ambulatoriale di medicina dello sport conferito al Dott. - CP_1 esaminato e trattato, in via preliminare e cautelare, dal giudice amministrativo che ha respinto la domanda di inibitoria e, successivamente, come si è detto, ha dichiarato la perenzione.
Si ritiene quindi di determinare l'importo residuo dovuto a titolo di compenso in €.3.290,01, come calcolato dal giudice di primo grado sottraendo dalla somma pagina 5 di 7 complessivamente spettante (liquidata a titolo di diritti, onorari e spese oltre accessori), pari a complessivi €. 3.923,36, quella di €. 633,35, pari all'importo, rivalutato, di £. 847.000, già versato “in conto”, come si evince dalla copia della parcella n. 164 del 19.10.1994, prodotta dall'attore che non risulta contestata;
sulla somma di €. 3.290,01 sono poi dovuti gli interessi al saggio legale dalla domanda al saldo.
5.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, va condannato a rifondere alla Controparte_1 controparte, , le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio, Parte_1 liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura delle questioni trattate e alla effettiva attività processuale espletata
(escluso l'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale, per il procedimento di appello e per il presente giudizio di rinvio).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7429/2024, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così provvede:
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 3.290,01, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna di Matteo a rifondere alla controparte le spese processuali CP_1 che si liquidano:
per il giudizio di primo grado, in complessivi €. 3.195,50 (di cui €. 178,00 per spese esenti, €. 27,50 per spese imponibili, €. 1.490,00 per diritti ed €. 1.500,00, per onorario), oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
per il giudizio di appello in complessivi €. 1.900,00 (di cui €. 500,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva ed €. 900,00 per la fase decisoria), oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
pagina 6 di 7 per il giudizio di legittimità in complessivi €. 1.700,00, (di cui €. 600,00 per la fase di studio, €. 700,00 per la fase introduttiva ed €. 400,00 per la fase decisoria), oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
per il presente procedimento di rinvio in complessivi €. 1.100,00 (di cui €.
300,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva ed €. 500,00 per la fase decisoria) oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona, il 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.485/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 proprio ex art. 86 c.p.c.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione
n. 7429/2024 pubblicata il 20.3.2024
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Dell'attore in riassunzione:
“….., respingere l'Appello proposto dal Dr. con atto di Controparte_1 citazione notificato in data 19/10/2011 in quanto l'appello è infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di onorari per il giudizio di appello definito con sentenza
1189/2017, per il giudizio di Cassazione e per il presente giudizio di rinvio.”
FATTI DI CAUSA
I) Con sentenza n. 1189/2017 la Corte di Appello di Ancona, riformando la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno n. 138/2011, ha dichiarato prescritto il credito dell'Avv. per l'attività professionale svolta in favore del Parte_1
Dott. in un procedimento amministrativo dichiarato estinto Controparte_1 per mancata proposizione della istanza di prosecuzione ex art. 9 L. n. 206/2005.
II) A seguito del ricorso proposto dall'Avv. in proprio, la Corte di Pt_1
Cassazione, con la sentenza n. 7429/2024, ha accolto l'unico motivo di impugnazione – con cui era stata censurata la decisione per avere la Corte di
Appello fatto decorrere il termine di prescrizione dalla scadenza del termine biennale dalla iscrizione della causa a ruolo anziché dalla data del decreto con cui il TAR aveva dichiarato in data 26.5.2017 la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa – ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed ha rinviato la causa alla Corte di Appello in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
III) Con atto di citazione in riassunzione notificato il 6.5.2024 l'Avv. Pt_1
riepilogata la vicenda processuale e richiamato quanto statuito dalla
[...]
Suprema Corte con la sentenza citata, ha chiesto di respingere l'appello proposto dal Dott. , con atto di citazione notificato il 19.10.2011, Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, con vittoria di spese.
IV) Il convenuto in riassunzione non si è costituito e pertanto è stato dichiarato contumace in data 24.10.2024; quindi, preso atto delle note scritte con cui l'attore in riassunzione ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è pagina 2 di 7 stata trattenuta in decisione, assegnando al medesimo, ai sensi dell'art. 190, comma 1, c.p.c., il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per il deposito della comparsa conclusionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Va premesso che il giudizio di rinvio conseguente, come nel caso di specie, alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (tra le altre, Cass. civ. n. 15143/2021, Cass. civ. n.
24372/2022; Cass. civ. n. 6113/2013).
2.) La Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio, sopra indicata, ha osservato che “…nei giudizi amministrativi soggetti alla previsione dell'art. 9 della
L. 205/2000, l'estinzione del processo, pur presupponendo la mancata presentazione dell'istanza di prosecuzione del giudizio e la scadenza del termine biennale di legge, va dichiarata dal giudice.
La norma, modificando l'art. 26 della L. 1034/1971, ha previsto che la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate con decreto dal presidente della sezione competente
o da un magistrato da lui delegato e che, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. La successiva ordinanza è impugnabile in appello.
pagina 3 di 7 Il decreto costituisce, quindi, provvedimento decisorio che definisce il processo in via breve ed il cui scopo è la verifica dell'interesse di parte alla prosecuzione del giudizio ad opposizione (Consiglio di Stato n. 2881/2008; Cass. s.u.
396/2011; Consiglio di Stato 531/2006); prima della sua adozione e della sua definitività il rapporto processuale è ancora pendente (cfr. in motivazione, Cass.
21749/2021).
L'art. 9, oltre ad aver comportato l'abrogazione dell'art. 27, n. 1 e n. 2 della legge n. 1034 del 1971, che contemplava il procedimento in camera di consiglio per i giudizi relativi alla rinuncia al ricorso, alla perenzione e alla cessazione della materia del contendere, ha delineato una fase procedimentale di applicazione generale (anche ai giudizi amministrativi di appello), rispondendo ad un'esigenza di semplificazione che il legislatore del 2000 ha introdotto allo scopo di accelerare
i tempi del processo (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato – Ad. pl. 6/2004)”.
In considerazione di ciò la Suprema Corte ha quindi affermato, con riferimento alla fattispecie in esame, che “In definitiva, il termine di prescrizione decennale del credito professionale non poteva farsi decorrere dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione della causa a ruolo dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva esser proposta istanza di prosecuzione, poiché a tale data il processo ancora pendente e non poteva considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale”.
3.) Alla luce di tali principi, ai quali la Corte di Appello deve attenersi in sede di rinvio, si ritiene che, nella specie, il termine di prescrizione (decennale, aspetto questo che non è in contestazione) decorra dalla data del decreto con cui il TAR ha dichiarato la perenzione del ricorso atteso che, prima di tale provvedimento, il rapporto processuale era ancora pendente e soltanto con tale provvedimento, una volta decorso il termine per proporre l'eventuale opposizione, è stato definito il processo amministrativo in cui l'odierno attore in riassunzione ha svolto la propria attività professionale.
Il decreto decisorio del TAR è stato depositato il 26 maggio 2007 e comunicato il 28 maggio 2007 (come risulta dalla documentazione allegata dall'attore nel pagina 4 di 7 procedimento di primo grado) ed è poi divenuto definitivo, in mancanza di opposizione (circostanza non contestata).
Ne consegue che, quando l'Avv. ha notificato l'atto di citazione con cui Pt_1
è stato introdotto il giudizio di primo grado per chiedere il pagamento dei propri compensi, non era ancora maturata la prescrizione atteso che l'atto di citazione è stato notificato (come risulta dalla relata di notifica) il 13.12.2007 e quindi nel prescritto termine di prescrizione che, all'epoca, non era decorso, anche facendo riferimento alla data dell'avvenuto deposito del suddetto decreto decisorio del
TAR (26 maggio 2007).
La questione relativa alla eccepita estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione deve quindi ritenersi infondata.
4.) In ordine alla entità della somma dovuta a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, tenuto conto delle doglianze articolate, sul punto, dal Dott.
(il quale, come risulta dall'atto di appello, aveva dedotto di aver versato CP_1 la somma di £. 847.000 a saldo delle competenze e che l'importo residuo di €.
5.555,10, richiesto dalla controparte era comunque eccessivo rispetto all'attività posta in essere) - si ritiene congrua la somma (indicata dal Tribunale) di €.
292,42 per diritti ed €. 2.500,00 per onorario – oltre spese generali in misura pari al 12,50% della somma di diritti ed onorari e oltre IVA e CAP come per legge – in mancanza di più specifiche contestazioni (che peraltro non sono state ribadite in questa sede dall'originario appellante), avuto riguardo alla natura delle prestazioni professionali svolte e delle questioni trattate, desumibili dalla documentazione prodotta, volte a contestare, mediante l'atto di costituzione del
Dott. , quale controinteressato, il ricorso proposto innanzi al TAR da CP_1 due ricorrenti - con cui era stato impugnato il provvedimento di incarico specialistico ambulatoriale di medicina dello sport conferito al Dott. - CP_1 esaminato e trattato, in via preliminare e cautelare, dal giudice amministrativo che ha respinto la domanda di inibitoria e, successivamente, come si è detto, ha dichiarato la perenzione.
Si ritiene quindi di determinare l'importo residuo dovuto a titolo di compenso in €.3.290,01, come calcolato dal giudice di primo grado sottraendo dalla somma pagina 5 di 7 complessivamente spettante (liquidata a titolo di diritti, onorari e spese oltre accessori), pari a complessivi €. 3.923,36, quella di €. 633,35, pari all'importo, rivalutato, di £. 847.000, già versato “in conto”, come si evince dalla copia della parcella n. 164 del 19.10.1994, prodotta dall'attore che non risulta contestata;
sulla somma di €. 3.290,01 sono poi dovuti gli interessi al saggio legale dalla domanda al saldo.
5.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, va condannato a rifondere alla Controparte_1 controparte, , le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio, Parte_1 liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura delle questioni trattate e alla effettiva attività processuale espletata
(escluso l'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale, per il procedimento di appello e per il presente giudizio di rinvio).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7429/2024, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così provvede:
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 3.290,01, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna di Matteo a rifondere alla controparte le spese processuali CP_1 che si liquidano:
per il giudizio di primo grado, in complessivi €. 3.195,50 (di cui €. 178,00 per spese esenti, €. 27,50 per spese imponibili, €. 1.490,00 per diritti ed €. 1.500,00, per onorario), oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
per il giudizio di appello in complessivi €. 1.900,00 (di cui €. 500,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva ed €. 900,00 per la fase decisoria), oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
pagina 6 di 7 per il giudizio di legittimità in complessivi €. 1.700,00, (di cui €. 600,00 per la fase di studio, €. 700,00 per la fase introduttiva ed €. 400,00 per la fase decisoria), oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
per il presente procedimento di rinvio in complessivi €. 1.100,00 (di cui €.
300,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva ed €. 500,00 per la fase decisoria) oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona, il 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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