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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1364/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 9.4.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1364/2022 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Alessandro Mambelli e Sandro Mambelli
contro
:
Controparte_1
Avv.ti Luca Paltrinieri e Vincenzo Paltrinieri
Fatti di causa
Nell'anno 2019 (nel prosieguo solo ) conveniva in giudizio, Controparte_1 CP_1 avanti al Tribunale di Forlì, (di seguito, solo Parte_1 [...]
) esponendo che: Parte_1
- la sera del 17.4.2017 si era verificato un incendio, generalizzato e di difficile spegnimento, all'interno di un capannone di proprietà di (di seguito senza indicazione del tipo sociale) e concesso CP_2 in locazione a sito in un'area industriale in Longiano (FC); Parte_1
- la relazione d'intervento dei Vigili del Fuoco (doc. 1) attestava la presenza all'interno del capannone di alcuni muletti collegati agli impianti di ricarica e un autocarro, andati completamente distrutti;
- socio di aveva dichiarato di essersi recato in azienda attorno Testimone_1 Parte_1
alle ore 19.30 del 17.4.2017, di aver provveduto a fornire tensione a tutti i macchinari presenti e a collegare all'impianto i muletti elettrici per ricaricarne le batterie, di essersi allontanato alle ore 19.45 e pagina 1 di 9 di essere poi transitato di fronte all'azienda di nuovo alle ore 20.40, senza rilevare alcunché di anomalo;
- la relazione tecnica redatta dai Carabinieri e dagli Ufficiali di P.G. Ispettori Antincendi su incarico e delega del PM (doc. 5) nell'ambito del procedimento penale aperto per il reato di incendio colposo ex art. 449 c.p. (e poi conclusosi con l'archiviazione) ipotizzava che la miscela gassosa prodotta dagli accumulatori dei carrelli elevatori in fase di ricarica fosse entrata in contatto con la fonte di calore prodotta dal malfunzionamento di un'apparecchiatura elettrica (corto circuito e/o riscaldamento di un elemento della batteria) avvenuto durante la ricarica delle batterie, così determinando un principio di incendio che si era poi facilmente propagato a causa della vicinanza di elevati carichi di incendio
(autocarro e materiale lavorato e semilavorato stoccato a ridosso dei muletti);
- nell'incendio andavano distrutti anche gli imballaggi semilavorati consegnati da RT
(di seguito senza indicazione del tipo sociale) a affinché li
[...] Parte_1
lavorasse;
- all'epoca del fatto, era assicurata da a cui il sinistro era stato denunciato;
RT CP_1
- lo Studio peritale Alfa Cinotti s.p.a. incaricato da riteneva che la causa dell'incendio fosse CP_1
da attribuirsi a un fenomeno di origine elettrica verificatosi durante le operazioni di ricarica della batteria di un carrello elevatore e quantificava i danni riportati dalla società assicurata in € 252.884;
- il 24.10.2018 e avevano sottoscritto atto di transazione e quietanza per la RT CP_1
somma predetta con espressa cessione di ogni diritto e azione di in favore di RT CP_1
ai fini del recupero delle somme pagate, come peraltro previsto ex lege dall'art. 1916 c.c.;
- il 2.11.2018 aveva corrisposto all'assicurata l'importo così concordato;
CP_1
- i tentavi di addivenire alla bonaria definizione della controversia avevano dato esito negativo.
L'attrice, dunque, agiva ai sensi dell'art. 1916 c.c. per ottenere il pagamento di quanto versato a titolo di indennizzo in forza della polizza e domandava che, accertata la responsabilità per quanto occorso in capo a ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2050 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. e/o Parte_1 dell'art. 1218 c.c. e/o, in via di estremo subordine, dell'art. 2041 c.c., la condannasse a corrisponderle la somma di € 252.884, oltre accessori, e a rimborsarle le spese peritali.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie per la mancata Parte_1 dimostrazione del fatto che l'incendio avesse avuto origine nelle parti del capannone oggetto del contratto di locazione e dunque nei luoghi soggetti alla sua custodia, dovendosi piuttosto individuare l'innesco in altri locali rimasti sotto la custodia della società proprietaria e dunque l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità anche a titolo contrattuale;
contestava la domanda di surrogazione anche nel quantum nonché la richiesta di rimborso delle spese peritali.
pagina 2 di 9 Istruita la causa mediante il deposito di documenti e l'espletamento di CTU affidata all'ing. Per_1
il Tribunale con la sentenza n. 624/2022 accoglieva le domande di parte attrice.
[...]
Il giudice riteneva condivisibile la collocazione dell'origine dell'incendio all'interno delle parti del capannone concesso in locazione da a in conformità a quanto rilevato CP_2 Parte_1
nella relazione tecnica redatta dai Carabinieri e dagli Ufficiali di P.G. Ispettori Antincendi (doc. 5, fasc.
, nonché l'ipotesi ricostruttiva secondo cui l'incendio si innescava per l'entrata in contatto tra CP_1
la fonte di calore prodotta dal malfunzionamento di apparecchiatura elettrica avvenuto durante la ricarica dei carrelli elevatori e la miscela gassosa prodotta dalle batterie in carica dei carrelli elevatori;
ipotesi, questa, che – escluse le altre possibili cause di incendio – era descritta nella relazione tecnica redatta dai Carabinieri e dagli Ufficiali di P.G. Ispettori Antincendi (doc. 5, cit.), era confermata dal
CTU e trovava ulteriore supporto nelle dichiarazioni rilasciate da (doc. 6, fasc. Testimone_1
il quale dichiarava di aver provveduto al collegamento dei muletti a batteria all'impianto di CP_1
ricarica la sera del 17.4.2017.
Il Tribunale rilevava, altresì, il mancato rispetto da parte di delle prescrizioni Parte_1
della normativa in materia di sicurezza relative alla metodologia di ricarica degli accumulatori dei carrelli elevatori, sulla scorta di quanto indicato nella relazione tecnica redatta dai Carabinieri e dagli
Ufficiali di P.G. Ispettori Antincendi (doc. 5, cit.), nonché la mancata richiesta di rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 139/2006, la mancata adozione di un piano di adeguamento di prevenzione incendi, la mancata valutazione dei rischi incendio di cui al d.lgs. n.
81/2008 e la mancata adozione di misure di protezione delle strutture;
circostanze, queste ultime, rilevate dai Vigli del Fuoco intervenuti sul luogo del sinistro nei verbali del 28.4.2017 e dell'8.5.2017
(doc. 1, fasc. e dal CTU. CP_1
Era quindi integrata la responsabilità ex art. 2051 c.c. di quale conduttrice e Parte_1
custode del capannone nel quale aveva avuto origine l'incendio, non avendo fornito la prova liberatoria del caso fortuito, nonché la generale responsabilità ex art. 2043 c.c. non avendo dimostrato di aver correttamente espletato tutte le attività di vigilanza, controllo e manutenzione imposte dalle disposizioni di prevenzione.
Il Tribunale riteneva, altresì, sussistente la responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050
c.c. atteso che l'attività di ricarica delle batterie dei carrelli elevatori non risultava essere stata condotta adempiendo alle prescrizioni di settore “procedendosi al contrario in modo non accorto, in assenza della dovuta diligenza ed in maniera incurante rispetto al possibile propagarsi di incendi ed esplosioni”, anche tenuto conto della presenza all'interno della struttura di materiale altamente infiammabile e di un autocarro (comprendente materiale altamente infiammabile, quale il gasolio)
pagina 3 di 9 parcheggiato irregolarmente all'interno del capannone nella adiacenze del prodotto finito e stoccato e attiguo all'area adibita a ricarica dei carelli elevatori.
Infine, sussisteva anche la responsabilità di natura contrattuale non avendo Parte_1
adempiuto agli obblighi assunti nei confronti della e non avendo dimostrato che la RT
mancata esecuzione della prestazione dovuta fosse derivata da impossibilità determinata da causa a lei non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c., ossia da causa estranea alla sua sfera di azione o dominio, che non avrebbe potuto evitare neanche utilizzando l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1176 c.c.
Pertanto, il Tribunale accoglieva la domanda di surrogazione di liquidando il danno in € CP_1
252.884 corrispondente all'importo versato nei confronti dell'assicurata a titolo di indennizzo, oltre accessori e regolava le spese secondo la soccombenza.
Avverso la sentenza proponeva appello affidandolo a due motivi di gravame, cui Parte_1 resisteva anche eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché CP_1 il passaggio in giudicato della sentenza in relazione all'addebito di responsabilità contrattuale e in ordine al quantum della condanna.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Erronea ricostruzione del fatto – violazione degli articoli 115 e 116 C.P.C. e degli articoli 2051,
2727 e 2729 Cod. Civ. in merito alla valutazione di fatti e di prove con conseguente illogicità della motivazione. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha localizzato la fonte di insorgenza dell'incendio nel capannone locato sebbene la relazione dei Carabinieri e degli Ufficiali di P.G.
Ispettori sia fondata su mere supposizioni e nonostante sia stata ritenuta insufficiente in CP_4 sede penale a fondare un addebito di responsabilità, peraltro “trascurando a priori e senza plausibili ragioni la concreta possibilità che tale fonte potesse essere individuata nella porzione dell'attiguo e comunicante locale mantenuto nella piena disponibilità della proprietaria locatrice” (p. 8 atto di appello);
2. Carenze istruttorie e disapplicazione degli articoli 115 e 116 C.P.C. L'appellante lamenta la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale volti a descrivere lo stato e l'utilizzo dei luoghi onde individuare esattamente le porzioni locate e quelle rimaste nella disponibilità della locatrice nonché le condizioni dei fabbricati, delle attrezzature e delle batterie dei muletti dopo l'incendio CP_2 onde poter verificare gli effetti, la natura e l'origine dell'incendio. In relazione allo stato delle batterie pagina 4 di 9 lamenta la mancata considerazione della circostanza che “all'esito dell'incendio, tutte – dicesi tutte – le batterie dei tre muletti si trovavano nelle stesse condizioni per cui ben difficilmente e fondatamente si può sostenere che da una batteria possa essersi generato l'incendio che ovviamente avrebbe lasciato tracce ben diverse nella batteria interessata” (p. 9 atto di appello). L'appellante rileva, inoltre, che, in disparte la CTU espletata da ritenersi del tutto irrilevante perché riportante unicamente il contenuto della relazione dei Carabinieri e degli Ufficiali di P.G. Ispettori Antincendi, in detta relazione si afferma che “difficilmente si riescono ad individuare con certezza ed ineluttabilità le cause dell'incendio” (p. 10 atto di appello) e che analogamente nelle relazioni dei Vigili del Fuoco si afferma che “visti i danni causati dall'incendio e lo stato dei luoghi l'identificazione delle cause certe non è stata possibile” (p. 11 atto di appello).
***
La Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., perché l'atto, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità, risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
I due motivi di appello ammettono un esame congiunto attenendo entrambi all'individuazione del luogo di innesco dell'incendio.
Si osservi preliminarmente che il contenuto di entrambi i motivi di gravame - afferenti, come detto, alla localizzazione della fonte dell'incendio e dunque la ravvisabilità di un nesso eziologico tra i danni prodottisi e un fatto ascrivile alla sfera di responsabilità della - rende palese Parte_1
l'infondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata da atteso che la contestazione si CP_1
incentra, in sostanza, sul nesso causale, ossia il presupposto su cui si fondano tutti i titoli di responsabilità dedotta, compresa quella da inadempimento contrattuale.
Tanto premesso, entrambi i motivi di appello non meritano accoglimento giacché infondati.
Si precisa fin d'ora che le porzioni di cui si componeva il complesso industriale interessato dall'incendio sono chiaramente e facilmente identificabili sulla scorta, in particolare, delle immagini
(mappa e planimetria) allegate al verbale delle sommarie informazioni rese da Persona_2
(cfr. doc. 4, p. 139 ss., fasc. Unipol), a cui la stessa relazione dei Carabinieri e degli Ufficiali di P.G.
Ispettori Antincendi (cfr. doc. 5, cit.) rimanda e a cui qui si fa riferimento.
Risulta pacifico che le porzioni rimaste in uso alla società proprietaria dell'immobile sono quelle ivi indicate rispettivamente con le lettere X e F, corrispondenti alle aree indicate anche da
[...]
come in uso alla società proprietaria seppur identificate con lettere differenti (cfr. doc. 3 Parte_1
pagina 5 di 9 “planimetria opificio in proprietà di sito in Longiano (FC), via Emilia, 2602” fasc. Controparte_2
. Risulta, pertanto, del tutto superflua la prova testimoniale della cui mancata Parte_1
assunzione si duole e diretta a descrivere lo stato e l'utilizzo dei luoghi al fine di Parte_1
individuare esattamente le porzioni locate e quelle rimaste nella disponibilità della locatrice.
Tanto premesso, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente ritenuto di localizzare la fonte dell'incendio nella porzione di capannone in uso a indicata con la lettera D, in Parte_1 cui avveniva l'attività di produzione, e di individuare la fonte dell'incendio nell'entrata in contatto tra la miscela gassosa prodotta dalle batterie dei carrelli elevatori in fase di ricarica e la fonte di calore prodottasi a seguito del malfunzionamento di una apparecchiatura elettrica, ovvero del corto circuito e/o riscaldamento di un elemento della batteria.
Molteplici elementi, che devono essere unitariamente apprezzati, concorrono a ritenere che tale ipotesi ricostruttiva sia più probabile che non.
In primo luogo, deve tenersi conto del fatto che nella immediatezza del fatto i Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo hanno desunto “dallo stato dei luoghi, rilevato all'arrivo sul posto e dalle verifiche effettuate nel corso dell'intervento” che “l'incendio sia partito dall'interno del capannone principale dove veniva effettuata la lavorazione del cartone, e successivamente propagatosi al materiale all'esterno a seguito del collasso delle pareti in pannelli sandwich” (doc. 1, cit.).
Inoltre, dalla relazione dei Carabinieri e degli Ufficiali di P.G. Ispettori Antincendi (cfr. doc. 5, cit.) – a ben vedere fondata non su mere supposizioni, bensì sull'attento esame delle circostanze del caso – emerge che “l'area che si ritiene essere stata sottoposta alla maggior quantità di calore…è compresa fra la zona dove erano parcheggiati i carrelli elevatori in ricarica (indicata come D1) e la zona di produzione ovvero la D5” (p. 3) e che tale area è stata individuata “analizzando i resti delle lamiere e di altri indizi quali la tipologia e consistenza della cenere ivi depositata, dalle importanti deformazioni delle travi in ferro poste a sostegno della struttura del tetto e dei resti di vetro fuso” (p. 4); infatti, lo stato delle lamiere, compresa quella posta a copertura del capannone, che si sgretolavano a differenza delle lamiere situate in luoghi differenti del medesimo capannone che mantenevano una consistenza fisica maggiore, lo stato del vetro delle finestre poste a confine fra la struttura D e la struttura A che risultava essersi fuso e lo stato del cemento armato indicavano che, in quella zona, la temperatura aveva raggiunto valori molto elevati.
Quanto all'individuazione delle cause di innesco, preme osservare che nella relazione in esame (doc. 5, cit.) è precisato che, pur dovendosi tener conto della devastazione causata dall'incendio che ha reso difficile la lettura dei resti dei materiali, “a) non sono state riscontrate palesi tracce riconducibili ad ingressi fraudolenti di terzi…; b) non sono state rilevate riconducibili a sostanze acceleranti
pagina 6 di 9 posizionate da terzi;
c) non sono state rilevate presenze di congegni e/o componenti costitutivi di eventuali ordigni esplosivi/incendiari” (p. 5), il quadro elettrico generale posizionato nel settore E1 non risultava completamento distrutto e dunque non era stato esposto a temperature elevatissime né poteva essere il punto di origine (p. 6), che l'ufficio era stato raggiunto e distrutto dalle fiamme ma solo dopo lo sviluppo dell'incendio, dovendosi quindi scartare l'ipotesi che l'incendio avesse avuto origine a seguito di un corto circuito avvenuto all'interno dell'ufficio (p. 7).
Tutto ciò valutato e considerato altresì che almeno due carrelli elevatori erano posti in configurazione di ricarica delle batterie (in particolare quello parcheggiato nella zona di produzione indicata con D5 e quello parcheggiato nella zona attigua agli uffici indicata con D1; la circostanza che vi fosse in carica anche un terzo carrello sempre posizionato nella zona D1 è riferita da cfr. Persona_2
verbale di sommarie informazioni sub doc. 4, p. 139 ss., fasc. , i Carabinieri e gli Ufficiali di Pt_2
P.G. Ispettori Antincendi addivengono alla conclusione che l'ipotesi “più accreditata e verosimile” (p.
7) resta che “l'incendio si sia sviluppato per una concomitanza di eventi e si ipotizza che verosimilmente la fonte di calore (ignitore) sia stata prodotta dal malfunzionamento di una apparecchiatura elettrica (corto circuito e/o riscaldamento di un elemento della batteria) avvenuto durante la ricarica delle batterie dei carrelli elevatori. L'ignitore, entrando in contatto con la miscela gassosa, l'ha innescata dando origine ad un principio di incendio che si è facilmente propagato a causa della vicinanza agli elevati carichi di incendio (autocarro e materiale lavorato e semilavorato stoccato a ridosso dei muletti” (p. 7).
Ora, la circostanza che i Vigili del Fuoco abbiano affermato che “visti i danni causati dall'incendio e lo stato dei luoghi l'identificazione delle cause certe non è stata possibile” (doc. 1, cit.) e che nella relazione dei Carabinieri e degli Ufficiali di P.G. Ispettori Antincendi si affermi che “difficilmente si riescono ad individuare con certezza ed ineluttabilità le cause dell'incendio” (doc. 5, cit.) non è significativa. Tali formule dubitative sono chiaramente giustificate dal fatto che rapporti e relazioni erano diretti all'autorità inquirente, vincolata ad una valutazione circa la sussistenza del reato “oltre ogni ragionevole dubbio” mentre il criterio probatorio in materia civile è costituito dalla regola del “più probabile che non”, il quale, tenuto conto di quanto sin qui osservato, nella fattispecie risulta ampiamente soddisfatto.
Peraltro, assume rilevanza la vicinanza cronologica tra la messa in carica dei carrelli elevatori da parte di tra le 19.30 e le 19.45 del giorno dell'incendio (doc. 6, fasc. e il Testimone_1 CP_1 divampare dell'incendio, che alle ore 21.30 era già conclamato (doc. 4, fasc. . CP_1
Non è sufficiente a superare le evidenze sin qui esaminate la circostanza dedotta dall'appellante secondo cui tale ipotesi ricostruttiva sarebbe smentita dal fatto che lo stato delle tre batterie dopo pagina 7 di 9 l'incendio risultava identico. Ora, premesso che l'appellante neppure indica quale stato avrebbe dovuto avere la batteria responsabile dell'innesco, il fatto che le batterie dei tre carrelli fossero nelle stesse condizioni è irrilevante, sia tenendo conto delle elevatissime temperature cui tutte le batterie furono sottoposte, sia perché l'incendio non fu causato direttamente dalla batteria di uno dei carrelli (che, in tal caso, avrebbe verosimilmente avuto un aspetto diverso dalle altre), bensì dal fatto che una fonte di calore (ignitore) prodotta dal malfunzionamento di una apparecchiatura elettrica (corto circuito e/o riscaldamento di un elemento della batteria) entrò in contatto con la miscela gassosa che fisiologicamente si sviluppa durante la carica delle batterie la innescò dando origine ad un principio di incendio che poi facilmente si propagò a causa della vicinanza con l'autocarro e materiali altamente infiammabili (doc. 5 cit.). Come precisano i Carabinieri nella relazione tecnica, è acclarato che durante la fase di ricarica dei carrelli elevatori si creino situazioni di altissimo rischio di esplosione ed incendio dovuto appunto alla fisiologica produzione della miscela gassosa.
Considerati unitariamente tutti questi elementi, risulta confermata l'ipotesi ricostruttiva formulata dal
Tribunale.
Peraltro, nell'appello non sono indicate le ragioni per le quali l'inizio di incendio dovrebbe essere collocato nei locali rimasti nella disponibilità della società proprietaria né assume rilevanza alcuna l'archiviazione disposta in sede penale, rispondendo il procedimento penale a criteri diversi da quelli che governano il processo civile, come già illustrato.
Infine, la prova testimoniale per la cui ammissione l'appellante insiste – in disparte che alcuni capitoli sono superflui avendo ad oggetto fatti pacifici o documentali ed altri sono inammissibili perché valutativi – sono nel complesso irrilevanti, perché, non essendo presente alcun teste al momento dello scoppio dell'incendio, i capitoli vertono su circostanze non dirimenti per provare una causa ed un punto d'innesco diversi da quelli che emergono dalla pluralità di indizi, precisi e concordanti, sopra esaminati.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
624/2022 del Tribunale di Forlì e la condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 delle spese di lite del grado che liquida in € 13.000 oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 21.1.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 9.4.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1364/2022 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Alessandro Mambelli e Sandro Mambelli
contro
:
Controparte_1
Avv.ti Luca Paltrinieri e Vincenzo Paltrinieri
Fatti di causa
Nell'anno 2019 (nel prosieguo solo ) conveniva in giudizio, Controparte_1 CP_1 avanti al Tribunale di Forlì, (di seguito, solo Parte_1 [...]
) esponendo che: Parte_1
- la sera del 17.4.2017 si era verificato un incendio, generalizzato e di difficile spegnimento, all'interno di un capannone di proprietà di (di seguito senza indicazione del tipo sociale) e concesso CP_2 in locazione a sito in un'area industriale in Longiano (FC); Parte_1
- la relazione d'intervento dei Vigili del Fuoco (doc. 1) attestava la presenza all'interno del capannone di alcuni muletti collegati agli impianti di ricarica e un autocarro, andati completamente distrutti;
- socio di aveva dichiarato di essersi recato in azienda attorno Testimone_1 Parte_1
alle ore 19.30 del 17.4.2017, di aver provveduto a fornire tensione a tutti i macchinari presenti e a collegare all'impianto i muletti elettrici per ricaricarne le batterie, di essersi allontanato alle ore 19.45 e pagina 1 di 9 di essere poi transitato di fronte all'azienda di nuovo alle ore 20.40, senza rilevare alcunché di anomalo;
- la relazione tecnica redatta dai Carabinieri e dagli Ufficiali di P.G. Ispettori Antincendi su incarico e delega del PM (doc. 5) nell'ambito del procedimento penale aperto per il reato di incendio colposo ex art. 449 c.p. (e poi conclusosi con l'archiviazione) ipotizzava che la miscela gassosa prodotta dagli accumulatori dei carrelli elevatori in fase di ricarica fosse entrata in contatto con la fonte di calore prodotta dal malfunzionamento di un'apparecchiatura elettrica (corto circuito e/o riscaldamento di un elemento della batteria) avvenuto durante la ricarica delle batterie, così determinando un principio di incendio che si era poi facilmente propagato a causa della vicinanza di elevati carichi di incendio
(autocarro e materiale lavorato e semilavorato stoccato a ridosso dei muletti);
- nell'incendio andavano distrutti anche gli imballaggi semilavorati consegnati da RT
(di seguito senza indicazione del tipo sociale) a affinché li
[...] Parte_1
lavorasse;
- all'epoca del fatto, era assicurata da a cui il sinistro era stato denunciato;
RT CP_1
- lo Studio peritale Alfa Cinotti s.p.a. incaricato da riteneva che la causa dell'incendio fosse CP_1
da attribuirsi a un fenomeno di origine elettrica verificatosi durante le operazioni di ricarica della batteria di un carrello elevatore e quantificava i danni riportati dalla società assicurata in € 252.884;
- il 24.10.2018 e avevano sottoscritto atto di transazione e quietanza per la RT CP_1
somma predetta con espressa cessione di ogni diritto e azione di in favore di RT CP_1
ai fini del recupero delle somme pagate, come peraltro previsto ex lege dall'art. 1916 c.c.;
- il 2.11.2018 aveva corrisposto all'assicurata l'importo così concordato;
CP_1
- i tentavi di addivenire alla bonaria definizione della controversia avevano dato esito negativo.
L'attrice, dunque, agiva ai sensi dell'art. 1916 c.c. per ottenere il pagamento di quanto versato a titolo di indennizzo in forza della polizza e domandava che, accertata la responsabilità per quanto occorso in capo a ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2050 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. e/o Parte_1 dell'art. 1218 c.c. e/o, in via di estremo subordine, dell'art. 2041 c.c., la condannasse a corrisponderle la somma di € 252.884, oltre accessori, e a rimborsarle le spese peritali.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie per la mancata Parte_1 dimostrazione del fatto che l'incendio avesse avuto origine nelle parti del capannone oggetto del contratto di locazione e dunque nei luoghi soggetti alla sua custodia, dovendosi piuttosto individuare l'innesco in altri locali rimasti sotto la custodia della società proprietaria e dunque l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità anche a titolo contrattuale;
contestava la domanda di surrogazione anche nel quantum nonché la richiesta di rimborso delle spese peritali.
pagina 2 di 9 Istruita la causa mediante il deposito di documenti e l'espletamento di CTU affidata all'ing. Per_1
il Tribunale con la sentenza n. 624/2022 accoglieva le domande di parte attrice.
[...]
Il giudice riteneva condivisibile la collocazione dell'origine dell'incendio all'interno delle parti del capannone concesso in locazione da a in conformità a quanto rilevato CP_2 Parte_1
nella relazione tecnica redatta dai Carabinieri e dagli Ufficiali di P.G. Ispettori Antincendi (doc. 5, fasc.
, nonché l'ipotesi ricostruttiva secondo cui l'incendio si innescava per l'entrata in contatto tra CP_1
la fonte di calore prodotta dal malfunzionamento di apparecchiatura elettrica avvenuto durante la ricarica dei carrelli elevatori e la miscela gassosa prodotta dalle batterie in carica dei carrelli elevatori;
ipotesi, questa, che – escluse le altre possibili cause di incendio – era descritta nella relazione tecnica redatta dai Carabinieri e dagli Ufficiali di P.G. Ispettori Antincendi (doc. 5, cit.), era confermata dal
CTU e trovava ulteriore supporto nelle dichiarazioni rilasciate da (doc. 6, fasc. Testimone_1
il quale dichiarava di aver provveduto al collegamento dei muletti a batteria all'impianto di CP_1
ricarica la sera del 17.4.2017.
Il Tribunale rilevava, altresì, il mancato rispetto da parte di delle prescrizioni Parte_1
della normativa in materia di sicurezza relative alla metodologia di ricarica degli accumulatori dei carrelli elevatori, sulla scorta di quanto indicato nella relazione tecnica redatta dai Carabinieri e dagli
Ufficiali di P.G. Ispettori Antincendi (doc. 5, cit.), nonché la mancata richiesta di rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 139/2006, la mancata adozione di un piano di adeguamento di prevenzione incendi, la mancata valutazione dei rischi incendio di cui al d.lgs. n.
81/2008 e la mancata adozione di misure di protezione delle strutture;
circostanze, queste ultime, rilevate dai Vigli del Fuoco intervenuti sul luogo del sinistro nei verbali del 28.4.2017 e dell'8.5.2017
(doc. 1, fasc. e dal CTU. CP_1
Era quindi integrata la responsabilità ex art. 2051 c.c. di quale conduttrice e Parte_1
custode del capannone nel quale aveva avuto origine l'incendio, non avendo fornito la prova liberatoria del caso fortuito, nonché la generale responsabilità ex art. 2043 c.c. non avendo dimostrato di aver correttamente espletato tutte le attività di vigilanza, controllo e manutenzione imposte dalle disposizioni di prevenzione.
Il Tribunale riteneva, altresì, sussistente la responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050
c.c. atteso che l'attività di ricarica delle batterie dei carrelli elevatori non risultava essere stata condotta adempiendo alle prescrizioni di settore “procedendosi al contrario in modo non accorto, in assenza della dovuta diligenza ed in maniera incurante rispetto al possibile propagarsi di incendi ed esplosioni”, anche tenuto conto della presenza all'interno della struttura di materiale altamente infiammabile e di un autocarro (comprendente materiale altamente infiammabile, quale il gasolio)
pagina 3 di 9 parcheggiato irregolarmente all'interno del capannone nella adiacenze del prodotto finito e stoccato e attiguo all'area adibita a ricarica dei carelli elevatori.
Infine, sussisteva anche la responsabilità di natura contrattuale non avendo Parte_1
adempiuto agli obblighi assunti nei confronti della e non avendo dimostrato che la RT
mancata esecuzione della prestazione dovuta fosse derivata da impossibilità determinata da causa a lei non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c., ossia da causa estranea alla sua sfera di azione o dominio, che non avrebbe potuto evitare neanche utilizzando l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1176 c.c.
Pertanto, il Tribunale accoglieva la domanda di surrogazione di liquidando il danno in € CP_1
252.884 corrispondente all'importo versato nei confronti dell'assicurata a titolo di indennizzo, oltre accessori e regolava le spese secondo la soccombenza.
Avverso la sentenza proponeva appello affidandolo a due motivi di gravame, cui Parte_1 resisteva anche eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché CP_1 il passaggio in giudicato della sentenza in relazione all'addebito di responsabilità contrattuale e in ordine al quantum della condanna.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Erronea ricostruzione del fatto – violazione degli articoli 115 e 116 C.P.C. e degli articoli 2051,
2727 e 2729 Cod. Civ. in merito alla valutazione di fatti e di prove con conseguente illogicità della motivazione. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha localizzato la fonte di insorgenza dell'incendio nel capannone locato sebbene la relazione dei Carabinieri e degli Ufficiali di P.G.
Ispettori sia fondata su mere supposizioni e nonostante sia stata ritenuta insufficiente in CP_4 sede penale a fondare un addebito di responsabilità, peraltro “trascurando a priori e senza plausibili ragioni la concreta possibilità che tale fonte potesse essere individuata nella porzione dell'attiguo e comunicante locale mantenuto nella piena disponibilità della proprietaria locatrice” (p. 8 atto di appello);
2. Carenze istruttorie e disapplicazione degli articoli 115 e 116 C.P.C. L'appellante lamenta la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale volti a descrivere lo stato e l'utilizzo dei luoghi onde individuare esattamente le porzioni locate e quelle rimaste nella disponibilità della locatrice nonché le condizioni dei fabbricati, delle attrezzature e delle batterie dei muletti dopo l'incendio CP_2 onde poter verificare gli effetti, la natura e l'origine dell'incendio. In relazione allo stato delle batterie pagina 4 di 9 lamenta la mancata considerazione della circostanza che “all'esito dell'incendio, tutte – dicesi tutte – le batterie dei tre muletti si trovavano nelle stesse condizioni per cui ben difficilmente e fondatamente si può sostenere che da una batteria possa essersi generato l'incendio che ovviamente avrebbe lasciato tracce ben diverse nella batteria interessata” (p. 9 atto di appello). L'appellante rileva, inoltre, che, in disparte la CTU espletata da ritenersi del tutto irrilevante perché riportante unicamente il contenuto della relazione dei Carabinieri e degli Ufficiali di P.G. Ispettori Antincendi, in detta relazione si afferma che “difficilmente si riescono ad individuare con certezza ed ineluttabilità le cause dell'incendio” (p. 10 atto di appello) e che analogamente nelle relazioni dei Vigili del Fuoco si afferma che “visti i danni causati dall'incendio e lo stato dei luoghi l'identificazione delle cause certe non è stata possibile” (p. 11 atto di appello).
***
La Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., perché l'atto, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità, risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
I due motivi di appello ammettono un esame congiunto attenendo entrambi all'individuazione del luogo di innesco dell'incendio.
Si osservi preliminarmente che il contenuto di entrambi i motivi di gravame - afferenti, come detto, alla localizzazione della fonte dell'incendio e dunque la ravvisabilità di un nesso eziologico tra i danni prodottisi e un fatto ascrivile alla sfera di responsabilità della - rende palese Parte_1
l'infondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata da atteso che la contestazione si CP_1
incentra, in sostanza, sul nesso causale, ossia il presupposto su cui si fondano tutti i titoli di responsabilità dedotta, compresa quella da inadempimento contrattuale.
Tanto premesso, entrambi i motivi di appello non meritano accoglimento giacché infondati.
Si precisa fin d'ora che le porzioni di cui si componeva il complesso industriale interessato dall'incendio sono chiaramente e facilmente identificabili sulla scorta, in particolare, delle immagini
(mappa e planimetria) allegate al verbale delle sommarie informazioni rese da Persona_2
(cfr. doc. 4, p. 139 ss., fasc. Unipol), a cui la stessa relazione dei Carabinieri e degli Ufficiali di P.G.
Ispettori Antincendi (cfr. doc. 5, cit.) rimanda e a cui qui si fa riferimento.
Risulta pacifico che le porzioni rimaste in uso alla società proprietaria dell'immobile sono quelle ivi indicate rispettivamente con le lettere X e F, corrispondenti alle aree indicate anche da
[...]
come in uso alla società proprietaria seppur identificate con lettere differenti (cfr. doc. 3 Parte_1
pagina 5 di 9 “planimetria opificio in proprietà di sito in Longiano (FC), via Emilia, 2602” fasc. Controparte_2
. Risulta, pertanto, del tutto superflua la prova testimoniale della cui mancata Parte_1
assunzione si duole e diretta a descrivere lo stato e l'utilizzo dei luoghi al fine di Parte_1
individuare esattamente le porzioni locate e quelle rimaste nella disponibilità della locatrice.
Tanto premesso, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente ritenuto di localizzare la fonte dell'incendio nella porzione di capannone in uso a indicata con la lettera D, in Parte_1 cui avveniva l'attività di produzione, e di individuare la fonte dell'incendio nell'entrata in contatto tra la miscela gassosa prodotta dalle batterie dei carrelli elevatori in fase di ricarica e la fonte di calore prodottasi a seguito del malfunzionamento di una apparecchiatura elettrica, ovvero del corto circuito e/o riscaldamento di un elemento della batteria.
Molteplici elementi, che devono essere unitariamente apprezzati, concorrono a ritenere che tale ipotesi ricostruttiva sia più probabile che non.
In primo luogo, deve tenersi conto del fatto che nella immediatezza del fatto i Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo hanno desunto “dallo stato dei luoghi, rilevato all'arrivo sul posto e dalle verifiche effettuate nel corso dell'intervento” che “l'incendio sia partito dall'interno del capannone principale dove veniva effettuata la lavorazione del cartone, e successivamente propagatosi al materiale all'esterno a seguito del collasso delle pareti in pannelli sandwich” (doc. 1, cit.).
Inoltre, dalla relazione dei Carabinieri e degli Ufficiali di P.G. Ispettori Antincendi (cfr. doc. 5, cit.) – a ben vedere fondata non su mere supposizioni, bensì sull'attento esame delle circostanze del caso – emerge che “l'area che si ritiene essere stata sottoposta alla maggior quantità di calore…è compresa fra la zona dove erano parcheggiati i carrelli elevatori in ricarica (indicata come D1) e la zona di produzione ovvero la D5” (p. 3) e che tale area è stata individuata “analizzando i resti delle lamiere e di altri indizi quali la tipologia e consistenza della cenere ivi depositata, dalle importanti deformazioni delle travi in ferro poste a sostegno della struttura del tetto e dei resti di vetro fuso” (p. 4); infatti, lo stato delle lamiere, compresa quella posta a copertura del capannone, che si sgretolavano a differenza delle lamiere situate in luoghi differenti del medesimo capannone che mantenevano una consistenza fisica maggiore, lo stato del vetro delle finestre poste a confine fra la struttura D e la struttura A che risultava essersi fuso e lo stato del cemento armato indicavano che, in quella zona, la temperatura aveva raggiunto valori molto elevati.
Quanto all'individuazione delle cause di innesco, preme osservare che nella relazione in esame (doc. 5, cit.) è precisato che, pur dovendosi tener conto della devastazione causata dall'incendio che ha reso difficile la lettura dei resti dei materiali, “a) non sono state riscontrate palesi tracce riconducibili ad ingressi fraudolenti di terzi…; b) non sono state rilevate riconducibili a sostanze acceleranti
pagina 6 di 9 posizionate da terzi;
c) non sono state rilevate presenze di congegni e/o componenti costitutivi di eventuali ordigni esplosivi/incendiari” (p. 5), il quadro elettrico generale posizionato nel settore E1 non risultava completamento distrutto e dunque non era stato esposto a temperature elevatissime né poteva essere il punto di origine (p. 6), che l'ufficio era stato raggiunto e distrutto dalle fiamme ma solo dopo lo sviluppo dell'incendio, dovendosi quindi scartare l'ipotesi che l'incendio avesse avuto origine a seguito di un corto circuito avvenuto all'interno dell'ufficio (p. 7).
Tutto ciò valutato e considerato altresì che almeno due carrelli elevatori erano posti in configurazione di ricarica delle batterie (in particolare quello parcheggiato nella zona di produzione indicata con D5 e quello parcheggiato nella zona attigua agli uffici indicata con D1; la circostanza che vi fosse in carica anche un terzo carrello sempre posizionato nella zona D1 è riferita da cfr. Persona_2
verbale di sommarie informazioni sub doc. 4, p. 139 ss., fasc. , i Carabinieri e gli Ufficiali di Pt_2
P.G. Ispettori Antincendi addivengono alla conclusione che l'ipotesi “più accreditata e verosimile” (p.
7) resta che “l'incendio si sia sviluppato per una concomitanza di eventi e si ipotizza che verosimilmente la fonte di calore (ignitore) sia stata prodotta dal malfunzionamento di una apparecchiatura elettrica (corto circuito e/o riscaldamento di un elemento della batteria) avvenuto durante la ricarica delle batterie dei carrelli elevatori. L'ignitore, entrando in contatto con la miscela gassosa, l'ha innescata dando origine ad un principio di incendio che si è facilmente propagato a causa della vicinanza agli elevati carichi di incendio (autocarro e materiale lavorato e semilavorato stoccato a ridosso dei muletti” (p. 7).
Ora, la circostanza che i Vigili del Fuoco abbiano affermato che “visti i danni causati dall'incendio e lo stato dei luoghi l'identificazione delle cause certe non è stata possibile” (doc. 1, cit.) e che nella relazione dei Carabinieri e degli Ufficiali di P.G. Ispettori Antincendi si affermi che “difficilmente si riescono ad individuare con certezza ed ineluttabilità le cause dell'incendio” (doc. 5, cit.) non è significativa. Tali formule dubitative sono chiaramente giustificate dal fatto che rapporti e relazioni erano diretti all'autorità inquirente, vincolata ad una valutazione circa la sussistenza del reato “oltre ogni ragionevole dubbio” mentre il criterio probatorio in materia civile è costituito dalla regola del “più probabile che non”, il quale, tenuto conto di quanto sin qui osservato, nella fattispecie risulta ampiamente soddisfatto.
Peraltro, assume rilevanza la vicinanza cronologica tra la messa in carica dei carrelli elevatori da parte di tra le 19.30 e le 19.45 del giorno dell'incendio (doc. 6, fasc. e il Testimone_1 CP_1 divampare dell'incendio, che alle ore 21.30 era già conclamato (doc. 4, fasc. . CP_1
Non è sufficiente a superare le evidenze sin qui esaminate la circostanza dedotta dall'appellante secondo cui tale ipotesi ricostruttiva sarebbe smentita dal fatto che lo stato delle tre batterie dopo pagina 7 di 9 l'incendio risultava identico. Ora, premesso che l'appellante neppure indica quale stato avrebbe dovuto avere la batteria responsabile dell'innesco, il fatto che le batterie dei tre carrelli fossero nelle stesse condizioni è irrilevante, sia tenendo conto delle elevatissime temperature cui tutte le batterie furono sottoposte, sia perché l'incendio non fu causato direttamente dalla batteria di uno dei carrelli (che, in tal caso, avrebbe verosimilmente avuto un aspetto diverso dalle altre), bensì dal fatto che una fonte di calore (ignitore) prodotta dal malfunzionamento di una apparecchiatura elettrica (corto circuito e/o riscaldamento di un elemento della batteria) entrò in contatto con la miscela gassosa che fisiologicamente si sviluppa durante la carica delle batterie la innescò dando origine ad un principio di incendio che poi facilmente si propagò a causa della vicinanza con l'autocarro e materiali altamente infiammabili (doc. 5 cit.). Come precisano i Carabinieri nella relazione tecnica, è acclarato che durante la fase di ricarica dei carrelli elevatori si creino situazioni di altissimo rischio di esplosione ed incendio dovuto appunto alla fisiologica produzione della miscela gassosa.
Considerati unitariamente tutti questi elementi, risulta confermata l'ipotesi ricostruttiva formulata dal
Tribunale.
Peraltro, nell'appello non sono indicate le ragioni per le quali l'inizio di incendio dovrebbe essere collocato nei locali rimasti nella disponibilità della società proprietaria né assume rilevanza alcuna l'archiviazione disposta in sede penale, rispondendo il procedimento penale a criteri diversi da quelli che governano il processo civile, come già illustrato.
Infine, la prova testimoniale per la cui ammissione l'appellante insiste – in disparte che alcuni capitoli sono superflui avendo ad oggetto fatti pacifici o documentali ed altri sono inammissibili perché valutativi – sono nel complesso irrilevanti, perché, non essendo presente alcun teste al momento dello scoppio dell'incendio, i capitoli vertono su circostanze non dirimenti per provare una causa ed un punto d'innesco diversi da quelli che emergono dalla pluralità di indizi, precisi e concordanti, sopra esaminati.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Atteso l'esito, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
624/2022 del Tribunale di Forlì e la condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 delle spese di lite del grado che liquida in € 13.000 oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 21.1.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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