Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4979 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. BRUNETTI FRANCESCA HERON PHILIP Parte_1
C.F. 1 ;
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. DE CESARE FRANCESCO;
Controparte 1
CP 2, AVV. CARNOVALE MARCELLO;
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229005540651/000, notificatagli da parte di in data 12.9.2022, Controparte_3
33420160002803629000 nn.con riferimento agli avvisi di addebito e
33420160002834963000.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notificazione degli avvisi di addebito deducendo di averne avuto conoscenza solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento opposta e la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' CP_2 ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti.
Si costituivano in giudizio sia l'CP_2 che l' CP_4 contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, chiedendo il rigetto.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
§§§§
Preliminarmente deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' [...]
Controparte_3 pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' CP_4 cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario. Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Sempre in via preliminare, occorre precisare che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale
(per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323-01). Ed infatti: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata" (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento); c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di ("asserita" o
"eventuale") notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 24.10.2022, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 12.9.2022.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, deve evidenziarsi che gli avvisi di addebito nn. 33420160002803629000 e
33420160002834963000, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, risultano regolarmente notificati all'opponente tramite pec. Ed invero, l'CP_2 ha prodotto l'accettazione e la consegna in formato XML della notifica di detti avvisi.
Si ritiene provata la notifica giacché il file xml ha valore legale in quanto previsto dall'art. 13 del "Provvedimento 16 aprile 2014 Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"; il file xml rientra, pertanto, tra i formati consentiti per i documenti informatici nel processo civile e penale.
Acclarata la ritualità della notifica degli atti prodromici, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La doglianza è fondata.
Risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive. Come ribadito, in atti vi è prova della regolare notifica degli avvisi di addebito nn. 33420160002803629000 notificato in data 29.7.2016 e
33420160002834963000 notificato in data 10.8.2016.
A tal proposito, deve tenersi conto della sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale a far data dall'8.03.2020 e fino al
31.08.2021 con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2, che: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal
31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale, poiché detto termine è spirato, per l'avviso di addebito n.
33420160002803629000 in data 6.6.2022, mentre per l'avviso di addebito n.
33420160002834963000 in data 17.6.2022 (prendendo come riferimento l'avviso di addebito più risalente notificato in data 11.10.2017), e dunque precedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data
12.9.2022.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (secondo i valori medi delle cause di previdenza, scaglione € 1.101 a € 5.200, senza fase istruttoria e con la riduzione del 30% per assenza di particolare complessità).
Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di CP 2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Anna
CAPUTO, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara non dovuti i crediti previdenziali di cui all'intimazione
03420229005540651000, con riferimento agli avvisi di addebito nn.
33420160002803629000 e 33420160002834963000;
- condanna l' Controparte_3 al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in €
619,15 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
compensa le spese nei confronti di CP 2
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 07/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO