TRIB
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/05/2024, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2366 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2366 /2023 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. CHIARANTI RENATO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: MODIFICA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO PROLE Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.11.2023 la ricorrente ha esposto:
-che a seguito di una convivenza more uxorio intercorsa tra la ricorrente ed il signor
è nato a [...], in data [...], il figlio Controparte_1 [...]
; Persona_1
-che con decreto emesso in data 06.11.2018, il Tribunale di Terni disponeva l'affidamento del figlio minore alla madre rimettendo alla stessa le decisioni di maggiore interesse per il minore, con diritto, dovere del padre di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio con possibilità di rivolgersi al giudice in caso di decisioni assunte dalla madre ritenute pregiudizievoli per il minore e con possibilità per il padre di vedere il figlio previo accordo con la madre;
-che il provvedimento è stato adottato previa verifica della situazione del figlio, residente dalla nascita con la mamma, e della cessazione di ogni frequentazione padre figlio dalla
Pasqua 2016, oltre che del mancato mantenimento del figlio da parte del padre;
- che dalla data di emissione del decreto la situazione non sarebbe mutata poiché il padre non avrebbe mai fatto visita al figlio né contribuito in alcun modo al suo mantenimento;
- che la ricorrente, desiderando recarsi all'estero per fare visita a parenti, aveva richiesto il rilascio di un passaporto per il minore, ma le autorità preposte non avevano accolto la domanda affermando che il decreto del Tribunale non avrebbe attribuito tale potere alla madre;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto l'emissione, anche inaudita altera parte, ad integrazione e precisazione di quanto disposto con il decreto del 06.11.20218, di essere autorizzata a chiedere il rilascio di passaporto per il figlio Persona_1
nato a [...], in data [...].
[...]
All'udienza di comparizione personale delle parti il resistente non è comparso e la ricorrente confermando la totale assenza del resistente dalla vita deli figlio, ha chiesto l'accoglimento della domanda, con successiva richiesta di rimettere la decisione al
Collegio, previa discussione orale.
Con provvedimento provvisorio la ricorrente è stata autorizzata a richiedere i documenti validi per l'espatrio per il figlio e la decisione è stata rimessa al Collegio.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente ritualmente citato e non comparso.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto. In considerazione dell'affidamento c.d. super esclusivo attributo alla madre, la stessa deve essere autorizzata a richiedere ogni documento valido per l'espatrio per il figlio, anche in assenza del consenso paterno.
Le spese di giudizio in considerazione della materia trattata e della mancata costituzione del resistente devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a precisazione del decreto di affidamento e mantenimento del figlio delle parti emesso dall'intestato Tribunale in data 6.11.2018:
autorizza a richiedere il rilascio del passaporto Parte_1
e dei documenti validi per l'espatrio per il figlio Persona_1
nato a [...], in data [...], anche in assenso di consenso paterno;
[...]
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 7.5.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2366 /2023 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. CHIARANTI RENATO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: MODIFICA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO PROLE Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.11.2023 la ricorrente ha esposto:
-che a seguito di una convivenza more uxorio intercorsa tra la ricorrente ed il signor
è nato a [...], in data [...], il figlio Controparte_1 [...]
; Persona_1
-che con decreto emesso in data 06.11.2018, il Tribunale di Terni disponeva l'affidamento del figlio minore alla madre rimettendo alla stessa le decisioni di maggiore interesse per il minore, con diritto, dovere del padre di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio con possibilità di rivolgersi al giudice in caso di decisioni assunte dalla madre ritenute pregiudizievoli per il minore e con possibilità per il padre di vedere il figlio previo accordo con la madre;
-che il provvedimento è stato adottato previa verifica della situazione del figlio, residente dalla nascita con la mamma, e della cessazione di ogni frequentazione padre figlio dalla
Pasqua 2016, oltre che del mancato mantenimento del figlio da parte del padre;
- che dalla data di emissione del decreto la situazione non sarebbe mutata poiché il padre non avrebbe mai fatto visita al figlio né contribuito in alcun modo al suo mantenimento;
- che la ricorrente, desiderando recarsi all'estero per fare visita a parenti, aveva richiesto il rilascio di un passaporto per il minore, ma le autorità preposte non avevano accolto la domanda affermando che il decreto del Tribunale non avrebbe attribuito tale potere alla madre;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto l'emissione, anche inaudita altera parte, ad integrazione e precisazione di quanto disposto con il decreto del 06.11.20218, di essere autorizzata a chiedere il rilascio di passaporto per il figlio Persona_1
nato a [...], in data [...].
[...]
All'udienza di comparizione personale delle parti il resistente non è comparso e la ricorrente confermando la totale assenza del resistente dalla vita deli figlio, ha chiesto l'accoglimento della domanda, con successiva richiesta di rimettere la decisione al
Collegio, previa discussione orale.
Con provvedimento provvisorio la ricorrente è stata autorizzata a richiedere i documenti validi per l'espatrio per il figlio e la decisione è stata rimessa al Collegio.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente ritualmente citato e non comparso.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto. In considerazione dell'affidamento c.d. super esclusivo attributo alla madre, la stessa deve essere autorizzata a richiedere ogni documento valido per l'espatrio per il figlio, anche in assenza del consenso paterno.
Le spese di giudizio in considerazione della materia trattata e della mancata costituzione del resistente devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a precisazione del decreto di affidamento e mantenimento del figlio delle parti emesso dall'intestato Tribunale in data 6.11.2018:
autorizza a richiedere il rilascio del passaporto Parte_1
e dei documenti validi per l'espatrio per il figlio Persona_1
nato a [...], in data [...], anche in assenso di consenso paterno;
[...]
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 7.5.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti