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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 611/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
21.3.2024
da
MI YL
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avvocati MORO GIANCARLO e CASAROTTO
ALESSANDRA, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Padova, Via Dante n. 80
-
con tro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentate pro tempore
- resistente –
rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli Avvocati CAPPELLUTI FRANCESCO e
SCHIAVULLI PASQUALE come da procura generale alle liti del 20.7.2009 a firma Notaio
C. Candiani di Venezia presso il cui ufficio in Venezia S. Croce n. 712 è elettivamente domiciliato
1 O G G ETTO : Prestazi one: i nden ni t à - ren d i t a vi t al i zi a INAI L o equi val ent e -
al t re i pot esi .
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
- accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata (“tendinopatia di De QU bilaterale”, n. 519872649 del
16.05.2023);
- conseguentemente dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo correlato al danno biologico permanente stimato nella misura del 7% per la patologia de qua (“tendinopatia di De QU
bilaterale”, n. 519872649 del 16.05.2023) ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio
2000, ovvero nella diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti che verranno effettuati in corso di causa;
- conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell'I.N.A.I.L. di erogare le prestazioni richieste e condannarsi lo stesso Istituto al pagamento di tali prestazioni in favore del ricorrente e quindi alla corresponsione dell'indennizzo rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata, per la malattia denunciata, nella misura del 7% o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà
ritenuta di giustizia, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla diagnosi al saldo effettivo.
Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Per parte resistente:
- respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
- Spese e compensi del giudizio come per legge;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
YL AM agiva in giudizio nei confronti dell'INAIL lamentando il mancato accoglimento in sede amministrativa della sua domanda tendente al riconoscimento dell'origine professionale della patologia (tendinopatia di De QU bilaterale)
diagnosticatagli nel 2022, da riferire all'esposizione – eventualmente anche come concausa –
2 subita in relazione all'esecuzione di manovre improprie, con l'utilizzo di molta forza delle mani e dei polsi, nella conduzione di carrello nonché alla continua e ripetitiva movimentazione manuale di carichi anche pesanti e posture incongrue nell'espletamento dell'attività lavorativa. Tutto questo avvenuto nello svolgimento delle sue mansioni come carrellista di cantiere rispettivamente alle dipendenze delle seguenti società datrici di lavoro:
▪ SOC. COOP. SATURNO SOCIETA' COOPERATIVA di Marghera (VE) (giugno 2018 –
dicembre 2022)
▪ INTRA SRL di Verona come operatore ecologico (aprile 2021 – 13 novembre 2023)
Il ricorrente veniva comandato, da entrambe le suddette, a svolgere la propria attività
lavorativa presso la società Carraro Group S.p.a. con sede in Campodarsego (PD), Via Olmo
n.39.
Concludeva, dunque, perché l'INAIL fosse condannato a corrispondergli l'indennizzo di legge rapportato al danno biologico stimato nella misura del 7%, ovvero nella diversa misura,
anche maggiore, ritenuta di giustizia, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Costituendosi in giudizio l'INAIL contestava le pretese del ricorrente.
Nel corso del giudizio veniva espletata la CTU medico-legale; quindi, non dato corso all'istruttoria orale richiesta da parte ricorrente, la causa, previo deposito di note conclusive,
perveniva in decisione all'udienza del 28/02/2025 ove veniva decisa con dispositivo e riserva di successivo deposito della motivazione, ex art. 429 c.p.c..
§ § § § § § § § § § § § § § § §
La domanda di cui al ricorso va accolta in quanto fondata.
La CTU svolta in corso di causa ha permesso di accertare che il ricorrente ha sviluppato la Tendinopatia di De QU bilaterale per la quale residua un danno biologico valutabile,
nella misura del 6%.
Quanto al nesso causale rispetto all'attività lavorativa svolta, come osservato dal CTU, il tipo di patologia sviluppata dal ricorrente è circoscrivibile a quelle che hanno un'origine
3 cosiddetta “multifattoriale”, ovverosia nella cui insorgenza contribuiscono in maniera significativa i rischi legati all'attività professionale ma anche i rischi non lavorativi legati all'individuo (e.g. sesso, età ecc.). Tra le attività lavorative che maggiormente espongono alla patogenesi di disturbi a carico degli arti superiori ci sono quelle che causano un sovraccarico biomeccanico di quell'area del corpo, ovvero, quelle mansioni che prevedono “compiti ciclici e ripetitivi, ad elevata frequenza che comportano posture incongrue e che non prevedono adeguate pause per il riposo muscolare” pertanto “[…] le alterazioni delle unità muscolo-
tendine, dei nervi e del sistema vascolare degli arti superiori […] se causate o aggravate da movimenti e/o sforzi ripetuti in ambiente lavorativo, vengono inquadrate come lavoro-
correlate”. Se questi fattori di rischio occupazionali sono sicuramente propri di un'ampia gamma di attività, il CTU individua però “tra le lavorazioni a rischio presunto di sovraccarico biomeccanico degli arti […] le lavorazioni “su linea” e cioè su catena di montaggio”, che corrispondono esattamente al tipo di lavorazioni svolte dal ricorrente. Più nello specifico va valorizzata la circostanza della mansione di carrellista in catena di montaggio del ricorrente,
che utilizzava “pressione, a mano aperta, su di un pomello posizionato sul volante del mezzo”
ed effettuava “[…] veloci movimenti di lateralizzazione del polso […]” con i quali era possibile “[…] eseguire una rapida rotazione del volante e quindi una veloce movimentazione del carrello.”, con movimenti che “[…] si ripetevano in modo continuativo per 8 ore al dì per
5 giorni alla settimana”. Ecco dunque che elementi quali la ripetitività, l'intensità e la durata della specifica mansione svolta, nonché il dettagliato e variegato riscontro diagnostico risultante dalle visite cui il ricorrente si è sottoposto nel corso degli anni, oltre alla dichiarazione di parziale inidoneità da parte del medico del lavoro competente quand'egli era ancora dipendente, hanno portato il CTU ritenere esistente la correlazione tra l'attività svolta e l'insorgenza della patologia, giudicando le limitazioni funzionali rilevate nel corso della visita medico-legale come corrispondenti ad una riduzione dell'integrità psicofisica del soggetto pari ad un Danno Biologico Permanente del 6%.
4 Tutto ciò premesso e considerato le conclusioni del CTU, dalle cui valutazioni mediche l'esposizione al rischio risulta pacifica, convincono il giudicante. Queste, infatti, valorizzano gli elementi indiziari coerenti con la natura professionale della patologia.
Parte resistente, con deposito di note autorizzate, contestava la CTU, in particolar modo circa l'effettiva movimentazione manuale dei carichi (non dichiarata in sede di visita Inail), la frequenza dell'utilizzo del pomello per la movimentazione del carrello, la durata dell'esposizione nel tempo e l'effettiva origine professionale della patologia stante l'ipotesi di una patogenesi artrosica non correlata all'attività lavorativa.
Quanto alle suddette si osserva quanto segue:
- il punto focale della relazione del CTU non è sicuramente la movimentazione manuale dei carichi quanto più la ripetitività e l'intensità dei movimenti eseguiti nei quali,
come evidenziato in sede di anamnesi e del tutto verosimile, era necessario imprimere considerevole forza con mani e polsi;
- non si afferma, poi, che la patologia possa essere di natura tale da escludere categoricamente eventuali concause, tant'è che il CTU stesso la definisce come
“multifattoriale”; si evidenzia però allo stesso tempo che, data la natura delle mansioni svolte quotidianamente dal ricorrente e la copiosa documentazione medica prodotta,
l'origine anche concausalmente professionale possa ritenersi accertata, ciò che è
sufficiente per l'operare della tutela INAIL;
- quanto poi alla durata dell'esposizione lavorativa, seppure ravvisabile un errore da parte del CTU quando parla di una durata ventennale dell'esposizione, c'è da dire che questa possa ritenersi comunque significativa, essendosi protratta per cinque anni.
Tenuto conto che le mansioni precedentemente svolte non sono da ritenersi come significative per esposizione al rischio, e per contro considerata la presenza di una dettagliata documentazione medica e, soprattutto, la certificazione di idoneità parziale da parte del medico del lavoro competente la quale collega direttamente la mansione svolta all'ingravescenza della patologia, tanto da non ritenere completamente idoneo
5 alla mansione il ricorrente e invitandolo ad astenersi da determinate lavorazioni, il nesso causale tra l'attività lavorativa e l'insorgenza della tecnopatia è da considerarsi provato a prescindere dall'errata affermazione del CTU.
Tutto ciò premesso consente di affermare che sussista il nesso causale tra la patologia del ricorrente e l'attività lavorativa svolta.
Conclusivamente, la domanda di cui al ricorso va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dei procuratori del ricorrente, che si sono dichiarati antistatari.
Le spese di CTU, poste a carico di INAIL stante la sua soccombenza, sono confermate nel quantum nella misura oggetto di liquidazione provvisoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna l'INAIL ad erogare a favore del ricorrente l'indennizzo rapportato ad invalidità del 6%, oltre interessi legali dal 121°
giorni dalla domanda amministrativa al saldo.
Condanna INAIL a rifondere ai procuratori del ricorrente, che si sono dichiarati antistatari, le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, da maggiorare del 30% ex art. 4, co. 1 bis,
DM 55/14, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni.
Venezia, 28/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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