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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 1215/2025
Tribunale di Napoli Nord TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza ha pronunciato il la seguente
DECRETO sul reclamo iscritto al n. 1215 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno
2025 proposto avverso il decreto emesso in data 10/3/2025 dal Giudice dott. Luciano Ferrara, con cui aveva dichiarato la inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nella procedura R.G. 58/2025
DA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata ad [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...]), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Mattiello (C.F. ) in virtù di procura C.F._3
in calce al ricorso;
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/3/2025, hanno Parte_1 Parte_2 adito l'intestato Tribunale per ottenere la riforma del decreto del 10/3/2025 che aveva dichiarato la inammissibilità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e inibito l'apertura della procedura.
Il provvedimento gravato era stato fondato esclusivamente sul disposto dell'art. 67 co. 4 CCII, così come novellato a seguito del cd. correttivo ter, secondo cui “La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”.
Secondo l'interpretazione fornita dal Giudice, la norma avrebbe avuto l'effetto di inibire la presentazione di una proposta che offrisse al creditore prelatizio una soddisfazione in tempi superiori
1 ai due anni dalla omologazione (“Rilevato che la moratoria proposta per il creditore ipotecario presenta un termine notevolmente superiore (sei anni) rispetto al termine biennale previsto dalla richiamata disposizione;
Ritenuta pertanto la sussistenza di tale profilo di inammissibilità della proposta ristrutturazione”).
Contro questo provvedimento sono insorti i debitori reclamanti, denunciando l'erronea interpretazione della norma promossa dal Giudice di prime cure.
Secondo i reclamanti, al termine “moratoria” dovrebbe essere assegnato il significato di sospensione temporanea dei pagamenti. Solo questa interpretazione sarebbe coerente con altre disposizioni dell'ordinamento, come l'art. 26 d.l. 83/2012, che aveva accordato la sospensione dei pagamenti delle rate di finanziamento alle PMI in crisi nel periodo covid;
sarebbe inoltre la più coerente con la ratio stessa della disciplina sul sovraindebitamento, volta a garantire al debitore il tempo necessario a riorganizzare le proprie risorse da destinare ai creditori.
Il Giudice sarebbe dunque incorso in un fraintendimento terminologico, per avere impropriamente sovrapposto il profilo della moratoria a quello della rateizzazione del debito unitario.
In ogni caso, i reclamanti hanno invocato il diritto ad ottenere la dichiarazione di apertura della procedura affinché la convenienza del piano fosse sottoposta al creditore ipotecario, secondo le scansioni procedimentali stabilite dall'art. 70 co. 7 CCII.
In conclusione, i reclamanti hanno insistito per l'apertura della procedura, in riforma del provvedimento reclamato, previa concessione delle opportune misure protettive, volte a sospendere l'esecuzione coattiva sull'immobile ipotecato.
Nelle more della comparizione, il Tribunale ha concesso le misure protettive invocate dalla parte;
quindi all'udienza dell'8/5/2025 si è riservato.
2. Tanto premesso, la decisione sul reclamo dipende da una unica questione giuridica, che attiene alla esatta interpretazione da attribuire all'art. 67 co. 4 CCII, ove è disciplinato l'istituto della moratoria biennale.
Le controversie, mai sopite, erano già sorte sulla lettura del vecchio art. 8 co. 4 L. 3/2012, ma sono destinate ridestarsi a seguito dell'intervento del cd. “correttivo ter” sul nuovo art. 67 co. 4 CCII.
Nell'analisi, non è possibile dunque prescindere da una prospettiva diacronica, necessaria alla ricostruzione del quadro normativo.
2.1. In principio, l'istituto della moratoria era stato introdotto nella L. 3/2012, già nel suo impianto originario.
Al comma 4 dell'art. 8 era stato stabilito che “La proposta di accordo con continuazione dell'attività
d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno
2 dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.
In aggiunta a questo comma, svariati anni più tardi, il d.l. 28/10/2020 n. 137, nell'anticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nel codice della crisi, ha introdotto il comma 1.ter nell'art.
8. Nel garantire nuove prerogative al debitore in regola con i pagamenti delle obbligazioni del mutuo ipotecario, aveva stabilito che “La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate
a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”.
2.2. Con l'entrata in vigore del codice della crisi, l'impianto normativo è parzialmente mutato.
Infatti l'art. 67 CCII, pur presentando un tenore testuale analogo al vecchio art. 8, in origine non aveva riprodotto alcuna previsione sulla moratoria nel pagamento dei creditori prelatizi.
Diversamente, era stata mantenuta la possibilità per il debitore in regola con i pagamenti del mutuo ipotecario di proseguire nelle scadenze dell'originario piano di ammortamento. Al comma 5 dell'art. 67 CCII è infatti stabilito che “È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”.
In assenza di alcuna previsione testuale, il dibattito sul valore della moratoria sembrava destinato all'esaurimento.
Solo con l'introduzione dell'ultimo correttivo sono mutati gli equilibri. Il d.lgs. 136/2024 ha novellato l'art. 67 co. 4 CCII con l'introduzione della previsione che “La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”.
2.3. La reintroduzione della moratoria ha sollevato nuovi interrogativi sulla portata e sui limiti dell'istituto.
Anzitutto, ci si è interrogati sulla natura della norma, ovvero se questa fosse di natura imperativa oppure derogabile nell'interesse del creditore. Inoltre, ci si è chiesti se la moratoria fosse da intendere come termine finale oppure come termine iniziale dei pagamenti, con la differenza che, in quest'ultima ipotesi, l'istituto si sarebbe risolto in un indubbio beneficio per il debitore anziché per il creditore.
3. Ad avviso di questo Tribunale, il biennio di moratoria deve essere necessariamente inteso come termine finale. Depongono in questa direzione una molteplicità di argomenti.
3 3.1. Anzitutto vale in questo senso l'analisi etimologica. Il termine “moratoria” deriva dal verbo latino “morari” con il significato di ritardare, sospendere: nel linguaggio giuridico, questa sospensione
è tradizionalmente riferita alla scadenza nell'adempimento di obbligazioni.
Sul piano testuale, la tesi prevalente interpreta la moratoria di pagamento dell'art. 67 co. 4 CCII come una sospensione nell'adempimento dell'obbligazione in favore dei creditori prelatizi, che attribuisce al debitore la facoltà di saldare il debito entro due anni, anziché alla scadenza, con un sostanziale differimento del termine finale di adempimento.
A questa tesi non hanno aderito i reclamanti, tesi a prospettare una diversa opzione interpretativa.
Secondo l'interpretazione promossa dalla parte, la moratoria avrebbe l'effetto di sospendere tout court il pagamento delle obbligazioni, con la conseguenza che durante il biennio di moratoria nulla sarebbe dovuto dal debitore. La moratoria opererebbe come una parentesi del rapporto, durante la quale l'obbligo di restituzione del debito sarebbe congelato per un periodo definito. A sostegno di questa tesi, ha citato le norme introdotte con gli artt. 26 d.l. 83/2012 e l'art. 65 d.l. 104/2020 le quali, nell'introdurre delle speciali moratorie nel pagamento delle rate di finanziamenti, palesavano la ratio legis di sollevare il debitore dal peso dei debiti in occasione di eventi eccezionali che avevano turbato il sereno assolvimento rateale dell'obbligazione.
In realtà, questa tesi riposa su un evidente fraintendimento del significato del termine moratoria. La sospensione invocata dai debitori, infatti, si fonda sul presupposto che il rapporto sia ancora in corso di esecuzione e che il pagamento delle rate proceda secondo il piano di ammortamento, che è anche il presupposto delle norme invocate. Qualora invece l'obbligazione sia già scaduta, per effetto della decadenza dal beneficio del termine, di regola il mutuatario ha l'onere di saldare il debito in un'unica soluzione: in questo caso, la sospensione dei pagamenti introdotta con la moratoria può attribuire il beneficio di posticipare l'adempimento nel tempo. La sospensione dei pagamenti deve essere intesa quindi come una sospensione della esigibilità del debito, già scaduto, che nei fatti equivale a un differimento del termine finale di adempimento.
3.2. Questa interpretazione letterale della norma è confortata anche sul piano sistematico.
Secondo un approccio sistematico, non va trascurato che l'istituto della moratoria è stato impiegato con il medesimo significato anche nella disciplina del nuovo concordato preventivo. In maniera analoga, l'art. 86 CCII stabilisce la facoltà per il proponente il concordato di prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori prelatizi, della quale non stabilisce la durata, e una speciale moratoria per il pagamento dei creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c. fino a sei mesi.
In tema di concordato preventivo, non si è mai dubitato del significato da attribuire alla moratoria, da intendere come differimento del termine finale di adempimento, secondo l'interpretazione che è stata comunemente adottata anche dalla giurisprudenza di legittimità.
4 Basti pensare che, anche a proposito della moratoria di pagamento stabilita nel precedente art. 186 bis co. 2 lett. c) L.F., sostanzialmente analogo al nuovo art. 86 CCII, la Corte di Cassazione aveva affermato che “Deve, pertanto, concludersi nel senso che, anche alla luce delle finalità perseguite dal legislatore con il decreto c.d. correttivo, così come esplicitate anche nella Relazione illustrativa, se la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, allora il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. 'liquidativo') equivale a soddisfazione non integrale di essi e ciò a causa della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto ai tempi
'normali') con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti”
(Cassazione civile, 18/06/2020, n. 11882).
Per restituire coerenza sistematica al testo normativo, l'interprete del codice della crisi non può esimersi dall'attribuire il medesimo significato anche alla moratoria inserita nei piani di ristrutturazione da sovraindebitamento. Diversamente opinando, assegnare alla moratoria significati diversi, in dipendenza dello strumento di ristrutturazione prescelto, attribuirebbe al codice della crisi un rimprovero di incoerenza, che non è accettabile per l'interprete.
3.3. L'interpretazione sistematica può essere condotta anche su una prospettiva diacronica.
Questa analisi rivela le differenze tra il nuovo art. 67 co. 4 CCII e il precedente art. 8 co. 4 L. 3/2012, che impongono di differenziare le fattispecie e di evitare indebite assimilazioni in via analogica.
Nell'impianto della precedente L. 3/2012, la moratoria era più breve, limitata alla durata di un solo anno;
inoltre non era previsto che fossero dovuti gli interessi legali per effetto della moratoria, come nel nuovo art. 67 co. 4 CCII. Infine, la legge non contemplava alcun trattamento differenziato per il debitore in regola con il pagamento delle obbligazioni in favore del creditore ipotecario, in virtù del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, come previsto dal successivo comma 5.
La comparazione tra le due norme rivela l'intenzione del legislatore di modificare la disciplina della moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati, con la conseguenza che all'interprete non è consentito ignorare l'evoluzione dell'istituto, trascinando indebitamente l'eredità ermeneutica della precedente legge del 2012 anche sotto la vigenza del codice della crisi.
In particolare, la doverosa corresponsione degli interessi legali, sconosciuta alla legge 3/2012, palesa l'intenzione del legislatore di compensare il sacrificio imposto al creditore prelatizio per la maggiore attesa nel conseguimento della disponibilità delle somme, rispetto ai tempi normali di pagamento, per effetto della omologazione della proposta. Inoltre, la legge in origine non contemplava un doppio binario per i debitori morosi e per quelli in regola con il piano di ammortamento, come invece è stato
5 pensato successivamente dal codice della crisi, accreditando ulteriormente la convinzione che il beneficio concesso al mutuatario moroso fosse limitato nel tempo da un termine finale.
3.4. Le criticità sollevate da questi indici normativi scoraggiano facili sovrapposizioni tra il nuovo art. 67 co. 4 CCII e il suo antecedente, contenuto nell'art. 8 co. 4 L. 3/2012.
Anche per questa ragione, il collegio ritiene che non sia condivisibile né applicabile alla fattispecie concreta il principio di diritto recentemente pronunciato dalla Suprema Corte, citato anche dalla parte reclamante in udienza, secondo cui “il termine (al massimo) annuale ex art. 8, comma 4, della legge
n. 3 del 2012, decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano («salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»)” (Cassazione civile,
11/04/2025, n. 9549).
L'evoluzione nella metamorfosi dell'istituto e le novità raccolte dal codice della crisi non consentono di estendere automaticamente le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte in merito al precedente art. 8 co. 4 L. 3/2012, che nella fattispecie non appaiono validamente applicabili.
3.5. Sul piano della intentio legis, la tesi prescelta trova conforto anche nei lavori preparatori al terzo correttivo.
Secondo la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, la riforma avrebbe aggiunto al comma 4 “un ultimo periodo al fine di risolvere il dubbio interpretativo emerso sull'ammissibilità di una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati o garantiti nell'ambito del piano di ristrutturazione del consumatore e sui suoi limiti temporali. Per garantire una maggiore efficacia alla procedura, rendendola così maggiormente appetibile, la moratoria è espressamente introdotta – o meglio re-introdotta in quanto prevista, per un anno dall'omologazione, nella legge n. 3 del 2012 – con la previsione del termine massimo di due anni. L'ampliamento del termine intende contemperare
l'esigenza di agevolare i processi di ristrutturazione con la necessità di approntare idonea tutela delle ragioni dei creditori che, nel piano del consumatore, non sono chiamati a votare il piano. Proprio a tutela delle ragioni dei creditori si stabilisce, altresì, la spettanza degli interessi legali durante il periodo di moratoria”.
La relazione illustrativa chiarisce e conferma che l'intervento del legislatore è stato mosso per offrire una maggiore e “idonea tutela” alle “ragioni dei creditori”, sprovvisti della facoltà di votare il piano, per i quali la reintroduzione della moratoria potrebbe rendere il piano di ristrutturazione
“maggiormente appetibile”.
3.6. Anche sul piano logico, la tesi va condivisa per la solidità delle sue argomentazioni.
6 Ragionando a contrario, seguendo cioè le premesse ermeneutiche dei reclamanti, la norma sarebbe priva di senso logico. In particolare, sarebbe illogica la previsione degli interessi legali, così come non avrebbe senso la previsione parallela di un doppio binario per il debitore in regola con i pagamenti del mutuo ipotecario. Se il biennio segnasse realmente un termine iniziale di pagamento, anziché un termine finale, sarebbe incentivato l'inadempimento e premiato il debitore inadempiente, rispetto a quello in regola con i pagamenti del mutuo: il debitore avrebbe la facoltà di dilazionare il pagamento del mutuo senza vincoli di tempo, anche oltre il piano di ammortamento originariamente stabilito, con l'ulteriore vantaggio di essere completamente esonerato dall'adempimento per una pausa di ben due anni.
La stessa interpretazione proposta dai reclamanti apparirebbe poi del tutto incoerente rispetto al significato che il medesimo istituto assume in altre parti del codice della crisi, specialmente in tema di concordato preventivo.
Infine, sempre sul piano logico, non si comprende quale contenuto dovrebbe contemplare la proposta di piano nei primi due anni dalla omologazione: se soddisfare altri creditori concorrenti durante la moratoria, sebbene non assistiti da cause legittime di prelazione, o se trascinare la procedura in una fase temporanea di assoluta inerzia, priva di giustificazione ragionevole. Entrambe le soluzioni non appaiono ammissibili, né auspicabili, accreditando ulteriormente la validità della opzione interpretativa seguita da questo Tribunale.
4. In definitiva, l'analisi conduce a interpretare il biennio di moratoria come un termine finale, che la legge assegna al debitore per il pagamento differito dei creditori prelatizi, entro due anni dalla omologazione del piano anziché alla scadenza.
Ciò nonostante, il reclamo va accolto.
4.1. Sebbene la legge assegni ad ogni creditore la facoltà di esprimersi sul contenuto della proposta e sulla convenienza del piano, secondo le scansioni procedimentali stabilite dall'art. 70 co. 3 CCII, tuttavia nella fattispecie al creditore è stato precluso l'esercizio di tale facoltà.
La garanzia del contraddittorio offre un equo contemperamento tra le esigenze del ceto creditorio e quelle del debitore a conseguire la ristrutturazione del debito.
Nel contraddittorio infatti è assicurato al creditore la possibilità di manifestare adesione al contenuto della proposta, anche quando il piano preveda una moratoria eccedente il limite temporale stabilito dalla legge, sul presupposto che solo il creditore sia in grado di sindacare e di ponderare al meglio la rispondenza ai propri interessi della proposta economica del debitore.
4.2. Queste conclusioni sono state ripetutamente confermate dalla giurisprudenza di legittimità.
Anche sotto la vigenza della L. 3/2012, non si dubitava della possibilità di derogare al termine annuale della moratoria stabilito dall'art. 8 co. 4, qualora il creditore prelatizio avesse aderito alla proposta,
7 rinunciando ad avanzare osservazioni critiche e avvalendosi di quelle “libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore” stabilite dal vecchio art. 12 bis (Cass. civ., 03/07/2019, n. 17834).
Più precisamente, era stato affermato che “negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto
a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore” (Cassazione civile, 28/10/2019, n. 27544).
Questo orientamento della giurisprudenza di legittimità è stato consacrato definitivamente dalla recente pronuncia del 23/12/2024, n. 34150.
In questa ordinanza la Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di piano del consumatore ex L.
3/2012, ha chiarito che “può essere legittimamente prevista una dilazione ultrannuale del pagamento dei crediti prelatizi, a condizione che sia loro assicurata la facoltà di esprimersi sulla convenienza della proposta;
facoltà che, in tale istituto, si concretizza nella possibilità di contestare 'la convenienza del piano', ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, L. n. 3/2012, al fine di suscitare il controllo del giudice circa la possibilità che quel credito 'sia soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria' di cui dagli artt. 14-ter e ss., L. cit.; controllo che, solo se in caso di esito positivo, può legittimare l'omologazione del piano medesimo”.
4.3. La possibilità di derogare ai termini della moratoria dipende dalle osservazioni sollevate dai creditori prelatizi, tanto sotto la vigenza della vecchia L. 3/2012 quanto del nuovo codice della crisi.
Il contraddittorio procedimentale disciplinato dall'art. 12 bis L. 3/2012, infatti, è sostanzialmente analogo a quello introdotto dal nuovo art. 70 CCII, che attribuisce ai creditori la facoltà di veicolare osservazioni al piano e di opporsi alla sua omologa. Analogo è anche il vaglio assegnato al giudicante che, in presenza di opposizioni e di rilievi sulla convenienza del piano, omologa il piano solo se reputa che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto in misura superiore alla alternativa della liquidazione controllata (art. 70 co. 7 CCII e art. 12 bis co. 4 L. 3/2012). Diversamente, in assenza di opposizioni, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, il giudicante omologa senza esprimere valutazioni di merito sulla sua convenienza.
Le indicazioni del legislatore e della giurisprudenza sono tese ad attribuire in maniera univoca al creditore il ruolo di arbitro esclusivo dei propri interessi. Da questa premessa discende che spetta soltanto al creditore l'onere di valutare ed eventualmente contestare il superamento del termine massimo di moratoria prescritto dalla legge.
8 4.4. Nella fattispecie, il decreto reclamato ha negato al debitore l'accesso alla procedura, sul solo rilievo del superamento del termine biennale di moratoria, ma non ha mai dato al creditore ipotecario la possibilità di esprimersi sulla convenienza della proposta o eventualmente di manifestare acquiescenza, anziché esprimere contestazioni.
Ne discende che il provvedimento reclamato debba essere cassato e, come conseguenza dell'accoglimento del reclamo, gli atti devono essere restituiti al giudice di prime cure per i provvedimenti conseguenti: vale in questo senso il disposto del novellato art. 70 co. 1 CCII, secondo cui “In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti”.
5. In assenza di controparti costituite nel presente procedimento, nulla si dispone in merito alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Pt_1
e così dispone:
[...] Parte_2
- Accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il decreto di inammissibilità reclamato;
- Rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Michelangelo Petruzziello
9
Tribunale di Napoli Nord TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza ha pronunciato il la seguente
DECRETO sul reclamo iscritto al n. 1215 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno
2025 proposto avverso il decreto emesso in data 10/3/2025 dal Giudice dott. Luciano Ferrara, con cui aveva dichiarato la inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nella procedura R.G. 58/2025
DA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata ad [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...]), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Mattiello (C.F. ) in virtù di procura C.F._3
in calce al ricorso;
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/3/2025, hanno Parte_1 Parte_2 adito l'intestato Tribunale per ottenere la riforma del decreto del 10/3/2025 che aveva dichiarato la inammissibilità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e inibito l'apertura della procedura.
Il provvedimento gravato era stato fondato esclusivamente sul disposto dell'art. 67 co. 4 CCII, così come novellato a seguito del cd. correttivo ter, secondo cui “La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”.
Secondo l'interpretazione fornita dal Giudice, la norma avrebbe avuto l'effetto di inibire la presentazione di una proposta che offrisse al creditore prelatizio una soddisfazione in tempi superiori
1 ai due anni dalla omologazione (“Rilevato che la moratoria proposta per il creditore ipotecario presenta un termine notevolmente superiore (sei anni) rispetto al termine biennale previsto dalla richiamata disposizione;
Ritenuta pertanto la sussistenza di tale profilo di inammissibilità della proposta ristrutturazione”).
Contro questo provvedimento sono insorti i debitori reclamanti, denunciando l'erronea interpretazione della norma promossa dal Giudice di prime cure.
Secondo i reclamanti, al termine “moratoria” dovrebbe essere assegnato il significato di sospensione temporanea dei pagamenti. Solo questa interpretazione sarebbe coerente con altre disposizioni dell'ordinamento, come l'art. 26 d.l. 83/2012, che aveva accordato la sospensione dei pagamenti delle rate di finanziamento alle PMI in crisi nel periodo covid;
sarebbe inoltre la più coerente con la ratio stessa della disciplina sul sovraindebitamento, volta a garantire al debitore il tempo necessario a riorganizzare le proprie risorse da destinare ai creditori.
Il Giudice sarebbe dunque incorso in un fraintendimento terminologico, per avere impropriamente sovrapposto il profilo della moratoria a quello della rateizzazione del debito unitario.
In ogni caso, i reclamanti hanno invocato il diritto ad ottenere la dichiarazione di apertura della procedura affinché la convenienza del piano fosse sottoposta al creditore ipotecario, secondo le scansioni procedimentali stabilite dall'art. 70 co. 7 CCII.
In conclusione, i reclamanti hanno insistito per l'apertura della procedura, in riforma del provvedimento reclamato, previa concessione delle opportune misure protettive, volte a sospendere l'esecuzione coattiva sull'immobile ipotecato.
Nelle more della comparizione, il Tribunale ha concesso le misure protettive invocate dalla parte;
quindi all'udienza dell'8/5/2025 si è riservato.
2. Tanto premesso, la decisione sul reclamo dipende da una unica questione giuridica, che attiene alla esatta interpretazione da attribuire all'art. 67 co. 4 CCII, ove è disciplinato l'istituto della moratoria biennale.
Le controversie, mai sopite, erano già sorte sulla lettura del vecchio art. 8 co. 4 L. 3/2012, ma sono destinate ridestarsi a seguito dell'intervento del cd. “correttivo ter” sul nuovo art. 67 co. 4 CCII.
Nell'analisi, non è possibile dunque prescindere da una prospettiva diacronica, necessaria alla ricostruzione del quadro normativo.
2.1. In principio, l'istituto della moratoria era stato introdotto nella L. 3/2012, già nel suo impianto originario.
Al comma 4 dell'art. 8 era stato stabilito che “La proposta di accordo con continuazione dell'attività
d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno
2 dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.
In aggiunta a questo comma, svariati anni più tardi, il d.l. 28/10/2020 n. 137, nell'anticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nel codice della crisi, ha introdotto il comma 1.ter nell'art.
8. Nel garantire nuove prerogative al debitore in regola con i pagamenti delle obbligazioni del mutuo ipotecario, aveva stabilito che “La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate
a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”.
2.2. Con l'entrata in vigore del codice della crisi, l'impianto normativo è parzialmente mutato.
Infatti l'art. 67 CCII, pur presentando un tenore testuale analogo al vecchio art. 8, in origine non aveva riprodotto alcuna previsione sulla moratoria nel pagamento dei creditori prelatizi.
Diversamente, era stata mantenuta la possibilità per il debitore in regola con i pagamenti del mutuo ipotecario di proseguire nelle scadenze dell'originario piano di ammortamento. Al comma 5 dell'art. 67 CCII è infatti stabilito che “È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”.
In assenza di alcuna previsione testuale, il dibattito sul valore della moratoria sembrava destinato all'esaurimento.
Solo con l'introduzione dell'ultimo correttivo sono mutati gli equilibri. Il d.lgs. 136/2024 ha novellato l'art. 67 co. 4 CCII con l'introduzione della previsione che “La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”.
2.3. La reintroduzione della moratoria ha sollevato nuovi interrogativi sulla portata e sui limiti dell'istituto.
Anzitutto, ci si è interrogati sulla natura della norma, ovvero se questa fosse di natura imperativa oppure derogabile nell'interesse del creditore. Inoltre, ci si è chiesti se la moratoria fosse da intendere come termine finale oppure come termine iniziale dei pagamenti, con la differenza che, in quest'ultima ipotesi, l'istituto si sarebbe risolto in un indubbio beneficio per il debitore anziché per il creditore.
3. Ad avviso di questo Tribunale, il biennio di moratoria deve essere necessariamente inteso come termine finale. Depongono in questa direzione una molteplicità di argomenti.
3 3.1. Anzitutto vale in questo senso l'analisi etimologica. Il termine “moratoria” deriva dal verbo latino “morari” con il significato di ritardare, sospendere: nel linguaggio giuridico, questa sospensione
è tradizionalmente riferita alla scadenza nell'adempimento di obbligazioni.
Sul piano testuale, la tesi prevalente interpreta la moratoria di pagamento dell'art. 67 co. 4 CCII come una sospensione nell'adempimento dell'obbligazione in favore dei creditori prelatizi, che attribuisce al debitore la facoltà di saldare il debito entro due anni, anziché alla scadenza, con un sostanziale differimento del termine finale di adempimento.
A questa tesi non hanno aderito i reclamanti, tesi a prospettare una diversa opzione interpretativa.
Secondo l'interpretazione promossa dalla parte, la moratoria avrebbe l'effetto di sospendere tout court il pagamento delle obbligazioni, con la conseguenza che durante il biennio di moratoria nulla sarebbe dovuto dal debitore. La moratoria opererebbe come una parentesi del rapporto, durante la quale l'obbligo di restituzione del debito sarebbe congelato per un periodo definito. A sostegno di questa tesi, ha citato le norme introdotte con gli artt. 26 d.l. 83/2012 e l'art. 65 d.l. 104/2020 le quali, nell'introdurre delle speciali moratorie nel pagamento delle rate di finanziamenti, palesavano la ratio legis di sollevare il debitore dal peso dei debiti in occasione di eventi eccezionali che avevano turbato il sereno assolvimento rateale dell'obbligazione.
In realtà, questa tesi riposa su un evidente fraintendimento del significato del termine moratoria. La sospensione invocata dai debitori, infatti, si fonda sul presupposto che il rapporto sia ancora in corso di esecuzione e che il pagamento delle rate proceda secondo il piano di ammortamento, che è anche il presupposto delle norme invocate. Qualora invece l'obbligazione sia già scaduta, per effetto della decadenza dal beneficio del termine, di regola il mutuatario ha l'onere di saldare il debito in un'unica soluzione: in questo caso, la sospensione dei pagamenti introdotta con la moratoria può attribuire il beneficio di posticipare l'adempimento nel tempo. La sospensione dei pagamenti deve essere intesa quindi come una sospensione della esigibilità del debito, già scaduto, che nei fatti equivale a un differimento del termine finale di adempimento.
3.2. Questa interpretazione letterale della norma è confortata anche sul piano sistematico.
Secondo un approccio sistematico, non va trascurato che l'istituto della moratoria è stato impiegato con il medesimo significato anche nella disciplina del nuovo concordato preventivo. In maniera analoga, l'art. 86 CCII stabilisce la facoltà per il proponente il concordato di prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori prelatizi, della quale non stabilisce la durata, e una speciale moratoria per il pagamento dei creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c. fino a sei mesi.
In tema di concordato preventivo, non si è mai dubitato del significato da attribuire alla moratoria, da intendere come differimento del termine finale di adempimento, secondo l'interpretazione che è stata comunemente adottata anche dalla giurisprudenza di legittimità.
4 Basti pensare che, anche a proposito della moratoria di pagamento stabilita nel precedente art. 186 bis co. 2 lett. c) L.F., sostanzialmente analogo al nuovo art. 86 CCII, la Corte di Cassazione aveva affermato che “Deve, pertanto, concludersi nel senso che, anche alla luce delle finalità perseguite dal legislatore con il decreto c.d. correttivo, così come esplicitate anche nella Relazione illustrativa, se la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, allora il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. 'liquidativo') equivale a soddisfazione non integrale di essi e ciò a causa della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto ai tempi
'normali') con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti”
(Cassazione civile, 18/06/2020, n. 11882).
Per restituire coerenza sistematica al testo normativo, l'interprete del codice della crisi non può esimersi dall'attribuire il medesimo significato anche alla moratoria inserita nei piani di ristrutturazione da sovraindebitamento. Diversamente opinando, assegnare alla moratoria significati diversi, in dipendenza dello strumento di ristrutturazione prescelto, attribuirebbe al codice della crisi un rimprovero di incoerenza, che non è accettabile per l'interprete.
3.3. L'interpretazione sistematica può essere condotta anche su una prospettiva diacronica.
Questa analisi rivela le differenze tra il nuovo art. 67 co. 4 CCII e il precedente art. 8 co. 4 L. 3/2012, che impongono di differenziare le fattispecie e di evitare indebite assimilazioni in via analogica.
Nell'impianto della precedente L. 3/2012, la moratoria era più breve, limitata alla durata di un solo anno;
inoltre non era previsto che fossero dovuti gli interessi legali per effetto della moratoria, come nel nuovo art. 67 co. 4 CCII. Infine, la legge non contemplava alcun trattamento differenziato per il debitore in regola con il pagamento delle obbligazioni in favore del creditore ipotecario, in virtù del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, come previsto dal successivo comma 5.
La comparazione tra le due norme rivela l'intenzione del legislatore di modificare la disciplina della moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati, con la conseguenza che all'interprete non è consentito ignorare l'evoluzione dell'istituto, trascinando indebitamente l'eredità ermeneutica della precedente legge del 2012 anche sotto la vigenza del codice della crisi.
In particolare, la doverosa corresponsione degli interessi legali, sconosciuta alla legge 3/2012, palesa l'intenzione del legislatore di compensare il sacrificio imposto al creditore prelatizio per la maggiore attesa nel conseguimento della disponibilità delle somme, rispetto ai tempi normali di pagamento, per effetto della omologazione della proposta. Inoltre, la legge in origine non contemplava un doppio binario per i debitori morosi e per quelli in regola con il piano di ammortamento, come invece è stato
5 pensato successivamente dal codice della crisi, accreditando ulteriormente la convinzione che il beneficio concesso al mutuatario moroso fosse limitato nel tempo da un termine finale.
3.4. Le criticità sollevate da questi indici normativi scoraggiano facili sovrapposizioni tra il nuovo art. 67 co. 4 CCII e il suo antecedente, contenuto nell'art. 8 co. 4 L. 3/2012.
Anche per questa ragione, il collegio ritiene che non sia condivisibile né applicabile alla fattispecie concreta il principio di diritto recentemente pronunciato dalla Suprema Corte, citato anche dalla parte reclamante in udienza, secondo cui “il termine (al massimo) annuale ex art. 8, comma 4, della legge
n. 3 del 2012, decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano («salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»)” (Cassazione civile,
11/04/2025, n. 9549).
L'evoluzione nella metamorfosi dell'istituto e le novità raccolte dal codice della crisi non consentono di estendere automaticamente le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte in merito al precedente art. 8 co. 4 L. 3/2012, che nella fattispecie non appaiono validamente applicabili.
3.5. Sul piano della intentio legis, la tesi prescelta trova conforto anche nei lavori preparatori al terzo correttivo.
Secondo la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, la riforma avrebbe aggiunto al comma 4 “un ultimo periodo al fine di risolvere il dubbio interpretativo emerso sull'ammissibilità di una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati o garantiti nell'ambito del piano di ristrutturazione del consumatore e sui suoi limiti temporali. Per garantire una maggiore efficacia alla procedura, rendendola così maggiormente appetibile, la moratoria è espressamente introdotta – o meglio re-introdotta in quanto prevista, per un anno dall'omologazione, nella legge n. 3 del 2012 – con la previsione del termine massimo di due anni. L'ampliamento del termine intende contemperare
l'esigenza di agevolare i processi di ristrutturazione con la necessità di approntare idonea tutela delle ragioni dei creditori che, nel piano del consumatore, non sono chiamati a votare il piano. Proprio a tutela delle ragioni dei creditori si stabilisce, altresì, la spettanza degli interessi legali durante il periodo di moratoria”.
La relazione illustrativa chiarisce e conferma che l'intervento del legislatore è stato mosso per offrire una maggiore e “idonea tutela” alle “ragioni dei creditori”, sprovvisti della facoltà di votare il piano, per i quali la reintroduzione della moratoria potrebbe rendere il piano di ristrutturazione
“maggiormente appetibile”.
3.6. Anche sul piano logico, la tesi va condivisa per la solidità delle sue argomentazioni.
6 Ragionando a contrario, seguendo cioè le premesse ermeneutiche dei reclamanti, la norma sarebbe priva di senso logico. In particolare, sarebbe illogica la previsione degli interessi legali, così come non avrebbe senso la previsione parallela di un doppio binario per il debitore in regola con i pagamenti del mutuo ipotecario. Se il biennio segnasse realmente un termine iniziale di pagamento, anziché un termine finale, sarebbe incentivato l'inadempimento e premiato il debitore inadempiente, rispetto a quello in regola con i pagamenti del mutuo: il debitore avrebbe la facoltà di dilazionare il pagamento del mutuo senza vincoli di tempo, anche oltre il piano di ammortamento originariamente stabilito, con l'ulteriore vantaggio di essere completamente esonerato dall'adempimento per una pausa di ben due anni.
La stessa interpretazione proposta dai reclamanti apparirebbe poi del tutto incoerente rispetto al significato che il medesimo istituto assume in altre parti del codice della crisi, specialmente in tema di concordato preventivo.
Infine, sempre sul piano logico, non si comprende quale contenuto dovrebbe contemplare la proposta di piano nei primi due anni dalla omologazione: se soddisfare altri creditori concorrenti durante la moratoria, sebbene non assistiti da cause legittime di prelazione, o se trascinare la procedura in una fase temporanea di assoluta inerzia, priva di giustificazione ragionevole. Entrambe le soluzioni non appaiono ammissibili, né auspicabili, accreditando ulteriormente la validità della opzione interpretativa seguita da questo Tribunale.
4. In definitiva, l'analisi conduce a interpretare il biennio di moratoria come un termine finale, che la legge assegna al debitore per il pagamento differito dei creditori prelatizi, entro due anni dalla omologazione del piano anziché alla scadenza.
Ciò nonostante, il reclamo va accolto.
4.1. Sebbene la legge assegni ad ogni creditore la facoltà di esprimersi sul contenuto della proposta e sulla convenienza del piano, secondo le scansioni procedimentali stabilite dall'art. 70 co. 3 CCII, tuttavia nella fattispecie al creditore è stato precluso l'esercizio di tale facoltà.
La garanzia del contraddittorio offre un equo contemperamento tra le esigenze del ceto creditorio e quelle del debitore a conseguire la ristrutturazione del debito.
Nel contraddittorio infatti è assicurato al creditore la possibilità di manifestare adesione al contenuto della proposta, anche quando il piano preveda una moratoria eccedente il limite temporale stabilito dalla legge, sul presupposto che solo il creditore sia in grado di sindacare e di ponderare al meglio la rispondenza ai propri interessi della proposta economica del debitore.
4.2. Queste conclusioni sono state ripetutamente confermate dalla giurisprudenza di legittimità.
Anche sotto la vigenza della L. 3/2012, non si dubitava della possibilità di derogare al termine annuale della moratoria stabilito dall'art. 8 co. 4, qualora il creditore prelatizio avesse aderito alla proposta,
7 rinunciando ad avanzare osservazioni critiche e avvalendosi di quelle “libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore” stabilite dal vecchio art. 12 bis (Cass. civ., 03/07/2019, n. 17834).
Più precisamente, era stato affermato che “negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto
a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore” (Cassazione civile, 28/10/2019, n. 27544).
Questo orientamento della giurisprudenza di legittimità è stato consacrato definitivamente dalla recente pronuncia del 23/12/2024, n. 34150.
In questa ordinanza la Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di piano del consumatore ex L.
3/2012, ha chiarito che “può essere legittimamente prevista una dilazione ultrannuale del pagamento dei crediti prelatizi, a condizione che sia loro assicurata la facoltà di esprimersi sulla convenienza della proposta;
facoltà che, in tale istituto, si concretizza nella possibilità di contestare 'la convenienza del piano', ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, L. n. 3/2012, al fine di suscitare il controllo del giudice circa la possibilità che quel credito 'sia soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria' di cui dagli artt. 14-ter e ss., L. cit.; controllo che, solo se in caso di esito positivo, può legittimare l'omologazione del piano medesimo”.
4.3. La possibilità di derogare ai termini della moratoria dipende dalle osservazioni sollevate dai creditori prelatizi, tanto sotto la vigenza della vecchia L. 3/2012 quanto del nuovo codice della crisi.
Il contraddittorio procedimentale disciplinato dall'art. 12 bis L. 3/2012, infatti, è sostanzialmente analogo a quello introdotto dal nuovo art. 70 CCII, che attribuisce ai creditori la facoltà di veicolare osservazioni al piano e di opporsi alla sua omologa. Analogo è anche il vaglio assegnato al giudicante che, in presenza di opposizioni e di rilievi sulla convenienza del piano, omologa il piano solo se reputa che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto in misura superiore alla alternativa della liquidazione controllata (art. 70 co. 7 CCII e art. 12 bis co. 4 L. 3/2012). Diversamente, in assenza di opposizioni, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, il giudicante omologa senza esprimere valutazioni di merito sulla sua convenienza.
Le indicazioni del legislatore e della giurisprudenza sono tese ad attribuire in maniera univoca al creditore il ruolo di arbitro esclusivo dei propri interessi. Da questa premessa discende che spetta soltanto al creditore l'onere di valutare ed eventualmente contestare il superamento del termine massimo di moratoria prescritto dalla legge.
8 4.4. Nella fattispecie, il decreto reclamato ha negato al debitore l'accesso alla procedura, sul solo rilievo del superamento del termine biennale di moratoria, ma non ha mai dato al creditore ipotecario la possibilità di esprimersi sulla convenienza della proposta o eventualmente di manifestare acquiescenza, anziché esprimere contestazioni.
Ne discende che il provvedimento reclamato debba essere cassato e, come conseguenza dell'accoglimento del reclamo, gli atti devono essere restituiti al giudice di prime cure per i provvedimenti conseguenti: vale in questo senso il disposto del novellato art. 70 co. 1 CCII, secondo cui “In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti”.
5. In assenza di controparti costituite nel presente procedimento, nulla si dispone in merito alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Pt_1
e così dispone:
[...] Parte_2
- Accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il decreto di inammissibilità reclamato;
- Rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Michelangelo Petruzziello
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