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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/06/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1568/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1568/2023
PROMOSSA DA
TA IN (c.f.: ) e (c.f.: C.F._1 Parte_1
), elettivamente domiciliati in Ragusa, Viale Nicola Colajanni C.F._2
n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Biazzo che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 rappresentati e difesi dal procuratore Marco Sirugo e dall'avv. Fabio Ferrara giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Marco Sirugo sito in Vittoria in Via Principe Umberto n. 112;
APPELLATI
pagina 1 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.09.2018 TA IN e Parte_1
hanno citato in giudizio e
[...] Controparte_1 Controparte_2
deducendo di avere acquistato da questi ultimi, con atto di compravendita rogato dal notaio in Vittoria in data 25.10.2017, la casa a piano terra ed area Persona_1
libera, composta da sei vani catastali e tre scoperti, sita in Vittoria alla Via Duca
D'Aosta n. 14, individuata al N.C.E.U. del Comune di Vittoria al foglio 212, mappale 12759 subalterno 1, P.T., categoria A/3, C1asse 3, vani 6, superficie catastale mq. 146, Rendita Catastale Euro 325,37; che il prezzo di acquisto, pari ad
Euro 110.000,00, era stato interamente corrisposto ai venditori Controparte_1
e a mezzo bonifico bancario;
che, alla fine del mese di
[...] Controparte_2
ottobre 2017, pochi giorni dopo l'acquisto dell'immobile, alla prima pioggia si erano manifestate copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto, nonostante i venditori avessero ampiamente rassicurato circa la perfetta coibentazione del tetto;
che, dopo avere immediatamente contattato il venditore CP_1 Controparte_1
per denunciare l'esistenza di vizi occulti, aveva con quest'ultimo concordato apposito appuntamento presso l'abitazione per il 2 novembre 2017 allorché il venditore dopo aver constatato la presenza delle infiltrazioni, ammetteva che CP_1
in passato non era stata fatta alcuna manutenzione del tetto;
che, dopo avere incaricato di comune accordo l'impresa edile al fine di effettuare i CP_3
lavori di manutenzione straordinaria del tetto, il non aveva ritenuto di CP_1
rimborsare il costo sostenuto per il suddetto intervento di manutenzione, stimato in
Euro 4.800,00, ad onta della diffida inoltratagli in data 30.11.2017 al fine di sollecitarne il rimborso;
che l'intervento manutentivo, che aveva riguardato soltanto pagina 2 di 14 una parte del tetto, non era apparso risolutivo del problema posto che le infiltrazioni si erano manifestate anche in altri ambienti della casa.
Tanto premesso, TA IN e hanno chiesto al Tribunale Parte_1
di disporre la riduzione del prezzo di vendita, ai sensi dell'art. 1492 c.c., nella misura di Euro 10.000,00, o di quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa,
e di condannare i venditori e ai sensi Controparte_1 Controparte_2
dell'art. 1494 c.c., al risarcimento dei danni nella misura di Euro 15.000,00, o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre la corresponsione delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio i venditori e Controparte_1 Controparte_2
contestando il merito delle avverse pretese e rilevando che l'immobile oggetto di compravendita era stato pubblicizzato, per il tramite di un mediatore all'uopo incaricato, al prezzo di Euro 125.000,00 successivamente ridotto ad Euro
100.000,00 a seguito dello sconto di Euro 25.000,00 in vista del possibile rifacimento del tetto di copertura;
che le parti contraenti avevano pattuito un prezzo di Euro 100.000,00 anche se i compratori odierni attori avevano chiesto di sottoscrivere dinanzi al notaio quale prezzo della vendita l'importo di Euro
110.000,00 al fine di ottenere un maggior credito dalla banca;
che, infatti, il giorno stesso dell'atto i compratori avevano restituito ad essi acquirenti, alla presenza sia del mediatore immobiliare sia dell'impiegato del notaio rogante Parte_2
, la residua somma di Euro 10.000,00; che prima di addivenire Persona_2
all'acquisto i compratori odierni attori avevano effettuato più sopralluoghi presso l'immobile in esame, avendo preso visione delle reali condizioni dello stesso;
che il mediatore aveva illustrato le caratteristiche dell'immobile e riferito Parte_2
che esso era stato costruito prima del 1967, come risulta anche dalla dichiarazione pagina 3 di 14 inserita nell'atto notarile;
che, effettivamente, pochi giorni dopo il rogito si erano verificate delle precipitazioni atmosferiche che, a detta dei compratori, avevano causato infiltrazioni;
che la parte acquirente, tuttavia, era stata resa ampiamente edotta circa il fatto che il tetto era particolarmente vetusto e che era stato fatto un intervento di semplice tamponatura delle liste;
che le lamentate infiltrazioni si erano verificate solo in alcuni punti dell'immobile e non necessitavano della sostituzione integrale del tetto di copertura;
che essi venditori, essendo residenti in [...]già da diversi anni, non visionavano l'immobile venduto da decenni e dunque non erano a conoscenza delle sue reali condizioni, a differenza degli attori i quali, avendo più volte visionato l'immobile, erano ben consapevoli delle condizioni dello stesso, evincibili peraltro dalle foto relative al tetto dell'immobile scattate prima della vendita.
Tanto premesso, i venditori e hanno Controparte_1 Controparte_2
chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto ritenute infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita con produzioni documentali,
l'interrogatorio formale del convenuto l'assunzione dei Controparte_1
testi mediatore immobiliare che ha curato la vicenda traslativa per Parte_2
cui è lite e che, per ciò che rileva nella presente sede, ha riferito che al momento della vendita l'immobile era in buone condizioni, , Testimone_1 CP_3
titolare della impresa edile che ha effettuato l'intervento sul tetto della casa, ed infine nella qualità di collaboratore del notaio che ha rogato atto;
è Persona_2
seguita infine la c.t.u. a firma arch. che ha accertato sia la Persona_3
sussistenza di infiltrazioni dovute a percolamento di acqua presenti in alcune parti interne della casa oggetto di lite, sia i lavori necessari per il ripristino, come da pagina 4 di 14 relativo computo metrico allegato, sia infine il valore dell'immobile al momento della vendita stimato in Euro 106.000,00.
Indi la causa è giunta in decisione ed è stata decisa dal Tribunale di Ragusa con sentenza n. 1031 del 2023, pubblicata in data 29 giugno 2023, con la quale sono state respinte le domande degli attori acquirenti TA IN e Parte_1
sulla base della seguente motivazione: “La domanda di parte attrice è
[...]
infondata e deve pertanto essere rigettata. Stabilisce l'art. 1491 c.c. che “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa;
parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”. A proposito della riconoscibilità del vizio in materia di vendita immobiliare, secondo la giurisprudenza di legittimità “la garanzia per i vizi redibitori non copre i rischi che l'acquirente per forza di cose assume acquistando un bene in relazione al quale il vizio che lo affetta sia da ritenere facilmente riconoscibile, cioè, individuabile con
l'ordinaria diligenza. Appare ragionevole ritenere che l'acquisto di un bene di vetusta costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante e che, anzi, ne porti i segni, resi evidenti dal modo d'essere del bene stesso, trattandosi di una costruzione (opera quanto mai sensibile all'usura del tempo per più note ragioni: la sua diuturna esposizione alle intemperie e ai movimenti tellurici, la sua struttura costituita da materiali compositi e degradabili, la presenza d'impianti tecnologici altamente logorabili, la sua destinazione alla sopportazione di carichi continuati, le tecniche in uso al tempo della sua messa in opera), possa far ritenere agevolmente riconoscibili vizi, anche importanti, che lo affettino. La circostanza che la parte degradata e bisognosa di ristrutturazione possa riguardare parti strutturali dell'edificio immediatamente non percepibili col senso della vista, quali,
pagina 5 di 14 a titolo d'esempio, il tetto, i solai o le fondamenta, appare, di conseguenza, irrilevante. L'accertamento che il giudice deve compiere, salvo, appunto, il caso che il venditore abbia garantito l'esenzione da vizi, deve consistere nella verifica e comparazione di plurimi dati fattuali sulla base dei quali possa affermarsi che il vizio avrebbe potuto essere riconosciuto dall'acquirente con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Un tale esame nel caso di specie non è stato effettuato. La
Corte d'appello si è limitata ad affermare, senza il supporto di una effettiva motivazione (che implica l'approntamento dì un percorso logico ripercorribile), che era stata garantita l'immediata abitabilità. In disparte, peraltro, va soggiunto che la circostanza che la parte danneggiata non era visibile dall'esterno, enfatizzata dalla sentenza impugnata non è risolutiva ed erroneamente preclude il vaglio di quegli indici sintomatici sopra evidenziati. Inoltre si fa, così, coincidere la riconoscibilità con la visibilità; essendo, invece, ben noto che riconoscibile non è solo il visibile, dovendosi considerare riconoscibile anche quel che è ragionevolmente prevedibile sulla base del complesso inferenziale del fatto e, per contro, il visibile non sempre è riconoscibile come vizio” (Cassazione, Sez. 2,
Sentenza n. 3348 del 2018). Alla luce del citato orientamento, dunque, in caso di acquisto di un bene di vetusta costruzione, la cui datazione non sia stata nascosta dalla parte alienante e che porti i segni dello scorrere del tempo, è più agevole riconoscere i vizi di cui il bene stesso è affetto. Pertanto, salvo che il venditore abbia garantito l'esenzione da vizi, il Giudice deve valutare se, in base ai dati fattuali a sua disposizione, il vizio fosse o meno riconoscibile adottando quel canone di ordinaria diligenza, ossia di media diligenza, che caratterizza la materia che ci occupa. Orbene, è anzitutto da escludere che i abbiano garantito che il tetto CP_1
dell'immobile venduto fosse in perfetto stato. Di tale garanzia non vi è, infatti,
pagina 6 di 14 menzione nell'atto di compravendita né risulta dalle prove testimoniali raccolte durante la fase istruttoria. Il testimone ha riferito di ricordare che Parte_2
spiegò di avere effettuato personalmente lavori di manutenzione, Controparte_1
in quanto artigiano edile, ma di non ricordare quali lavori abbia fatto (cfr. verbale
d'udienza del 23.2.2021). Il testimone ha riferito di non sapere Testimone_1
nulla circa il fatto che prima della compravendita Controparte_1
avesse detto a IN TA che il tetto era perfettamente coibentato (cfr. verbale d'udienza del 23.2.2021). Escluso, dunque, che i venditori abbiano garantito circa l'esenzione da vizi del tetto, occorre valutare i dati fattuali emersi dall'attività istruttoria per decidere se i vizi presenti sul tetto fossero o meno riconoscibili da parte degli acquirenti. Dalle foto allegate dal CTU emerge che diverse zone della casa presentano ampie macchie di umidità. Di tale circostanza gli attori avevano certamente conoscenza poiché il testimone ha Parte_2
riferito che prima della conclusione del contratto preliminare del 05.07.2017,
IN TA e visionavano l'immobile due o tre volte. Parte_1
Considerando poi che gli attori erano a conoscenza della risalente data di costruzione dell'immobile (nel contratto di compravendita è infatti indicato che fu costruito prima dell'1.9.1967), si può ritenere che essi, in mancanza di ogni garanzia di parte venditrice circa il buono stato del tetto, avrebbero potuto rendersi conto, adottando l'ordinaria diligenza, che le ampie macchie di umidità presenti sul tetto di un immobile costruito circa cinquant'anni prima erano la conseguenza di infiltrazioni piovane. Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea deve essere rigettata stante l'esclusione della garanzia, ai sensi dell'art. 1491 c.c., per vizi facilmente riconoscibili”.
pagina 7 di 14 TA IN e hanno impugnato la sentenza n. 1031 del 2023 Parte_1
da un lato deducendone la erroneità nella parte in cui il deciso aveva ritenuto la sussistenza della conoscibilità dei vizi afferenti la tenuta impermeabilizzante del tetto a seguito della natura di vetusta costruzione del bene oggetto della vicenda traslativa, per essersi le infiltrazioni manifestatesi pochi giorni dopo la conclusione della vendita a seguito di copiose piogge e per apparire il bene acquistato, come riferito dal teste in buone condizioni al momento della conclusione Pt_2
dell'affare, e dall'altro per avere ritenuto che i venditori nulla sapessero delle CP_1
reali condizioni del tetto ad onta del fatto che gli stessi avevano riferito di avere concesso il forte sconto del prezzo agli acquirenti, pari ad Euro 25.000,00, proprio in vista della ristrutturazione del tetto di cui non potevano pertanto sconoscere la precaria fattura in termini di coibentazione;
TA IN e Parte_1
hanno infine rilevato l'omessa pronuncia del deciso sulla autonoma domanda di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. sulla quale il Tribunale aveva obliterato qualsivoglia statuizione.
Si sono costituiti nel giudizio di appello i venditori e Controparte_1
contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto Controparte_2
del gravame: i hanno ribadito la correttezza del ragionamento palesato dal CP_1
Giudice di prime cure salvo rilevare, in seno alla comparsa di costituzione e risposta, che “le infiltrazioni lamentate da parte avversa hanno causato modestissimi danni quantificati dal CTU in soli 3.500,00 euro e che tale tipo di “danno” è assolutamente prevedibile per un immobile costruito prima del 1967 per come riferito dal CTU nel proprio elaborato peritale”.
Radicatosi il contraddittorio nel giudizio di appello, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione avvenuta all'udienza del 19 maggio 2025.
pagina 8 di 14 Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere accogliere l'appello proposto da
TA IN e nei limiti e per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Costituisce dato pacifico della presente controversia il fatto che l'immobile oggetto della vendita intercorsa tra le parti di causa sia stato interessato da infiltrazioni, avuto riguardo alle risultanze della c.t.u. espletata ed a quanto ammesso dalla stessa difesa dei venditori che ha giustificato l'esistenza delle modeste infiltrazioni CP_1
accertate dal c.t.u. per essere queste ultime prevedibili in un immobile, quale quello per cui è lite, costruito prima del 1967: la c.t.u. a firma arch. ha Persona_3
infatti accertato che “L'immobile oggetto di contenzioso è una casa terrana che presenta due differenti coperture a falda realizzate in epoche diverse. La prima, corrispondente ai vani salotto, letto matrimoniale e ingresso-disimpegno, presenta un manto di tegole del tipo coppo siciliano, ed è stata oggetto di recente manutenzione, come da documentazione agli atti e non manifesta alcun segno di infiltrazione. La seconda, corrispondente alla parte posteriore dell'immobile in cui si trovano i locali wc, lavanderia, cucina, letto singolo e disimpegno, presenta delle zone ammalorate nella parte superiore della muratura in corrispondenza del solaio di copertura, riconducibili a infiltrazioni d'acqua dal tetto. Si è proceduto ad analizzare puntualmente ogni singolo ambiente al fine di valutare l'entità delle infiltrazioni, attraverso un'ispezione sia all'interno che all'esterno dell'immobile, con l'ausilio di una scala, realizzando contestualmente un report fotografico utile per documentare quanto presente. Alla data del sopralluogo si è rilevato che i punti dove sono maggiormente visibili le infiltrazioni corrispondono ai seguenti ambienti:
1. Vano wc: parte superiore del muro, a confine con il vano letto matrimoniale e cavedio interno (foto 1 e 2, Allegato B);
2. Disimpegno: parte superiore del muro nell'angolo di intersezione tra il cavedio interno, cucina e
pagina 9 di 14 lavanderia (foto 3 e 4, Allegato B);
3. Cucina: angolo superiore del muro in prossimità dell'infisso che conduce al cavedio interno (foto 5, Allegato B);
4. Letto doppio: intradosso del solaio di copertura, in prossimità della porta di accesso al vano (foto 6 e 7, Allegato B)”, il che non lascia adito ad alcun dubbio circa l'esistenza di vizi redibitori della cosa venduta, secondo quanto stabilito dall'art. 1490 c.c., in presenza dei quali gli acquirenti hanno chiesto la riduzione del prezzo.
Costituisce poi fatto ammesso dallo stesso convenuto in Controparte_1
sede di interrogatorio formale che tali vizi sono stati prontamente denunciati dagli acquirenti odierni appellanti e che lo stesso si sia mostrato disponibile ad CP_1
effettuare un sopralluogo congiunto ai primi di novembre del 2017; altro dato che può reputarsi incontrovertibile è lo stato di buona manutenzione in cui versava l'immobile, ivi compreso la copertura in tegole, al momento delle visite poste in essere dai compratori al fine di addivenire all'acquisto, come si evince sia dal corredo fotografico allegato alla c.t.u. che dall'affermazione del teste Pt_2
mediatore immobiliare che ha curato la vicenda traslativa per cui è lite e
[...]
che ha riferito che al momento della vendita l'immobile era in buone condizioni.
Tale ultima affermazione è ad avviso della Corte rivelatrice del fatto che gli acquirenti TA IN e , contrariamente a quanto affermato Parte_1
dal Giudice di prime cure, non erano a conoscenza al momento dell'effettuazione delle visite preliminari ed al momento del successivo acquisto, dello stato di cattiva coibentazione del tetto, essendosi le infiltrazioni verificatesi a fine ottobre 2017 pochi giorni dopo la stipula del rogito quando oramai l'effetto traslativo del bene si era verificato: cade pertanto l'applicazione al caso in esame dell'art. 1491 c.c., non essendo i vizi afferenti lo stato del tetto né conosciuti ne riconoscibili ad opera degli acquirenti TA IN e , non potendosi a tal riguardo Parte_1
pagina 10 di 14 condividere la soluzione data al caso in esame dal Tribunale che ha fatto automaticamente discendere dalla data di costruzione del manufatto per cui è lite, da ancorare a prima del 1967, la conoscibilità dei predetti vizi, nonostante lo stato di ordine e di buona fattura in cui versavano gli ambienti interni della casa prima di essere investiti dalle infiltrazioni provenienti dal tetto e nonostante la mancanza di alcuna allegazione sul punto prospettata dalla parte veditrice sulla quale gravava, come correttamente evidenziato dalla difesa degli appellanti, il relativo onere della prova.
Va pertanto accolta la domanda di riduzione del prezzo pari al costo delle opere indicate nell'apposito computo metrico allegato alla relazione peritale con la lettera
“D”, opere che il c.t.u. ha esplicitato nei seguenti termini: “Al fine di determinare i lavori occorrenti per l'eliminazione delle infiltrazioni, è necessario intervenire prioritariamente sulla copertura e successivamente all'interno degli ambienti per il ripristino e la sanificazione dei luoghi rendendo gli stessi salubri.
1. Vano wc: svellimento del manto di tegole del tipo marsigliese, accatastamento in luogo vicino per successivo riposizionamento. Pulizia della copertura da eventuali corpi estranei, applicazione di guaina bituminosa posata in opera a caldo con giunti soprapposti con opportuni risvolti di raccordo con le pareti e riposizionamento delle tegole precedentemente divelte.
2. Disimpegno e Cucina: l'intervento risolutivo al problema dell'infiltrazione interessa entrambi gli ambienti, in quanto la manifestazione della stessa è localizzata in prossimità del canale di compluvio delle falde di copertura tra cucina e disimpegnoletto doppio. È necessario lo svellimento di una fascia di tegole di tipo marsigliese su entrambe le falde, accatastamento delle stesse in luogo vicino per successivo riposizionamento, rimozione del “film plastico” posizionato approssimativamente nel canale di
pagina 11 di 14 compluvio, pulizia da eventuali corpi estranei, applicazione di guaina bituminosa, in prossimità della fascia a confine e terminale e nel canale di compluvio, posata in opera a caldo con giunti soprapposti con opportuni risvolti di raccordo con le pareti, e riposizionamento delle tegole precedentemente divelte. Si ritiene opportuno effettuare una manutenzione nel punto di collegamento del pluviale al muro, in quanto lo stesso si presenta vetusto e da sostituire.
3. Letto doppio: Anche in questo caso, è necessario lo svellimento di una fascia di tegole di tipo marsigliese sulla falda, accatastamento in luogo vicino delle stesse per successivo riposizionamento, pulizia da eventuali corpi estranei, applicazione di guaina bituminosa sull'intera copertura, posata in opera a caldo con giunti soprapposti con opportuni risvolti di raccordo con le pareti e riposizionamento delle tegole precedentemente divelte. Successivamente per tutti gli ambienti in oggetto, si procederà alla pulizia delle parti interne dalle muffe con apposito pulitore fungicida
e alla successiva posa della finitura interna con tonachino naturale, traspirante, antimuffa”; il costo ammonta ad Euro 3.571,05 da ragguagliare, tenuto conto del trascorrere del tempo e dell'aumento dei prezzi, all'importo di Euro 4.000,00 che guarda caso costituisce la differenza tra il prezzo pattuito per la compravendita
(Euro 110.000,00) ed il valore attribuito all'immobile per cui è lite dallo stesso c.t.u.
(Euro 106.000,00).
Al contrario va disattesa la seconda domanda azionata dagli acquirenti TA
IN e avverso i venditori e Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto il risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., Controparte_2
domanda che, sebbene passibile di essere azionata “in ogni caso”, come afferma l'incipit della norma, necessita ciononostante di adeguata e rigorosa prova nella specie non fornita, bastando nel caso in esame a ristorare la posizione giuridica pagina 12 di 14 soggettiva sostanziale dei danneggiati odierni appellati, in virtù del principio del danno effettivo, la semplice manutenzione del tetto nelle modalità evidenziate dal c.t.u. in atti.
Quanto infine al regime delle spese di lite la Corte reputa che, avuto riguardo alla reciproca soccombenza tra le parti ed al riconoscimento delle ragioni degli appellanti in misura assai ridotta rispetto alla domanda, esse vadano compensate in ragione della metà, salvo addossare la rimanente metà a carico degli appellati e - i quali ove avessero ristorato da Controparte_1 Controparte_2
subito agli acquirenti i danni di cui al preventivo redatto dalla impresa edile avrebbero evitato l'odierno defatigante contenzioso - nella misura CP_3
di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle controversie il cui valore va da Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1568/2023 R.G., così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto da TA IN e
[...]
nei confronti di e ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1031 del 2023, pubblicata in data 29 giugno 2023, condanna e Controparte_1
in solido al pagamento della somma di Euro 4.000,00 in Controparte_2
favore di TA IN e , oltre la debenza degli interessi Parte_1
legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
pagina 13 di 14 2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. azionata dagli appellanti TA IN e avverso gli appellati Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
3. Compensate per metà le spese di lite tra le parti di causa, condanna
[...]
e in solido al pagamento in favore degli Controparte_1 Controparte_2
appellanti TA IN e delle spese processuali del Parte_1
primo grado e del presente grado di giudizio nella rimanente metà, spese liquidate in tale misura quanto al primo grado in Euro 118,50 per esborsi e in
Euro 1.276,00 per compenso di avvocato (di cui euro 212,50 per la fase di studio, euro 212,50 per la fase introduttiva, euro 425,50 per la fase istruttoria ed euro 425,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, e quanto al presente grado in Euro 177,75 per esborsi ed Euro 1.457,50 per compenso di avvocato (di cui euro 268,00 per la fase di studio, euro 268,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase di trattazione ed euro 425,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4. Pone definitivamente e per intero le spese della c.t.u., nella misura già liquidata, a carico di e in via Controparte_1 Controparte_2
solidale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 30 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1568/2023
PROMOSSA DA
TA IN (c.f.: ) e (c.f.: C.F._1 Parte_1
), elettivamente domiciliati in Ragusa, Viale Nicola Colajanni C.F._2
n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Biazzo che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(c.f.: ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 rappresentati e difesi dal procuratore Marco Sirugo e dall'avv. Fabio Ferrara giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Marco Sirugo sito in Vittoria in Via Principe Umberto n. 112;
APPELLATI
pagina 1 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.09.2018 TA IN e Parte_1
hanno citato in giudizio e
[...] Controparte_1 Controparte_2
deducendo di avere acquistato da questi ultimi, con atto di compravendita rogato dal notaio in Vittoria in data 25.10.2017, la casa a piano terra ed area Persona_1
libera, composta da sei vani catastali e tre scoperti, sita in Vittoria alla Via Duca
D'Aosta n. 14, individuata al N.C.E.U. del Comune di Vittoria al foglio 212, mappale 12759 subalterno 1, P.T., categoria A/3, C1asse 3, vani 6, superficie catastale mq. 146, Rendita Catastale Euro 325,37; che il prezzo di acquisto, pari ad
Euro 110.000,00, era stato interamente corrisposto ai venditori Controparte_1
e a mezzo bonifico bancario;
che, alla fine del mese di
[...] Controparte_2
ottobre 2017, pochi giorni dopo l'acquisto dell'immobile, alla prima pioggia si erano manifestate copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto, nonostante i venditori avessero ampiamente rassicurato circa la perfetta coibentazione del tetto;
che, dopo avere immediatamente contattato il venditore CP_1 Controparte_1
per denunciare l'esistenza di vizi occulti, aveva con quest'ultimo concordato apposito appuntamento presso l'abitazione per il 2 novembre 2017 allorché il venditore dopo aver constatato la presenza delle infiltrazioni, ammetteva che CP_1
in passato non era stata fatta alcuna manutenzione del tetto;
che, dopo avere incaricato di comune accordo l'impresa edile al fine di effettuare i CP_3
lavori di manutenzione straordinaria del tetto, il non aveva ritenuto di CP_1
rimborsare il costo sostenuto per il suddetto intervento di manutenzione, stimato in
Euro 4.800,00, ad onta della diffida inoltratagli in data 30.11.2017 al fine di sollecitarne il rimborso;
che l'intervento manutentivo, che aveva riguardato soltanto pagina 2 di 14 una parte del tetto, non era apparso risolutivo del problema posto che le infiltrazioni si erano manifestate anche in altri ambienti della casa.
Tanto premesso, TA IN e hanno chiesto al Tribunale Parte_1
di disporre la riduzione del prezzo di vendita, ai sensi dell'art. 1492 c.c., nella misura di Euro 10.000,00, o di quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa,
e di condannare i venditori e ai sensi Controparte_1 Controparte_2
dell'art. 1494 c.c., al risarcimento dei danni nella misura di Euro 15.000,00, o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre la corresponsione delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio i venditori e Controparte_1 Controparte_2
contestando il merito delle avverse pretese e rilevando che l'immobile oggetto di compravendita era stato pubblicizzato, per il tramite di un mediatore all'uopo incaricato, al prezzo di Euro 125.000,00 successivamente ridotto ad Euro
100.000,00 a seguito dello sconto di Euro 25.000,00 in vista del possibile rifacimento del tetto di copertura;
che le parti contraenti avevano pattuito un prezzo di Euro 100.000,00 anche se i compratori odierni attori avevano chiesto di sottoscrivere dinanzi al notaio quale prezzo della vendita l'importo di Euro
110.000,00 al fine di ottenere un maggior credito dalla banca;
che, infatti, il giorno stesso dell'atto i compratori avevano restituito ad essi acquirenti, alla presenza sia del mediatore immobiliare sia dell'impiegato del notaio rogante Parte_2
, la residua somma di Euro 10.000,00; che prima di addivenire Persona_2
all'acquisto i compratori odierni attori avevano effettuato più sopralluoghi presso l'immobile in esame, avendo preso visione delle reali condizioni dello stesso;
che il mediatore aveva illustrato le caratteristiche dell'immobile e riferito Parte_2
che esso era stato costruito prima del 1967, come risulta anche dalla dichiarazione pagina 3 di 14 inserita nell'atto notarile;
che, effettivamente, pochi giorni dopo il rogito si erano verificate delle precipitazioni atmosferiche che, a detta dei compratori, avevano causato infiltrazioni;
che la parte acquirente, tuttavia, era stata resa ampiamente edotta circa il fatto che il tetto era particolarmente vetusto e che era stato fatto un intervento di semplice tamponatura delle liste;
che le lamentate infiltrazioni si erano verificate solo in alcuni punti dell'immobile e non necessitavano della sostituzione integrale del tetto di copertura;
che essi venditori, essendo residenti in [...]già da diversi anni, non visionavano l'immobile venduto da decenni e dunque non erano a conoscenza delle sue reali condizioni, a differenza degli attori i quali, avendo più volte visionato l'immobile, erano ben consapevoli delle condizioni dello stesso, evincibili peraltro dalle foto relative al tetto dell'immobile scattate prima della vendita.
Tanto premesso, i venditori e hanno Controparte_1 Controparte_2
chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto ritenute infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita con produzioni documentali,
l'interrogatorio formale del convenuto l'assunzione dei Controparte_1
testi mediatore immobiliare che ha curato la vicenda traslativa per Parte_2
cui è lite e che, per ciò che rileva nella presente sede, ha riferito che al momento della vendita l'immobile era in buone condizioni, , Testimone_1 CP_3
titolare della impresa edile che ha effettuato l'intervento sul tetto della casa, ed infine nella qualità di collaboratore del notaio che ha rogato atto;
è Persona_2
seguita infine la c.t.u. a firma arch. che ha accertato sia la Persona_3
sussistenza di infiltrazioni dovute a percolamento di acqua presenti in alcune parti interne della casa oggetto di lite, sia i lavori necessari per il ripristino, come da pagina 4 di 14 relativo computo metrico allegato, sia infine il valore dell'immobile al momento della vendita stimato in Euro 106.000,00.
Indi la causa è giunta in decisione ed è stata decisa dal Tribunale di Ragusa con sentenza n. 1031 del 2023, pubblicata in data 29 giugno 2023, con la quale sono state respinte le domande degli attori acquirenti TA IN e Parte_1
sulla base della seguente motivazione: “La domanda di parte attrice è
[...]
infondata e deve pertanto essere rigettata. Stabilisce l'art. 1491 c.c. che “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa;
parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”. A proposito della riconoscibilità del vizio in materia di vendita immobiliare, secondo la giurisprudenza di legittimità “la garanzia per i vizi redibitori non copre i rischi che l'acquirente per forza di cose assume acquistando un bene in relazione al quale il vizio che lo affetta sia da ritenere facilmente riconoscibile, cioè, individuabile con
l'ordinaria diligenza. Appare ragionevole ritenere che l'acquisto di un bene di vetusta costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante e che, anzi, ne porti i segni, resi evidenti dal modo d'essere del bene stesso, trattandosi di una costruzione (opera quanto mai sensibile all'usura del tempo per più note ragioni: la sua diuturna esposizione alle intemperie e ai movimenti tellurici, la sua struttura costituita da materiali compositi e degradabili, la presenza d'impianti tecnologici altamente logorabili, la sua destinazione alla sopportazione di carichi continuati, le tecniche in uso al tempo della sua messa in opera), possa far ritenere agevolmente riconoscibili vizi, anche importanti, che lo affettino. La circostanza che la parte degradata e bisognosa di ristrutturazione possa riguardare parti strutturali dell'edificio immediatamente non percepibili col senso della vista, quali,
pagina 5 di 14 a titolo d'esempio, il tetto, i solai o le fondamenta, appare, di conseguenza, irrilevante. L'accertamento che il giudice deve compiere, salvo, appunto, il caso che il venditore abbia garantito l'esenzione da vizi, deve consistere nella verifica e comparazione di plurimi dati fattuali sulla base dei quali possa affermarsi che il vizio avrebbe potuto essere riconosciuto dall'acquirente con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Un tale esame nel caso di specie non è stato effettuato. La
Corte d'appello si è limitata ad affermare, senza il supporto di una effettiva motivazione (che implica l'approntamento dì un percorso logico ripercorribile), che era stata garantita l'immediata abitabilità. In disparte, peraltro, va soggiunto che la circostanza che la parte danneggiata non era visibile dall'esterno, enfatizzata dalla sentenza impugnata non è risolutiva ed erroneamente preclude il vaglio di quegli indici sintomatici sopra evidenziati. Inoltre si fa, così, coincidere la riconoscibilità con la visibilità; essendo, invece, ben noto che riconoscibile non è solo il visibile, dovendosi considerare riconoscibile anche quel che è ragionevolmente prevedibile sulla base del complesso inferenziale del fatto e, per contro, il visibile non sempre è riconoscibile come vizio” (Cassazione, Sez. 2,
Sentenza n. 3348 del 2018). Alla luce del citato orientamento, dunque, in caso di acquisto di un bene di vetusta costruzione, la cui datazione non sia stata nascosta dalla parte alienante e che porti i segni dello scorrere del tempo, è più agevole riconoscere i vizi di cui il bene stesso è affetto. Pertanto, salvo che il venditore abbia garantito l'esenzione da vizi, il Giudice deve valutare se, in base ai dati fattuali a sua disposizione, il vizio fosse o meno riconoscibile adottando quel canone di ordinaria diligenza, ossia di media diligenza, che caratterizza la materia che ci occupa. Orbene, è anzitutto da escludere che i abbiano garantito che il tetto CP_1
dell'immobile venduto fosse in perfetto stato. Di tale garanzia non vi è, infatti,
pagina 6 di 14 menzione nell'atto di compravendita né risulta dalle prove testimoniali raccolte durante la fase istruttoria. Il testimone ha riferito di ricordare che Parte_2
spiegò di avere effettuato personalmente lavori di manutenzione, Controparte_1
in quanto artigiano edile, ma di non ricordare quali lavori abbia fatto (cfr. verbale
d'udienza del 23.2.2021). Il testimone ha riferito di non sapere Testimone_1
nulla circa il fatto che prima della compravendita Controparte_1
avesse detto a IN TA che il tetto era perfettamente coibentato (cfr. verbale d'udienza del 23.2.2021). Escluso, dunque, che i venditori abbiano garantito circa l'esenzione da vizi del tetto, occorre valutare i dati fattuali emersi dall'attività istruttoria per decidere se i vizi presenti sul tetto fossero o meno riconoscibili da parte degli acquirenti. Dalle foto allegate dal CTU emerge che diverse zone della casa presentano ampie macchie di umidità. Di tale circostanza gli attori avevano certamente conoscenza poiché il testimone ha Parte_2
riferito che prima della conclusione del contratto preliminare del 05.07.2017,
IN TA e visionavano l'immobile due o tre volte. Parte_1
Considerando poi che gli attori erano a conoscenza della risalente data di costruzione dell'immobile (nel contratto di compravendita è infatti indicato che fu costruito prima dell'1.9.1967), si può ritenere che essi, in mancanza di ogni garanzia di parte venditrice circa il buono stato del tetto, avrebbero potuto rendersi conto, adottando l'ordinaria diligenza, che le ampie macchie di umidità presenti sul tetto di un immobile costruito circa cinquant'anni prima erano la conseguenza di infiltrazioni piovane. Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea deve essere rigettata stante l'esclusione della garanzia, ai sensi dell'art. 1491 c.c., per vizi facilmente riconoscibili”.
pagina 7 di 14 TA IN e hanno impugnato la sentenza n. 1031 del 2023 Parte_1
da un lato deducendone la erroneità nella parte in cui il deciso aveva ritenuto la sussistenza della conoscibilità dei vizi afferenti la tenuta impermeabilizzante del tetto a seguito della natura di vetusta costruzione del bene oggetto della vicenda traslativa, per essersi le infiltrazioni manifestatesi pochi giorni dopo la conclusione della vendita a seguito di copiose piogge e per apparire il bene acquistato, come riferito dal teste in buone condizioni al momento della conclusione Pt_2
dell'affare, e dall'altro per avere ritenuto che i venditori nulla sapessero delle CP_1
reali condizioni del tetto ad onta del fatto che gli stessi avevano riferito di avere concesso il forte sconto del prezzo agli acquirenti, pari ad Euro 25.000,00, proprio in vista della ristrutturazione del tetto di cui non potevano pertanto sconoscere la precaria fattura in termini di coibentazione;
TA IN e Parte_1
hanno infine rilevato l'omessa pronuncia del deciso sulla autonoma domanda di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. sulla quale il Tribunale aveva obliterato qualsivoglia statuizione.
Si sono costituiti nel giudizio di appello i venditori e Controparte_1
contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto Controparte_2
del gravame: i hanno ribadito la correttezza del ragionamento palesato dal CP_1
Giudice di prime cure salvo rilevare, in seno alla comparsa di costituzione e risposta, che “le infiltrazioni lamentate da parte avversa hanno causato modestissimi danni quantificati dal CTU in soli 3.500,00 euro e che tale tipo di “danno” è assolutamente prevedibile per un immobile costruito prima del 1967 per come riferito dal CTU nel proprio elaborato peritale”.
Radicatosi il contraddittorio nel giudizio di appello, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione avvenuta all'udienza del 19 maggio 2025.
pagina 8 di 14 Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere accogliere l'appello proposto da
TA IN e nei limiti e per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Costituisce dato pacifico della presente controversia il fatto che l'immobile oggetto della vendita intercorsa tra le parti di causa sia stato interessato da infiltrazioni, avuto riguardo alle risultanze della c.t.u. espletata ed a quanto ammesso dalla stessa difesa dei venditori che ha giustificato l'esistenza delle modeste infiltrazioni CP_1
accertate dal c.t.u. per essere queste ultime prevedibili in un immobile, quale quello per cui è lite, costruito prima del 1967: la c.t.u. a firma arch. ha Persona_3
infatti accertato che “L'immobile oggetto di contenzioso è una casa terrana che presenta due differenti coperture a falda realizzate in epoche diverse. La prima, corrispondente ai vani salotto, letto matrimoniale e ingresso-disimpegno, presenta un manto di tegole del tipo coppo siciliano, ed è stata oggetto di recente manutenzione, come da documentazione agli atti e non manifesta alcun segno di infiltrazione. La seconda, corrispondente alla parte posteriore dell'immobile in cui si trovano i locali wc, lavanderia, cucina, letto singolo e disimpegno, presenta delle zone ammalorate nella parte superiore della muratura in corrispondenza del solaio di copertura, riconducibili a infiltrazioni d'acqua dal tetto. Si è proceduto ad analizzare puntualmente ogni singolo ambiente al fine di valutare l'entità delle infiltrazioni, attraverso un'ispezione sia all'interno che all'esterno dell'immobile, con l'ausilio di una scala, realizzando contestualmente un report fotografico utile per documentare quanto presente. Alla data del sopralluogo si è rilevato che i punti dove sono maggiormente visibili le infiltrazioni corrispondono ai seguenti ambienti:
1. Vano wc: parte superiore del muro, a confine con il vano letto matrimoniale e cavedio interno (foto 1 e 2, Allegato B);
2. Disimpegno: parte superiore del muro nell'angolo di intersezione tra il cavedio interno, cucina e
pagina 9 di 14 lavanderia (foto 3 e 4, Allegato B);
3. Cucina: angolo superiore del muro in prossimità dell'infisso che conduce al cavedio interno (foto 5, Allegato B);
4. Letto doppio: intradosso del solaio di copertura, in prossimità della porta di accesso al vano (foto 6 e 7, Allegato B)”, il che non lascia adito ad alcun dubbio circa l'esistenza di vizi redibitori della cosa venduta, secondo quanto stabilito dall'art. 1490 c.c., in presenza dei quali gli acquirenti hanno chiesto la riduzione del prezzo.
Costituisce poi fatto ammesso dallo stesso convenuto in Controparte_1
sede di interrogatorio formale che tali vizi sono stati prontamente denunciati dagli acquirenti odierni appellanti e che lo stesso si sia mostrato disponibile ad CP_1
effettuare un sopralluogo congiunto ai primi di novembre del 2017; altro dato che può reputarsi incontrovertibile è lo stato di buona manutenzione in cui versava l'immobile, ivi compreso la copertura in tegole, al momento delle visite poste in essere dai compratori al fine di addivenire all'acquisto, come si evince sia dal corredo fotografico allegato alla c.t.u. che dall'affermazione del teste Pt_2
mediatore immobiliare che ha curato la vicenda traslativa per cui è lite e
[...]
che ha riferito che al momento della vendita l'immobile era in buone condizioni.
Tale ultima affermazione è ad avviso della Corte rivelatrice del fatto che gli acquirenti TA IN e , contrariamente a quanto affermato Parte_1
dal Giudice di prime cure, non erano a conoscenza al momento dell'effettuazione delle visite preliminari ed al momento del successivo acquisto, dello stato di cattiva coibentazione del tetto, essendosi le infiltrazioni verificatesi a fine ottobre 2017 pochi giorni dopo la stipula del rogito quando oramai l'effetto traslativo del bene si era verificato: cade pertanto l'applicazione al caso in esame dell'art. 1491 c.c., non essendo i vizi afferenti lo stato del tetto né conosciuti ne riconoscibili ad opera degli acquirenti TA IN e , non potendosi a tal riguardo Parte_1
pagina 10 di 14 condividere la soluzione data al caso in esame dal Tribunale che ha fatto automaticamente discendere dalla data di costruzione del manufatto per cui è lite, da ancorare a prima del 1967, la conoscibilità dei predetti vizi, nonostante lo stato di ordine e di buona fattura in cui versavano gli ambienti interni della casa prima di essere investiti dalle infiltrazioni provenienti dal tetto e nonostante la mancanza di alcuna allegazione sul punto prospettata dalla parte veditrice sulla quale gravava, come correttamente evidenziato dalla difesa degli appellanti, il relativo onere della prova.
Va pertanto accolta la domanda di riduzione del prezzo pari al costo delle opere indicate nell'apposito computo metrico allegato alla relazione peritale con la lettera
“D”, opere che il c.t.u. ha esplicitato nei seguenti termini: “Al fine di determinare i lavori occorrenti per l'eliminazione delle infiltrazioni, è necessario intervenire prioritariamente sulla copertura e successivamente all'interno degli ambienti per il ripristino e la sanificazione dei luoghi rendendo gli stessi salubri.
1. Vano wc: svellimento del manto di tegole del tipo marsigliese, accatastamento in luogo vicino per successivo riposizionamento. Pulizia della copertura da eventuali corpi estranei, applicazione di guaina bituminosa posata in opera a caldo con giunti soprapposti con opportuni risvolti di raccordo con le pareti e riposizionamento delle tegole precedentemente divelte.
2. Disimpegno e Cucina: l'intervento risolutivo al problema dell'infiltrazione interessa entrambi gli ambienti, in quanto la manifestazione della stessa è localizzata in prossimità del canale di compluvio delle falde di copertura tra cucina e disimpegnoletto doppio. È necessario lo svellimento di una fascia di tegole di tipo marsigliese su entrambe le falde, accatastamento delle stesse in luogo vicino per successivo riposizionamento, rimozione del “film plastico” posizionato approssimativamente nel canale di
pagina 11 di 14 compluvio, pulizia da eventuali corpi estranei, applicazione di guaina bituminosa, in prossimità della fascia a confine e terminale e nel canale di compluvio, posata in opera a caldo con giunti soprapposti con opportuni risvolti di raccordo con le pareti, e riposizionamento delle tegole precedentemente divelte. Si ritiene opportuno effettuare una manutenzione nel punto di collegamento del pluviale al muro, in quanto lo stesso si presenta vetusto e da sostituire.
3. Letto doppio: Anche in questo caso, è necessario lo svellimento di una fascia di tegole di tipo marsigliese sulla falda, accatastamento in luogo vicino delle stesse per successivo riposizionamento, pulizia da eventuali corpi estranei, applicazione di guaina bituminosa sull'intera copertura, posata in opera a caldo con giunti soprapposti con opportuni risvolti di raccordo con le pareti e riposizionamento delle tegole precedentemente divelte. Successivamente per tutti gli ambienti in oggetto, si procederà alla pulizia delle parti interne dalle muffe con apposito pulitore fungicida
e alla successiva posa della finitura interna con tonachino naturale, traspirante, antimuffa”; il costo ammonta ad Euro 3.571,05 da ragguagliare, tenuto conto del trascorrere del tempo e dell'aumento dei prezzi, all'importo di Euro 4.000,00 che guarda caso costituisce la differenza tra il prezzo pattuito per la compravendita
(Euro 110.000,00) ed il valore attribuito all'immobile per cui è lite dallo stesso c.t.u.
(Euro 106.000,00).
Al contrario va disattesa la seconda domanda azionata dagli acquirenti TA
IN e avverso i venditori e Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto il risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., Controparte_2
domanda che, sebbene passibile di essere azionata “in ogni caso”, come afferma l'incipit della norma, necessita ciononostante di adeguata e rigorosa prova nella specie non fornita, bastando nel caso in esame a ristorare la posizione giuridica pagina 12 di 14 soggettiva sostanziale dei danneggiati odierni appellati, in virtù del principio del danno effettivo, la semplice manutenzione del tetto nelle modalità evidenziate dal c.t.u. in atti.
Quanto infine al regime delle spese di lite la Corte reputa che, avuto riguardo alla reciproca soccombenza tra le parti ed al riconoscimento delle ragioni degli appellanti in misura assai ridotta rispetto alla domanda, esse vadano compensate in ragione della metà, salvo addossare la rimanente metà a carico degli appellati e - i quali ove avessero ristorato da Controparte_1 Controparte_2
subito agli acquirenti i danni di cui al preventivo redatto dalla impresa edile avrebbero evitato l'odierno defatigante contenzioso - nella misura CP_3
di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle controversie il cui valore va da Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1568/2023 R.G., così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto da TA IN e
[...]
nei confronti di e ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1031 del 2023, pubblicata in data 29 giugno 2023, condanna e Controparte_1
in solido al pagamento della somma di Euro 4.000,00 in Controparte_2
favore di TA IN e , oltre la debenza degli interessi Parte_1
legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
pagina 13 di 14 2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. azionata dagli appellanti TA IN e avverso gli appellati Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
3. Compensate per metà le spese di lite tra le parti di causa, condanna
[...]
e in solido al pagamento in favore degli Controparte_1 Controparte_2
appellanti TA IN e delle spese processuali del Parte_1
primo grado e del presente grado di giudizio nella rimanente metà, spese liquidate in tale misura quanto al primo grado in Euro 118,50 per esborsi e in
Euro 1.276,00 per compenso di avvocato (di cui euro 212,50 per la fase di studio, euro 212,50 per la fase introduttiva, euro 425,50 per la fase istruttoria ed euro 425,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, e quanto al presente grado in Euro 177,75 per esborsi ed Euro 1.457,50 per compenso di avvocato (di cui euro 268,00 per la fase di studio, euro 268,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase di trattazione ed euro 425,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4. Pone definitivamente e per intero le spese della c.t.u., nella misura già liquidata, a carico di e in via Controparte_1 Controparte_2
solidale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 30 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
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