Articolo 7 della Legge 26 gennaio 1980, n. 11
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 febbraio 1980
Art. 7.
Le disponibilita' residue esistenti sulle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, numero 102 ; dalle leggi 8 agosto 1977, n. 573 e n. 629 ; dal decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1978, n. 75 ; dal decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, numero 221 ; dal decreto-legge 6 luglio 1978, numero 353 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502 , concernenti il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione per gli anni 1977 e 1978, possono essere utilizzate per integrare le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92 ed alla legge 13 agosto 1979, n. 375 , concernenti il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione per l'anno 1979.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1980
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