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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17428 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 5632/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5632/2024 promossa da:
, nato Parte_1 in Sri Lanka il 25/06/1984, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Remiddi, come da procura in atti;
Ricorrente contro
– Ambasciata Controparte_1
d'Italia a Colombo;
Resistente
OGGETTO: ricongiungimento familiare
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2024 il sig. Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, in via
[...] principale e nel merito, l'annullamento del provvedimento di rigetto emesso dall'Ambasciata d'Italia a Colombo, l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare nonché, per effetto, ordinarsi al il rilascio del visto Controparte_1 di ingresso per motivi familiare in favore della moglie, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 31 gennaio 2025 l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso e concludendo per la sua reiezione.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 9 dicembre 2025 parte ricorrente ha documentato l'avvenuto ingresso del coniuge sul territorio nazionale in virtù di regolare visto rilasciato dall'Ambasciata d'Italia a Colombo in data 08.09.2025, con contestuale deposito di una dichiarazione autenticata di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
1 Con note del 09-12-25 parte ricorrente spiegava le ragioni delle problematiche burocratiche riconducendole a dissidi familiari.
In diritto, condividendo le deduzioni formulate dalla parte ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Lo spontaneo adempimento dell'Amministrazione ha interamente soddisfatto il petitum sostanziale del ricorso finalizzato al rilascio del visto di ingresso, rendendo la prosecuzione del presente giudizio sostanzialmente inutile. In ordine alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tenuto conto che l'Amministrazione resistente ha spontaneamente adempiuto all'obbligo di rilascio del visto prima dell'ordine giudiziale e che i ritardi non sono imputabili all'amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 5632/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Roma, alla camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice
IM AR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 5632/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5632/2024 promossa da:
, nato Parte_1 in Sri Lanka il 25/06/1984, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Remiddi, come da procura in atti;
Ricorrente contro
– Ambasciata Controparte_1
d'Italia a Colombo;
Resistente
OGGETTO: ricongiungimento familiare
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2024 il sig. Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, in via
[...] principale e nel merito, l'annullamento del provvedimento di rigetto emesso dall'Ambasciata d'Italia a Colombo, l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare nonché, per effetto, ordinarsi al il rilascio del visto Controparte_1 di ingresso per motivi familiare in favore della moglie, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 31 gennaio 2025 l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso e concludendo per la sua reiezione.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 9 dicembre 2025 parte ricorrente ha documentato l'avvenuto ingresso del coniuge sul territorio nazionale in virtù di regolare visto rilasciato dall'Ambasciata d'Italia a Colombo in data 08.09.2025, con contestuale deposito di una dichiarazione autenticata di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
1 Con note del 09-12-25 parte ricorrente spiegava le ragioni delle problematiche burocratiche riconducendole a dissidi familiari.
In diritto, condividendo le deduzioni formulate dalla parte ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Lo spontaneo adempimento dell'Amministrazione ha interamente soddisfatto il petitum sostanziale del ricorso finalizzato al rilascio del visto di ingresso, rendendo la prosecuzione del presente giudizio sostanzialmente inutile. In ordine alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tenuto conto che l'Amministrazione resistente ha spontaneamente adempiuto all'obbligo di rilascio del visto prima dell'ordine giudiziale e che i ritardi non sono imputabili all'amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 5632/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Roma, alla camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice
IM AR
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