TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 7535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7535 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13689 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Fabio Saccone, presso il cui studio in Napoli al corso Vittorio
Emanuele n. 170 ha eletto domicilio;
- ATTRICE -
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
giusta procura rilasciata dal C.d.A. il 23.05.2018, rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimiliano Cesare e dall'avv. Alfonso
Pisanzio, presso il cui studio in Napoli alla Piazza G. Rodinò n. 18 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
C.F. ; CP_3 C.F._2
- CONVENUTO contumace - assegnata a sentenza in data 6 maggio 2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “1. Accertare e dichiarare che l'evento di danno subito dall'istante è imputabile alla esclusiva responsabilità del conducente l'autocarro IVECO FIAT 35 tg. MO
926624, di proprietà del Signor assicurato con la Compagnia CP_3 CP_1
;
2. Condannare anche in solido essi convenuti o chi di ragione al pagamento, in favore
[...] dell'attore Signora , della somma di € 100.152,61, (decurtata della somma Parte_1 di € 600,00 inviata quale offerta e trattenuta in acconto sul maggior avere) per tuti i danni patiti dall'attore nell'occorso sinistro così come descritti nella relazione di perizia medica del dott. nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo Persona_1
o di quella somma maggiore o minore e comunque il tutto nei limiti della somma di €
260.000,00; 3. Condannare altresì i medesimi convenuti anche in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre quelle generali al 15% come per legge oltre iva e Cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Per la convenuta “-dichiarare improcedibilità e improponibilità della CP_1 domanda attorea per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 143 145 e 148 d Lgs 205/09;
Nel merito: -rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e non provata. In via subordinata: accertare e dichiarare il concorso di colpa ex art 2054 c.c. di parte attrice nella causazione dei danni dalla stessa patiti con ogni conseguenza in ordine alla liquidazione del danno. Vinte le spese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha chiesto Parte_1 il risarcimento del danno subito in data 27/06/2019, alle ore 14:50 circa, in Melito di
Napoli sulla S.S. 162NC (cosiddetto “ ”), esponendo che all'altezza della CP_4
SP500 km0, mentre era alla guida del veicolo marca Suzuki modello Splash targato
DT477JS, era stata tamponata e sospinta verso un altro veicolo dall'autocarro Iveco
Fiat 35 targato MO926624, assicurato con l' e di proprietà di CP_1 CP_3
il cui conducente, proveniente da tergo a velocità non moderata, non aveva
[...]
2 rispettato la distanza di sicurezza, tamponando violentemente il veicolo da lei condotto e procurandole lesioni personali consistenti in contusioni in sedi multiple, in particolare alla spalla sinistra ed al rachide cervicale, le quali avevano determinato un'invalidità permanente stimabile nella misura percentuale del 10-11%, successiva ad un periodo di invalidità temporanea. Dando atto dell'avvenuta ricezione della somma di € 600,00, incamerata in acconto sul maggior importo dovuto, come comunicato con lettera raccomandata A/R n. 15468400857-4 del 16/04/2021 e n.
154655104990 del 30/04/2021, ha concluso nei termini in epigrafe riportati.
Si è costituita in giudizio l' eccependo l'improcedibilità ed CP_1 improponibilità della domanda, non avendo parte istante rispettato le modalità ed il contenuto degli artt. 143, 145 e 148 del d. lgs. 209/2005, dato il carente contenuto della lettera di messa in mora stragiudiziale;
disconoscendo la conformità all'originale di tutta la documentazione prodotta da controparte;
assumendo che era onere dell'attrice quello di provare il fatto storico generatore di danno e, infine, contestando la quantificazione del danno operata dalla controparte, la quale in sede di primo soccorso aveva ottenuto una prognosi di guarigione in soli cinque giorni, evidenziando che risultava un precedente incidente stradale nel corso del quale aveva già riportato un trauma distorsivo del rachide cervicale e che, in base alla documentazione esaminata dal proprio consulente di parte, non aveva riportato lesioni ossee traumatiche. In via gradata, ha chiesto che fosse accertato il concorso di colpa dell'attrice nella produzione del danno ed ha concluso nei termini in epigrafe riportati.
Dichiarata la contumacia di e concessi i termini di cui all'art. 183, VI CP_3 comma, c.p.c., la causa è stata successivamente istruita con ammissione e raccoglimento di prova testimoniale e con consulenza d'ufficio. Nel corso dell'udienza del 6 maggio 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle formulate nei propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190, II comma, c.p.c. di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per repliche, con rimessione del fascicolo al giudice per la decisione in data 17/06/2025.
2. Deve, in primo luogo, essere vagliata l'eccezione di improcedibilità della domanda mossa da parte convenuta.
3 Dal combinato disposto degli articoli 145 e 148 del d. lgs. 209/2005 si desume che l'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti deve essere preceduta da una fase stragiudiziale, nel corso della quale la compagnia assicuratrice è obbligata a proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero a comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta. Tale obbligo sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso del danneggiato.
L'offerta risarcitoria formulata dalla compagnia assicuratrice è, perciò, compulsata dal danneggiato, il quale deve a tal fine avanzare specifica e circostanziata richiesta di ristoro.
L'art. 148 d. lgs. 209/2005, del resto, prescrive analiticamente il contenuto della richiesta, precisando che debba contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché che debba essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, II comma, d. lgs. 209/2005 o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
Formulata la richiesta, la compagnia assicuratrice è tenuta a proporre la propria offerta nel termine di novanta giorni, in caso di lesioni o di danno alla persona, o di sessanta giorni, in caso di danni a cose (trenta nel caso di sottoscrizione congiunta di modulo di constatazione amichevole), decorrenti dal ricevimento di tutta la documentazione indicata dall'art. 148 d. lgs. 209/2005.
L'art. 145 del d. lgs. 209/2005, dal canto suo, stabilisce che la domanda giudiziale possa essere proposta solo nel caso in cui siano inutilmente decorsi i termini di sessanta giorni, nel caso di danni a cose, o di novanta giorni dall'invio della lettera raccomandata stragiudiziale di messa in mora avente i requisiti di contenuto di cui all'art. 148 del citato testo normativo.
Il quinto comma del menzionato art. 148, infine, stabilisce che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per
4 la proposizione dell'offerta decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Va evidenziato che la lettera raccomandata A/R n. 128135871734 ricevuta dalla in data 03/07/2020 rispettava i requisiti di contenuto minimo di cui CP_1 all'art. 148 del d. lgs. 209/2005, essendo stata resa la dichiarazione di cui all'art. 142,
II comma, del citato testo normativo, indicate le circostanze in cui si era verificato l'incidente e la sua dinamica, così come il codice fiscale dell'istante, ed allegato il certificato di avvenuta guarigione con postumi.
Risulta, inoltre, che la procedura stragiudiziale si sia conclusa con liquidazione dell'importo di € 600,00 in favore dell'attrice, a riprova del fatto che tutti gli elementi occorrenti alla liquidazione del danno ed alla definizione stragiudiziale della controversia siano stati forniti alla compagnia di assicurazione convenuta.
Risulta, inoltre, ricevuto dall' con pec del 10/05/2021, invito alla CP_1 stipula di una convenzione di negoziazione assistita ed inoltrato il medesimo invito con lettera raccomandata n. 15468400695-8 in data 11/05/2021 a Tali CP_3 missive non risultano essere state riscontrate.
Ne consegue la procedibilità della domanda.
3. Il generico ed omnicomprensivo disconoscimento dell'intera documentazione medica, prodotta in copia da parte attrice, è inidoneo a far venire meno il valore probatorio della stessa.
Affinché la conformità di una copia all'originale possa ritenersi validamente contestata, infatti, occorre che la parte che opera il disconoscimento indichi con precisione gli elementi in forza dei quali ritenga la copia prodotta non genuina o alterata rispetto all'originale, mentre la generica doglianza relativa alla produzione di copie fotostatiche prive di attestazione di conformità all'originale non integra contestazione specifica, atta a far venire meno o a ridimensionare l'efficacia probatoria che alle copie fotostatiche è attribuita dall'art. 2719 c.c. (cfr Cass. civ., sent. n. 28096 del 30.12.2009 secondo cui: “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro
e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del
5 ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 14416 del 07.06.2013; Cass. civ., sent. n. 7775 del
03.04.2014, secondo cui: “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali 'impugno e contesto' ovvero 'contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante', ma va operata
- a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”; conformi Cass. civ., sent. n. 7105 del 12.04.2016, relativa ad una ipotesi di generico disconoscimento della copia di un libretto di circolazione al suo originale, ritenuta contestazione generica ed inidonea a far venire meno la presunzione di sua conformità all'originale; Cass. civ., sent. n. 12730 del 21.06.2016; Cass. civ., ord. n.
29993 del 13.12.2017; Cass. civ., sent. n. 27633 del 30.10.2018; Cass. civ., sent. n. 16557 del 20.06.2019; Cass. civ., ord. n. 14279 del 25.05.2021).
4. Passando all'esame, nel merito, della domanda proposta, va osservato che era onere dell'attrice quello di fornire prova convincente ed accreditabile non solo dell'effettivo verificarsi dell'incidente stradale, ma altresì della sussistenza del nesso causale fra lo stesso e le lesioni subite.
L'effettivo verificarsi dell'incidente stradale è stato provato con il deposito di rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale del di Controparte_5
Napoli protocollo n. 34/2019 del 27/06/2019, allegato all'atto di citazione, attestante, fra le altre cose, il coinvolgimento nell'incidente del veicolo Fiat Iveco targato
MO926624 di proprietà e condotto da e del veicolo Suzuki targato CP_3
DT477JS di proprietà di e condotto da Controparte_6 Parte_1 nell'occasione. L'incidente si verificò sulla Strada Provinciale Asse Perimetrale di
Melito, all'altezza del Km 0, dove l'Agente verbalizzante giunse alle ore 15:15, presumibilmente mezz'ora circa dopo il verificarsi dell'incidente stradale. Sul posto furono rinvenuti i tre veicoli coinvolti e l'attrice, unitamente all'altro conducente infortunatosi, fu successivamente all'intervento trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Giuliano. I tre veicoli, come si legge nel rapporto, furono rinvenuti, come riferito al verbalizzante, nella posizione statica assunta dopo l'incidente, documentata dai rilievi fotografici scattati, nei quali si vede veicolo Suzuki condotto dall'attrice con importanti danni e deformazioni alla parte posteriore (vedasi
6 la seconda fotografia della pagina 20 e la seconda fotografia della pagina 24 del rapporto, nelle quali si scorge anche il numero di targa del veicolo ed una porzione di paraurti caduta a terra, presumibilmente del veicolo tamponante). Il veicolo Fiat Iveco
è anch'esso visibile nelle fotografie allegate al rapporto, ubicato alle spalle dei numerosi altri veicoli coinvolti nel tamponamento, fra i quali un carro attrezzi, con danni visibili alla parte anteriore, angolo destro, riportante evidenti deformazioni e perdita di parti della carrozzeria.
Circa la dinamica dell'incidente, rese dichiarazioni sostanzialmente CP_3 confessorie circa il tamponamento dei due veicoli che lo precedevano (cfr. verbale di dichiarazione spontanea, in cui si legge: “percorrevo l'asse perimetrale con direzione
Scampia Superata l'uscita S. Antino, all'altezza del km 0, notavo la presenza di un carroattrezzi sul margine destro della corsia, privo di segnaletica di preavviso, mentre era intento a prelevare un veicolo. Vedevo, poi, in veicolo grigio che sbandava e colpiva il carroattrezzi e nel contempo un'autovettura di colore verde che impattava contro l'auto grigia.
Nel tentativo di arrestare la mia corsa frenavo e strisciavo nel fianco sinistro un'autovettura
Fiat Panda grigia. Non riuscendo ad arrestate la mia corsa impattavo presumibilmente contro
i due veicoli che mi recedevano”).
Nel rapporto si dà atto della presenza sul posto, quale testimone oculare, di
[...]
il quale dichiarò spontaneamente alle forze dell'ordine quanto segue: Tes_1
“mentre svolgevo attività di intervento per il recupero di un autocarro finito fuori la sede stradale, assistevo ad un altro incidente causato dall'autocarro Fiat Iveco targato MO926624 il cui conducente non si accorgeva del rallentamento dei veicoli che lo precedevano andando a tamponare l'auto Suzuki targata DT477JS sospingendola contro l'auto Opel targata
FP894VW; quest'ultima finiva contro il carro attrezzi Nissan targato FK777PN che si trovava fermo per il recupero di un auto in panne. Preciso di essermi attivato poi a prestare soccorso agli occupanti dei veicoli contattando il servizio 118”.
Com'è noto “i rapporti ed i verbali della polizia giudiziaria fanno fede sino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato (salvo il potere-dovere del giudice di valutare liberamente, ai fini del proprio convincimento, l'esattezza delle operazioni effettuate ed i relativi risultati), mentre per ciò che attiene alle altre circostanze di cui lo stesso pubblico ufficiale ha avuto notizia da altre persone, tra cui anche informazioni di polizia ed assunzione di testi senza giuramento, i suindicati rapporti forniscono pur sempre al giudice un materiale indiziario utilizzabile, se non superato 7 da prova contraria” (cfr. Cass. civ., sent. n. 9620 del 16.06.2003; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 491 del 18.01.2000; Cass. civ., sent. n. 6038 del 24.04.2001; Cass. civ., sent.
n. 57 del 11.01.1989, le quali chiariscono che il giudice può fondare il proprio convincimento anche su una sola prova presuntiva, quale desumibile dagli accertamenti effettuati dagli organi di polizia stradale, validi fino a querela di falso).
I verbali di spontanee dichiarazioni e, altresì, la dichiarazione sostanzialmente confessoria resa in via stragiudiziale dal convenuto contumace, oltre che la localizzazione dei danni ai veicoli documentata dalle fotografie allegate al rapporto lasciano presumere, circa la dinamica degli eventi, che si sia trattato di violento tamponamento ad opera del Fiat Iveco di proprietà e condotto dal . CP_3
In corso di causa, nell'udienza del 16 febbraio 2024 (celebratasi dopo due udienze nel corso delle quali il testimone non era comparso), è stato ascoltato il testimone
[...]
il quale ha dichiarato: “L'incidente per cui è causa si è verificato nel mese di Tes_1 giugno del 2019, se non vado errato. Io mi trovavo sul posto perché sono titolare di una ditta di soccorso stradale e stavo effettuando un intervento di recupero di un camion che trasportava bibite sulla SP 500 in direzione di Scampia. Eravamo al chilometro zero, proprio all'inizio della strada. Il posto in cui ci trovavamo è nel comune di Casandrino ma, non so perché, la pratica fu trasmessa a quello di Melito. Il camion era sprofondato sulla destra, la strada nel senso di marcia percorso dal camion ha due corsie di marcia. Apponemmo i coni stradali e c'era un dipendente che con una bandiera segnalava la chiusura stradale e deviava il traffico in direzione di Grumo Nevano. In quel tratto la strada si biforca e, quindi, data la completa interclusione della strada provinciale, deviavamo il flusso veicolare sulla diramazione a destra.
Nell'incidente vide coinvolti due o tre autovetture e due camion, fra i quali il carro attrezzi di un mio collega. C'era un Suzuki condotta da una ragazza, mi sembra si chiamasse che Pt_1 io ho assistito fino all'arrivo dell'autoambulanza. La Suzuki era sulla corsia di sinistra e la stavamo facendo deviare verso destro. Un camion Iveco, il quale viaggiava sulla corsia di sinistra, sopraggiunse ed entrò in collisione con la Suzuki. La Suzuki era ferma sulla corsia di sinistra, perché il traffico era bloccato, e fu violentemente collisa sulla sua parte posteriore dal camion, andando ad urtare una Opel, la quale a sua volta urtò il carro attrezzi del mio amico.
Nella Suzuki c'era solo la conducente. La ragazza che era alla guida dell'automobile svenne, in un primo momento. Riprese in seguito coscienza e, nel frattempo, giunse un medico che prestò
i primi soccorsi alla ragazza e fu chiamata l'autoambulanza. Se non erro aveva battuto con la fronte ed aveva un qualche taglio su un sopracciglio, perché con la testa era sbattuta sul 8 parabrezza dell'automobile. Non posso affermare con precisione questo ricordo, anche perché assisto a svariati incidenti stradali. La ragazza aveva la cintura di sicurezza allacciata quando mi avvicinai all'automobile”.
Tali essendo le risultanze istruttorie e dovendo ritenersi assolutamente genuina la deposizione testimoniale di sicuramente presente sul posto al Testimone_1 momento dell'incidente, tant'è che si fece identificare e rese spontanee dichiarazioni alle forze dell'ordine, è stato provato che l'incidente sia derivato da colpa esclusiva di
, conducente del furgone Fiat Iveco targato MO926624 ed assicurato CP_3 con la compagnia di assicurazione convenuta, mentre alcun addebito di concorrente responsabilità può essere ascritto alla condotta di guida dell'attrice, la quale aveva rallentato ed era ferma, data la parziale occlusione della carreggiata e le segnalazioni di svolta verso destra, da parte del veicolo che la seguiva, il quale procedeva ad elevata velocità, tale da causare il violento impatto e sospingere in avanti ben due automobili, con scoppio degli air-bag dell'automobile condotta dall'attrice.
In materia di tamponamenti a catena è costantemente affermato che, in caso di scontri successivi fra veicoli in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni sia il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna, mentre nel caso di scontro fra veicoli in movimento trova applicazione la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (cfr.
Cass. civ., ord. n. 12663 del 09.05.2024 così massimata: “posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione
l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa”).
9 Nel caso di specie, essendo il veicolo condotto dall'attrice fermo al momento della collisione, come dichiarato dal testimone ed essendo la stessa stata Tes_1 determinata dal convenuto contumace, il quale percorreva la strada nella sua medesima corsia di marcia, ne deriva l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella produzione del danno, imputabile alle lesioni occorse ed immediatamente riscontrate in sede di primo soccorso.
5. Tanto affermato in ordine alla responsabilità dell'accaduto e passando alla quantificazione del danno, possono condividersi le indagini e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio dott. perché precise, esaurienti, Persona_2 adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione medica fornita dalla parte attrice.
Orbene, premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite da
[...]
e la loro compatibilità causale con l'evento di danno allegato e provato, il Pt_1 consulente ha evidenziato che, seguita ambulatorialmente, alla paziente fu prescritto l'uso del collare cervicale, essendo stata riscontrata la presenza di parestesie e di vertigini oggettive, nonché, a seguito di controllo clinico e di ortopantomografia, la sublussazione anteriore della mandibola all'apertura della bocca, del tutto compatibile con il violento impatto contro gli air-bag dell'autovettura.
Effettuato esame obiettivo del rachide cervicale, il consulente d'ufficio ha riscontrato:
“Dolenzia alla digitopressione sulle apofisi cervicali con presenza di modica contrattura della muscolatura paravertebrale. Movimento di flessoestensione del capo libero. Lateralità ed inclinazione del capo dolente a dx. Parestesie alle ultime tre dita della mano dx. Non deficit di forza prensile delle dita”.
Il consulente ha, quindi, ritenuto che i postumi riportati siano di “Esito di trauma cervicale e di sub lussazione mandibolare. Sindrome soggettiva post trauma cranico”. Tali esiti sono da ritenere in rapporto unico, diretto ed esclusivo con l'incidente stradale oggetto di causa.
Va evidenziato che, nell'ambito della cervicalgia post-traumatica da contraccolpo occorre, infatti, distinguere il cosiddetto “colpo di frusta” dalla distorsione del rachide cervicale. Il trauma distorsivo ha dei requisiti clinici ben definiti e specifici, ovvero deve esserci: una efficienza lesiva importante, cioè una collisione molto violenta;
lesioni alle strutture legamentose del collo documentate attraverso un esame
10 ecografico e una RMN;
presenza di vertigini oggettive, spesso accompagnate da ipoacusie;
disturbi neurovegetativi e nistagmo;
Romberg positivo;
frequente positività alle prove vestibolari e dei potenziali evocati;
sintomatologia algica di durata superiore a sei mesi ed un esame obiettivo positivo. Il colpo di frusta ricopre il 98% di tutte le cervicalgie post-traumatiche da contraccolpo con sintomatologia algica inferiore a sei mesi, vertigini soggettive, assenza di nistagmo, Romberg negativo, obiettività modesta.
Va, inoltre, rimarcato che l'art. 139, II comma, del d. lgs. 209/2005, nel testo modificato dall'art. 3, comma 3 ter, del d.l. n. 1/2012, inserito nella legge di conversione n.
27/2012, stabilisce che “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
La giurisprudenza ha interpretato tale norma nel senso che la stessa, la quale non incide sulla consistenza del diritto ma solo sul suo accertamento, si applichi anche ai giudizi in corso, ancorché relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla sua entrata in vigore, aggiungendo l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali, da non demandarsi necessariamente ad un accertamento clinico strumentale obiettivo, potendo essere affidata all'esame clinico visivo, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale (cfr Cass. civ., sent. n. 18773 del 26.09.2016).
“Ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base
a criteri oggettivi, quindi, la sussistenza dell'invalidità permanente non p[uò] essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell'invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale” (cfr Cass. civ., sent. n. 22066 del 11.09.2018).
Nel caso di specie vi sono stati indicatori, anche strumentali, dell'effettiva distorsione del rachide cervicale, considerato anche il violento traumatismo dell'incidente, né può ritenersi che la pregressa lesione al medesimo sito, risalente a nove anni prima, possa aver avuto incidenza causale sulle lesioni diagnosticate in seguito all'incidente per cui
11 è causa, evidenziandosi che il documento, denominato “riepilogo infortuni/malattie” prodotto dalla compagnia di assicurazione convenuta, è estremamente generico nella descrizione delle lesioni, indicate essere “lussazione-distorsione-distrazione colonna vertebr-cervicale”, sicché non consente di apprezzare se trattasi di lesioni localizzate nella medesima sede anatomica di quelle per cui è causa.
In conclusione, può essere recepita la stima del danno operata dal consulente d'ufficio, il quale ha ritenuto che, in conseguenza dei postumi accertati, l'attrice abbia riportato un danno biologico valutabile nella misura permanente del 5%, oltre ad un periodo di I.T.P. di 10 giorni al 75% e di 20 giorni al 50%, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Il danno biologico, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
L'entità del risarcimento, quindi, come già rilevato, deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. civ., sent. n.
11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008).
Tale danno va liquidato in forza dell'art. 139, V comma, del d. lgs. 209/2005, novellato dalla legge n. 124 del 04 agosto 2017, sulla base dei parametri aggiornati al D.M. del
16.07.2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25.07.2024 ed applicabile alle liquidazioni effettuate dal mese di aprile 2024.
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (21 anni) deve essere riconosciuto l'importo di € 6.713,99 per l'invalidità permanente nella misura del 5%, quello di € 414,30 per i
12 dieci giorni di invalidità temporanea parziale al 75% e quello di € 276,20 per i dieci giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, per un totale di € 7.404,49 complessivamente liquidabile a titolo di danno biologico, temporaneo e permanente.
Va, a questo punto, rimarcato, quanto al danno morale ed esistenziale, che le Tabelle applicate prevedono la possibilità di aumentare la somma equitativamente determinata a titolo di danno morale, da intendersi quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico/relazionale strettamente inteso, facente parte del danno non patrimoniale liquidabile, il quale può essere personalizzato in aumento a seconda delle particolari ripercussioni concrete che le lesioni abbiano avuto sulle abitudini di vita del danneggiato.
Il danno non patrimoniale copre, infatti, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008 la quale afferma che “non
è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”).
Nell'evoluzione giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire e precisare che la componente relazionale del danno rientra nella più ampia componente del danno biologico, sussistendo dicotomia fra quest'ultimo, il quale inerisce alle lesioni fisiche e, quindi, alle ripercussioni che il danno ha sulle attività dinamico-relazionali del soggetto danneggiato, rispetto alla differente ed autonoma valutazione da compiersi “con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura,
13 disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (cfr. Cass. civ., ord. n. 20795 del
20.08.2018; in termini, per la definizione del danno biologico come danno dinamico- relazionale Cass. civ., ord. n. 7513 del 2018).
Entrambe le suddette voci di danno devono essere liquidate, purché allegate e provate.
Infatti, “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.
2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. civ. ord.
n. 28742 del 09.11.2018).
Nel caso in esame, non vi è stata specifica allegazione e prova di un danno esistenziale dell'attrice, sicché non è dovuta alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale a tale titolo.
Con riferimento al danno morale soggettivo, esso si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza.
Per la sua prova “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza” “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati
d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr. Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella fattispecie, peraltro, è mancata qualsivoglia allegazione in ordine alle ripercussioni che le lesioni hanno avuto in termini di afflizione fisica e psicologica, sicché neanche questa voce di danno può essere riconosciuta e liquidata.
Trattandosi di lesioni avente incidenza lesiva propria delle cosiddette
“micropermanenti”, infatti, ritiene questo giudice che il danno morale debba essere specificamente allegato e provato in ordine alle ripercussioni che le lesioni abbiano
14 avuto in termini di afflizione fisica e psicologica (cfr. Cass. civ., sent. n. 339 del
13.01.2016; Cass. civ., ord. n. 13383 del 20.05.2025).
Deve, invece, essere liquidato a titolo di danno patrimoniale l'importo delle spese mediche documentate che si sono rese necessarie in conseguenza dell'incidente, pari, sulla scorta dell'esame della documentazione prodotta e riconosciuta dal C.T.U., all'importo di € 603,77, non avendo il consulente riconosciuto come liquidabili spese mediche future, ritenendo congrue le sole spese documentate da parte attrice.
In conclusione, la somma complessivamente liquidabile a titolo di risarcimento del danno ammontava ad € 8.008,26.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art.
1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Ciò posto, essendo intervenuto un pagamento parziale di € 600,00 effettuato in favore di da lei trattenuto in acconto in data 16/04/2021, occorrerà Parte_1 devalutare alla data del fatto dannoso sia l'acconto ricevuto che l'ammontare del credito risarcitorio, pari ad € 8.008,26, detraendo l'acconto dal credito e calcolando gli interessi compensativi prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito (27.06.2019) al pagamento dell'acconto
(avutosi in data 16.04.2021), quindi sulla somma che residua dopo la detrazione
15 dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cass. civ. sent. n. 9950 del 20.04.2017).
In applicazione dei suddetti calcoli, quindi, tenuto conto che l'importo risarcitorio è stato calcolato all'attualità, al relativo importo, devalutato alla data del pagamento parziale, è di € 6.844,67, cui va sottratto l'acconto ricevuto di € 600,00, con importo residuo pari ad € 6.244,67.
Sono, quindi, dovuti sulla somma globalmente dovuta, devalutata alla data del fatto dannoso, pari ad € 6.780,91, successivamente rivalutata, di anno in anno, secondo indici Istat FOI, gli interessi nella misura legale a partire dall'illecito (27.06.2019) e fino alla data del pagamento parziale (16.04.2021), per un ammontare complessivo di interessi e rivalutazione dovuti pari ad € 99,13, di cui € 31,32 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed € 67,81 per rivalutazione.
Sull'importo residuo di € 6.244,67, sono poi dovuti, a partire da tale data e fino alla data di pronuncia della presente sentenza, gli interessi sulla somma annualmente rivalutata e la rivalutazione monetaria, per un ammontare complessivo di interessi e rivalutazione dovuti pari ad € 1.762,34, di cui € 700,75 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed € 1.061,59 per rivalutazione, per il complessivo ammontare di € 8.007,01.
L'importo complessivamente dovuto all'attrice è quindi pari ad € 8.106,14 (€ 8.007,01+
€ 99,13).
Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/22, calcolati sullo scaglione fino ad € 26.000,00, riconoscendo, a titolo di spese vive, le spese documentate e quelle del contributo unificato che avrebbero dovuto essere versato alla luce del valore della domanda, così come accolta, ed i compensi secondo valori inferiori a quelli medi, stante l'assenza di attività difensiva ed istruttoria complessa e dato il valore della domanda in relazione allo scaglione tariffario di
16 riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore del difensore costituito, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 25.03.2025 (cfr. Cass. civ., sent. n.
28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014; Cass. civ., sent. n. 25047 del 10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo delle parti convenute, in solido.
Ai sensi dell'art. 148, X comma, d. lgs. 209/2005, il quale prescrive che: “in caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo”, si dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza all'IVASS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 13689/21 R.G.A.C. pendente tra Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1 ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: CP_3
1) dichiara che l'incidente stradale del 27/06/2019 si è verificato per colpa esclusiva di proprietario del veicolo targato MO926624; CP_3
2) condanna, in solido, l' e al pagamento, in favore di CP_1 CP_3
dell'importo di € 8.106,14, oltre interessi al tasso legale dalla data della Parte_2 presente sentenza al saldo;
3) condanna, in solido, l' e al pagamento, in favore di CP_1 CP_3
delle spese del presente giudizio che si liquidano in misura pari ad € Parte_2
293,56 per spese vive ed € 3.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Saccone ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4) pone definitivamente, in solido, a carico delle parti convenute, le spese di C.T.U.;
17 5) dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione di copia della presente sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148, X comma, d. lgs. 209/2005.
Napoli, 30 luglio 2025.
Il giudice
(dott.ssa Roberta De Luca)
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13689 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Fabio Saccone, presso il cui studio in Napoli al corso Vittorio
Emanuele n. 170 ha eletto domicilio;
- ATTRICE -
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
giusta procura rilasciata dal C.d.A. il 23.05.2018, rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimiliano Cesare e dall'avv. Alfonso
Pisanzio, presso il cui studio in Napoli alla Piazza G. Rodinò n. 18 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
C.F. ; CP_3 C.F._2
- CONVENUTO contumace - assegnata a sentenza in data 6 maggio 2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “1. Accertare e dichiarare che l'evento di danno subito dall'istante è imputabile alla esclusiva responsabilità del conducente l'autocarro IVECO FIAT 35 tg. MO
926624, di proprietà del Signor assicurato con la Compagnia CP_3 CP_1
;
2. Condannare anche in solido essi convenuti o chi di ragione al pagamento, in favore
[...] dell'attore Signora , della somma di € 100.152,61, (decurtata della somma Parte_1 di € 600,00 inviata quale offerta e trattenuta in acconto sul maggior avere) per tuti i danni patiti dall'attore nell'occorso sinistro così come descritti nella relazione di perizia medica del dott. nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo Persona_1
o di quella somma maggiore o minore e comunque il tutto nei limiti della somma di €
260.000,00; 3. Condannare altresì i medesimi convenuti anche in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre quelle generali al 15% come per legge oltre iva e Cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Per la convenuta “-dichiarare improcedibilità e improponibilità della CP_1 domanda attorea per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 143 145 e 148 d Lgs 205/09;
Nel merito: -rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e non provata. In via subordinata: accertare e dichiarare il concorso di colpa ex art 2054 c.c. di parte attrice nella causazione dei danni dalla stessa patiti con ogni conseguenza in ordine alla liquidazione del danno. Vinte le spese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha chiesto Parte_1 il risarcimento del danno subito in data 27/06/2019, alle ore 14:50 circa, in Melito di
Napoli sulla S.S. 162NC (cosiddetto “ ”), esponendo che all'altezza della CP_4
SP500 km0, mentre era alla guida del veicolo marca Suzuki modello Splash targato
DT477JS, era stata tamponata e sospinta verso un altro veicolo dall'autocarro Iveco
Fiat 35 targato MO926624, assicurato con l' e di proprietà di CP_1 CP_3
il cui conducente, proveniente da tergo a velocità non moderata, non aveva
[...]
2 rispettato la distanza di sicurezza, tamponando violentemente il veicolo da lei condotto e procurandole lesioni personali consistenti in contusioni in sedi multiple, in particolare alla spalla sinistra ed al rachide cervicale, le quali avevano determinato un'invalidità permanente stimabile nella misura percentuale del 10-11%, successiva ad un periodo di invalidità temporanea. Dando atto dell'avvenuta ricezione della somma di € 600,00, incamerata in acconto sul maggior importo dovuto, come comunicato con lettera raccomandata A/R n. 15468400857-4 del 16/04/2021 e n.
154655104990 del 30/04/2021, ha concluso nei termini in epigrafe riportati.
Si è costituita in giudizio l' eccependo l'improcedibilità ed CP_1 improponibilità della domanda, non avendo parte istante rispettato le modalità ed il contenuto degli artt. 143, 145 e 148 del d. lgs. 209/2005, dato il carente contenuto della lettera di messa in mora stragiudiziale;
disconoscendo la conformità all'originale di tutta la documentazione prodotta da controparte;
assumendo che era onere dell'attrice quello di provare il fatto storico generatore di danno e, infine, contestando la quantificazione del danno operata dalla controparte, la quale in sede di primo soccorso aveva ottenuto una prognosi di guarigione in soli cinque giorni, evidenziando che risultava un precedente incidente stradale nel corso del quale aveva già riportato un trauma distorsivo del rachide cervicale e che, in base alla documentazione esaminata dal proprio consulente di parte, non aveva riportato lesioni ossee traumatiche. In via gradata, ha chiesto che fosse accertato il concorso di colpa dell'attrice nella produzione del danno ed ha concluso nei termini in epigrafe riportati.
Dichiarata la contumacia di e concessi i termini di cui all'art. 183, VI CP_3 comma, c.p.c., la causa è stata successivamente istruita con ammissione e raccoglimento di prova testimoniale e con consulenza d'ufficio. Nel corso dell'udienza del 6 maggio 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle formulate nei propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190, II comma, c.p.c. di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per repliche, con rimessione del fascicolo al giudice per la decisione in data 17/06/2025.
2. Deve, in primo luogo, essere vagliata l'eccezione di improcedibilità della domanda mossa da parte convenuta.
3 Dal combinato disposto degli articoli 145 e 148 del d. lgs. 209/2005 si desume che l'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti deve essere preceduta da una fase stragiudiziale, nel corso della quale la compagnia assicuratrice è obbligata a proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero a comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta. Tale obbligo sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso del danneggiato.
L'offerta risarcitoria formulata dalla compagnia assicuratrice è, perciò, compulsata dal danneggiato, il quale deve a tal fine avanzare specifica e circostanziata richiesta di ristoro.
L'art. 148 d. lgs. 209/2005, del resto, prescrive analiticamente il contenuto della richiesta, precisando che debba contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché che debba essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, II comma, d. lgs. 209/2005 o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
Formulata la richiesta, la compagnia assicuratrice è tenuta a proporre la propria offerta nel termine di novanta giorni, in caso di lesioni o di danno alla persona, o di sessanta giorni, in caso di danni a cose (trenta nel caso di sottoscrizione congiunta di modulo di constatazione amichevole), decorrenti dal ricevimento di tutta la documentazione indicata dall'art. 148 d. lgs. 209/2005.
L'art. 145 del d. lgs. 209/2005, dal canto suo, stabilisce che la domanda giudiziale possa essere proposta solo nel caso in cui siano inutilmente decorsi i termini di sessanta giorni, nel caso di danni a cose, o di novanta giorni dall'invio della lettera raccomandata stragiudiziale di messa in mora avente i requisiti di contenuto di cui all'art. 148 del citato testo normativo.
Il quinto comma del menzionato art. 148, infine, stabilisce che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per
4 la proposizione dell'offerta decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Va evidenziato che la lettera raccomandata A/R n. 128135871734 ricevuta dalla in data 03/07/2020 rispettava i requisiti di contenuto minimo di cui CP_1 all'art. 148 del d. lgs. 209/2005, essendo stata resa la dichiarazione di cui all'art. 142,
II comma, del citato testo normativo, indicate le circostanze in cui si era verificato l'incidente e la sua dinamica, così come il codice fiscale dell'istante, ed allegato il certificato di avvenuta guarigione con postumi.
Risulta, inoltre, che la procedura stragiudiziale si sia conclusa con liquidazione dell'importo di € 600,00 in favore dell'attrice, a riprova del fatto che tutti gli elementi occorrenti alla liquidazione del danno ed alla definizione stragiudiziale della controversia siano stati forniti alla compagnia di assicurazione convenuta.
Risulta, inoltre, ricevuto dall' con pec del 10/05/2021, invito alla CP_1 stipula di una convenzione di negoziazione assistita ed inoltrato il medesimo invito con lettera raccomandata n. 15468400695-8 in data 11/05/2021 a Tali CP_3 missive non risultano essere state riscontrate.
Ne consegue la procedibilità della domanda.
3. Il generico ed omnicomprensivo disconoscimento dell'intera documentazione medica, prodotta in copia da parte attrice, è inidoneo a far venire meno il valore probatorio della stessa.
Affinché la conformità di una copia all'originale possa ritenersi validamente contestata, infatti, occorre che la parte che opera il disconoscimento indichi con precisione gli elementi in forza dei quali ritenga la copia prodotta non genuina o alterata rispetto all'originale, mentre la generica doglianza relativa alla produzione di copie fotostatiche prive di attestazione di conformità all'originale non integra contestazione specifica, atta a far venire meno o a ridimensionare l'efficacia probatoria che alle copie fotostatiche è attribuita dall'art. 2719 c.c. (cfr Cass. civ., sent. n. 28096 del 30.12.2009 secondo cui: “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro
e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del
5 ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 14416 del 07.06.2013; Cass. civ., sent. n. 7775 del
03.04.2014, secondo cui: “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali 'impugno e contesto' ovvero 'contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante', ma va operata
- a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”; conformi Cass. civ., sent. n. 7105 del 12.04.2016, relativa ad una ipotesi di generico disconoscimento della copia di un libretto di circolazione al suo originale, ritenuta contestazione generica ed inidonea a far venire meno la presunzione di sua conformità all'originale; Cass. civ., sent. n. 12730 del 21.06.2016; Cass. civ., ord. n.
29993 del 13.12.2017; Cass. civ., sent. n. 27633 del 30.10.2018; Cass. civ., sent. n. 16557 del 20.06.2019; Cass. civ., ord. n. 14279 del 25.05.2021).
4. Passando all'esame, nel merito, della domanda proposta, va osservato che era onere dell'attrice quello di fornire prova convincente ed accreditabile non solo dell'effettivo verificarsi dell'incidente stradale, ma altresì della sussistenza del nesso causale fra lo stesso e le lesioni subite.
L'effettivo verificarsi dell'incidente stradale è stato provato con il deposito di rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale del di Controparte_5
Napoli protocollo n. 34/2019 del 27/06/2019, allegato all'atto di citazione, attestante, fra le altre cose, il coinvolgimento nell'incidente del veicolo Fiat Iveco targato
MO926624 di proprietà e condotto da e del veicolo Suzuki targato CP_3
DT477JS di proprietà di e condotto da Controparte_6 Parte_1 nell'occasione. L'incidente si verificò sulla Strada Provinciale Asse Perimetrale di
Melito, all'altezza del Km 0, dove l'Agente verbalizzante giunse alle ore 15:15, presumibilmente mezz'ora circa dopo il verificarsi dell'incidente stradale. Sul posto furono rinvenuti i tre veicoli coinvolti e l'attrice, unitamente all'altro conducente infortunatosi, fu successivamente all'intervento trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Giuliano. I tre veicoli, come si legge nel rapporto, furono rinvenuti, come riferito al verbalizzante, nella posizione statica assunta dopo l'incidente, documentata dai rilievi fotografici scattati, nei quali si vede veicolo Suzuki condotto dall'attrice con importanti danni e deformazioni alla parte posteriore (vedasi
6 la seconda fotografia della pagina 20 e la seconda fotografia della pagina 24 del rapporto, nelle quali si scorge anche il numero di targa del veicolo ed una porzione di paraurti caduta a terra, presumibilmente del veicolo tamponante). Il veicolo Fiat Iveco
è anch'esso visibile nelle fotografie allegate al rapporto, ubicato alle spalle dei numerosi altri veicoli coinvolti nel tamponamento, fra i quali un carro attrezzi, con danni visibili alla parte anteriore, angolo destro, riportante evidenti deformazioni e perdita di parti della carrozzeria.
Circa la dinamica dell'incidente, rese dichiarazioni sostanzialmente CP_3 confessorie circa il tamponamento dei due veicoli che lo precedevano (cfr. verbale di dichiarazione spontanea, in cui si legge: “percorrevo l'asse perimetrale con direzione
Scampia Superata l'uscita S. Antino, all'altezza del km 0, notavo la presenza di un carroattrezzi sul margine destro della corsia, privo di segnaletica di preavviso, mentre era intento a prelevare un veicolo. Vedevo, poi, in veicolo grigio che sbandava e colpiva il carroattrezzi e nel contempo un'autovettura di colore verde che impattava contro l'auto grigia.
Nel tentativo di arrestare la mia corsa frenavo e strisciavo nel fianco sinistro un'autovettura
Fiat Panda grigia. Non riuscendo ad arrestate la mia corsa impattavo presumibilmente contro
i due veicoli che mi recedevano”).
Nel rapporto si dà atto della presenza sul posto, quale testimone oculare, di
[...]
il quale dichiarò spontaneamente alle forze dell'ordine quanto segue: Tes_1
“mentre svolgevo attività di intervento per il recupero di un autocarro finito fuori la sede stradale, assistevo ad un altro incidente causato dall'autocarro Fiat Iveco targato MO926624 il cui conducente non si accorgeva del rallentamento dei veicoli che lo precedevano andando a tamponare l'auto Suzuki targata DT477JS sospingendola contro l'auto Opel targata
FP894VW; quest'ultima finiva contro il carro attrezzi Nissan targato FK777PN che si trovava fermo per il recupero di un auto in panne. Preciso di essermi attivato poi a prestare soccorso agli occupanti dei veicoli contattando il servizio 118”.
Com'è noto “i rapporti ed i verbali della polizia giudiziaria fanno fede sino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato (salvo il potere-dovere del giudice di valutare liberamente, ai fini del proprio convincimento, l'esattezza delle operazioni effettuate ed i relativi risultati), mentre per ciò che attiene alle altre circostanze di cui lo stesso pubblico ufficiale ha avuto notizia da altre persone, tra cui anche informazioni di polizia ed assunzione di testi senza giuramento, i suindicati rapporti forniscono pur sempre al giudice un materiale indiziario utilizzabile, se non superato 7 da prova contraria” (cfr. Cass. civ., sent. n. 9620 del 16.06.2003; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 491 del 18.01.2000; Cass. civ., sent. n. 6038 del 24.04.2001; Cass. civ., sent.
n. 57 del 11.01.1989, le quali chiariscono che il giudice può fondare il proprio convincimento anche su una sola prova presuntiva, quale desumibile dagli accertamenti effettuati dagli organi di polizia stradale, validi fino a querela di falso).
I verbali di spontanee dichiarazioni e, altresì, la dichiarazione sostanzialmente confessoria resa in via stragiudiziale dal convenuto contumace, oltre che la localizzazione dei danni ai veicoli documentata dalle fotografie allegate al rapporto lasciano presumere, circa la dinamica degli eventi, che si sia trattato di violento tamponamento ad opera del Fiat Iveco di proprietà e condotto dal . CP_3
In corso di causa, nell'udienza del 16 febbraio 2024 (celebratasi dopo due udienze nel corso delle quali il testimone non era comparso), è stato ascoltato il testimone
[...]
il quale ha dichiarato: “L'incidente per cui è causa si è verificato nel mese di Tes_1 giugno del 2019, se non vado errato. Io mi trovavo sul posto perché sono titolare di una ditta di soccorso stradale e stavo effettuando un intervento di recupero di un camion che trasportava bibite sulla SP 500 in direzione di Scampia. Eravamo al chilometro zero, proprio all'inizio della strada. Il posto in cui ci trovavamo è nel comune di Casandrino ma, non so perché, la pratica fu trasmessa a quello di Melito. Il camion era sprofondato sulla destra, la strada nel senso di marcia percorso dal camion ha due corsie di marcia. Apponemmo i coni stradali e c'era un dipendente che con una bandiera segnalava la chiusura stradale e deviava il traffico in direzione di Grumo Nevano. In quel tratto la strada si biforca e, quindi, data la completa interclusione della strada provinciale, deviavamo il flusso veicolare sulla diramazione a destra.
Nell'incidente vide coinvolti due o tre autovetture e due camion, fra i quali il carro attrezzi di un mio collega. C'era un Suzuki condotta da una ragazza, mi sembra si chiamasse che Pt_1 io ho assistito fino all'arrivo dell'autoambulanza. La Suzuki era sulla corsia di sinistra e la stavamo facendo deviare verso destro. Un camion Iveco, il quale viaggiava sulla corsia di sinistra, sopraggiunse ed entrò in collisione con la Suzuki. La Suzuki era ferma sulla corsia di sinistra, perché il traffico era bloccato, e fu violentemente collisa sulla sua parte posteriore dal camion, andando ad urtare una Opel, la quale a sua volta urtò il carro attrezzi del mio amico.
Nella Suzuki c'era solo la conducente. La ragazza che era alla guida dell'automobile svenne, in un primo momento. Riprese in seguito coscienza e, nel frattempo, giunse un medico che prestò
i primi soccorsi alla ragazza e fu chiamata l'autoambulanza. Se non erro aveva battuto con la fronte ed aveva un qualche taglio su un sopracciglio, perché con la testa era sbattuta sul 8 parabrezza dell'automobile. Non posso affermare con precisione questo ricordo, anche perché assisto a svariati incidenti stradali. La ragazza aveva la cintura di sicurezza allacciata quando mi avvicinai all'automobile”.
Tali essendo le risultanze istruttorie e dovendo ritenersi assolutamente genuina la deposizione testimoniale di sicuramente presente sul posto al Testimone_1 momento dell'incidente, tant'è che si fece identificare e rese spontanee dichiarazioni alle forze dell'ordine, è stato provato che l'incidente sia derivato da colpa esclusiva di
, conducente del furgone Fiat Iveco targato MO926624 ed assicurato CP_3 con la compagnia di assicurazione convenuta, mentre alcun addebito di concorrente responsabilità può essere ascritto alla condotta di guida dell'attrice, la quale aveva rallentato ed era ferma, data la parziale occlusione della carreggiata e le segnalazioni di svolta verso destra, da parte del veicolo che la seguiva, il quale procedeva ad elevata velocità, tale da causare il violento impatto e sospingere in avanti ben due automobili, con scoppio degli air-bag dell'automobile condotta dall'attrice.
In materia di tamponamenti a catena è costantemente affermato che, in caso di scontri successivi fra veicoli in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni sia il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna, mentre nel caso di scontro fra veicoli in movimento trova applicazione la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (cfr.
Cass. civ., ord. n. 12663 del 09.05.2024 così massimata: “posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione
l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa”).
9 Nel caso di specie, essendo il veicolo condotto dall'attrice fermo al momento della collisione, come dichiarato dal testimone ed essendo la stessa stata Tes_1 determinata dal convenuto contumace, il quale percorreva la strada nella sua medesima corsia di marcia, ne deriva l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella produzione del danno, imputabile alle lesioni occorse ed immediatamente riscontrate in sede di primo soccorso.
5. Tanto affermato in ordine alla responsabilità dell'accaduto e passando alla quantificazione del danno, possono condividersi le indagini e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio dott. perché precise, esaurienti, Persona_2 adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione medica fornita dalla parte attrice.
Orbene, premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite da
[...]
e la loro compatibilità causale con l'evento di danno allegato e provato, il Pt_1 consulente ha evidenziato che, seguita ambulatorialmente, alla paziente fu prescritto l'uso del collare cervicale, essendo stata riscontrata la presenza di parestesie e di vertigini oggettive, nonché, a seguito di controllo clinico e di ortopantomografia, la sublussazione anteriore della mandibola all'apertura della bocca, del tutto compatibile con il violento impatto contro gli air-bag dell'autovettura.
Effettuato esame obiettivo del rachide cervicale, il consulente d'ufficio ha riscontrato:
“Dolenzia alla digitopressione sulle apofisi cervicali con presenza di modica contrattura della muscolatura paravertebrale. Movimento di flessoestensione del capo libero. Lateralità ed inclinazione del capo dolente a dx. Parestesie alle ultime tre dita della mano dx. Non deficit di forza prensile delle dita”.
Il consulente ha, quindi, ritenuto che i postumi riportati siano di “Esito di trauma cervicale e di sub lussazione mandibolare. Sindrome soggettiva post trauma cranico”. Tali esiti sono da ritenere in rapporto unico, diretto ed esclusivo con l'incidente stradale oggetto di causa.
Va evidenziato che, nell'ambito della cervicalgia post-traumatica da contraccolpo occorre, infatti, distinguere il cosiddetto “colpo di frusta” dalla distorsione del rachide cervicale. Il trauma distorsivo ha dei requisiti clinici ben definiti e specifici, ovvero deve esserci: una efficienza lesiva importante, cioè una collisione molto violenta;
lesioni alle strutture legamentose del collo documentate attraverso un esame
10 ecografico e una RMN;
presenza di vertigini oggettive, spesso accompagnate da ipoacusie;
disturbi neurovegetativi e nistagmo;
Romberg positivo;
frequente positività alle prove vestibolari e dei potenziali evocati;
sintomatologia algica di durata superiore a sei mesi ed un esame obiettivo positivo. Il colpo di frusta ricopre il 98% di tutte le cervicalgie post-traumatiche da contraccolpo con sintomatologia algica inferiore a sei mesi, vertigini soggettive, assenza di nistagmo, Romberg negativo, obiettività modesta.
Va, inoltre, rimarcato che l'art. 139, II comma, del d. lgs. 209/2005, nel testo modificato dall'art. 3, comma 3 ter, del d.l. n. 1/2012, inserito nella legge di conversione n.
27/2012, stabilisce che “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
La giurisprudenza ha interpretato tale norma nel senso che la stessa, la quale non incide sulla consistenza del diritto ma solo sul suo accertamento, si applichi anche ai giudizi in corso, ancorché relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla sua entrata in vigore, aggiungendo l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali, da non demandarsi necessariamente ad un accertamento clinico strumentale obiettivo, potendo essere affidata all'esame clinico visivo, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale (cfr Cass. civ., sent. n. 18773 del 26.09.2016).
“Ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base
a criteri oggettivi, quindi, la sussistenza dell'invalidità permanente non p[uò] essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell'invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale” (cfr Cass. civ., sent. n. 22066 del 11.09.2018).
Nel caso di specie vi sono stati indicatori, anche strumentali, dell'effettiva distorsione del rachide cervicale, considerato anche il violento traumatismo dell'incidente, né può ritenersi che la pregressa lesione al medesimo sito, risalente a nove anni prima, possa aver avuto incidenza causale sulle lesioni diagnosticate in seguito all'incidente per cui
11 è causa, evidenziandosi che il documento, denominato “riepilogo infortuni/malattie” prodotto dalla compagnia di assicurazione convenuta, è estremamente generico nella descrizione delle lesioni, indicate essere “lussazione-distorsione-distrazione colonna vertebr-cervicale”, sicché non consente di apprezzare se trattasi di lesioni localizzate nella medesima sede anatomica di quelle per cui è causa.
In conclusione, può essere recepita la stima del danno operata dal consulente d'ufficio, il quale ha ritenuto che, in conseguenza dei postumi accertati, l'attrice abbia riportato un danno biologico valutabile nella misura permanente del 5%, oltre ad un periodo di I.T.P. di 10 giorni al 75% e di 20 giorni al 50%, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Il danno biologico, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
L'entità del risarcimento, quindi, come già rilevato, deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. civ., sent. n.
11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008).
Tale danno va liquidato in forza dell'art. 139, V comma, del d. lgs. 209/2005, novellato dalla legge n. 124 del 04 agosto 2017, sulla base dei parametri aggiornati al D.M. del
16.07.2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25.07.2024 ed applicabile alle liquidazioni effettuate dal mese di aprile 2024.
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (21 anni) deve essere riconosciuto l'importo di € 6.713,99 per l'invalidità permanente nella misura del 5%, quello di € 414,30 per i
12 dieci giorni di invalidità temporanea parziale al 75% e quello di € 276,20 per i dieci giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, per un totale di € 7.404,49 complessivamente liquidabile a titolo di danno biologico, temporaneo e permanente.
Va, a questo punto, rimarcato, quanto al danno morale ed esistenziale, che le Tabelle applicate prevedono la possibilità di aumentare la somma equitativamente determinata a titolo di danno morale, da intendersi quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico/relazionale strettamente inteso, facente parte del danno non patrimoniale liquidabile, il quale può essere personalizzato in aumento a seconda delle particolari ripercussioni concrete che le lesioni abbiano avuto sulle abitudini di vita del danneggiato.
Il danno non patrimoniale copre, infatti, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008 la quale afferma che “non
è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”).
Nell'evoluzione giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire e precisare che la componente relazionale del danno rientra nella più ampia componente del danno biologico, sussistendo dicotomia fra quest'ultimo, il quale inerisce alle lesioni fisiche e, quindi, alle ripercussioni che il danno ha sulle attività dinamico-relazionali del soggetto danneggiato, rispetto alla differente ed autonoma valutazione da compiersi “con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura,
13 disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (cfr. Cass. civ., ord. n. 20795 del
20.08.2018; in termini, per la definizione del danno biologico come danno dinamico- relazionale Cass. civ., ord. n. 7513 del 2018).
Entrambe le suddette voci di danno devono essere liquidate, purché allegate e provate.
Infatti, “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.
2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. civ. ord.
n. 28742 del 09.11.2018).
Nel caso in esame, non vi è stata specifica allegazione e prova di un danno esistenziale dell'attrice, sicché non è dovuta alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale a tale titolo.
Con riferimento al danno morale soggettivo, esso si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza.
Per la sua prova “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza” “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati
d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr. Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella fattispecie, peraltro, è mancata qualsivoglia allegazione in ordine alle ripercussioni che le lesioni hanno avuto in termini di afflizione fisica e psicologica, sicché neanche questa voce di danno può essere riconosciuta e liquidata.
Trattandosi di lesioni avente incidenza lesiva propria delle cosiddette
“micropermanenti”, infatti, ritiene questo giudice che il danno morale debba essere specificamente allegato e provato in ordine alle ripercussioni che le lesioni abbiano
14 avuto in termini di afflizione fisica e psicologica (cfr. Cass. civ., sent. n. 339 del
13.01.2016; Cass. civ., ord. n. 13383 del 20.05.2025).
Deve, invece, essere liquidato a titolo di danno patrimoniale l'importo delle spese mediche documentate che si sono rese necessarie in conseguenza dell'incidente, pari, sulla scorta dell'esame della documentazione prodotta e riconosciuta dal C.T.U., all'importo di € 603,77, non avendo il consulente riconosciuto come liquidabili spese mediche future, ritenendo congrue le sole spese documentate da parte attrice.
In conclusione, la somma complessivamente liquidabile a titolo di risarcimento del danno ammontava ad € 8.008,26.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art.
1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Ciò posto, essendo intervenuto un pagamento parziale di € 600,00 effettuato in favore di da lei trattenuto in acconto in data 16/04/2021, occorrerà Parte_1 devalutare alla data del fatto dannoso sia l'acconto ricevuto che l'ammontare del credito risarcitorio, pari ad € 8.008,26, detraendo l'acconto dal credito e calcolando gli interessi compensativi prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito (27.06.2019) al pagamento dell'acconto
(avutosi in data 16.04.2021), quindi sulla somma che residua dopo la detrazione
15 dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cass. civ. sent. n. 9950 del 20.04.2017).
In applicazione dei suddetti calcoli, quindi, tenuto conto che l'importo risarcitorio è stato calcolato all'attualità, al relativo importo, devalutato alla data del pagamento parziale, è di € 6.844,67, cui va sottratto l'acconto ricevuto di € 600,00, con importo residuo pari ad € 6.244,67.
Sono, quindi, dovuti sulla somma globalmente dovuta, devalutata alla data del fatto dannoso, pari ad € 6.780,91, successivamente rivalutata, di anno in anno, secondo indici Istat FOI, gli interessi nella misura legale a partire dall'illecito (27.06.2019) e fino alla data del pagamento parziale (16.04.2021), per un ammontare complessivo di interessi e rivalutazione dovuti pari ad € 99,13, di cui € 31,32 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed € 67,81 per rivalutazione.
Sull'importo residuo di € 6.244,67, sono poi dovuti, a partire da tale data e fino alla data di pronuncia della presente sentenza, gli interessi sulla somma annualmente rivalutata e la rivalutazione monetaria, per un ammontare complessivo di interessi e rivalutazione dovuti pari ad € 1.762,34, di cui € 700,75 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed € 1.061,59 per rivalutazione, per il complessivo ammontare di € 8.007,01.
L'importo complessivamente dovuto all'attrice è quindi pari ad € 8.106,14 (€ 8.007,01+
€ 99,13).
Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/22, calcolati sullo scaglione fino ad € 26.000,00, riconoscendo, a titolo di spese vive, le spese documentate e quelle del contributo unificato che avrebbero dovuto essere versato alla luce del valore della domanda, così come accolta, ed i compensi secondo valori inferiori a quelli medi, stante l'assenza di attività difensiva ed istruttoria complessa e dato il valore della domanda in relazione allo scaglione tariffario di
16 riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore del difensore costituito, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 25.03.2025 (cfr. Cass. civ., sent. n.
28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014; Cass. civ., sent. n. 25047 del 10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo delle parti convenute, in solido.
Ai sensi dell'art. 148, X comma, d. lgs. 209/2005, il quale prescrive che: “in caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo”, si dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza all'IVASS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 13689/21 R.G.A.C. pendente tra Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1 ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: CP_3
1) dichiara che l'incidente stradale del 27/06/2019 si è verificato per colpa esclusiva di proprietario del veicolo targato MO926624; CP_3
2) condanna, in solido, l' e al pagamento, in favore di CP_1 CP_3
dell'importo di € 8.106,14, oltre interessi al tasso legale dalla data della Parte_2 presente sentenza al saldo;
3) condanna, in solido, l' e al pagamento, in favore di CP_1 CP_3
delle spese del presente giudizio che si liquidano in misura pari ad € Parte_2
293,56 per spese vive ed € 3.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Saccone ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4) pone definitivamente, in solido, a carico delle parti convenute, le spese di C.T.U.;
17 5) dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione di copia della presente sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148, X comma, d. lgs. 209/2005.
Napoli, 30 luglio 2025.
Il giudice
(dott.ssa Roberta De Luca)
18