Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5235/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 25 ottobre 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5235 dell'anno 2023
T R A
( C..F ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Laterza (TA) alla via Montesanto 2/A, presso l'avv. Leonardo
Pugliese ( C.F. ) che li rappresenta e difende come da documentazione in C.F._3
atti;
Ingiunti ed opponenti
C O N T R O
corrente in Conegliano (TV) alla via Alfieri n. 1 ( codice fiscale, partita Controparte_1
I.V.A. ) in persona del l.r.p.t., in giudizio a mezzo dei soggetti dichiarati in epigrafe P.IVA_1
della comparsa di costituzione e risposta, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Caroli -
Casavola (c.f. , presso il cui Studio in Martina Franca alla Piazza Roma n. CodiceFiscale_4
11 elegge domicilio come da documentazione in atti;
Ricorrente ed opposta
Ove all'udienza del 18 aprile 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 1
189 cpc come novellato dal D.Lvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-
dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo i sigg.ri e evocavano la Parte_1 Parte_2 CP_1
innanzi al Tribunale di Taranto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde
è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 [Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento
della presente opposizione, così statuire:
a) Preliminarmente si eccepisce la IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA per violazione dell'articolo 5, comma 1 bis (o 5 nel caso di previsione contrattuale), del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, perché l'attore non ha esperito il procedimento di mediazione obbligatorio.
b) In via pregiudiziale - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte
[...]
per tutti i motivi di cui in atto e, per l'effetto, dichiarare nullo, e/o annullare e/o Parte_3
dichiarare di nessun effetto, comunque revocandolo, il Decreto Ingiuntivo n. 3898/2023 emesso dal
Tribunale di Taranto.
c) In via Preliminare accertare e dichiarare nullo o annullabile il Decreto Ingiuntivo n. 3898/2023
emesso dal Tribunale di Taranto per mancanza del requisito di certezza e liquidità del credito per
l'emissione del decreto ingiuntivo. In via Subordinata sospendere l'odierno procedimento all'esito
della chiusura della liquidazione patrimoniale dei debitori principali.
d) Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle fideiussioni oggetto di causa per violazione
della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), e/o in subordine dichiararne la nullità relativa
limitatamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione predisposto dall'ABI,
riproposti specularmente nei contratti di garanzia oggetto di causa sottoscritti dagli esponenti (già
artt. 5-6-8), e per lo effetto dichiarare la liberazione degli esponenti dal vincolo di garanzia statuendo
che essi nulla devono alla per il titolo portato dal decreto ingiuntivo opposto. Parte_3
e) ACCERTARE e dichiarare la nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e per
l'effetto accertare e dichiarare la prescrizione e decadenza della garanzia fideiussoria del creditore
per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c.. Per tutti i motivi di cui in atto e, per l'effetto, -
dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun effetto, comunque revocandolo, il Decreto
Ingiuntivo n. 3898/2023 emesso dal Tribunale di Taranto, conseguentemente accertare e dichiarare
che i sig.ri e nulla devono alla Parte_2 Pt_1 Parte_4
f) Nel merito accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui in atti, che il saldo dichiarato dalla
5 relativo al mutuo per cui è causa è un saldo non vero e conseguentemente - Controparte_1
accertare e dichiarare mediante apposita ed espletanda consulenza tecnica d'ufficio il reale dare ed
avere tra le parti ovvero il reale saldo del dare ed avere del mutuo per cui è causa secondo i criteri
di legge di cui alla premessa e nella misura che sarà in tal modo accertata;
g) in via ulteriormente subordinata con qualsiasi statuizione dichiarare nulle annullabili o comunque
non vincolanti per gli attori quelle fra le summenzionate clausole che erano ritenute in contrasto con
la normative antitrust, che risultano viziate nel consenso, in particolare art. 5, 6 e 8 ;
h) dichiarare l'inammissibilità e/o l'irritualità del procedimento sommario instaurato dall'odierna
società ricorrente per le ragioni esposte in narrativa;
per le motivazioni di cui in narrativa e/o delle
clausole omnibus ivi contenute;
in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto
ingiuntivo opposto per insussistenza del credito del quale non vi è prova;
in accoglimento della
presente opposizione revocare, dichiarare nullo e /o annullare il decreto ingiuntivo opposto dal
Tribunale di Taranto - in via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare l'illegittimità degli importi
richiesti e per l'effetto revocare l'opposto d.i. o, previa corretta quantificazione degli stessi,
rideterminarne l'importo. ]
Così gli opponenti argomentavano le proprie richieste processuali:
[Premesso che ad istanza della è stato notificato alla parte opponente, in data Parte_3
21/09/2023, decreto ingiuntivo n. 3898/2023, per la somma di Euro 141.762,83 oltre interessi e spese;
-che tale decreto è ingiusto ed illegittimo e avverso lo stesso si propone, formale opposizione per i seguenti motivi: 1) con contratto di mutuo per Notar di Castellaneta de1 9.06.2008, Persona_1
rep. 678/219, registrato a Taranto il 13.06.2008 al n. 9969 serie IT, dallo stesso Notaio rilasciato in copia esecutiva in data 27.06.2008, il Banco di Napoli s.p.a., Filiale di Laterza, concesse ai sig.ri
, nato a [...] il [...], c.f. , e nata a Controparte_2 CodiceFiscale_5 CP_3
Castellaneta il 26.06.1979, c.f. , un mutuo di €uro 100.000,00; 2) i CodiceFiscale_6
mutuatari concessero ipoteca volontaria a favore della AN;
3) come ulteriore garanzia del mutuo,
la AN pretese altresì fideiussione personale dai sig.ri: e;
4) Parte_2 Parte_1
che i mutuatari si sono resi inadempienti nel pagamento di rate scadute dal 1.11.2014, capitale residuo
6 del mutuo 83.592,28; 5) Il Banco di Napoli non seguì alcuna iniziativa di recupero del credito fino all'atto di precetto del 20.11.2020, cui poi seguì l'avvio del procedimento esecutivo;
6) che i sig.ri e depositavano istanza per sovra indebitamento familiare presso il Tribunale di Parte_2 CP_3
Taranto, di liquidazione del loro patrimonio, appartamento sito a Laterza in via Cadorna 90/A, il cui valore di mercato dell'immobile è di € 141.600,00, come si evince dalla relazione di consulenza del
CTU Arch. 7) che il Tribunale di Taranto con provvedimento del 21.05.2022 Persona_2
RG Liqu. Patr. 9/22 dichiarava aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dei sig.ri CP_2
e disponendo “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa
[...] CP_3
definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive
ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”. 8) che la procedura di liquidazione del patrimonio è tutt'ora in corso.
DIRITTO IN VIA PREGIUDIZIALE 1) Si eccepisce la IMPROCEDIBILITÀ DELLA
DOMANDA per violazione dell'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, perché l'attore non ha esperito il procedimento di mediazione obbligatorio. L'oggetto della domanda,
rientra, infatti nelle materie contemplate dalla predetta disposizione normativa. 2) Si eccepisce
l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso monitorio stante il difetto di legittimazione
attiva della società Parte_5
Alla luce della disciplina di cui a11'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione;
si precisa, però, che tale norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la
prova de1l'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli
compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione
7 (cfr. Cass. n. 4116/2016).
Ne1 caso di specie, sussiste una specifica contestazione, in quanto, l'estratto della Gazzetta Ufficiale,
già prodotto in sede monitoria, si limita a richiamare il contratto di cessione dei crediti in blocco senza che da ciò sia possibile individuare senza incertezze gli specifici rapporti oggetto della cessione, dunque, l'effettiva titolarità del credito di cui all'ingiunzione di pagamento in capo al presunto cessionario soc. Ne consegue che la società non ha fornito la prova della titolarità dello CP_1
specifico credito, nonché della determinabilità dell'oggetto dell'intervenuta cessione in blocco,
difatti non è stato prodotto il contratto di cessione.
3) Difetto di prova della cessione del credito azionato e conseguente difetto di prova della
titolarità del credito in capo a per mancata produzione del contratto di CP_1
cessione.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
[1) Preliminarmente, disporre l'anticipazione della data della prima udienza, ora fissata al
13.12.2024; 2) Sempre preliminarmente, autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
3) Rigettare l'opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto
e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
4) In via gradata, condannare gli
opponenti, nelle rispettive qualità, e nei limiti rivenienti dalle predette qualità, al pagamento a favore
della delle somme loro ingiunte, oltre interessi come da domanda, ovvero al Controparte_1
pagamento di quella somma diversa, anche maggiore, che risulterà di giustizia;
5) Condannare gli
opponenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio;
6) Sentenza
clausolata.]
Così argomentava le proprie richieste processuali la Controparte_1
[p r e m e s s o c h e - con atto a rogito Notaio Dott. del 10/12/2018 Rep.
7.660 Persona_3
Racc.
3.703 la società ha incorporato la società Banco di Napoli SpA Controparte_4
subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri;
- nell'ambito di
8 un'operazione di cartolarizzazione in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data
19.04.2022 (con efficacia economica retrodatata al 01.01.2022) ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge
sulla cartolarizzazione, ha acquistato (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_1
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) pro-soluto taluni crediti di
[...]
derivanti da contratto di finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori di conti CP_5
corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 01.01.1950 e il
01.01.2022, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della AN
d'IT n. 272/2008 e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della AN d'IT
n., 139/199. - che dell'avvenuta cessione è stata data notizia dalla Società cessionaria mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna n.45 del 19/04/2022, Parte Seconda;
- che tra i crediti e relativi interessi maturati, compresi quelli di mora, ceduti, è compreso quello
vantato nei confronti dei sig.ri e , e dei loro garanti sig.ri CP_3 Controparte_2 Parte_2
e (ndg 6766016647000). - che, ai sensi del combinato disposto degli articoli
[...] Parte_1
4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, dalla data di pubblicazione dell'avviso di cessione nella
Gazzetta Ufficiale nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264
del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore della Cedente, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore
della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione o altro adempimento, se non
quello della pubblicazione dell'intervenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale;
Si ritiene noto, per indispensabile brevità, il contenuto del ricorso monitorio, del pedissequo decreto
ingiuntivo, e della documentazione allegata all'atto introduttivo.
Si ritiene altresì noto il contenuto dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo
p.e.c. in data 20.10.2023, di cui sin d'ora si chiede il rigetto siccome infondato sia in fatto che in
diritto.
Con il presente atto si costituisce in giudizio la rappresentata da Controparte_1 CP_6
che - a mezzo del sottoscritto suo difensore - deduce, rileva ed eccepisce quanto segue.
[...]
Sulla eccepita improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs.
9 28/2010.
Premettendo che, come è noto, la mediazione non è obbligatoria per chiedere e ottenere un decreto
ingiuntivo, diventandolo solo a seguito della proposizione di eventuale opposizione, questa difesa
chiede che il Sig. si compiaccia, ai sensi e per gli effetti dell'art.
5-bis D.Lgs. 28/2010, e quindi Pt_6
dopo aver provveduto sulla istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto di cui infra, concedere termine per la instaurazione del relativo procedimento.
Sulla eccepita inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso monitorio per presunto difetto di legittimazione attiva di e sull'eccepito difetto di prova della cessione del credito Controparte_1
azionato e della titolarità del credito in capo a per mancata produzione del Controparte_1
contratto di cessione.
Tali due motivi di opposizione possono essere esaminati e confutati congiuntamente, essendo
intrinsecamente connessi.
Eccepiscono, innanzitutto, gli opponenti la violazione dell'art. 58 TULB, ritenendo che - in materia
di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito - la produzione dell'estratto della
pubblicazione del relativo avviso sulla G.U., pur producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta
cessione, non esonera il creditore cessionario dal fornire la prova che il credito de quo agitur sia
effettivamente ricompreso tra quelli oggetto della cessione.
L'eccezione non coglie nel segno.
Preliminarmente, sul punto, si rammenta che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n.
130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario
(legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art.
1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei
confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti
acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
10 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione
della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel
corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la
notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata,
rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”. (v. Cass. Civ. ordinanza 10200/2021).
Con il provvedimento in commento, la S.C. ha attribuito diretta efficacia ricognitiva del trasferimento
della proprietà del credito a (meri) atti di intimazione di pagamento, di citazione e di interventi in
corso di causa (ex art. 111 c.p.c.) rispetto alle parti negoziali (cedente e cessionario) che sono istituti
Cont di credito e/o i quali, di contro, non avrebbero alcun interesse e/o agevolazione e/o vantaggio
ad azionare un credito se non di propria titolarità.
Tale onere, quindi, è stato assolto dalla cessionaria già con l'invito al pagamento Controparte_1
formulato con racc.ta a.r. a firma del sottoscritto difensore del 6.06.2023, già prodotta (v. all. 4 del
fascicolo del monitorio), e poi con lo stesso ricorso per decreto ingiuntivo.
Ad ogni buon conto, si ritiene opportuno, anche se non necessario, produrre unitamente alla presente
comparsa la seguente documentazione atta a dimostrare esaurientemente la sussistenza in capo alla
cessionaria della acquisita - ed esclusiva - titolarità dei crediti nei confronti anche Controparte_1
degli opponenti (fideiussori) e , e quindi dell'interesse ad agire e Parte_2 Parte_1
della propria legittimazione attiva:
- nota proveniente da a firma del sig. in data 24.10.2023, con Controparte_4 CP_7
cui si attesta che nella cessione di crediti pro soluto a favore di risalente al Controparte_1
19.04.2022 erano ricompresi anche i crediti per un mutuo, per una sofferenza di un conto corrente,
e per spese in sofferenza (queste ultime due non rilevano nel giudizio che ci occupa) nei confronti dei
coobbligati principali e;
CP_3 Controparte_2
- estratto elenco generale dei rapporti ceduti tratto dal sito: www@intesasanpaolo.com Normative /
Operazioni di cessione / Operazioni di cessione 2018/Documentazione/Banco di Napoli;
a pag.
11 1619 sono evidenziati in giallo i rapporti riferiti alla posizione Parte_7
- avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
Con tale, anche se non indispensabile, produzione documentale, si vanificano tutte le infondate e
soltanto pretestuose doglianze degli opponenti in ordine alle eccezioni sollevate.
Un'ultima notazione, relativa alla ex adverso chiesta produzione dell'atto di cessione pro soluto del
credito.
La produzione integrale di tale atto non è e non sarà mai possibile per la assorbente ed essenziale ragione costituita dall'obbligatorio rispetto della legge sulla privacy.
Nell'atto di cessione, di inusitata e facilmente comprensibile lunghezza, sono infatti indicati tutti i
nominativi dei soggetti (migliaia e migliaia) i cui debiti sono oggetto della cessione stessa a favore
di Controparte_1
Questa difesa, conseguentemente, ritiene che la documentazione prodotta in allegato alla presente
comparsa sia, e debba ritenersi, più che esaustiva per dimostrare la titolarità del credito in capo a
con il conseguenziale rigetto anche delle eccezioni sollevate dai debitori con l'atto Controparte_1
di opposizione.
Un'altra notazione relativa alla contestata mancata iscrizione della nell' “Elenco Controparte_1
delle Società Veicolo di Cartolarizzazione”.
La risulta iscritta in tale elenco sin dal 17.03.2022, ovvero in data anteriore alla Controparte_1
stipula del contratto di cessione, risalente al 19.04.2022.
Come osservato dagli stessi opponenti, con l'atto di cessione fu solo convenuto di retrodatare
l'efficacia economica del contratto ad una data precedente alla sottoscrizione, circostanza questa
che nulla toglie e nulla aggiunge al contratto di cessione stesso, validamente sottoscritto.
Sulla eccepita mancanza del requisito di certezza e liquidità del credito azionato.
Eccepiscono gli opponenti che il credito azionato non sia certo e liquido, sia perché pende presso
12 codesto Tribunale procedura esecutiva immobiliare sia perché i debitori principali hanno azionato
la speciale procedura di liquidazione patrimoniale.
Per la verità, non si comprende quale sia il nesso tra la pendenza delle sopra richiamate procedure
e il requisito della certezza e della liquidità del credito. Anzi, la pendenza di quelle procedure deve
ritenersi già di per sé confermativa del credito, della sua certezza e della sua liquidabilità.
Peraltro, che il credito azionato nei confronti dei fideiussori sia certo, liquido ed Parte_8
esigibile lo ha già accertato e positivamente valutato il Giudice del monitorio, il cui decreto è oltre
tutto ampiamente motivato. Ma v'è di più. La procedura esecutiva immobiliare promossa contro i
debitori principali, iscritta al n. 32/2021 R.G. “Es”, è attualmente sospesa ex art. 623 c.p.c. in attesa
della conclusione della procedura ex lege 3/2012 avviata da quei debitori.
Inoltre, il bene staggito era stato stimato in appena €. 79.000,00, ed era andato deserto il primo tentativo di vendita;
il secondo esperimento era stato fissato con prezzo base di €. 59.250,00 (offerta minima ammessa di €. 44.437,50), con la inevitabile conseguenza che anche in caso di vendita il
ricavato non sarebbe stato sufficiente a coprire, se non appena parzialmente, il più ingente credito
della AN.
Per di più, è necessario porre in rilievo che la procedura di liquidazione del patrimonio promossa
dai debitori principali è ancora in corso e non è conclusa, e l'art. 14 terdecies L. 3/2012, che tratta
della esdebitazione, non ripropone il comma quarto dell'art. 142 L.F. che, nella esdebitazione
fallimentare fa salvi i “diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso”, ciò per il fatto che l'esdebitazione determina la estinzione tombale del debito, altrimenti non si chiamerebbe “legge salva suicidi”.
Sulla presunta nullità della fideiussione omnibus, sulla presunta nullità della clausola di rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., sulla presunta prescrizione e decadenza della garanzia
fideiussoria del creditore per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., sulla presunta nullità
della fideiussione per violazione delle norme a tutela del consumatore a causa della altrettanto
presunta vessatorietà delle clausole da 1) a 11) compresa delle fideiussioni.
13 Tutti tali motivi di opposizione possono essere trattati congiuntamente, essendo anch'essi tra loro
intrinsecamente connessi.
Gli opponenti eccepiscono la nullità della fideiussioni da essi separatamente sottoscritte in pari data, ma identiche nel contenuto, per quanto dedotto nell'atto di opposizione.
Al riguardo, non appare fuor di luogo richiamare due principii cardine che regolano la materia
contrattuale nel nostro ordinamento giuridico: - le parti possono liberamente determinare il
contenuto del contratto (art. 1322 c.c.); - il contratto, una volta concluso, ha forza di legge tra le
parti (art. 1372 c.c.).
Alla luce di tali regole, non si comprende il motivo per il quale gli specifici articoli delle fideiussioni del 9.06.2008, peraltro con duplice sottoscrizione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.,
non abbiano alcun valore e non possano produrre effetti tra le parti in causa.
La risposta non può che essere una e una sola: non vi è alcun motivo.
Con riferimento, poi, alla espressa rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., si richiamano le
innumerevoli sentenze emesse in subiecta materia dalla S.C..
Valgano, su tutte, Cass. n. 21867/2013, Cass. n. 9455/2012, Cass. n. 13078/2008, secondo cui la
decadenza di cui all'art. 1957 c.c. può essere però pattiziamente esclusa dalle parti, in quanto è norma non posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione,
da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del
debitore.
Sotto tale profilo, assolutamente assorbente, si ribadisce l'infondatezza dei motivi di opposizione che
hanno pretermesso completamente la circostanza, risultante documentalmente, che – nel caso che ci
occupa – le parti avevano espressamente derogato al termine decadenziale previsto dall'art. 1957
c.c..
Ma v'è di più. Gli opponenti ritengono di fondare lo specifico motivo di impugnazione sul provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT (posto peraltro a base della sentenza n. 41994/2021
14 delle SS.UU. della S.C. – n.d.r.). Il richiamo non è pertinente.
Premesso che le sentenze vanno sempre lette e quindi interpretate per intero, e non solo su un passo
estrapolato, si pone in rilievo che, per assolutamente concorde giurisprudenza successiva, quella
sentenza – se pur emessa nel 2021 – ha riguardato fideiussioni rilasciate nel periodo ottobre 2002 – maggio 2005 oggetto dell'accertamento condotto dalla AN d'IT, relativamente al quale soltanto il provvedimento n. 55/2005 ha valore di prova privilegiata ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust.
Nel caso che ci occupa, le fideiussioni de quibus agitur sono successive (2008) al provvedimento della AN d'IT e non interessate, quindi, dal relativo accertamento.
Peraltro, a tutto voler concedere, la mera coincidenza con le clausole ABI (ammesso e non concesso che tale coincidenza ricorra nel caso di specie) non è sufficiente a dimostrarne l'illiceità e lascia inalterato l'onere della prova, ragion per cui incombe sui fideiussori di provare tutti gli elementi
costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale, ovviamente al momento della sottoscrizione
della garanzia.
Inoltre, la giurisprudenza di merito, assolutamente concorde, e ripetesi successiva al provvedimento
della AN d'IT, ha sempre ritenuto e affermato che la eventuale violazione della disciplina anticoncorrenziale è applicabile solo alle fideiussioni “omnibus” e non invece alle fideiussioni
specifiche.
Nel caso che ci occupa, le fideiussioni furono espressamente rilasciate per l'adempimento delle
obbligazioni verso la AN rivenienti dal contratto di mutuo per Notar del 29.04.2008. Per_1
Non è prevista la garanzia per alcun altro rapporto. Quindi, anche uno studente del primo anno di
università vedrebbe facilmente che, nel nostro caso, le fideiussioni rilasciate da e Controparte_2
riguardano soltanto un rapporto, quindi sono specifiche e sicuramente non sono Parte_1
“omnibus”. Conseguentemente, non rientrerebbero mai nell'ambito di applicazione della sentenza
n. 41994/2021 delle SS.UU. della S.C..
Ancora conseguentemente, anche per tali capi l'opposizione va rigettata perché infondata. Nel
15 merito.
Come risulta senza possibilità di equivoci dal tenore letterale della opposizione, nel merito la difesa dei sig.ri si è limitata a mere “affermazioni ipotetiche” sul TAEG e sull'asserito Controparte_8
superamento del c.d. “tasso-soglia”, formulate però sub specie di declaratorie richieste al Tribunale,
senza il sostegno di un benché minimo sostegno probatorio, o almeno numerico. Si chiede dichiararsi
la nullità, ma non si specifica in alcun modo perché. Va altresì disattesa la richiesta formulata in
via istruttoria di disporre consulenza tecnica del mutuo, in quanto evidentemente ed esclusivamente
esplorativa, dappoiché anche essa formulata senza un minimo di conteggi. Per tutto quanto innanzi,
l'opposizione è infondata, ed andrà pertanto rigettata, con tutte le conseguenze di legge. ]
III.- Il D.I. opposto n. 1224/2023 deve essere dichiarato nullo secondo i principi di diritto contenuti nella ordinanza colla quale il 02 aprile 2024 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Il giudizio di opposizione a D.i., come già rilevato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, ha un oggetto duplice e composito in quanto investe di diritto il giudice sia della cognizione sulla validità del Decreto monitorio sia della cognizione della fondatezza della domanda di condanna proposta dal ricorrente e successivamente opposto.
Il creditore opposto si presenta davanti al giudice della opposizione forte dell'accoglimento della sua domanda contenuta nel D.I. e ne chiede istituzionalmente la conferma a fronte della opposizione dell'ingiunto.
L'art. 653 cpc, sotto la rubrica “rigetto o accoglimento parziale della opposizione” così infatti dispone dal 21 aprile 1942 a tutt'oggi: “Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o
provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto
che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva.”
Ne consegue che in caso di rigetto della opposizione la lex specialis che disciplina la res in iudicio
deducta, ovverosia il rapporto giuridico dedotto in causa, è esclusivamente il decreto ingiuntivo.
Siffatta interpretazione è corroborata dal comma secondo del medesimo art. 653 cpc che dispone:
16 “Se l'opposizione è accolta solo in parte il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza,
ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della
somma o della quantità ridotta”
Quindi in caso di rigetto della opposizione tutto il rapporto giuridico è disciplinato dal decreto ingiuntivo che diviene lex specialis tra le parti, mentre in caso di accoglimento parziale della opposizione ( o di rigetto parziale della opposizione che ha lo stesso significato complementare
)tutto il rapporto giuridico è disciplinato dalla sentenza del giudice della opposizione, lex specialis
del rapporto tra le parti.
Alla cognizione obbligatoria della validità del D.I. opposto, e quindi della esistenza di eventuali cause di nullità, si cumula la cognizione della fondatezza della domanda di condanna, non potendo il giudice della opposizione limitarsi a dichiarare nullo il D.I. senza pronunciare sulla fondatezza della domanda di condanna.
Nessuna contraddizione è configurabile, essendo la valutazione di nullità propria di un atto giuridico,
e quella di fondatezza propria di una domanda giudiziale.
Ne consegue che è ben possibile un esito composito della opposizione che veda la declaratoria di nullità del D.I. per vizi suoi propri e l'accoglimento della domanda di condanna rivelatasi fondata.
IV.- Nella comparsa di costituzione e risposta la opposta ha integrato la documentazione comprovante l'avvenuta cessione del credito, originariamente sorto in favore del Banco di Napoli, alla
[...]
con la quale il primo si è fuso per incorporazione, e, successivamente dalla seconda in CP_4
favore della Parte_9
L'art. 58 del T.U.B. 385/1993 così dispone sotto la rubrica “cessione di rapporti giuridici”:
“1. La AN d'IT emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di
beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le
operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della AN d'IT.
2. La
banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La AN d'IT puo' stabilire
17 forme integrative di pubblicita'.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti
di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro
validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o
annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale,
previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti
dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti
hanno facolta', entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal
cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il
termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti
ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal
comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente.
7. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi
dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in
favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106..”
Come evidenziato dal testo normativo, la cessione in blocco dei crediti ricalca vistosamente lo schema già offerto dall' art. 1377 c.c. che, sotto la rubrica “trasferimento di una massa di cose”, così dispone:
“Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica
la disposizione dell'articolo precedente, ancorchè, per determinati effetti, le cose debbano essere
numerate, pesate o misurate.”
Il precedente articolo 1376 cc, sotto la rubrica “contratto con effetti reali”, così dispone: “Nei
contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la
costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la
proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente
18 manifestato.”
La cessione “in blocco” dei crediti equivale così alla cessione “in blocco” di una “massa di cose”,
essendo i crediti cose mobili anche quando non diano vita al fenomeno della incorporazione del diritto nella chartula che connota quella particolare categoria di crediti rappresentati dagli effetti cartolari.
La cessione “in blocco” avviene così col semplice consenso scambiato tra cedente e cessionario ai sensi dell' art. 1260 del codice civile che così dispone: “Il creditore può trasferire a titolo oneroso
o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere
strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.”
Proprio come stabilito per la cessione ordinaria dall'art. 1264 cc, anche per la cessione in blocco si verifica il medesimo effetto mediante il solo adempimento degli oneri di pubblicità disposti dall'art. 58 del T.U.B. come fatto palese dai suoi commi 2 e 4:
“2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle
imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La AN d'IT puo'
stabilire forme integrative di pubblicita'.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono
gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.”
Ne consegue che validità ed efficacia inter partes della cessione in blocco dei crediti non sono affatto subordinate all'onere della pubblicazione dell'avviso ex art. 58 del T.U.B. il cui adempimento determina le sole conseguenze ulteriori di cui all' art. 1264 cc: “1.- La cessione ha effetto nei confronti
del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. 2.- Tuttavia anche
prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato se il cessionario prova che
il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.”
Gli effetti di cui all'art. 1264 cc si producono così verso il debitore ceduto alternativamente: 1) con
19 la pubblicazione ex art. 58 del T.U.B.; 2) con la notifica di qualsiasi atto da cui il debitore possa avere avuto consapevolezza della intervenuta cessione.
Ne consegue altresì che in caso di omissione sia della pubblicazione ex art. 58 del T.U.B. sia della notificazione ordinaria di cui all' art. 1264 cc, tutti gli eventuali pagamenti effettuati dal debitore ceduto al titolare originario del credito, e da questi non rifiutati e restituiti secondo regole universali di correttezza, avranno efficacia liberatoria per il debitore ceduto che potrà opporli alla pretesa del cessionario, sino a quando, avuta il debitore ceduto conoscenza della cessione con la notifica di un atto che ben può identificarsi con quello introduttivo del giudizio, cesserà la di lui buona fede ed eventuali ulteriori pagamenti effettuati in favore del precedente titolare non avranno più efficacia estintiva.
Non sembra tuttavia che nel presente giudizio i fideiussori opponenti abbiano dedotto ed eccepito i pagamenti che sarebbero stati effettuati dal debitore garantito in favore dell'originario creditore prima della pubblicazione ex art. 58 T.U.B. della cessione del credito e, di conseguenza, dotati di piena efficacia liberatoria non solo in favore del debitore, ma anche dei di lui fideiussori odierni opponenti.
Quand'anche nella vicenda sottoposta a giudizio dovesse ritenersi inefficace la pubblicazione sulla
G.U. ex art. 58 del T.U.B., la cessione si sarebbe perfezionata inter partes in via ordinaria ex art. 1260 e ss c.c. e la notifica del precetto o dello stesso ricorso per Decreto ingiuntivo munito di idonea narrativa rappresenterebbe atto di manifestazione e partecipazione di conoscenza dell'avvenuto mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
I vizi e/o motivi di invalidità e/o inefficacia eventualmente presenti nel procedimento di cessione in blocco di crediti di cui all'art. 58 del T.U.B. ( rectius: della speciale forma di pubblicità prevista per i casi di cessione in blocco ) non escludono che nei confronti dei singoli rapporti obbligatori compresi nella cessione in massa possano verificarsi inter partes gli effetti della ordinaria cessione di cui agli artt. 1260 e ss del codice civile.
20 Non sembrano infatti esistere leggi o atti aventi forza ed efficacia di legge che determinino tale esclusione, né sentenze colle quali la Corte Costituzionale abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 58 del T.U.B. nella parte in cui non prevede che l'inefficacia della cessione in massa dei crediti determini l'inapplicabilità ai singoli rapporti obbligatori che ne fossero stati oggetto della ordinaria disciplina dettata in tema di cessione dei crediti dagli artt. 1260 e ss cc.
Gli eventuali vizi della cessione del credito ex art. 1260 cc sarebbero suscettibili di convalida ai sensi dell'art. 1444 cc ad opera di uno dei contraenti, mentre il debitore ceduto sarebbe privo di legittimazione ad opporsi alla sanatoria che l'art. 1444 cc riserva esclusivamente alle parti (“1.- Il
contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento,
mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la
dichiarazione che s'intende convalidarlo. 2.- Il contratto è pure convalidato se il contraente al quale
spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontaria esecuzione conoscendo il motivo di
annullabilità. 3.- La convalida non ha effetto se chi l'esegue non è in condizione di concludere
validamente il contratto.”) ed anche privo di legittimazione a rilevare il vizio di invalidità riservato anch'esso ai soli contraenti parti del contratto ex art. 1260 cc, stante il chiaro disposto dell'art. 1441
cc che, sotto la univoca rubrica “legittimazione” così dispone: “1.- L'annullamento del contratto può
essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. 2.- L'incapacità del
condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse”.
Ne consegue che il debitore ceduto, essendo terzo estraneo all'accordo traslativo, non può rilevare ex art. 1441 cc l'eventuale vizio di annullabilità del contratto di cessione del credito ex art. 1260 cc sottostante la speciale forma di pubblicazione prevista dall'art. 58 del T.U.B., e neppure può
impedirne la convalida ex art. 1444 cc riservata alle sole parti.
Ne consegue altresì che le eventuali cause di invalidità e/o inefficacia della pubblicazione ex art. 58
del T.U.B. è rimasta senza alcun effetto giuridicamente apprezzabile di cui possa l'opponente dolersi,
21 in presenza di atti negoziali comunque validi agli effetti della trasmissione traslativa di quella particolare “cosa mobile” che è il credito chirografario non incorporato in una chartula propria dei titoli di credito.
V.- L'art. 1218 cc, sotto la rubrica “responsabilità del debitore”, così dispone: “Il debitore che non
esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile.”
A sua volta l'art. 2697 cc, sotto la rubrica “onere della prova”, così dispone: “1.- Chi vuol far valere
un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 2.- Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su
cui l'eccezione si fonda.”
In forza del combinato disposto degli articoli 1218 e 2697 cc incombeva sui debitori e sui loro fideiussori provare di aver adempiuto l'obbligazione derivante dal finanziamento ricevuto mediante la allegazione dei pagamenti effettuati a norma di piano di ammortamento e la produzione delle relative quietanze e, successivamente e per effetto di tale prova, evidenziare l'infondatezza, in tutto o in parte, della pretesa creditoria vantata dalla opposta cessionaria del credito sorto originariamente in favore del Banco di Napoli spa.
Nessuna allegazione e prova sembrerebbe essere stata resa da parte opponente ai sensi delle predette norme di legge.
VI.- Gli opponenti hanno dedotto la nullità della prestata fideiussione laddove sancisce la deroga al disposto dell'art. 1957 cc e la permanenza della obbligazione di garanzia dei fideiussori anche dopo lo spirare del termine di sei mesi imposto dalla predetta norma al creditore per l'esperimento delle azioni a carico del debitore principale.
22 Gli opponenti deducono la nullità del patto in quanto mera riproduzione dell'art. 6 dello Schema
A.B.I. che esonera la AN dal rispetto dell'onere di perseguire il debitore entro 6 mesi dalla scadenza della obbligazione principale per conservare la garanzia contro il fideiussore.
L'art. 1957 cc appare derogabile dall'autonomia privata in quanto la tutela del fideiussore è comunque assicurata dalla maggiore ampiezza dell' art. 1953 del codice civile che dispone: “Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso nei casi seguenti: 2) quando il debitore è divenuto insolvente;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine.
Ne consegue che verificatasi la scadenza del debito garantito, il fideiussore, anche quando abbia pattiziamente esonerato il creditore dalle incombenze di cui all' art. 1957 cc, può agire immediatamente contro il debitore per chiedergli la liberazione o idonee garanzie in caso di escussione della fideiussione.
La vera tutela del fideiussore è così contenuta nell'art. 1953 cc che sopravvive anche nei casi in cui l'art. 1957 sia stato pattiziamente derogato con la clausola tacciata di invalidità degli opponenti.
Inoltre l'art. 1957 cc appare una deroga in melius per il fideiussore rispetto al regime dei “limiti della fideiussione” di cui all'art. 1941 cc, secondo cui: “1.- La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. 2.- Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. 3.- La fideiussione eccedente il debito o contratta
a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.”
Ne consegue che, se non esistesse l'articolo 1957 cc, scaduto il termine apposto alla obbligazione sia il debitore principale sia il fideiussore sarebbero obbligati in solido nei normali limiti della prescrizione estintiva del diritto del creditore.
La deroga all'art. 1957 cc sancita nell'art. 6 del modello A.B.I. non fa altro che ristabilire tra debitore principale e fideiussore quella uguaglianza e parità di trattamento propria della obbligazione solidale passiva di cui all'art. 1944 cc (“Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.”
Poiché alla scadenza della obbligazione principale inizia il termine di prescrizione, lo stesso dovrebbe accadere per la obbligazione del fideiussore ex art. 1941 cc;
tuttavia l'art. 1957 cc deroga in melius per il fideiussore in quanto sottopone l'azione del creditore verso il fideiussore a decadenza.
23 Il patto contrattuale che elimina tale termine di decadenza non fa altro che riportare il fideiussore alla condizione naturale legale prevista dall'art. 1941 cc, equiparandolo al debitore principale come dispone la predetta norma.
Ne consegue che la deroga all'art. 1957 cc non è vessatoria o espressione di prevaricazione contrattuale in quanto ristabilisce le condizioni sancite nell'art. 1941 cc e lascia intatto il potere attribuito dall'art. 1953 cc al fideiussore.
La deroga all'art. 1957 cc appare piuttosto attuazione del principio di parità tra le parti del contratto,
a sua volta espressione e manifestazione del principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della
Costituzione.
VII.- Nessuna influenza sul presente procedimento spiegano tanto la procedura di esecuzione immobiliare in corso a carico dei debitori principali quanto il procedimento di esdebitazione.
La procedura esecutiva immobiliare è infatti connotata dalla unilateralità dell'azione esecutiva e non
è destinata a formare un accertamento idoneo alla regiudicata ai sensi dell'art. 2909 cc.
Ugualmente è a dirsi in ordine alla procedura di esdebitazione.
Il presente giudizio ha invece natura di giudizio ordinario di cognizione destinato, si, alla emanazione di un provvedimento idoneo alla formazione della cosa giudicata ai sensi dell'art. 2909 del codice civile.
Non sussistono così i presupposti di cui all'art. 295 cpc.
Nessuna norma di legge sembra poi disporre l'obbligatorietà della sospensione del presente giudizo di cognizione per la pendenza della procedura esecutiva immobiliare e/o della procedura di esdebitazione.
VIII.- Alla declaratoria di nullità del D.I. n.1224/2023 per le motivazioni di cui alla ordinanza reiettiva della concessione della provvisoria esecuzione, deve così seguire l'accoglimento della domanda di condanna proposta dalla opposta quale cessionaria del credito sorto in favore della originaria finanziatrice spa Banco di Napoli.
IX.- In ragione del parziale accoglimento della opposizione sussiste una ipotesi di soccombenza parziale che giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite che devono gravare sugli opponenti in solido per la restante parte di 2/3 secondo la regola di cui all'art. 91 cpc.
P.Q.M.
24 a) in parziale accoglimento della opposizione dichiara nullo e revoca il D.I. n. 1224/2023 per difetto della motivazione prescritta dall'art. 641 cpc e dall'art. 111 comma 6 della Costituzione della
Repubblica ITna;
b) previa reiezione delle eccezioni proposte da e , condanna gli Parte_1 Parte_2
opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di euro somma CP_1
di Euro 141.762,83 oltre interessi come da domanda;
c) liquida le spese e competenze del presente giudizio in complessivi euro 6900,00, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
compensa per 1/3 le predette spese e competenze, e condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1
della restante parte di 2/3;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 11 maggio 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
25 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998).
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