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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Sabrina Cicero
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 835 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ritenuta in decisione su conclusioni precisate nel termine assegnato ex art. 127ter
c.p.c.
TRA
con gli avv.ti Alessandro Cascio e Mariapia Logrippo;
Parte_1
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.to MariaRosa Controparte_1
Gambi;
CONVENUTA
E
n.q. di socio unico della Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c. i procuratori delle parti così concludevano:
Per l'attore: “nel riportarsi a tutti gli atti di causa qui depositati nel fascicolo informatico che abbiansi integralmente ripetuti e trascritti nonché all'atto introduttivo del presente giudizio, ne chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nella memoria ex art.183 c.pc. VI comma nr.2 e ripetuti in tutti gli atti successivi ivi compresa ai sensi dell'art. 696 bis comma 5° c.p.c. l'acquisizione la perizia del CTU redatta dal dott. depositata nel Persona_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. presso questo ufficio giudiziario iscritta al r.g. 2320/2020”.
Per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, previo esperimento degli CP_1
1 incombenti di rito:
In via principale e di merito
- Assolvere da tutte le domande avversarie, perché infondate, in fatto e diritto. Controparte_1
In via subordinata
- Accertare la reale entità pecuniaria del pregiudizio subito dal sig. , e per l'effetto Pt_1
- Liquidare in suo favore l'importo che sarà ritenuto di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese, anche generali.
In via istruttoria
Ci si richiama alle deduzioni e contestazioni di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. rispettivamente depositate telematicamente il 27.06.2023 e il 14.07.2023”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Nel presente giudizio agisce nei confronti di e Parte_1 Controparte_4 P_
(rispettivamente proprietaria dell'autoveicolo del tipo RT targata FD197KE, Controparte_1
la prima, ed assicuratore del veicolo medesimo, la seconda) al fine di sentir condannare la
Compagnia al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro occorso in data 8 maggio 2017, oltre a spese, competenze ed onorari di lite, anche del procedimento per accertamento tecnico preventivo precedentemente instaurato, oltreché alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Espone l'attore che il giorno 8 maggio 2017, alle ore 23.00 circa, si trovava a Napoli, in Viale
Comandante Umberto Maddalena;
mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali poste all'altezza dell'autonoleggio percorrendole da un lato all'altro in direzione autonoleggio, CP_5 veniva investito dall'autoveicolo RT targato FD197KE. In particolare il conducente della RT, mentre percorreva Viale Comandante Umberto Maddalena in direzione via Nuova del Campo
(verso area Cimitero), non avvedendosi del pedone, impattava con il paraurti anteriore il lato destro dell'odierno attore.
A causa dell'urto l'attore rovinava a terra e riportava seri danni fisici, con postumi permanenti nella misura del 6% e riduzione della capacità lavorativa specifica in misura pari al 37,5% (come anche accertato in sede di accertamento tecnico preventivamente esperito).
Si è costituita la convenuta contestando l'esistenza stessa del sinistro oggetto di Controparte_1
causa e la sussistenza del nesso di causalità tra il riferito incidente ed i postumi lamentati dall'attore, nonché il quantum debeatur.
Risultando cancellata la dal registro delle imprese e disposta la Parte_2
rinnovazione della citazione, il convenuto (socio unico della medesima Controparte_6
2 società), regolarmente citato, ha scelto la contumacia.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documentazione e, sulle conclusioni di cui in premessa, è stata quindi riservata in decisione alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusivi e repliche.
Sulle reiterate istanze istruttorie
Preliminarmente è opportuno rilevare come il procedimento in oggetto non necessiti di ulteriore attività istruttoria, posto che il materiale probatorio acquisito è più che sufficiente a delineare il contesto in cui si sono svolti i fatti e la natura dei rapporti tra le parti. Ragione per la quale vanno disattese le istanze istruttorie reiterate dalle parti ancora in sede di precisazione delle conclusioni, e senza che ciò possa anche solo minimamente costituire lesione del diritto di difesa, alla luce delle argomentazioni che di seguito verranno spiegate.
Nel merito
La domanda è infondata e deve essere rigettata, atteso che la versione dei fatti fornita dall'attore con l'atto di citazione non ha trovato serio riscontro probatorio già all'esito della disamina della documentazione allegata dalle parti.
Depongono in tal senso una serie di inconfutabili elementi:
1) con riferimento alla dinamica del sinistro, nell'atto introduttivo del presente giudizio il sostiene che l'autovettura RT lo avrebbe investito mentre attraversava sulle strisce Pt_1
pedonali, impattando con il paraurti anteriore il suo lato destro e cagionandone la caduta a terra sul lato sinistro. Ebbene, nonostante la gravità del sinistro (investimento di un pedone da parte di un'autovettura) e pur a fronte delle lesioni personali asseritamente riportate, nessuna Autorità venne chiamata per i rilievi e la verbalizzazione dell'incidente, né risulta che siano stati coinvolti mezzi per prestare il primo soccorso all'infortunato. Nemmeno venne nell'occasione sottoscritto un modulo di constatazione amichevole dell'incidente, atteso che il modulo CID evocato nell'atto di citazione (“si provvedeva ad inviare richiesta di risarcimento danni, con lettera a/r alla CP_1 unitamente al Modulo Cai”: pag. 2 dell'atto di citazione depositato il 28 marzo 2022) non
[...]
risulta sia mai stato trasmesso alla Compagnia odierna convenuta, né compare nei documenti dimessi in causa;
2) al Pronto Soccorso dell' il FUSCO si recò non nell'immediatezza, Controparte_7 ma il giorno successivo all'evento; il relativo verbale, compilato a mano (e non dattiloscritto) ed in modo molto disordinato, non riporta se vi sia stata o meno responsabilità di terzi riguardo a cause e
3 circostanze della lesione;
la diagnosi effettuata non appare leggibile, così come la casella relativa alla prognosi (cfr. doc. n. 12 allegato alla citazione); ritiene il Giudice che tale prova documentale sia tamquam non esset;
3) l'unico testimone oculare della vicenda (tale che l'attore ha chiesto di Testimone_1
sentire anche nel presente giudizio) è stato indicato soltanto quattro anni dopo il sinistro e nel momento in cui ha negato il risarcimento, anche in ragione del fatto che non fossero CP_1 stati indicati testimoni di fatto;
peraltro, mentre il nel “Verbale di dichiarazioni CP_6 spontanee” allegato dalla convenuta sub doc. n. 8 aveva dichiarato che al sinistro non avevano assistito testimoni, al contrario la racconta con dovizia di particolari di avere soccorso il Tes_1
proprio insieme al , così palesemente contraddicendo quanto da quest'ultimo Pt_1 CP_6
dichiarato;
4) pur a fronte delle numerose richieste, l'assicurato non ha mai messo a disposizione del perito fiduciario della Compagnia il veicolo investitore RT tg FD197KE al fine di consentire le necessarie verifiche e riscontri;
analogamente il , seppur invitato, non ha accettato di Pt_1
sottoporsi alla routinaria visita medica da parte del medico incaricato dall'Assicurazione;
5) dal doc. allegato sub n. 8) da e recante “Verbale di dichiarazioni spontanee” CP_1
rese da emerge che in seguito al sinistro il veicolo investitore non riportò alcun Controparte_6
danno; al contrario nel doc. n. 9, sempre allegato dalla Compagnia, emerge come il avesse Pt_1
dichiarato che la RT aveva riportato danni al paraurti anteriore;
6) dalla documentazione dimessa dalla odierna convenuta sub nn. 3 e 4, recante i risultati dell'indagine svolta presso l'Archivio Integrato Antifrode dell'IVASS, emerge una peculiare vicenda che in un contenuto arco temporale (tre anni) ha interessato il (proprietario della CP_6
RT) e l'odierno attore: ebbene la RT tg FD197KE risulta coinvolta in ben dodici sinistri, ed il in altri nove, a volte come danneggiato ed a volte come testimone. Pt_1
In conclusione la domanda attorea, rimasta sfornita di valido supporto probatorio in ordine alla dinamica stessa del sinistro (a fronte delle risultanze documentali si è resa superflua sia la prova orale sia l'acquisizione della relazione medica dimessa all'esito dell'accertamento tecnico peritale, nulla provando quest'ultima circa le modalità di accadimento del fatto), non può che essere respinta.
Sulle spese di giudizio
Alla soccombenza attorea segue la condanna alle spese processuali nei confronti della convenuta
Compagnia, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia
n. 55 del 10 marzo 2014 aggiornati al D.M. 147/22, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività impiegata nella fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
4 Nulla sulle spese nei confronti del convenuto , rimasto contumace. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore della Parte_1
convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, in euro 7.616,00 Controparte_1
per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e Cpa se dovute per legge;
- nulla sulle spese nei confronti del convenuto non costituito.
Così deciso in Trieste, il 21 marzo 2025
Il Giudice
Sabrina Cicero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Sabrina Cicero
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 835 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ritenuta in decisione su conclusioni precisate nel termine assegnato ex art. 127ter
c.p.c.
TRA
con gli avv.ti Alessandro Cascio e Mariapia Logrippo;
Parte_1
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.to MariaRosa Controparte_1
Gambi;
CONVENUTA
E
n.q. di socio unico della Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c. i procuratori delle parti così concludevano:
Per l'attore: “nel riportarsi a tutti gli atti di causa qui depositati nel fascicolo informatico che abbiansi integralmente ripetuti e trascritti nonché all'atto introduttivo del presente giudizio, ne chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nella memoria ex art.183 c.pc. VI comma nr.2 e ripetuti in tutti gli atti successivi ivi compresa ai sensi dell'art. 696 bis comma 5° c.p.c. l'acquisizione la perizia del CTU redatta dal dott. depositata nel Persona_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. presso questo ufficio giudiziario iscritta al r.g. 2320/2020”.
Per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, previo esperimento degli CP_1
1 incombenti di rito:
In via principale e di merito
- Assolvere da tutte le domande avversarie, perché infondate, in fatto e diritto. Controparte_1
In via subordinata
- Accertare la reale entità pecuniaria del pregiudizio subito dal sig. , e per l'effetto Pt_1
- Liquidare in suo favore l'importo che sarà ritenuto di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese, anche generali.
In via istruttoria
Ci si richiama alle deduzioni e contestazioni di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. rispettivamente depositate telematicamente il 27.06.2023 e il 14.07.2023”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Nel presente giudizio agisce nei confronti di e Parte_1 Controparte_4 P_
(rispettivamente proprietaria dell'autoveicolo del tipo RT targata FD197KE, Controparte_1
la prima, ed assicuratore del veicolo medesimo, la seconda) al fine di sentir condannare la
Compagnia al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro occorso in data 8 maggio 2017, oltre a spese, competenze ed onorari di lite, anche del procedimento per accertamento tecnico preventivo precedentemente instaurato, oltreché alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Espone l'attore che il giorno 8 maggio 2017, alle ore 23.00 circa, si trovava a Napoli, in Viale
Comandante Umberto Maddalena;
mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali poste all'altezza dell'autonoleggio percorrendole da un lato all'altro in direzione autonoleggio, CP_5 veniva investito dall'autoveicolo RT targato FD197KE. In particolare il conducente della RT, mentre percorreva Viale Comandante Umberto Maddalena in direzione via Nuova del Campo
(verso area Cimitero), non avvedendosi del pedone, impattava con il paraurti anteriore il lato destro dell'odierno attore.
A causa dell'urto l'attore rovinava a terra e riportava seri danni fisici, con postumi permanenti nella misura del 6% e riduzione della capacità lavorativa specifica in misura pari al 37,5% (come anche accertato in sede di accertamento tecnico preventivamente esperito).
Si è costituita la convenuta contestando l'esistenza stessa del sinistro oggetto di Controparte_1
causa e la sussistenza del nesso di causalità tra il riferito incidente ed i postumi lamentati dall'attore, nonché il quantum debeatur.
Risultando cancellata la dal registro delle imprese e disposta la Parte_2
rinnovazione della citazione, il convenuto (socio unico della medesima Controparte_6
2 società), regolarmente citato, ha scelto la contumacia.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documentazione e, sulle conclusioni di cui in premessa, è stata quindi riservata in decisione alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusivi e repliche.
Sulle reiterate istanze istruttorie
Preliminarmente è opportuno rilevare come il procedimento in oggetto non necessiti di ulteriore attività istruttoria, posto che il materiale probatorio acquisito è più che sufficiente a delineare il contesto in cui si sono svolti i fatti e la natura dei rapporti tra le parti. Ragione per la quale vanno disattese le istanze istruttorie reiterate dalle parti ancora in sede di precisazione delle conclusioni, e senza che ciò possa anche solo minimamente costituire lesione del diritto di difesa, alla luce delle argomentazioni che di seguito verranno spiegate.
Nel merito
La domanda è infondata e deve essere rigettata, atteso che la versione dei fatti fornita dall'attore con l'atto di citazione non ha trovato serio riscontro probatorio già all'esito della disamina della documentazione allegata dalle parti.
Depongono in tal senso una serie di inconfutabili elementi:
1) con riferimento alla dinamica del sinistro, nell'atto introduttivo del presente giudizio il sostiene che l'autovettura RT lo avrebbe investito mentre attraversava sulle strisce Pt_1
pedonali, impattando con il paraurti anteriore il suo lato destro e cagionandone la caduta a terra sul lato sinistro. Ebbene, nonostante la gravità del sinistro (investimento di un pedone da parte di un'autovettura) e pur a fronte delle lesioni personali asseritamente riportate, nessuna Autorità venne chiamata per i rilievi e la verbalizzazione dell'incidente, né risulta che siano stati coinvolti mezzi per prestare il primo soccorso all'infortunato. Nemmeno venne nell'occasione sottoscritto un modulo di constatazione amichevole dell'incidente, atteso che il modulo CID evocato nell'atto di citazione (“si provvedeva ad inviare richiesta di risarcimento danni, con lettera a/r alla CP_1 unitamente al Modulo Cai”: pag. 2 dell'atto di citazione depositato il 28 marzo 2022) non
[...]
risulta sia mai stato trasmesso alla Compagnia odierna convenuta, né compare nei documenti dimessi in causa;
2) al Pronto Soccorso dell' il FUSCO si recò non nell'immediatezza, Controparte_7 ma il giorno successivo all'evento; il relativo verbale, compilato a mano (e non dattiloscritto) ed in modo molto disordinato, non riporta se vi sia stata o meno responsabilità di terzi riguardo a cause e
3 circostanze della lesione;
la diagnosi effettuata non appare leggibile, così come la casella relativa alla prognosi (cfr. doc. n. 12 allegato alla citazione); ritiene il Giudice che tale prova documentale sia tamquam non esset;
3) l'unico testimone oculare della vicenda (tale che l'attore ha chiesto di Testimone_1
sentire anche nel presente giudizio) è stato indicato soltanto quattro anni dopo il sinistro e nel momento in cui ha negato il risarcimento, anche in ragione del fatto che non fossero CP_1 stati indicati testimoni di fatto;
peraltro, mentre il nel “Verbale di dichiarazioni CP_6 spontanee” allegato dalla convenuta sub doc. n. 8 aveva dichiarato che al sinistro non avevano assistito testimoni, al contrario la racconta con dovizia di particolari di avere soccorso il Tes_1
proprio insieme al , così palesemente contraddicendo quanto da quest'ultimo Pt_1 CP_6
dichiarato;
4) pur a fronte delle numerose richieste, l'assicurato non ha mai messo a disposizione del perito fiduciario della Compagnia il veicolo investitore RT tg FD197KE al fine di consentire le necessarie verifiche e riscontri;
analogamente il , seppur invitato, non ha accettato di Pt_1
sottoporsi alla routinaria visita medica da parte del medico incaricato dall'Assicurazione;
5) dal doc. allegato sub n. 8) da e recante “Verbale di dichiarazioni spontanee” CP_1
rese da emerge che in seguito al sinistro il veicolo investitore non riportò alcun Controparte_6
danno; al contrario nel doc. n. 9, sempre allegato dalla Compagnia, emerge come il avesse Pt_1
dichiarato che la RT aveva riportato danni al paraurti anteriore;
6) dalla documentazione dimessa dalla odierna convenuta sub nn. 3 e 4, recante i risultati dell'indagine svolta presso l'Archivio Integrato Antifrode dell'IVASS, emerge una peculiare vicenda che in un contenuto arco temporale (tre anni) ha interessato il (proprietario della CP_6
RT) e l'odierno attore: ebbene la RT tg FD197KE risulta coinvolta in ben dodici sinistri, ed il in altri nove, a volte come danneggiato ed a volte come testimone. Pt_1
In conclusione la domanda attorea, rimasta sfornita di valido supporto probatorio in ordine alla dinamica stessa del sinistro (a fronte delle risultanze documentali si è resa superflua sia la prova orale sia l'acquisizione della relazione medica dimessa all'esito dell'accertamento tecnico peritale, nulla provando quest'ultima circa le modalità di accadimento del fatto), non può che essere respinta.
Sulle spese di giudizio
Alla soccombenza attorea segue la condanna alle spese processuali nei confronti della convenuta
Compagnia, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia
n. 55 del 10 marzo 2014 aggiornati al D.M. 147/22, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività impiegata nella fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
4 Nulla sulle spese nei confronti del convenuto , rimasto contumace. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore della Parte_1
convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, in euro 7.616,00 Controparte_1
per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e Cpa se dovute per legge;
- nulla sulle spese nei confronti del convenuto non costituito.
Così deciso in Trieste, il 21 marzo 2025
Il Giudice
Sabrina Cicero
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