Articolo 58 del Codice del consumo
Articolo 59Articolo 61
Versione
23 ottobre 2005
>
Versione
25 novembre 2009
>
Versione
13 giugno 2014
>
Versione
11 agosto 2023
>
Versione
25 febbraio 2025
>
Versione
23 gennaio 2026
Art. 58. Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori 1. Fatto salvo quanto previsto dal ((decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)) , e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 56, comma 2, e dall'articolo 57. ((55))
(24)

------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. ------------- AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
Entrata in vigore il 23 gennaio 2026
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente