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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Maria Balletti,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 28938 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Ischia (NA) alla Via Finestra n. 18, presso lo studio dell'Avv. Carmela Iovino, che la rappresenta e difende giusta procura resa in calce all'atto di appello;
indirizzo di P.E.C.: Ema_
. Email_2
- APPELLANTE –
CONTRO
c.f. ), nato il [...] a [...], CP_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Muscariello, ed elettivamente dom.to presso il suo studio, in
Forio (NA) alla Via F. Di Lustro n. 21; indirizzo di P.E.C.: Email_3
- APPELLATO –
NONCHE' (c.f. ); Controparte_2 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3573/2022 del Giudice di Pace di Ischia, in persona della dr.ssa Angela Castagliuolo, depositata in data 20.06.2022 e non notificata in materia di opposizione a estratto ruolo esattoriale.
Conclusioni per Parte_1
“affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia
R I F O R M A R E
la sentenza n. 3573, depositata il 20.06.2022 e non notificata, relativa alla causa Rg. 1295/2021
D I C H I A R A R E
- l'INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE DELL' ESTRATTO DI RUOLO ex ART. 12 Co DEL DPR N. 602/73 COMMA 4 ;
- E CONSEGUENTEMENTE DICHIARARE LA VALIDITÀ DELLA CARTELLA N.
07120120156374063 000 ruolo n. 2012 / 11946;
- Con sia del primo che del secondo grado.”. Controparte_4
Conclusioni CP_1
“a) preliminarmente dichiararsi la nullità dell'appello;
b) sempre preliminarmente, dichiararsi la definitiva esecutorietà della sentenza in punto di accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento dell'appellato nonché di tutti gli atti, pregressi e consequenziali, ad esso connessi;
c)nel merito, dichiararsi la infondatezza dell'appello proposto e sancirne il rigetto e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
d)condannarsi l'appellante al pagamento di spese, anche forfetarie, e compensi di causa, da distrarsi a favore dell'antistatario avvocato.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al Giudice di Pace di Ischia, CP_1 citava l (d'ora in poi anche e la e Parte_1 CP_5 Controparte_2 spiegava opposizione in relazione ai crediti consacrati nel ruolo n. 2012/11946 e nella cartella n.
071 2012 0156374063 000 per contravvenzioni al C.d.S. risalenti all'anno 2011 dell'importo complessivo di € 1.053,33; al riguardo, deduceva di aver avuto conoscenza dei crediti in questione unicamente a seguito di rilascio di estratto di ruolo a cura dell;
Controparte_6 lamentava l'omessa notifica della cartella e dei suoi atti prodromici, richiedendo l'accertamento della prescrizione del diritto a riscuotere le somme portate dal ruolo, maturata anche qualora la cartella fosse stata regolarmente notificata, con conseguente domanda di annullamento della cartella e con vittoria delle spese di lite.
Nonostante la regolare vocatio in ius, non si costituivano e , per cui CP_5 Controparte_2 ne veniva dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 3573/2022, depositata in data 20.06.2022, il G.d.P. di Ischia, rilevata preliminarmente la sussistenza dell'interesse all'impugnazione avverso l'estratto di ruolo ai fini dell'accertamento negativo del credito per il tramite dell'opposizione ex art. 615 cpc, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava l'inesistenza del credito portato dalla cartella n. 071 2012
0156374063 000, disponendone la cancellazione dal ruolo, e condannava e l' ente CP_5 impositore in solido alla refusione delle spese di lite. A tale conclusione il primo giudice perveniva in ragione della mancata prova della notificazione della suddetta cartella e della conseguente prescrizione del credito nel periodo compreso tra la data dell'infrazione al C.d.S.
(anno 2011) e quello dell'acquisizione della conoscenza dei crediti con il rilascio dell'estratto di ruolo (12.05.2021).
Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 07.12.2022 l' Parte_1
(rimasta contumace in I grado) proponeva appello avverso la suddetta pronuncia;
al
[...] riguardo, postulava l'erroneità della statuizione in ragione del fatto che il giudice di prime cure avrebbe omesso di dichiarare inammissibile la domanda in ragione della non impugnabilità dell'estratto ruolo espressamente sancita in seno alla nuova disposizione di cui al comma 4 bis dell'art. 12 D.P.R. n. 602/1973 inserita dal D.L. n. 146/2021, della carenza di interesse ad agire in capo all'opponente e dell'assenza di atti esecutivi posti in essere dall'Agente della riscossione.
Per tali motivi, l'appellante, in riforma della gravata sentenza, chiedeva al giudice di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione spiegata in prime cure, e per l'effetto, dichiararsi la piena validità della cartella n. 071 2012 0156374063 000; revocare la condanna alle spese nei confronti del Concessionario;
con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio.
In data 02.01.2023 il sig. i costituiva, resistendo all'avverso gravame. CP_1
Restava contumace, pur essendo stata regolarmente evocata in giudizio, laCP_2
.
[...]
La causa, acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, veniva posta in decisione dal giudice scrivente – subentrata al magistrato Laura Martano in virtù dello scardinamento avvenuto con Decreto n. 37/2025 - all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
5.03.2025, senza l'assegnazione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della che, Controparte_2 sebbene regolarmente citata, non si è costituita nel presente giudizio.
§ 2. L'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo della inammissibilità dell'azione, esperita dal sig. per le ragioni che seguono. CP_1
Il presente giudizio ha origine nell'impugnazione di un estratto di ruolo e sulla questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, segnatamente della sussistenza dell'interesse ad agire mediante impugnazione del mero estratto di ruolo, si impone la delibazione in via preliminare rispetto ad ogni ulteriore questione in quanto potenzialmente assorbente.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale), convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973.
La norma in esame è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al DPR n.
602/1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti da verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n. 46/1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.lgs. n. 285/1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al C.d.S.), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme dettate per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602/1973).
Ciò posto, la disposizione succitata dell'art. 12 comma 4 bis DPR n. 602/1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le Sezioni Unite della Cassazione (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez.
Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al primo giudice: invero,
l'originario opponente, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato - né tantomeno allegato (neppure nel presente grado di giudizio) – l'esistenza di un pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del
D.P.R. n. 602 del 1973.
Vale precisare che ha depositato un atto di intimazione di pagamento risalente CP_5 all'anno 2019. Tuttavia, l'attore nulla deduce al riguardo, e, comunque, si tratta di atto non avente efficacia esecutiva per decorso del termine annuale, non risultando che sia stata avviata alcuna procedura esecutiva. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata inammissibile la domanda avverso la cartella esattoriale n. 071 2012 0156374063 000 (ruolo n. 2012/11946) mancando l'interesse ad agire.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del D.L. n. 146/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc, le spese di entrambi i gradi di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza del primo Giudice.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Giudice di pace di Ischia n. 3573/22 del 20.06.2022 Parte_1 nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. n. 1295/2021, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede, nella contumacia della
[...]
, in persona del Prefetto p.t.: Controparte_2
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione svolta in primo grado da CP_1
2) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il giorno 4 aprile 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Balletti