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Decreto 14 febbraio 2025
Decreto 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Consigliere designato, Dott.ssa Ginevra Chiné, ha emesso il seguente
Decreto nella causa iscritta al n. R.G. V.G. 47/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Andreano (c.f. ), con studio in Ancona, Piazza Diaz n. 4 ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso l'indirizzo pec Email_1
contro
; Controparte_1
Con atto depositato in data 30 gennaio 2025, il ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 1 co. 2
Legge n. 89/2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della
Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ratificata con
Legge n. 848/1955, in relazione al procedimento civile n. 100305/2013 R.G. celebratosi presso il
Tribunale di Locri ed avente ad oggetto risarcimento danni.
Il procedimento aveva inizio in data 26 marzo 2013 con la notifica dell'atto di citazione con cui l'odierno ricorrente evocava in giudizio e si concludeva con sentenza n. 922/2018 CP_2
depositata in data 27 giugno 2018, con cui il Tribunale rigettava la domanda attorea.
Avverso detta sentenza veniva proposto appello (proc. n. 705/2018 R.G.) con atto notificato in data
8 settembre 2018 e si concludeva con sentenza n. 432/2024 depositata il 17 giugno 2024 con cui la
Corte rigettava l'appello.
Non ricorrono casi di esclusione dall'indennizzo (art. 2 comma 2quinquies) né di presunzione di insussistenza del danno (art. 2 commi 2sexies e 2 septies).
Il giudizio presupposto ha avuto quindi una durata complessiva (già detratto il periodo di tempo intercorrente tra il deposito della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, il periodo di sospensione per emergenza sanitaria dal 9 marzo al 30 giugno 2020 nonché il periodo di ritardo imputabile alle parti per adesione allo sciopero degli avvocati all'udienza del 10 luglio 2013 con rinvio al 19 febbraio 2014 ma la sola durata di 15 giorni quale arco temporale di durata ragionevole del rinvio medesimo) di anni 10, mesi 8 e giorni 4, ovvero anni 11 essendo la frazione di anno residua superiore a sei mesi.
Ai sensi dell'art. 2 comma 2bis, si considera termine ragionevole quello di tre anni per il giudizio di primo grado e due anni per l'appello.
Pertanto, la durata eccedente quella ragionevole è pari ad anni 6.
Valutati la complessità del caso, l'oggetto del procedimento ed il comportamento delle parti e del giudice durante il giudizio, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione, sulla base degli atti si deve concludere che la lunga durata del giudizio è stata determinata essenzialmente dal numero dei rinvii con notevole distanza l'uno dall'altro, circostanza non imputabile a chi ricorre ma al sovraccarico del ruolo e all'insufficienza dell'organico.
Il danno non patrimoniale, per giurisprudenza pacifica, si presume in quanto conseguenza normale dell'irragionevole durata, tranne le specifiche eccezioni indicate dalla legge.
L'indennizzo, valutati gli elementi previsti dall'art. 2bis comma 2 legge 89 del 2001, può essere quantificato nella misura di € 400,00 per gli anni dal primo al terzo con aumento del 10% per i successivi tre anni, spetterebbe, pertanto, la somma di € 2.520,00, tuttavia, posta la soccombenza del ricorrente all'esisto del giudizio presupposto, alla somma così determinata va applicata la riduzione di 1/3, spetta, dunque la somma di € 1.680,00 oltre gli interessi legali dalla domanda e non la rivalutazione, trattandosi di obbligazione indennitaria e non risarcitoria (Cass. sez. VI-II 26206 del
2016).
Le spese sono poste a carico del , liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti CP_1
per il procedimento monitorio dal D.M. 147/2022.
Va al riguardo richiamato quanto con chiarezza ritenuto dalla sentenza della Cassazione n. 16512 del
2020, che si occupa, rispetto ad altre pronunce, nel definire la tabella per la liquidazione dei giudizi di equa riparazione, anche della fase monocratica e senza contraddittorio che precede quella conteziosa che si instaura successivamente con l'opposizione.
La Cassazione ha affermato che “Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55/2014. La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., non esclude l'applicabilità della tabella n. 8”.
Pertanto, alla stregua di tali criteri, le spese vanno liquidate nella misura di € 237,00 per onorari ed €
27,00 per diritti (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, pari al minimo - metà dei valori medi - dei procedimenti monitori, stante la semplicità dell'attività difensiva del primo scaglione), oltre accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
ingiunge al il pagamento senza dilazione in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 1.680,00 oltre interessi legali, autorizzando in mancanza la provvisoria
[...]
esecuzione; ingiunge al il rimborso al ricorrente delle spese del presente procedimento, Controparte_1 liquidate in complessivi € 264,00 oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali con distrazione in favore dell'avv.
Maria Andreano.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 13 febbraio 2025
Dott.ssa Ginevra Chiné
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Consigliere designato, Dott.ssa Ginevra Chiné, ha emesso il seguente
Decreto nella causa iscritta al n. R.G. V.G. 47/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Andreano (c.f. ), con studio in Ancona, Piazza Diaz n. 4 ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso l'indirizzo pec Email_1
contro
; Controparte_1
Con atto depositato in data 30 gennaio 2025, il ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 1 co. 2
Legge n. 89/2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della
Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ratificata con
Legge n. 848/1955, in relazione al procedimento civile n. 100305/2013 R.G. celebratosi presso il
Tribunale di Locri ed avente ad oggetto risarcimento danni.
Il procedimento aveva inizio in data 26 marzo 2013 con la notifica dell'atto di citazione con cui l'odierno ricorrente evocava in giudizio e si concludeva con sentenza n. 922/2018 CP_2
depositata in data 27 giugno 2018, con cui il Tribunale rigettava la domanda attorea.
Avverso detta sentenza veniva proposto appello (proc. n. 705/2018 R.G.) con atto notificato in data
8 settembre 2018 e si concludeva con sentenza n. 432/2024 depositata il 17 giugno 2024 con cui la
Corte rigettava l'appello.
Non ricorrono casi di esclusione dall'indennizzo (art. 2 comma 2quinquies) né di presunzione di insussistenza del danno (art. 2 commi 2sexies e 2 septies).
Il giudizio presupposto ha avuto quindi una durata complessiva (già detratto il periodo di tempo intercorrente tra il deposito della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, il periodo di sospensione per emergenza sanitaria dal 9 marzo al 30 giugno 2020 nonché il periodo di ritardo imputabile alle parti per adesione allo sciopero degli avvocati all'udienza del 10 luglio 2013 con rinvio al 19 febbraio 2014 ma la sola durata di 15 giorni quale arco temporale di durata ragionevole del rinvio medesimo) di anni 10, mesi 8 e giorni 4, ovvero anni 11 essendo la frazione di anno residua superiore a sei mesi.
Ai sensi dell'art. 2 comma 2bis, si considera termine ragionevole quello di tre anni per il giudizio di primo grado e due anni per l'appello.
Pertanto, la durata eccedente quella ragionevole è pari ad anni 6.
Valutati la complessità del caso, l'oggetto del procedimento ed il comportamento delle parti e del giudice durante il giudizio, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione, sulla base degli atti si deve concludere che la lunga durata del giudizio è stata determinata essenzialmente dal numero dei rinvii con notevole distanza l'uno dall'altro, circostanza non imputabile a chi ricorre ma al sovraccarico del ruolo e all'insufficienza dell'organico.
Il danno non patrimoniale, per giurisprudenza pacifica, si presume in quanto conseguenza normale dell'irragionevole durata, tranne le specifiche eccezioni indicate dalla legge.
L'indennizzo, valutati gli elementi previsti dall'art. 2bis comma 2 legge 89 del 2001, può essere quantificato nella misura di € 400,00 per gli anni dal primo al terzo con aumento del 10% per i successivi tre anni, spetterebbe, pertanto, la somma di € 2.520,00, tuttavia, posta la soccombenza del ricorrente all'esisto del giudizio presupposto, alla somma così determinata va applicata la riduzione di 1/3, spetta, dunque la somma di € 1.680,00 oltre gli interessi legali dalla domanda e non la rivalutazione, trattandosi di obbligazione indennitaria e non risarcitoria (Cass. sez. VI-II 26206 del
2016).
Le spese sono poste a carico del , liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti CP_1
per il procedimento monitorio dal D.M. 147/2022.
Va al riguardo richiamato quanto con chiarezza ritenuto dalla sentenza della Cassazione n. 16512 del
2020, che si occupa, rispetto ad altre pronunce, nel definire la tabella per la liquidazione dei giudizi di equa riparazione, anche della fase monocratica e senza contraddittorio che precede quella conteziosa che si instaura successivamente con l'opposizione.
La Cassazione ha affermato che “Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55/2014. La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., non esclude l'applicabilità della tabella n. 8”.
Pertanto, alla stregua di tali criteri, le spese vanno liquidate nella misura di € 237,00 per onorari ed €
27,00 per diritti (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, pari al minimo - metà dei valori medi - dei procedimenti monitori, stante la semplicità dell'attività difensiva del primo scaglione), oltre accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
ingiunge al il pagamento senza dilazione in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 1.680,00 oltre interessi legali, autorizzando in mancanza la provvisoria
[...]
esecuzione; ingiunge al il rimborso al ricorrente delle spese del presente procedimento, Controparte_1 liquidate in complessivi € 264,00 oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali con distrazione in favore dell'avv.
Maria Andreano.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 13 febbraio 2025
Dott.ssa Ginevra Chiné