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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 11/3/2025 nella causa iscritta al n. 5038 /2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO ROSARIO BONGARZONE e Parte_1 dell'Avv. PAOLO ZINZI, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., difeso ex art. 417 bis c.p.c., resistente
Fatto e diritto
1. La ricorrente allega e documenta di appartenere al personale ATA Parte_1 dell'amministrazione scolastica con funzioni di collaboratore scolastico, e di aver svolto prestazioni di lavoro brevi e saltuarie in virtù di plurimi contratti a tempo determinato alle dipendenze del CP_1 convenuto negli a.s. 2017/2018 e 2019/2020, per i periodi meglio dettagliati in ricorso e per un totale di
76 giorni lavorati fino al 1.3.2018 e 245 giorni lavorati dopo il 1.3.2018, svolgendo mansioni del tutto equiparabili a quelle svolte dal personale di ruolo, e che non le sarebbe stata riconosciuta la voce stipendiale relativa al compenso individuale accessorio di cui all'art. 80 del CCNL 24.7.2003 e art. 82
CCNL 29.11.2007.
2. La ricorrente ha pertanto chiesto accertarsi il suo diritto a percepire detto emolumento in relazione al periodo effettivamente lavorato, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive corrispondenti, pari ad euro 694,55 al momento del deposito del ricorso, oltre interessi. 3. Il resistente si è costituito sostenendo la non spettanza dell'emolumento in CP_1 ragione della tipologia di incarichi espletati.
4. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. La disciplina di riferimento è costituita dall'art. 25 del CCNI del 3.8.1999 (in atti), istitutivo del compenso individuale accessorio in favore di “tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
[…] al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per
l'intera durata dell'anno scolastico;
[…] al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”. Per il personale docente, poi il Compenso Individuale Accessorio con il CCNL per il
Comparto Scuola del 15.3.2001 (in atti) è stato denominato retribuzione professionale docenti. In senso del tutto analogo rispetto a quanto ivi disciplinato per il personale docente, l'art. 82 CCNL 2007 ha infine stabilito, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
7. La disciplina pattizia è chiara nel senso che il compenso individuale accessorio non competerebbe ai supplenti brevi e saltuari, bensì esclusivamente ai supplenti titolari di contratti di durata annuale (con termine al 31 agosto) o fino al termine delle attività scolastiche (coincidente col 30 giugno).
8. Come lamentato dalla ricorrente, la normativa richiamata si pone in potenziale contrasto con i principi comunitari espressi nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. La normativa comunitaria introduce infatti un principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, sancendo che i primi non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto ai secondi – per categorie comparabili – in virtù del mero fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro o la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, giustificandosi una eventuale disparità di trattamento soltanto sulla base di ragioni oggettive sussistenti nel caso concreto.
9. L'interpretazione di tale clausola offerta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene in modo ormai consolidato il principio di non discriminazione possa essere fatto valere dinanzi al giudice nazionale, imponendogli ove necessario la disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del
Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 , per richiedere da parte del lavoratore a Persona_1 tempo determinato l'applicazione di una condizione di impiego più favorevole riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato (Del Cerro Alonso, cit., punto 42), spettante quindi anche ai lavoratori a termine a meno che sussistano ragioni oggettive giustificanti l'esclusione (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). Dette ragioni oggettive non possono consistere nell'esistenza di una disposizione normativa generale ed astratta, abbia essa natura negoziale o legale, dovendosi invece ricercare in elementi concreti inerenti la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte e le specifiche modalità di lavoro (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
10. Tali principi sono stati fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7.11.2016, n.
22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 e Cass. 6.4.2017, n. 8945), in base alla quale la diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE comporta la disapplicazione delle norme di legge e dei CCNL in contrasto con essa.
Anche la normativa nazionale in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, del resto, sancisce un analogo principio di non discriminazione tra i dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato (art. 6 ed art. 45, co. 2, d.lgs. 165/2001), sempre che si tratti di lavoratori comparabili (in termini di inquadramento) e che il beneficio sia compatibile con il carattere temporaneo dell'incarico.
11. Le norme di CCNL richiamate, nell'escludere i titolari di incarichi di supplenza brevi e saltuari dal diritto di fruire del compenso individuale accessorio, non appare giustificato alla luce della normativa comunitaria, non configurando la brevità dell'incarico ragione oggettiva rispetto alla finalità cui detto emolumento mira, né tali finalità sono incompatibili con il carattere breve e saltuario della docenza ai sensi della normativa nazionale. L'art. 82 del CCNL del 2007, infatti, prevede che tale emolumento abbia carattere strutturale, posto che lo stesso “è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del
29 luglio 1999”, sicché deve concludersene che l'emolumento non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, docente ed educativo. L'art. 82 CCNL del 2007 , nel prevedere tale emolumento per il personale precario che abbia prestato servizio fino alla fine delle attività didattiche, non pone del resto un limite minimo di durata dell'incarico, che ben potrebbe essere breve e saltuario.
12. Alla luce del principio di non discriminazione espresso dalle richiamate fonti comunitarie e nazionali, è quindi del tutto ingiustificata l'esclusione del compenso individuale accessorio per i lavoratori precari incaricati di supplenze brevi. L'art. 82 CCNL 2007 deve quindi essere disapplicato nella parte in cui prevede che, per titolari con rapporto di impiego a tempo determinato, tale emolumento spetti soltanto laddove il contratto abbia vigore fino al termine delle attività scolastiche, differenziazione ingiustificata rispetto ai titolari di contratti a tempo determinato i cui contratto, per ipotesi di durata anche maggiore, scada tuttavia prima del 30 giugno. Solo in tal senso la norma può essere ricondotta a conformità con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE. Tale soluzione è del resto conforme a quella adottata in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla fattispecie, del tutto analoga, della retribuzione professionale docenti (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018).
13. Ai fini del calcolo delle spettanze dovute, deve considerarsi che il compenso individuale accessorio è quantificato in euro 58,50 per il periodo precedente al 1.3.2018 e in euro 66,90 per il periodo successivo (in ragione dell'adeguamento economico operato dal CCNL 2016-2018 del 19 aprile
2018, in atti). Le modalità di calcolo, contenute nell'art. 25 CCNI del 31.8.1999, prevedono come già accennato che l'emolumento sia corrisposto per ciascun mese di servizio (o situazioni assimilate) e, nel caso di periodi di servizio (o situazioni assimilate) inferiori al mese, nella misura di 1/30 dell'importo mensile per ciascun giorno di servizio (o situazione assimilata).
14. In applicazione degli illustrati principi di diritto e criteri di calcolo al caso di specie deve rilevarsi che, in base alle documentate allegazioni della ricorrente, la stessa risulta aver svolto servizio quale docente supplente precaria per un totale di 76 giorni lavorati fino al 1.3.2018 e 245 giorni lavorati dopo il 1.3.2018. Il calcolo delle spettanze è stato effettuato dalla parte, in modo chiaro ed analitico, nei conteggi allegati al ricorso, chiedendo riconoscersi in proprio favore la somma complessiva di euro
694,55.
15. Il conteggio effettuato dalla parte risulta pienamente attendibile, essendo basato sui criteri indicati dalle norme di CCNL richiamate, ed è conforme ai dati contenuti nella documentazione allegata al ricorso (certificati di servizio, cedolini stipendiali).
16. In accoglimento della domanda il deve essere condannato al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma di euro 694,55, oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge da ogni singola maturazione al saldo. 17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, tenuto conto del carattere documentale dell'istruttoria e dell'assenza di attività defensionale in tale fase.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5038/2022 r.g.:
- dichiara il diritto di a percepire il compenso individuale accessorio in relazione ai Parte_1 periodi lavorati quale precaria negli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive corrispondenti, pari ad euro 694,55, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- condanna per l'effetto il resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del CP_1 presente giudizio, quantificate in euro 500,00, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Tivoli, 11.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 11/3/2025 nella causa iscritta al n. 5038 /2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO ROSARIO BONGARZONE e Parte_1 dell'Avv. PAOLO ZINZI, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., difeso ex art. 417 bis c.p.c., resistente
Fatto e diritto
1. La ricorrente allega e documenta di appartenere al personale ATA Parte_1 dell'amministrazione scolastica con funzioni di collaboratore scolastico, e di aver svolto prestazioni di lavoro brevi e saltuarie in virtù di plurimi contratti a tempo determinato alle dipendenze del CP_1 convenuto negli a.s. 2017/2018 e 2019/2020, per i periodi meglio dettagliati in ricorso e per un totale di
76 giorni lavorati fino al 1.3.2018 e 245 giorni lavorati dopo il 1.3.2018, svolgendo mansioni del tutto equiparabili a quelle svolte dal personale di ruolo, e che non le sarebbe stata riconosciuta la voce stipendiale relativa al compenso individuale accessorio di cui all'art. 80 del CCNL 24.7.2003 e art. 82
CCNL 29.11.2007.
2. La ricorrente ha pertanto chiesto accertarsi il suo diritto a percepire detto emolumento in relazione al periodo effettivamente lavorato, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive corrispondenti, pari ad euro 694,55 al momento del deposito del ricorso, oltre interessi. 3. Il resistente si è costituito sostenendo la non spettanza dell'emolumento in CP_1 ragione della tipologia di incarichi espletati.
4. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. La disciplina di riferimento è costituita dall'art. 25 del CCNI del 3.8.1999 (in atti), istitutivo del compenso individuale accessorio in favore di “tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
[…] al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per
l'intera durata dell'anno scolastico;
[…] al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”. Per il personale docente, poi il Compenso Individuale Accessorio con il CCNL per il
Comparto Scuola del 15.3.2001 (in atti) è stato denominato retribuzione professionale docenti. In senso del tutto analogo rispetto a quanto ivi disciplinato per il personale docente, l'art. 82 CCNL 2007 ha infine stabilito, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
7. La disciplina pattizia è chiara nel senso che il compenso individuale accessorio non competerebbe ai supplenti brevi e saltuari, bensì esclusivamente ai supplenti titolari di contratti di durata annuale (con termine al 31 agosto) o fino al termine delle attività scolastiche (coincidente col 30 giugno).
8. Come lamentato dalla ricorrente, la normativa richiamata si pone in potenziale contrasto con i principi comunitari espressi nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. La normativa comunitaria introduce infatti un principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, sancendo che i primi non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto ai secondi – per categorie comparabili – in virtù del mero fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro o la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, giustificandosi una eventuale disparità di trattamento soltanto sulla base di ragioni oggettive sussistenti nel caso concreto.
9. L'interpretazione di tale clausola offerta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene in modo ormai consolidato il principio di non discriminazione possa essere fatto valere dinanzi al giudice nazionale, imponendogli ove necessario la disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del
Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 , per richiedere da parte del lavoratore a Persona_1 tempo determinato l'applicazione di una condizione di impiego più favorevole riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato (Del Cerro Alonso, cit., punto 42), spettante quindi anche ai lavoratori a termine a meno che sussistano ragioni oggettive giustificanti l'esclusione (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). Dette ragioni oggettive non possono consistere nell'esistenza di una disposizione normativa generale ed astratta, abbia essa natura negoziale o legale, dovendosi invece ricercare in elementi concreti inerenti la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte e le specifiche modalità di lavoro (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
10. Tali principi sono stati fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7.11.2016, n.
22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 e Cass. 6.4.2017, n. 8945), in base alla quale la diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE comporta la disapplicazione delle norme di legge e dei CCNL in contrasto con essa.
Anche la normativa nazionale in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, del resto, sancisce un analogo principio di non discriminazione tra i dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato (art. 6 ed art. 45, co. 2, d.lgs. 165/2001), sempre che si tratti di lavoratori comparabili (in termini di inquadramento) e che il beneficio sia compatibile con il carattere temporaneo dell'incarico.
11. Le norme di CCNL richiamate, nell'escludere i titolari di incarichi di supplenza brevi e saltuari dal diritto di fruire del compenso individuale accessorio, non appare giustificato alla luce della normativa comunitaria, non configurando la brevità dell'incarico ragione oggettiva rispetto alla finalità cui detto emolumento mira, né tali finalità sono incompatibili con il carattere breve e saltuario della docenza ai sensi della normativa nazionale. L'art. 82 del CCNL del 2007, infatti, prevede che tale emolumento abbia carattere strutturale, posto che lo stesso “è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del
29 luglio 1999”, sicché deve concludersene che l'emolumento non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, docente ed educativo. L'art. 82 CCNL del 2007 , nel prevedere tale emolumento per il personale precario che abbia prestato servizio fino alla fine delle attività didattiche, non pone del resto un limite minimo di durata dell'incarico, che ben potrebbe essere breve e saltuario.
12. Alla luce del principio di non discriminazione espresso dalle richiamate fonti comunitarie e nazionali, è quindi del tutto ingiustificata l'esclusione del compenso individuale accessorio per i lavoratori precari incaricati di supplenze brevi. L'art. 82 CCNL 2007 deve quindi essere disapplicato nella parte in cui prevede che, per titolari con rapporto di impiego a tempo determinato, tale emolumento spetti soltanto laddove il contratto abbia vigore fino al termine delle attività scolastiche, differenziazione ingiustificata rispetto ai titolari di contratti a tempo determinato i cui contratto, per ipotesi di durata anche maggiore, scada tuttavia prima del 30 giugno. Solo in tal senso la norma può essere ricondotta a conformità con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE. Tale soluzione è del resto conforme a quella adottata in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla fattispecie, del tutto analoga, della retribuzione professionale docenti (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018).
13. Ai fini del calcolo delle spettanze dovute, deve considerarsi che il compenso individuale accessorio è quantificato in euro 58,50 per il periodo precedente al 1.3.2018 e in euro 66,90 per il periodo successivo (in ragione dell'adeguamento economico operato dal CCNL 2016-2018 del 19 aprile
2018, in atti). Le modalità di calcolo, contenute nell'art. 25 CCNI del 31.8.1999, prevedono come già accennato che l'emolumento sia corrisposto per ciascun mese di servizio (o situazioni assimilate) e, nel caso di periodi di servizio (o situazioni assimilate) inferiori al mese, nella misura di 1/30 dell'importo mensile per ciascun giorno di servizio (o situazione assimilata).
14. In applicazione degli illustrati principi di diritto e criteri di calcolo al caso di specie deve rilevarsi che, in base alle documentate allegazioni della ricorrente, la stessa risulta aver svolto servizio quale docente supplente precaria per un totale di 76 giorni lavorati fino al 1.3.2018 e 245 giorni lavorati dopo il 1.3.2018. Il calcolo delle spettanze è stato effettuato dalla parte, in modo chiaro ed analitico, nei conteggi allegati al ricorso, chiedendo riconoscersi in proprio favore la somma complessiva di euro
694,55.
15. Il conteggio effettuato dalla parte risulta pienamente attendibile, essendo basato sui criteri indicati dalle norme di CCNL richiamate, ed è conforme ai dati contenuti nella documentazione allegata al ricorso (certificati di servizio, cedolini stipendiali).
16. In accoglimento della domanda il deve essere condannato al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma di euro 694,55, oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge da ogni singola maturazione al saldo. 17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, tenuto conto del carattere documentale dell'istruttoria e dell'assenza di attività defensionale in tale fase.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5038/2022 r.g.:
- dichiara il diritto di a percepire il compenso individuale accessorio in relazione ai Parte_1 periodi lavorati quale precaria negli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive corrispondenti, pari ad euro 694,55, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- condanna per l'effetto il resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del CP_1 presente giudizio, quantificate in euro 500,00, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Tivoli, 11.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni