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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7507/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Viviani Silvio in virtù di procura speciale in atti Parte_1
ricorrente contro
CP_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 27.11.24):
“chiede che il Tribunale di Torino, ex art. 473 bis.47 c.p.c. pronunci la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la ricorrente ed il sig.
con ogni consequenziale provvedimento” CP_1
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
NICHELINO il 03/10/2013.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 54 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 05/04/2023 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 4405/2023 del 3/11/2023, pubblicata in data 08/11/2023, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti e concesso termine per il deposito della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 27.11.2024 è comparsa la sola parte ricorrente che ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisone.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Preliminarmente, si rileva che sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla ricorrente, atteso che in Italia si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e tuttora la ricorrente vi risiede (cfr. docc. 2-3) ex art. 3, lett. a), punto ii) Reg. UE
1111/19.
È applicabile la normativa italiana perché legge dello Stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale
(art. 8, lett. d) Reg. UE 1259/2010).
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa (necessaria in relazione alla pronuncia di scioglimento del matrimonio), il suo esito e la non opposizione della parte convenuta non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in narrativa;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 20.12.2024.
pagina 2 di 3 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7507/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Viviani Silvio in virtù di procura speciale in atti Parte_1
ricorrente contro
CP_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 27.11.24):
“chiede che il Tribunale di Torino, ex art. 473 bis.47 c.p.c. pronunci la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la ricorrente ed il sig.
con ogni consequenziale provvedimento” CP_1
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
NICHELINO il 03/10/2013.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 54 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 05/04/2023 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 4405/2023 del 3/11/2023, pubblicata in data 08/11/2023, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti e concesso termine per il deposito della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 27.11.2024 è comparsa la sola parte ricorrente che ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisone.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Preliminarmente, si rileva che sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla ricorrente, atteso che in Italia si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e tuttora la ricorrente vi risiede (cfr. docc. 2-3) ex art. 3, lett. a), punto ii) Reg. UE
1111/19.
È applicabile la normativa italiana perché legge dello Stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale
(art. 8, lett. d) Reg. UE 1259/2010).
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa (necessaria in relazione alla pronuncia di scioglimento del matrimonio), il suo esito e la non opposizione della parte convenuta non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in narrativa;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 20.12.2024.
pagina 2 di 3 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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