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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/11/2024, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA Settore Civile R.G. n. 871/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 871 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(nato a [...] il [...], residente in [...]
46°, 07026 OLBIA;
CF ), in giudizio con l'avv. DECANDIA SERENA C.F._1
-ricorrente-
e
(nata in [...] – Unione Sovietica Europea il 18/12/1984, Controparte_1
residente in [...] 07026 OLBIA;
CF , in giudizio con C.F._2
l'avv. DESINI ANTONELLO
-resistente- nonchè
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
-interventore ex lege-
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 06/06/2024, ha adito il tribunale, deducendo: Parte_1
che in data 20.05.2016 aveva contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Porto Torres, trascritto nei relativi registri dello Stato Civile come atto n. 11, P. 1, anno 2016; che, con accordo a seguito di negoziazione assistita del 5.7.2023, il Tribunale di Tempio Pausania ha pronunciato la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
che le condizioni patrimoniali di separazione sono state adempiute;
che i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno da tempo la comunione spirituale e materiale.
Ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni:
“Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Porto Torres il
20.05.2016 tra il sig. e la sig.ra , trascritto negli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Porto Torres (atto n. 11 P. 1 anno 2016) e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
(…)
Con vittoria di spese ed onorario”.
Si è costituita in giudizio , sostanzialmente aderendo alla domanda Controparte_1
formulata dal ricorrente.
Con note depositate in data 5.11.2024, entrambe le parti (istando per l'anticipazione dell'udienza in origine fissata per il 12.2.2025) hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i medesimi contratto in Porto Torres il 20.05.2016, in assenza di ulteriori condizioni.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla separazione coniugale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
non sono state articolate condizioni cui sottoporre la invocata cessazione degli
2 effetti civili del matrimonio;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
TRA
(nato a [...] il [...], residente in [...]
46A 07026 OLBIA;
CF ), C.F._1
e
(nata in [...] – Unione Sovietica Europea il 18/12/1984, Controparte_1
residente in [...] 07026 OLBIA;
CF C.F._2
contratto in Porto Torres il 20.5.2016 (atto n. 11, P. 1, anno 2016).
DICHIARA compensate le spese di lite.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n.
74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 21.11.2024.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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