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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/11/2024, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1207/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RATTI MARA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAGLIARA Controparte_1 C.F._2
ZAIRA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione familiare e relative pertinenze, in comproprietà tra i coniugi, sita in Castello di
Brianza (Lc), Via Dante Alighieri, 67, ovvero una villetta bifamiliare con box doppio e giardino di proprietà esclusiva, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Castello di Brianza come segue:
Foglio 5, mappale 1787, sub 11, cat. A/7 e sub 18, cat. C/6, con gli arredi e le suppellettili, verrà assegnata in godimento, alla SInora per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data Controparte_1 di deposito del presente ricorso, rinunciando sin d'ora il SI. a richiederne la Parte_1 restituzione prima dello spirare del predetto termine, da intendersi a favore della SI.ra P_
, anche qualora in futuro ricorressero i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. e s.m.i.
[...]
3) Allo scadere dei 10 anni, il SInor si impegna ad acquistare, per se stesso o per Parte_1 persona da nominare, la quota del 50% di proprietà della SInora in relazione Controparte_1 all'immobile di cui sopra, arredamento compreso, al prezzo che risulterà da perizia - se del caso giurata - redatta da un tecnico di fiducia di entrambe le Parti e, in caso di disaccordo, ciascuna parte nominerà un proprio tecnico, così da consentire una valutazione congiunta, con possibilità di nominare un terzo tecnico a cura dei rispettivi TP (che stabilirà il valore dell'immobile), salvo che la SI.ra manifesti la volontà di continuare a rimanere nella casa coniugale, Controparte_1 acquistando la quota del 50% del del predetto immobile, sempre comprensiva di arredamento Pt_2
e al medesimo prezzo;
in ogni caso, le Parti divideranno equamente le suppellettili ivi presenti;
4) Durante detto periodo di 10 anni di assegnazione in godimento della casa coniugale le spese ordinarie verranno pagate integralmente dalla SInora , le spese straordinarie, Controparte_1 compresa la cimatura delle piante, verranno suddivise al 50%. Solo per la siepe il SInor si Pt_1 impegna ad effettuare personalmente il taglio due volte all'anno;
5) Medio tempore, il SI. si impegna a versare, alle scadenze contrattuali, le rate di mutuo di cui Pt_1 al punto D) delle premesse, senza animo di rimborso pro quota verso la SI.ra e/o il figlio P_
, impegnandosi sin d'ora a tenerli indenni e manlevarli da qualsivoglia conseguenza Per_1 pregiudizievole derivante dal tardivo e/o omesso pagamento delle predette rate;
6) Per l'ipotesi in cui, pertanto, allo scadere del decennio di cui al precedente punto 3) fosse il SI. ad acquistare il 50% della quota della casa coniugale e relative pertinenze, egli verserà alla Pt_1 il 50% del valore stimato, continuando a farsi carico integralmente del citato mutuo residuo, Pt_3 impegnandosi a procurare l'assenso dell'Istituto bancario erogante all'accollo liberatorio verso la
SI.ra ed il FI;
P_ Per_1
7) Per l'ipotesi in cui, invece, allo scadere del decennio di cui al precedente punto 3) fosse la SI.ra ad acquistare il 50% della quota della casa coniugale e relative pertinenze, la predetta verserà P_ al il 50% del valore stimato e l'immobile dovrà essere libero da pignoramenti, ipoteche e Pt_2 gravami pregiudizievoli in genere ed il SI. dovrà estinguere il citato mutuo residuo (laddove Pt_1 le condizioni economiche glielo consentano) o comunque continuare a farsi carico integralmente del predetto mutuo, impegnandosi a procurare l'assenso dell'Istituto bancario erogante all'accollo liberatorio verso la SI.ra ed il FI ed a cancellare l'ipoteca iscritta sulla casa P_ Per_1 coniugale;
8) Il tutto fatta salva la facoltà per i Coniugi di vendere l'immobile a terzi e, in tal caso, il SI. Pt_1 si impegna ad ottenere integrale liberatoria bancaria, a seguito di estinzione del citato mutuo, a spese e cura del predetto;
9) Sino alla cessione di quota/vendita a terzi della casa coniugale il SI. si impegna a rinnovare Pt_1 la polizza assicurativa a copertura del rischio incendio;
10) Le utenze della casa coniugale, pertanto, verranno volturate a nome della SInora P_
, entro e non oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso, la quale provvederà al pagamento
[...] integrale delle stesse;
11) L'autovettura Lexus, targata FH513LA di proprietà del , verrà permutata unitamente ad Pt_2 altra auto di proprietà della società RAL srl, al fine di acquistare un'auto per il marito ed un'auto per la entro la fine dell'anno 2025 (il costo dell'autovettura così destinata della SInora Pt_3 P_
non dovrà superare l'importo di € 10.000,00. Laddove la SInora desiderasse
[...] Controparte_1 un'autovettura più costosa, la stessa integrerà il predetto importo di € 10.000,00 con denaro proprio).
Sino ad allora, detta rimarrà in uso alla SI.ra , che provvederà al pagamento di bollo e CP_2 P_ assicurazione. 12) Il conto corrente nr. 0000/10631162 presso Intesa San Paolo, Filiale di Oggiono (Lc), cointestato, verrà intestato al SInor , che tratterà il relativo saldo (salvo che la Banca ne richieda Parte_1 la chiusura: in tal caso il saldo verrà bonificato su conto corrente esclusivo del SI. ; Pt_1
13) Il conto corrente nr. 1000/00007273 presso Intesa San Paolo, Filiale di Oggiono (Lc), cointestato, verrà intestato alla SInora , che tratterrà il relativo saldo (salvo che la Banca ne Controparte_1 richieda la chiusura: in tal caso il saldo verrà bonificato su conto corrente esclusivo della SI.ra
); P_
14) Relativamente agli arredi e le suppellettili che compongono l'abitazione coniugale, le parti si accorderanno per la divisione, alla cessione di quota/vendita a terzi della casa coniugale;
15) I coniugi si impegnano a responsabilizzare i figli maggiorenni a contribuire al pagamento delle spese per le utenze domestiche fino a quando continueranno i predetti a convivere presso la casa coniugale nella misura forfettaria di € 100,00 (centoeuro/00) ciascuno;
16) Il SI. si impegna a prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale entro la fine di Pt_1 dicembre 2024; la SI.ra non si oppone a che il SI. mantenga il possesso delle chiavi P_ Pt_1 della casa coniugale, che verranno utilizzate unicamente per eventuali emergenze e previo avviso alla predetta;
il SInor trasferirà la residenza entro una settimana dal deposito della sentenza di Pt_1 separazione;
17) I coniugi, infine, si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, di aver tra loro regolato, con l'esatto adempimento di quanto previsto ai precedenti punti, ogni questione di natura economica e patrimoniale tra loro sussistente, ad eccezione della casa coniugale e degli arredi e le suppellettili;
18) Gli accordi di cui sopra e, in particolare, quanto previsto alle condizioni da 2) a 8) del presente ricorso costituiscono elemento funzionale e indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale, atteso che con il predetto accordo le Parti definiscono ogni questione economica fra le stesse ancora pendente e, pertanto, le Parti invocano sin dora l'esenzione di cui all'art. 19 L. 74/1987
(cfr Risoluzione A.G. 65/E del 16.07.2015);
19) Spese legali compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 11/06/1995 a DOLZAGO e dalla loro unione sono nati due figli, il 20/03/2004 Per_2
e il 12/12/2000, maggiorenni ed economicamente autonomi. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
23/09/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato. La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a DOLZAGO il 11/06/1995, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1995, parte II, serie
A, numero 12;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle stesse, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di DOLZAGO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 19/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1207/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RATTI MARA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAGLIARA Controparte_1 C.F._2
ZAIRA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione familiare e relative pertinenze, in comproprietà tra i coniugi, sita in Castello di
Brianza (Lc), Via Dante Alighieri, 67, ovvero una villetta bifamiliare con box doppio e giardino di proprietà esclusiva, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Castello di Brianza come segue:
Foglio 5, mappale 1787, sub 11, cat. A/7 e sub 18, cat. C/6, con gli arredi e le suppellettili, verrà assegnata in godimento, alla SInora per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data Controparte_1 di deposito del presente ricorso, rinunciando sin d'ora il SI. a richiederne la Parte_1 restituzione prima dello spirare del predetto termine, da intendersi a favore della SI.ra P_
, anche qualora in futuro ricorressero i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. e s.m.i.
[...]
3) Allo scadere dei 10 anni, il SInor si impegna ad acquistare, per se stesso o per Parte_1 persona da nominare, la quota del 50% di proprietà della SInora in relazione Controparte_1 all'immobile di cui sopra, arredamento compreso, al prezzo che risulterà da perizia - se del caso giurata - redatta da un tecnico di fiducia di entrambe le Parti e, in caso di disaccordo, ciascuna parte nominerà un proprio tecnico, così da consentire una valutazione congiunta, con possibilità di nominare un terzo tecnico a cura dei rispettivi TP (che stabilirà il valore dell'immobile), salvo che la SI.ra manifesti la volontà di continuare a rimanere nella casa coniugale, Controparte_1 acquistando la quota del 50% del del predetto immobile, sempre comprensiva di arredamento Pt_2
e al medesimo prezzo;
in ogni caso, le Parti divideranno equamente le suppellettili ivi presenti;
4) Durante detto periodo di 10 anni di assegnazione in godimento della casa coniugale le spese ordinarie verranno pagate integralmente dalla SInora , le spese straordinarie, Controparte_1 compresa la cimatura delle piante, verranno suddivise al 50%. Solo per la siepe il SInor si Pt_1 impegna ad effettuare personalmente il taglio due volte all'anno;
5) Medio tempore, il SI. si impegna a versare, alle scadenze contrattuali, le rate di mutuo di cui Pt_1 al punto D) delle premesse, senza animo di rimborso pro quota verso la SI.ra e/o il figlio P_
, impegnandosi sin d'ora a tenerli indenni e manlevarli da qualsivoglia conseguenza Per_1 pregiudizievole derivante dal tardivo e/o omesso pagamento delle predette rate;
6) Per l'ipotesi in cui, pertanto, allo scadere del decennio di cui al precedente punto 3) fosse il SI. ad acquistare il 50% della quota della casa coniugale e relative pertinenze, egli verserà alla Pt_1 il 50% del valore stimato, continuando a farsi carico integralmente del citato mutuo residuo, Pt_3 impegnandosi a procurare l'assenso dell'Istituto bancario erogante all'accollo liberatorio verso la
SI.ra ed il FI;
P_ Per_1
7) Per l'ipotesi in cui, invece, allo scadere del decennio di cui al precedente punto 3) fosse la SI.ra ad acquistare il 50% della quota della casa coniugale e relative pertinenze, la predetta verserà P_ al il 50% del valore stimato e l'immobile dovrà essere libero da pignoramenti, ipoteche e Pt_2 gravami pregiudizievoli in genere ed il SI. dovrà estinguere il citato mutuo residuo (laddove Pt_1 le condizioni economiche glielo consentano) o comunque continuare a farsi carico integralmente del predetto mutuo, impegnandosi a procurare l'assenso dell'Istituto bancario erogante all'accollo liberatorio verso la SI.ra ed il FI ed a cancellare l'ipoteca iscritta sulla casa P_ Per_1 coniugale;
8) Il tutto fatta salva la facoltà per i Coniugi di vendere l'immobile a terzi e, in tal caso, il SI. Pt_1 si impegna ad ottenere integrale liberatoria bancaria, a seguito di estinzione del citato mutuo, a spese e cura del predetto;
9) Sino alla cessione di quota/vendita a terzi della casa coniugale il SI. si impegna a rinnovare Pt_1 la polizza assicurativa a copertura del rischio incendio;
10) Le utenze della casa coniugale, pertanto, verranno volturate a nome della SInora P_
, entro e non oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso, la quale provvederà al pagamento
[...] integrale delle stesse;
11) L'autovettura Lexus, targata FH513LA di proprietà del , verrà permutata unitamente ad Pt_2 altra auto di proprietà della società RAL srl, al fine di acquistare un'auto per il marito ed un'auto per la entro la fine dell'anno 2025 (il costo dell'autovettura così destinata della SInora Pt_3 P_
non dovrà superare l'importo di € 10.000,00. Laddove la SInora desiderasse
[...] Controparte_1 un'autovettura più costosa, la stessa integrerà il predetto importo di € 10.000,00 con denaro proprio).
Sino ad allora, detta rimarrà in uso alla SI.ra , che provvederà al pagamento di bollo e CP_2 P_ assicurazione. 12) Il conto corrente nr. 0000/10631162 presso Intesa San Paolo, Filiale di Oggiono (Lc), cointestato, verrà intestato al SInor , che tratterà il relativo saldo (salvo che la Banca ne richieda Parte_1 la chiusura: in tal caso il saldo verrà bonificato su conto corrente esclusivo del SI. ; Pt_1
13) Il conto corrente nr. 1000/00007273 presso Intesa San Paolo, Filiale di Oggiono (Lc), cointestato, verrà intestato alla SInora , che tratterrà il relativo saldo (salvo che la Banca ne Controparte_1 richieda la chiusura: in tal caso il saldo verrà bonificato su conto corrente esclusivo della SI.ra
); P_
14) Relativamente agli arredi e le suppellettili che compongono l'abitazione coniugale, le parti si accorderanno per la divisione, alla cessione di quota/vendita a terzi della casa coniugale;
15) I coniugi si impegnano a responsabilizzare i figli maggiorenni a contribuire al pagamento delle spese per le utenze domestiche fino a quando continueranno i predetti a convivere presso la casa coniugale nella misura forfettaria di € 100,00 (centoeuro/00) ciascuno;
16) Il SI. si impegna a prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale entro la fine di Pt_1 dicembre 2024; la SI.ra non si oppone a che il SI. mantenga il possesso delle chiavi P_ Pt_1 della casa coniugale, che verranno utilizzate unicamente per eventuali emergenze e previo avviso alla predetta;
il SInor trasferirà la residenza entro una settimana dal deposito della sentenza di Pt_1 separazione;
17) I coniugi, infine, si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, di aver tra loro regolato, con l'esatto adempimento di quanto previsto ai precedenti punti, ogni questione di natura economica e patrimoniale tra loro sussistente, ad eccezione della casa coniugale e degli arredi e le suppellettili;
18) Gli accordi di cui sopra e, in particolare, quanto previsto alle condizioni da 2) a 8) del presente ricorso costituiscono elemento funzionale e indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale, atteso che con il predetto accordo le Parti definiscono ogni questione economica fra le stesse ancora pendente e, pertanto, le Parti invocano sin dora l'esenzione di cui all'art. 19 L. 74/1987
(cfr Risoluzione A.G. 65/E del 16.07.2015);
19) Spese legali compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 11/06/1995 a DOLZAGO e dalla loro unione sono nati due figli, il 20/03/2004 Per_2
e il 12/12/2000, maggiorenni ed economicamente autonomi. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
23/09/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato. La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a DOLZAGO il 11/06/1995, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1995, parte II, serie
A, numero 12;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle stesse, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di DOLZAGO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 19/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada