Sentenza 6 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01510/2025REG.PROV.COLL.
N. 09164/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9164 del 2024, proposto da
LE OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio D'Amato, Domenico Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Carlo Ciriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00423/2024, resa tra le parti, della sentenza del TAR Basilicata, Potenza, numero 423/2024, pubblicata il 6 agosto 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Davide Ponte e nessuno è presente per le parti costituite.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Rilevato in fatto che:
- la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto nei confronti della sentenza 423 del 2024 con cui il Tar Basilicata ha respinto l’originario ricorso, proposto dalla medesima parte per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’intimata Agenzia, odierna intimata, sull’istanza datata 23/1/2023:
- tale istanza era diretta alla revoca in autotutela del nuovo custode di detti terreni (nominato medio
tempore dall’Agenzia con deliberazione n. 123 del 15/11/2022), alla conseguente regolarizzazione, in proprio favore, della detenzione degli stessi terreni ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Dismissione dei beni della riforma fondiaria n. 3 del 5/8/2022 ed alla determinazione del costo per il riscatto dei terreni;
- all’esito del giudizio il Tar rigettava la domanda e condannava il ricorrente alle spese in quanto l’intimata Amministrazione aveva già riscontrato (negativamente) l’istanza con nota del 9/3/2023;
- con il presente appello l’originaria ricorrente deduceva: motivazione apodittica, insussistente e/o apparente della pronuncia e netto e stridente contrasto e l’istruttoria del procedimento, abnormità del dispositivo sulle “spese di lite”; riproposizione dei motivi di ricorso;
- la parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità (per mancata notifica al controinteressato) nonché il rigetto dell’appello;
- all’udienza camerale del 20 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
Considerato in diritto che:
- preliminarmente, è fondata – in parte qua - l’eccezione di inammissibilità dedotta da parte appellata;
- primario oggetto dell’istanza asseritamente inevasa ed oggetto del presente giudizio del silenzio, è la domanda di revoca in autotutela di un titolo, con la conseguenza evidente che il relativo titolare integra i presupposti, sia formali che sostanziali, del diretto controinteressato nel relativo contenzioso, cosicché la relativa carente intimazione rende il gravame inammissibile;
- peraltro, per principio consolidato l’autotutela è un potere esercitabile ex officio, non sindacabile in termini si silenzio stante l’assenza dell’obbligo di provvedere sulla relativa domanda (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV, 21/05/2024, n.4518);
- in caso di presentazione di istanza di autotutela, l'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell'an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente;
- nella restante parte, rispetto all’istanza datata 23 gennaio 2023, non sussiste l’evocato obbligo di provvedere in quanto l’amministrazione risulta aver adempiuto, come correttamente evidenziato dai Giudici di prime cure;
- lungi dall’impugnare tempestivamente gli atti lesivi della situazione giuridica azionata – gli affidamenti già disposto nei confronti di soggetti terzi (cfr. delibere nn. 70 del 12.07.2022. e 03.11.2022 prot. n. 7059, entrambe comunicate all’odierna parte appellante) – veniva presentata l’istanza in questione, rispetto alla quale l’amministrazione intimata tempestivamente rispondeva con la nota del 9 marzo 2023, da cui emergevano le ragioni di riscontro negativo alle istanze presentate, a partire dalla già evidenziata (nelle note predette) assenza dei presupposti per la gestione e dismissione dei beni;
- peraltro, neppure tali note di negativo riscontro risultano essere state tempestivamente impugnate;
- la sentenza impugnata ha fatto anche buon governo del capo sulle spese, rispetto al quale va ribadito che in sede di appello, la revisione delle spese stabilite in primo grado è limitata a casi in cui la decisione è modificata, salvo l'ipotesi di chiara abnormità, riscontrabile solo in circostanze eccezionali, come nel caso di condanna alle spese della parte vittoriosa o di eccessiva o sproporzionata condanna;
- tali circostanze eccezionali sono assenti nel caso di specie dove, se da un canto è stata condannata la parte soccombente, da un altro canto il quantum risulta contenuto in termini all’evidenza proporzionati al valore della controversia;
- l’appello va pertanto respinto;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO