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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Ignazio Tamponi Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.2861 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
nata a [...], il17/10/1984, elettivamente domiciliata in , Parte_1
presso lo studio dell'Avv. FOLLESE ANNA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Indirizzo CP_1
Telematico, presso lo studio dell'Avv. XIMENES LUISELLA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
Controparte_2 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Quartu Sant'Elena in data 11.06.2011 tra la Sig.ra CP_1
ed il Sig. (atto n. 25, Parte II, serie A, anno 2011), sopra meglio
[...] Parte_1
generalizzati, con l'obbligo del reciproco rispetto e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b. La casa coniugale, sita in
Selargius, nella Via Santa Barbara 17, di proprietà del Sig. , rimane assegnata allo Parte_1
stesso perché soddisfi le sue esigenze abitative e quelle delle minori e nel periodo Per_1 Per_2
settimanale che passeranno con il padre. c. Le figlie e verranno affidate in modo Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, pertanto la loro residenza anagrafica coinciderà con quella materna, in Selargius Via Milazzo n. 70. d. il padre terrà con sé le figlie nei giorni di lunedì e giovedì dall'uscita da scuola con il pernotto. Il mercoledì il padre terrà
con sé le figlie dall'uscita di scuola e le riporterà alla madre alle ore 18. Quando le figlie non andranno a scuola il calendario dei giorni rimarrà invariato e, quindi, il padre prenderà le figlie dalla casa della madre alle ore 8.45 infrasettimanalmente (lunedì, mercoledì e giovedi), mentre il sabato tra le 9.00 e le 10.00 e trascorrerà con loro l'intera giornata incluso il pernotto nei giorni di lunedì e giovedì. Il tutto compatibilmente con le esigenze di vita delle figlie. e. Le figlie trascorreranno i fine settimana alterni con ciascun genitore, dopo la fine delle lezioni (o dalla mattina in mancanza della scuola) fino al lunedì mattina quando il genitore ove hanno trascorso il fine settimana le riaccompagnerà a scuola (o a casa dell'altro genitore in mancanza della scuola). Il padre prenderà le figlie dalla casa della madre alle ore 8.45 infrasettimanalmente, mentre il sabato tra le 9.00 e le
10.00), Salvo altri giorni ed orari che le parti vorranno individuare con preventivo accordo, sentite le bambine. f. I genitori trascorreranno con le figlie uguali periodi durante le vacanze Natalizie e
Pasquali e si accorderanno affinchè, per il principio dell'alternanza a cadenza annuale, le bambine trascorreranno con i genitori il giorno del 24 o del 25 dicembre, del 31 dicembre o del 01 gennaio, il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo. Il giorno dell'Epifania verrà trascorso mezza giornata con ciascun genitore, salvo diverso accordo. Sempre in base al principio dell'alternanza verranno regolate le frequentazioni dei figli nel giorno del loro compleanno in modo che trascorrano metà
giornata con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore, salvo diversi accordi per andare incontro ai desideri dei figli e alla loro esigenza di festeggiare la ricorrenza, possibilmente insieme ad entrambi i genitori, e con i coetanei con i quali intrattengono rapporti di amicizia. Nel giorno del compleanno dei genitori le bambine trascorreranno con il genitore festeggiato almeno la serata o comunque parte della giornata libera da impegni scolastici e sportivi. Entrambi i genitori, previo accordo tra loro, terranno con sé le figlie per 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi con un preavviso di 30 giorni, salvo diversi accordi. h. Nell'esclusivo interesse delle minori, allorquando uno dei due coniugi si trovi nell'impossibilità di adempiere al diritto-dovere di tenere presso di sé le figlie, dovrà primariamente interpellare l'altro genitore e solo successivamente ricorrere all'ausilio dei nonni, altri parenti stretti o eccezionalmente persone di fiducia comunque conosciute dai bambini. i. Diversi accordi tra i genitori potranno intervenire in ordine alla permanenza delle minori in giornate ulteriori o oltre gli orari stabiliti che tengano conto delle rispettive ed eventuali esigenze lavorative, delle particolari condizioni di salute e secondo i loro impegni sportivi e/o ludici o inviti a feste dove il genitore a cui spetta il turno si impegna a farli partecipare, nonché di ricorrenze particolari nelle quali i genitori desiderino la presenza dei figli,
dovranno essere concordate tra gli stessi con spirito di reciproca collaborazione. j. Ognuno dei genitori, seguendo il principio dell'alternanza e compatibilmente con le esigenze lavorative, si recherà alle riunioni scolastiche ed ai colloqui con gli insegnanti;
l. Eventuali viaggi delle minori in
Sardegna dovranno essere comunicati all'altro genitore;
i viaggi fuori dalla Sardegna dovranno essere preventivamente concordati con l'altro genitore, comunicando, almeno 15 giorni prima della partenza ogni dettaglio relativo al viaggio (es. dettaglio voli, spostamenti, indirizzo, tipologia alloggio, ecc…). Eventuali dinieghi da parte dell'altro genitore dovranno essere motivati. m.
Ciascun genitore, in caso di disaccordo in merito all'organizzazione di ricevimenti per festività e/o particolari ricorrenze della vita delle piccole e potrà provvedere autonomamente Per_1 Per_2
all'organizzazione facendosi interamente carico anche della spesa sostenuta, senza privare l'altro genitore del diritto di visita concordato. Entrambi i genitori si impegneranno a contribuire in modo diretto alle figlie e partecipando attivamente ai compiti di cura alternandosi per tutte le necessità che potranno derivare dagli impegni scolastici, sportivi e di relazione, ed il signor contribuirà Pt_1
altresì al mantenimento ordinario delle figlie indipendentemente dai tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore, corrispondendo alla signora la somma di € 150,00 (euro CP_1
centocinquanta/00) mensile, entro il giorno 05 di ciascun mese (a decorrere dal corrente mese di dicembre 2024), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat a decorrere dal mese di dicembre 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il protocollo CNF che fa parte integrante del presente accordo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. o. Tutte le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle scelte religiose e/o associazioni spirituali, saranno assunte di comune accordo tra i genitori e concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie,
mentre potranno assumere autonomamente le decisioni per le questioni di ordinaria amministrazione. p. Le figlie, pur risiedendo presso la madre, continueranno a mantenere con ciascun genitore rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. q. In ogni caso i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro,
necessario a salvaguardare le esigenze delle figlie minori e per un miglior coordinamento nella gestione dei tempi e delle modalità di permanenza delle stesse presso ciascun genitore, nonché ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentano di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita delle figlie. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, alla presenza delle figlie. Il Sig. autorizza sin d'ora la a percepire al Pt_1 CP_1
100% l'assegno unico per entrambe le figlie attualmente pari ad € 467,00 (quattrocentosessantasette/00) mensili e si impegnano sin d'ora a modificare le presenti disposizioni con rimodulazione in aumento del mantenimento ordinario per le figlie a carico del qualora Pt_1
l'importo dell'assegno unico per i figli a carico, dovesse per qualsiasi motivo venire revocato. s.
Stante l'accordo sull'assegnazione della casa coniugale al lo stesso si impegna a versare Pt_1
mensilmente alla , a titolo di contributo per il canone di locazione che la stessa dovrà CP_1
sostenere, l'importo di € 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo indice Istat. t. I coniugi si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque a rendersi edotti reciprocamente degli eventuali spostamenti in altre località
quando hanno con sé le figlie minori, rendendosi sempre reperibili. u. I coniugi danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto. v. le parti dichiarano di essere entrambe soddisfatte del presente accordo che condividono e sottoscrivono e ciascuna di esse economicamente indipendente provvederà autonomamente al proprio personale mantenimento. w.
spese del presente giudizio compensate.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da in data 09/5/2024, all'udienza dell' 11/11/2024, sentite le parti ha disposto Pt_1
l'audizione della figlia ultra dodicenne Per_1
All'udienza del 20.12.2024 i procuratori delle parti e le stesse personalmente hanno dato atto di avere raggiunto un accordo. Il Giudice ha, quindi, trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 9.05.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e . Parte_1 CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. ? , è stata pronunciata la separazione dei coniugi, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a QUARTU
SANT'ELENA il 11/06/2011 tra nato a [...], il Parte_1
17/10/1984 e , nato a [...], il [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 25,
parte II, serie A, anno 2011 - Comune di QUARTU SANT'ELENA).
- affida le figlie e in modo condiviso ad entrambi i genitori Persona_3 Persona_4
con domicilio prevalente presso la madre, pertanto la loro residenza anagrafica coinciderà
con quella materna, in Selargius Via Milazzo n. 70;
- Tutte le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione,
alla salute e alle scelte religiose e/o associazioni spirituali, saranno assunte di comune accordo tra i genitori e concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre potranno assumere autonomamente le decisioni per le questioni di ordinaria amministrazione. Le figlie, pur risiedendo presso la madre, continueranno a mantenere con ciascun genitore rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. In ogni caso i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, necessario a salvaguardare le esigenze delle figlie minori e per un miglior coordinamento nella gestione dei tempi e delle modalità di permanenza delle stesse presso ciascun genitore, nonché ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentano di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita delle figlie. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, alla presenza delle figlie;
- il padre terrà con sé le figlie nei giorni di lunedì e giovedì dall'uscita da scuola con il pernotto. Il mercoledì il padre terrà con sé le figlie dall'uscita di scuola e le riporterà alla madre alle ore 18. Quando le figlie non andranno a scuola il calendario dei giorni rimarrà
invariato e, quindi, il padre prenderà le figlie dalla casa della madre alle ore 8.45
infrasettimanalmente (lunedì, mercoledì e giovedi), mentre il sabato tra le 9.00 e le 10.00 e trascorrerà con loro l'intera giornata incluso il pernotto nei giorni di lunedì e giovedì. Il tutto compatibilmente con le esigenze di vita delle figlie. Le figlie trascorreranno i fine settimana alterni con ciascun genitore, dopo la fine delle lezioni (o dalla mattina in mancanza della scuola) fino al lunedì mattina quando il genitore ove hanno trascorso il fine settimana le riaccompagnerà a scuola (o a casa dell'altro genitore in mancanza della scuola). Il padre prenderà le figlie dalla casa della madre alle ore 8.45 infrasettimanalmente, mentre il sabato tra le 9.00 e le 10.00), Salvo altri giorni ed orari che le parti vorranno individuare con preventivo accordo, sentite le bambine. I genitori trascorreranno con le figlie uguali periodi durante le vacanze Natalizie e Pasquali e si accorderanno affinchè, per il principio dell'alternanza a cadenza annuale, le bambine trascorreranno con i genitori il giorno del 24 o del 25 dicembre, del 31 dicembre o del 01 gennaio, il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo. Il giorno dell'Epifania verrà trascorso mezza giornata con ciascun genitore,
salvo diverso accordo. Sempre in base al principio dell'alternanza verranno regolate le frequentazioni dei figli nel giorno del loro compleanno in modo che trascorrano metà
giornata con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore, salvo diversi accordi per andare incontro ai desideri dei figli e alla loro esigenza di festeggiare la ricorrenza, possibilmente insieme ad entrambi i genitori, e con i coetanei con i quali intrattengono rapporti di amicizia.
Nel giorno del compleanno dei genitori le bambine trascorreranno con il genitore festeggiato almeno la serata o comunque parte della giornata libera da impegni scolastici e sportivi..
Entrambi i genitori, previo accordo tra loro, terranno con sé le figlie per 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi con un preavviso di 30 giorni, salvo diversi accordi.
Nell'esclusivo interesse delle minori, allorquando uno dei due coniugi si trovi nell'impossibilità di adempiere al diritto-dovere di tenere presso di sé le figlie, dovrà
primariamente interpellare l'altro genitore e solo successivamente ricorrere all'ausilio dei nonni, altri parenti stretti o eccezionalmente persone di fiducia comunque conosciute dai bambini. i. Diversi accordi tra i genitori potranno intervenire in ordine alla permanenza delle minori in giornate ulteriori o oltre gli orari stabiliti che tengano conto delle rispettive ed eventuali esigenze lavorative, delle particolari condizioni di salute e secondo i loro impegni sportivi e/o ludici o inviti a feste dove il genitore a cui spetta il turno si impegna a farli partecipare, nonché di ricorrenze particolari nelle quali i genitori desiderino la presenza dei figli, dovranno essere concordate tra gli stessi con spirito di reciproca collaborazione.
Ognuno dei genitori, seguendo il principio dell'alternanza e compatibilmente con le esigenze lavorative, si recherà alle riunioni scolastiche ed ai colloqui con gli insegnanti;
Eventuali viaggi delle minori in Sardegna dovranno essere comunicati all'altro genitore;
i viaggi fuori dalla Sardegna dovranno essere preventivamente concordati con l'altro genitore,
comunicando, almeno 15 giorni prima della partenza ogni dettaglio relativo al viaggio (es.
dettaglio voli, spostamenti, indirizzo, tipologia alloggio, ecc…). Eventuali dinieghi da parte dell'altro genitore dovranno essere motivati. m. Ciascun genitore, in caso di disaccordo in merito all'organizzazione di ricevimenti per festività e/o particolari ricorrenze della vita delle piccole e potrà provvedere autonomamente all'organizzazione Per_1 Per_2
facendosi interamente carico anche della spesa sostenuta, senza privare l'altro genitore del diritto di visita concordato.
- Assegna la casa coniugale, sita in Selargius, nella Via Santa Barbara 17, al sig.
[...]
, perché soddisfi le sue esigenze abitative e quelle delle minori e Parte_1 Per_1 Per_2
nel periodo settimanale che passeranno con il padre.
- Dispone che entrambi i genitori contribuiscano in modo diretto alle figlie, partecipando attivamente ai compiti di cura alternandosi per tutte le necessità che potranno derivare dagli impegni scolastici, sportivi e di relazione, ed il signor contribuirà altresì al Pt_1
mantenimento ordinario delle figlie indipendentemente dai tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore, corrispondendo alla signora la somma di € 150,00 (euro CP_1
centocinquanta/00) mensile, entro il giorno 05 di ciascun mese (a decorrere dal corrente mese di dicembre 2024), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat a decorrere dal mese di dicembre 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il protocollo CNF che fa parte integrante del presente accordo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
- Il Sig. autorizza sin d'ora la a percepire il 100% dell'assegno unico per Pt_1 CP_1
entrambe le figlie attualmente pari ad euro 467,00 (quattrocentosessantasette/00) mensili e si impegnano sin d'ora a modificare le presenti disposizioni con rimodulazione in aumento del mantenimento ordinario per le figlie a carico del qualora l'importo dell'assegno Pt_1
unico per i figli a carico, dovesse per qualsiasi motivo venire revocato.
- Stante l'accordo sull'assegnazione della casa coniugale al lo stesso si impegna a Pt_1
versare mensilmente alla , a titolo di contributo per il canone di locazione che la CP_1 stessa dovrà sostenere, l'importo di € 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo indice Istat.
- I coniugi si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque a rendersi edotti reciprocamente degli eventuali spostamenti in altre località
quando hanno con sé le figlie minori, rendendosi sempre reperibili.
- I coniugi danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto.
- Dà atto che le parti dichiarano di essere entrambe soddisfatte del presente accordo che condividono e sottoscrivono e ciascuna di esse economicamente indipendente provvederà
autonomamente al proprio personale mantenimento.
- compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
27/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti