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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11538 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 15910/2022 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il giudice onorario dott. Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15910/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione dagli avv.ti
LA e AB e ER PE, elett.te dom.ta presso lo studio della prima in Bologna, Piazza dei Martiri n. 3;
Attrice
E
(C.F. ) residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_1
Via Francesco DI n. 34;
(C.F. ) residente in [...] CodiceFiscale_2
Francesco DI n. 34;
Convenuti contumaci
NONCHE'
(C.F ) rapp.ta e difesa in virtù di Controparte_3 P.IVA_2 procura allegata alla comparsa di intervento dagli Avv.ti Alessia OR,
NA OR e PA OR con domicilio digitale eletto presso i rispettivi indirizzi pec: ; Email_1
; Email_2
; Email_3
Interventrice
- 1 - Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.11.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio i sigg.ri e
[...] CP_1 CP_2 deducendo di essere divenuta cessionaria di - con Controparte_4 lettera commerciale della Cedente del 18.6.2008, accettata dalla cessionaria il
27.6.2008 - dei crediti inerenti il contratto di finanziamento n. 20.80.1.242 (di euro 110.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili di euro 1.659,66 cadauna, per complessivi euro 199.159,20, con scadenze mensili dal 16.7.2008 fino al
16.6.2018) intervenuto in data 16.6.2008 tra la il convenuto e CP_1 la predetta finanziamento assistito dalla garanzia Controparte_4 della convenuta che a tale fine sottoscriveva il medesimo CP_2 contratto.
Esponeva che la cessione del credito inizialmente non veniva comunicata al debitore ceduto e al garante e l'incasso delle rate mensili proseguiva, fino alla rata con scadenza 16.10.2009, tramite la cedente, che, una volta ottenuto l'importo, provvedeva al successivo versamento ad essa cessionaria. Esponeva ancora che, in ragione del mancato pagamento delle rate successive al 16.10.2009, decideva di provvedere direttamente all'incasso dei crediti ceduti e in data 25.1.2012 e 21.10.2013 dava notizia dell'intercorsa cessione al debitore ceduto e alla garante, a mezzo raccomandate r.r., chiedendo espressamente di effettuare tutti i successivi versamenti solo ad essa cessionaria. Precisava che a far tempo dalla rata avente scadenza il
16.10.2008, il mutuatario non aveva più provveduto al versamento delle rate del piano di ammortamento del finanziamento, neppure a favore della cedente;
e che risultano insolute e scadute n. 107 rate del piano di ammortamento, per un importo complessivo di euro 177.583,62 oltre interessi di mora al tasso contrattuale, limitato all'8%, a far tempo dal dovuto pagamento di ciascuna rata insoluta. Esponeva ancora di aver richiesto al
- 2 - debitore principale e alla garante il pagamento delle rate mensili con raccomandate 25.01.2012, 21.10.2013, 02.03.2017, 15.06.2018, tutte regolarmente ricevute. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Napoli, ogni contraria domanda ed eccezione avversaria respinta e disattesa, in ragione delle circostanze in fatto e in diritto esposte in premessa, dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi CP_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], nonché (C.F. CP_2 [...]
) nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Francesco DI n. 34, al pagamento, in solido tra loro, a favore della
dell'importo di € 177.583,62 Parte_1 corrispondente all'importo ceduto, ad oggi tuttora insoluto e non versato alla cessionaria oltre interessi di mora come da contratto sulle Parte_1 somme insolute, in ogni caso limitandone il tasso all'8% annuo, a far tempo da ciascuna rata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Benché ritualmente citati, entrambi i convenuti restavano contumaci.
Con comparsa 30.10.2025 spiegava intervento, ex art. 111 c.p.c., la quale, assumendo che in data 07.03.2025 si è resa Controparte_3 cessionaria dalla dei crediti (unitamente a Controparte_5 tutti i diritti che assistono il pagamento degli stessi) derivanti dai contratti di finanziamento originariamente stipulati tra la e il Controparte_4 debitore ceduto con operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale il 18.03.2025, dichiarava di intervenire in giudizio, subentrando nella medesima posizione processuale e sostanziale della società attrice, limitatamente al credito ceduto;
richiamava integralmente e faceva propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dall'attrice, le conclusioni, le istanze e richieste comunque avanzate.
All'udienza in trattazione scritta del 14.11.2025 fissata per la decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c., acquisite le note di trattazione della parte attrice e della parte interventrice, la causa è stata
- 3 - riservata per la decisione ai sensi del terzo comma della richiamata disposizione del codice di rito.
* * *
In via del tutto preliminare deve dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento, ex art. 111 c.p.c. di atteso che in ipotesi di Controparte_3 successione a titolo particolare nel diritto controverso il comma 3 di detta disposizione consente “in ogni caso” l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr. Cass. 4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 cpc, poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06).
L'interventrice ha fornito adeguata dimostrazione dell'evento successorio a mezzo la produzione del contratto di cessione 7.3.2025 e della
G.U. n. 33 del 18.03.2025 (docc. 4, 5), ove viene richiamato detto contratto di cessione e risulta pubblicato, ai sensi degli articoli 4 e 7.1, legge 130/1999 e dell'art. 58 t.u.b., il relativo avviso di cessione dei crediti.
Peraltro, le allegazioni della interventrice cessionaria poste a fondamento del suo intervento quale successore a titolo particolare della società attrice sono state specificamente confermate da quest'ultima con le note di trattazione scritta 13.11.2025, in cui, appunto, è stata confermata l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio e l'esclusiva titolarità del credito stesso in capo alla parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.
* * *
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
La società attrice ha fornito idonea dimostrazione della pretesa creditoria azionata nei confronti dei convenuti.
Il credito in oggetto tra origine dalle rate scadute e insolute del piano di ammortamento del contratto di finanziamento n. 20.80.1.242 di euro
110.000,00, intervenuto in data 16.6.2008 tra il convenuto Controparte_6
- 4 - società da rimborsare in 72 rate mensili da euro Controparte_4
1.659,66 ciascuna (per complessivi euro 199.159,20), con scadenze mensili dal 16.7.2008 al 16.6.2018. A garanzia del rimborso delle somme dovute tramite le 72 rate mensili venivano rilasciate altrettante cambiali con scadenza alla data del pagamento delle medesime singole rate mensili. Il finanziamento
è assistito dalla garanzia personale della convenuta , che, a tale CP_2 titolo, ha anch'essa sottoscritto sia il contratto di finanziamento.
Il credito di cui a detto finanziamento veniva ceduto dalla
[...] alla Liquidazione con lettera Controparte_4 Parte_1 commerciale della Cedente del 18.6.2008 accettata dalla Cessionaria il
27.6.2008.
A dimostrazione del credito nei confronti dei convenuti, la società attrice ha prodotto il documento contrattuale (doc. 1. 2) del predetto mutuo e piano di ammortamento, sottoscritto dai convenuti debitore principale e garante (non disconosciuto); la lettera commerciale di cessione del credito
(doc. 3) contenente in allegato la specifica indicazione del credito di cui al contratto di finanziamento in oggetto.
Il contratto di mutuo contiene la disciplina delle condizioni economiche applicate (tan, taeg, importo finanziato, rate da rimborsare) e il piano di ammortamento indica analiticamente la scadenza di ogni singola rata con indicazione della quota capitale, della quota interessi e del tasso di interesse applicato.
L'effettiva erogazione della somma alla mutuataria è pacifica, siccome non contestata, e risulta peraltro quietanzata nel contratto.
L'attrice ha allegato l'inadempimento del debitore principale e del garante, ai quali, con le lettere raccomandate r.r. indicati più innanzi e prodotte in atti ha comunicato l'intervenuta cessione del credito e li ha costituiti in mora (cfr. doc. 4-9).
Con la richiamata documentazione, pertanto, la società attrice, cessionaria del credito di ha sufficientemente Controparte_4
- 5 - dimostrato tale qualità nonché l'effettiva sussistenza del saldo passivo del contratto di finanziamento e quindi l'ammontare del relativo credito nei confronti dei convenuti.
Questi ultimi, dal canto loro, decidendo di non costituirsi in giudizio, non hanno dato prova di aver adempiuto alle loro obbligazioni di pagamento né hanno inteso sollevare contestazione in ordine al rapporto contrattuale in discorso, alla avvenuta erogazione della somma mutuata, alla intervenuta cessione del credito.
Costituisce principio generale quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (Cass. s.u., 13533/2001).
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
, i convenuti vanno condannati in solido al pagamento Parte_1 della somma di euro 177.583,62.
Su detta somma, tuttavia, non possono essere riconosciuti gli interessi moratori al tasso dell'8% annuo, così come richiesto dall'istante.
Va dichiarata, infatti, la vessatorietà della clausola determinativa degli interessi medesimi.
Invero, secondo la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19,
[...]
e e della Suprema Controparte_7 Controparte_8
Corte di Cassazione (SSUU n. 9479/23), il giudice della fase ordinaria
(finanche monitoria) è tenuto a controllare anche in via d'ufficio, ove in possesso degli elementi di fatto e di diritto, la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto;
e ciò in considerazione del presunto
- 6 - squilibrio sussistente nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista.
Nel caso di specie, data la natura di persona fisica del debitore principale e della garante e in assenza di ulteriori elementi contrari, il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientri nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”).
Deve allora rilevarsi la vessatorietà della clausola concernente gli interessi di mora, convenuta nel combinato disposto degli art. 2 e 6 del contratto agli atti, atteso che non risponde all'esigenza di trasparenza e chiarezza richiesta in sede di legislazione nazionale e comunitaria (cfr. Corte giustizia UE sez. IV, 30/04/2014, n.26, con un principio estensibile in generale alla fissazione del prezzo del contratto, per cui “L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quanto ad una clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”), in quanto l'art. 6 del contratto, per la determinazione degli interessi di mora rimanda all'art. 2 lett.
a) - “interessi di mora stabiliti nella misura del tasso contrattuale, da capitalizzarsi in base a quanto stabilito dall'art. 2 lett. a)” - che però non menziona un criterio di determinazione specifico limitandosi a chiarire esclusivamente la portata degli interessi corrispettivi.
Una tale conclusione, del resto, appare conforme anche
- 7 - all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità in tema di art. 117 t.u.b., la cui ratio va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: “la prescrizione, che fa obbligo di indicare nel contratto il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma;
ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco” (cfr. Trib. NA sez. II, sent. 11.6.2025).
Ne consegue che va dichiarata la nullità della clausola determinativa degli interessi moratori di cui al contratto di finanziamento ed il credito vantato dall'attrice deve essere epurato del tasso moratorio contrattuale e sostituito con il tasso legale.
Non è ostativa alla declaratoria di nullità di protezione la contumacia dei convenuti, posto il condiviso principio della giurisprudenza della Corte di
Giustizia, secondo cui “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'interpretazione di una disposizione nazionale che impedisca a un giudice, che sia investito di un ricorso proposto da un professionista nei confronti di un consumatore e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva stessa e che statuisca in contumacia per mancata comparizione del consumatore all'udienza cui era stato convocato, di adottare i mezzi istruttori necessari per valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali sulle quali il professionista ha fondato la propria domanda, qualora detto giudice nutra dubbi in merito al carattere abusivo di tali clausole, ai sensi della citata direttiva” (cfr. Corte di
Giustizia 04.06.20; Corte di Giustizia 4 giugno 2009, C243/08).
* * *
- 8 - Quanto agli effetti della declaratoria di nullità della clausola in discorso (art 15) è da precisare che, secondo la CGUE, in ipotesi di nullità parziale di singola clausola abusiva, il Giudice non procede a sostituzione della clausola abusiva con eterointegrazione in ragione della ratio deterrente della nullità (CGUE 14.06.2012 in C-618/10; CGUE 18.11.2021 in C-212/20;
CGUE 12.01.2023 in C-395/2023).
La Corte di giustizia ha statuito che “quanto alle conseguenze da trarre dalla constatazione del carattere abusivo di una disposizione di un contratto che vincola un consumatore ad un professionista, dal tenore letterale dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, risulta che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti dei consumatori, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile” (Banco
Español de Crédito, C-618/10, EU:C: ; nonché de C.F._3 Controparte_9
Man Garabito, C-488/11, EU:C: ). C.F._4
La Corte di Giustizia spiega la ratio sottesa alla direttiva europea, ovvero “di fatto, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, una tale facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13.
Infatti tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire
l'interesse di detti professionisti” (Banco Español de Crédito,
- 9 - EU:C:2012:349, cit.).
Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in
Tribunale Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n.
1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
* * *
In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, i convenuti, quali debitore principale ( e garante ( vanno CP_1 CP_2 condannati al pagamento, in favore della , Parte_1 dell'importo di euro 177.583,62 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
* * *
Per quanto riguarda l'intervento ex art. 111 cpc di in Controparte_3 qualità di cessionaria del credito dell'attrice, in mancanza del consenso della parte convenuta necessario a disporre l'estromissione dal giudizio della società cedente, il processo è proseguito tra le parti originarie;
nondimeno la presente decisione fa stato nei riguardi del successore a titolo particolare (cfr.
Cass. 22424/2009; 8884/2000). Giova ribadire, invero, che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cpc, la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. 24424/2009). Ne consegue che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
* * *
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
- 10 - dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta (mancanza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la nullità per vessatorietà delle clausole di cui agli art. 2 e 6 relativamente alla misura degli interessi moratori;
- condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 177.583,62 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 785,00 per esborsi ed euro
4.000,00 per compenso, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 9.12.2025
Il giudice onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
- 11 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il giudice onorario dott. Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15910/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione dagli avv.ti
LA e AB e ER PE, elett.te dom.ta presso lo studio della prima in Bologna, Piazza dei Martiri n. 3;
Attrice
E
(C.F. ) residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_1
Via Francesco DI n. 34;
(C.F. ) residente in [...] CodiceFiscale_2
Francesco DI n. 34;
Convenuti contumaci
NONCHE'
(C.F ) rapp.ta e difesa in virtù di Controparte_3 P.IVA_2 procura allegata alla comparsa di intervento dagli Avv.ti Alessia OR,
NA OR e PA OR con domicilio digitale eletto presso i rispettivi indirizzi pec: ; Email_1
; Email_2
; Email_3
Interventrice
- 1 - Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.11.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio i sigg.ri e
[...] CP_1 CP_2 deducendo di essere divenuta cessionaria di - con Controparte_4 lettera commerciale della Cedente del 18.6.2008, accettata dalla cessionaria il
27.6.2008 - dei crediti inerenti il contratto di finanziamento n. 20.80.1.242 (di euro 110.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili di euro 1.659,66 cadauna, per complessivi euro 199.159,20, con scadenze mensili dal 16.7.2008 fino al
16.6.2018) intervenuto in data 16.6.2008 tra la il convenuto e CP_1 la predetta finanziamento assistito dalla garanzia Controparte_4 della convenuta che a tale fine sottoscriveva il medesimo CP_2 contratto.
Esponeva che la cessione del credito inizialmente non veniva comunicata al debitore ceduto e al garante e l'incasso delle rate mensili proseguiva, fino alla rata con scadenza 16.10.2009, tramite la cedente, che, una volta ottenuto l'importo, provvedeva al successivo versamento ad essa cessionaria. Esponeva ancora che, in ragione del mancato pagamento delle rate successive al 16.10.2009, decideva di provvedere direttamente all'incasso dei crediti ceduti e in data 25.1.2012 e 21.10.2013 dava notizia dell'intercorsa cessione al debitore ceduto e alla garante, a mezzo raccomandate r.r., chiedendo espressamente di effettuare tutti i successivi versamenti solo ad essa cessionaria. Precisava che a far tempo dalla rata avente scadenza il
16.10.2008, il mutuatario non aveva più provveduto al versamento delle rate del piano di ammortamento del finanziamento, neppure a favore della cedente;
e che risultano insolute e scadute n. 107 rate del piano di ammortamento, per un importo complessivo di euro 177.583,62 oltre interessi di mora al tasso contrattuale, limitato all'8%, a far tempo dal dovuto pagamento di ciascuna rata insoluta. Esponeva ancora di aver richiesto al
- 2 - debitore principale e alla garante il pagamento delle rate mensili con raccomandate 25.01.2012, 21.10.2013, 02.03.2017, 15.06.2018, tutte regolarmente ricevute. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Napoli, ogni contraria domanda ed eccezione avversaria respinta e disattesa, in ragione delle circostanze in fatto e in diritto esposte in premessa, dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi CP_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], nonché (C.F. CP_2 [...]
) nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Francesco DI n. 34, al pagamento, in solido tra loro, a favore della
dell'importo di € 177.583,62 Parte_1 corrispondente all'importo ceduto, ad oggi tuttora insoluto e non versato alla cessionaria oltre interessi di mora come da contratto sulle Parte_1 somme insolute, in ogni caso limitandone il tasso all'8% annuo, a far tempo da ciascuna rata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Benché ritualmente citati, entrambi i convenuti restavano contumaci.
Con comparsa 30.10.2025 spiegava intervento, ex art. 111 c.p.c., la quale, assumendo che in data 07.03.2025 si è resa Controparte_3 cessionaria dalla dei crediti (unitamente a Controparte_5 tutti i diritti che assistono il pagamento degli stessi) derivanti dai contratti di finanziamento originariamente stipulati tra la e il Controparte_4 debitore ceduto con operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale il 18.03.2025, dichiarava di intervenire in giudizio, subentrando nella medesima posizione processuale e sostanziale della società attrice, limitatamente al credito ceduto;
richiamava integralmente e faceva propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dall'attrice, le conclusioni, le istanze e richieste comunque avanzate.
All'udienza in trattazione scritta del 14.11.2025 fissata per la decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c., acquisite le note di trattazione della parte attrice e della parte interventrice, la causa è stata
- 3 - riservata per la decisione ai sensi del terzo comma della richiamata disposizione del codice di rito.
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In via del tutto preliminare deve dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento, ex art. 111 c.p.c. di atteso che in ipotesi di Controparte_3 successione a titolo particolare nel diritto controverso il comma 3 di detta disposizione consente “in ogni caso” l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr. Cass. 4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 cpc, poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06).
L'interventrice ha fornito adeguata dimostrazione dell'evento successorio a mezzo la produzione del contratto di cessione 7.3.2025 e della
G.U. n. 33 del 18.03.2025 (docc. 4, 5), ove viene richiamato detto contratto di cessione e risulta pubblicato, ai sensi degli articoli 4 e 7.1, legge 130/1999 e dell'art. 58 t.u.b., il relativo avviso di cessione dei crediti.
Peraltro, le allegazioni della interventrice cessionaria poste a fondamento del suo intervento quale successore a titolo particolare della società attrice sono state specificamente confermate da quest'ultima con le note di trattazione scritta 13.11.2025, in cui, appunto, è stata confermata l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio e l'esclusiva titolarità del credito stesso in capo alla parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.
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Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
La società attrice ha fornito idonea dimostrazione della pretesa creditoria azionata nei confronti dei convenuti.
Il credito in oggetto tra origine dalle rate scadute e insolute del piano di ammortamento del contratto di finanziamento n. 20.80.1.242 di euro
110.000,00, intervenuto in data 16.6.2008 tra il convenuto Controparte_6
- 4 - società da rimborsare in 72 rate mensili da euro Controparte_4
1.659,66 ciascuna (per complessivi euro 199.159,20), con scadenze mensili dal 16.7.2008 al 16.6.2018. A garanzia del rimborso delle somme dovute tramite le 72 rate mensili venivano rilasciate altrettante cambiali con scadenza alla data del pagamento delle medesime singole rate mensili. Il finanziamento
è assistito dalla garanzia personale della convenuta , che, a tale CP_2 titolo, ha anch'essa sottoscritto sia il contratto di finanziamento.
Il credito di cui a detto finanziamento veniva ceduto dalla
[...] alla Liquidazione con lettera Controparte_4 Parte_1 commerciale della Cedente del 18.6.2008 accettata dalla Cessionaria il
27.6.2008.
A dimostrazione del credito nei confronti dei convenuti, la società attrice ha prodotto il documento contrattuale (doc. 1. 2) del predetto mutuo e piano di ammortamento, sottoscritto dai convenuti debitore principale e garante (non disconosciuto); la lettera commerciale di cessione del credito
(doc. 3) contenente in allegato la specifica indicazione del credito di cui al contratto di finanziamento in oggetto.
Il contratto di mutuo contiene la disciplina delle condizioni economiche applicate (tan, taeg, importo finanziato, rate da rimborsare) e il piano di ammortamento indica analiticamente la scadenza di ogni singola rata con indicazione della quota capitale, della quota interessi e del tasso di interesse applicato.
L'effettiva erogazione della somma alla mutuataria è pacifica, siccome non contestata, e risulta peraltro quietanzata nel contratto.
L'attrice ha allegato l'inadempimento del debitore principale e del garante, ai quali, con le lettere raccomandate r.r. indicati più innanzi e prodotte in atti ha comunicato l'intervenuta cessione del credito e li ha costituiti in mora (cfr. doc. 4-9).
Con la richiamata documentazione, pertanto, la società attrice, cessionaria del credito di ha sufficientemente Controparte_4
- 5 - dimostrato tale qualità nonché l'effettiva sussistenza del saldo passivo del contratto di finanziamento e quindi l'ammontare del relativo credito nei confronti dei convenuti.
Questi ultimi, dal canto loro, decidendo di non costituirsi in giudizio, non hanno dato prova di aver adempiuto alle loro obbligazioni di pagamento né hanno inteso sollevare contestazione in ordine al rapporto contrattuale in discorso, alla avvenuta erogazione della somma mutuata, alla intervenuta cessione del credito.
Costituisce principio generale quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (Cass. s.u., 13533/2001).
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
, i convenuti vanno condannati in solido al pagamento Parte_1 della somma di euro 177.583,62.
Su detta somma, tuttavia, non possono essere riconosciuti gli interessi moratori al tasso dell'8% annuo, così come richiesto dall'istante.
Va dichiarata, infatti, la vessatorietà della clausola determinativa degli interessi medesimi.
Invero, secondo la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19,
[...]
e e della Suprema Controparte_7 Controparte_8
Corte di Cassazione (SSUU n. 9479/23), il giudice della fase ordinaria
(finanche monitoria) è tenuto a controllare anche in via d'ufficio, ove in possesso degli elementi di fatto e di diritto, la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto;
e ciò in considerazione del presunto
- 6 - squilibrio sussistente nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista.
Nel caso di specie, data la natura di persona fisica del debitore principale e della garante e in assenza di ulteriori elementi contrari, il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientri nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”).
Deve allora rilevarsi la vessatorietà della clausola concernente gli interessi di mora, convenuta nel combinato disposto degli art. 2 e 6 del contratto agli atti, atteso che non risponde all'esigenza di trasparenza e chiarezza richiesta in sede di legislazione nazionale e comunitaria (cfr. Corte giustizia UE sez. IV, 30/04/2014, n.26, con un principio estensibile in generale alla fissazione del prezzo del contratto, per cui “L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quanto ad una clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”), in quanto l'art. 6 del contratto, per la determinazione degli interessi di mora rimanda all'art. 2 lett.
a) - “interessi di mora stabiliti nella misura del tasso contrattuale, da capitalizzarsi in base a quanto stabilito dall'art. 2 lett. a)” - che però non menziona un criterio di determinazione specifico limitandosi a chiarire esclusivamente la portata degli interessi corrispettivi.
Una tale conclusione, del resto, appare conforme anche
- 7 - all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità in tema di art. 117 t.u.b., la cui ratio va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: “la prescrizione, che fa obbligo di indicare nel contratto il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma;
ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco” (cfr. Trib. NA sez. II, sent. 11.6.2025).
Ne consegue che va dichiarata la nullità della clausola determinativa degli interessi moratori di cui al contratto di finanziamento ed il credito vantato dall'attrice deve essere epurato del tasso moratorio contrattuale e sostituito con il tasso legale.
Non è ostativa alla declaratoria di nullità di protezione la contumacia dei convenuti, posto il condiviso principio della giurisprudenza della Corte di
Giustizia, secondo cui “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'interpretazione di una disposizione nazionale che impedisca a un giudice, che sia investito di un ricorso proposto da un professionista nei confronti di un consumatore e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva stessa e che statuisca in contumacia per mancata comparizione del consumatore all'udienza cui era stato convocato, di adottare i mezzi istruttori necessari per valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali sulle quali il professionista ha fondato la propria domanda, qualora detto giudice nutra dubbi in merito al carattere abusivo di tali clausole, ai sensi della citata direttiva” (cfr. Corte di
Giustizia 04.06.20; Corte di Giustizia 4 giugno 2009, C243/08).
* * *
- 8 - Quanto agli effetti della declaratoria di nullità della clausola in discorso (art 15) è da precisare che, secondo la CGUE, in ipotesi di nullità parziale di singola clausola abusiva, il Giudice non procede a sostituzione della clausola abusiva con eterointegrazione in ragione della ratio deterrente della nullità (CGUE 14.06.2012 in C-618/10; CGUE 18.11.2021 in C-212/20;
CGUE 12.01.2023 in C-395/2023).
La Corte di giustizia ha statuito che “quanto alle conseguenze da trarre dalla constatazione del carattere abusivo di una disposizione di un contratto che vincola un consumatore ad un professionista, dal tenore letterale dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, risulta che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti dei consumatori, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile” (Banco
Español de Crédito, C-618/10, EU:C: ; nonché de C.F._3 Controparte_9
Man Garabito, C-488/11, EU:C: ). C.F._4
La Corte di Giustizia spiega la ratio sottesa alla direttiva europea, ovvero “di fatto, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, una tale facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13.
Infatti tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire
l'interesse di detti professionisti” (Banco Español de Crédito,
- 9 - EU:C:2012:349, cit.).
Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in
Tribunale Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n.
1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
* * *
In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, i convenuti, quali debitore principale ( e garante ( vanno CP_1 CP_2 condannati al pagamento, in favore della , Parte_1 dell'importo di euro 177.583,62 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
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Per quanto riguarda l'intervento ex art. 111 cpc di in Controparte_3 qualità di cessionaria del credito dell'attrice, in mancanza del consenso della parte convenuta necessario a disporre l'estromissione dal giudizio della società cedente, il processo è proseguito tra le parti originarie;
nondimeno la presente decisione fa stato nei riguardi del successore a titolo particolare (cfr.
Cass. 22424/2009; 8884/2000). Giova ribadire, invero, che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cpc, la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. 24424/2009). Ne consegue che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
* * *
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
- 10 - dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta (mancanza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la nullità per vessatorietà delle clausole di cui agli art. 2 e 6 relativamente alla misura degli interessi moratori;
- condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 177.583,62 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 785,00 per esborsi ed euro
4.000,00 per compenso, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 9.12.2025
Il giudice onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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