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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/06/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1377/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ANDREA BORDONE e MARIO LOTTI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Varese, Via Robbioni, n. 39, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA MARIO MARTUCCI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Caduti di Nassiriya
Victoria Park, giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico in data 29.08.2024, la signora ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di dal Parte_1 Controparte_1
1 agosto 2019 al 22 gennaio 2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, più volte prorogato, full time (40 ore settimanali), trasformato a tempo indeterminato in data 1 agosto 2021 (docc. 2, 2 bis e 2ter ricorrente). La ricorrente ha dedotto di aver ricoperto qualifica e mansioni di Guardia Particolare Giurata, con inquadramento dapprima al livello 6
pagina 1 di 11 del CCNL Istituti di Vigilanza Privata (doc. n. 3 ricorrente), poi al livello 5 dal mese di settembre 2021 e al livello 4 dal mese di luglio 2023, svolgendo la prestazione lavorativa presso l'aeroporto di Milano Malpensa – e durante il periodo pandemico anche presso l'aeroporto di Linate - nell'ambito del relativo appalto di servizi in essere tra la datrice di lavoro e SEA S.p.a. (doc. 3bis ricorrente) occupandosi dell'attività di controllo dei passeggeri che accedevano all'area sterile degli imbarchi e, in particolare, del controllo delle carte di imbarco, dei passeggeri attraverso metal detector o ispezione manuale, nonché dei bagagli, ove l'apertura degli stessi risultasse necessaria dopo passaggio attraverso macchinario RX.
La ricorrente ha riferito che la retribuzione mensile lorda corrispostagli dalla convenuta è stata sempre composta esclusivamente dalla paga base (oltre agli scatti di anzianità a decorrere da agosto 2022), nell'importo previsto dal CCNL Vigilanza Privata di euro 1.058,06 - e così per una retribuzione lorda oraria di euro 6,11 - sino al mese di agosto 2021, di euro 1.195,87 -
e così per una retribuzione lorda oraria di euro 6,91 – sino al mese di novembre 2021, di euro
1.214,73 – e così per una retribuzione lorda oraria di euro 7,02 – sino al mese di luglio 2022, di euro 1.235,25 – e così per una retribuzione lorda oraria di euro 7,14 – sino al mese di giugno 2023 e, infine, a decorrere dal mese di luglio 2023 di euro 1.349,40 - e così per una retribuzione lorda oraria di euro 7,80 (doc. 4 ricorrente). La ricorrente ha precisato che la retribuzione oraria indicata al punto che precede è stata calcolata dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 173 (doc. 3 ricorrente).
La sig.ra ha sostenuto che il trattamento retributivo netto percepito - di euro 739,83 Pt_1
(retribuzione oraria netta di circa euro 4,27), di euro 836,19 (retribuzione oraria euro 4,83), di euro 849,38 (retribuzione oraria euro 4,90), di euro 863,73 (retribuzione oraria euro 4,99), di euro 943,55 (retribuzione oraria euro 5,45) - è stato inferiore alle soglie di povertà assoluta indicate dall'ISTAT nel periodo di riferimento nonché alle retribuzioni previste da altri contratti collettivi che prevedono lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle ricoperte nel corso del rapporto lavorativo.
Conseguentemente, sulla scorta di quanto sopra, la ricorrente ha convenuto in giudizio
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. accertare e dichiarare Controparte_1
la nullità e/o illegittimità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli articoli 105
e 106 del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost, II. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello pagina 2 di 11 previsto dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1 o dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per
i lavoratori di 2° livello, o nei diversi livelli ritenuti di giustizia, ovvero da altro CCNL ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione, anche determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 36 Cost., nel periodo intercorrente dal mese di agosto 2019 a mese di dicembre 2023, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
III. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, per i titoli indicati in narrativa, la somma lorda di euro
18.548,85, di cui 1.279,22 a titolo di incidenza sul TFR, ovvero, in gradato subordine, di euro
8.497,98, di cui 586,07 a titolo di incidenza sul TFR, o di euro 5.173,27, di cui 356,78 a titolo di incidenza sul TFR, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal mese di agosto 2019 a mese di dicembre 2023, o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia;
IV. condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di euro
18.548,65, ovvero, in gradato subordine, di euro 8.497,981, o di euro 5.173,27, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal mese di agosto 2019 a mese di dicembre 2023, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, per i titoli di cui al presente atto;
In ogni caso: il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
2. Con memoria depositata in data 18.12.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando quanto dedotto e allegato da controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale, rigettare in toto il ricorso ed ogni sua domanda perché infondato in fatto ed in diritto nonché destituito di qualsivoglia fondamento logico e giuridico per tutti i motivi come in narrativa dettagliatamente indicati;
- in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare l'odierno ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali inerenti il presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In sintesi, la resistente deduce di essere un'azienda che svolge attività di vigilanza armata a favore di terzi e che, sin alla sua costituzione, applica ai propri dipendenti, senza esclusione alcuna, un individuato ed unico C.C.N.L., ovvero quello relativo a “Istituti di Vigilanza Privata”; ritiene pertanto illogiche e contrarie ai principi di uguaglianza tra i lavoratori le richieste della ricorrente di applicazione, solo ed esclusivamente per la stessa, di altri contratti collettivi,
pagina 3 di 11 quali il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, il CCNL Multiservizi ovvero il CCNL per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione,
è stato concesso termine alle parti sino al 28.04.2025 per depositare sintetiche note conclusive.
In seguito al deposito delle note autorizzate nei termini – con cui le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi – la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e viene accolto con le precisazioni che si andranno ora a indicare.
IN DIRITTO
Ruolo centrale nella presente controversia assume l'art. 36 della Costituzione, il quale, come noto, stabilisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. Tale diritto rappresenta una forma di tutela della personalità e della dignità del prestatore di lavoro, con carattere di assolutezza e indisponibilità. La norma, in particolare, stabilisce che nell'obbligazione retributiva convivono i requisiti della proporzionalità e della sufficienza, quest'ultimo da intendersi come il diritto a una retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo, ovverosia a
“una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (cfr. Cass. n.
24449/2016). I concetti di proporzionalità e sufficienza non mirano solo a garantire al lavoratore la soddisfazione dei bisogni essenziali, ma anche un'esistenza dignitosa (si consideri in merito la Direttiva UE n. 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione
Europea, che nel delineare gli stessi così riporta al considerando 28: “(…) Oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tenere conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali educative e sociali”.
La giurisprudenza di legittimità e quella di merito hanno affermato che, alla stregua della norma costituzionale, “ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è pagina 4 di 11 tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali” (cfr., ex multis, Cass.
n. 546/2021; Corte d'Appello di Milano n. 580/2022; Corte d'Appello di Milano n. 695/2021;
Tribunale di Busto Arsizio n. 429/2025 e n. 499/2025).
È stato osservato, altresì, che “(…) la circostanza che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro al dipendente sia prevista da un CCNL, quale quello sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione sic et simpliciter conforme all'art. 36
Costituzione, ben potendo l'autorità giudiziaria – come ha ritenuto il Tribunale - dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia” (vedasi ancora Corte d'Appello di Milano n. 580/2022; Corte
d'Appello di Milano n. 695/2021); inoltre, “il fatto che il contratto collettivo sia stato sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative non costituisce garanzia sufficiente del rispetto del citato precetto costituzionale, dato che i minimi retributivi fondano una presunzione relativa (e non assoluta) di conformità all'art. 36 Cost. la cui adeguatezza va vagliata di volta in volta dal Giudicante” (Corte d'Appello di Milano, sent. n. 707/2021).
“Non può affatto escludersi a priori che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva, pur dotata di ogni crisma di rappresentatività, possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro di cui deve costituire il corrispettivo e/o di sufficienza ad assicurare al lavoratore dalla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (Trib. Torino, sent. n. 1128/2019). Tali principi sono stati ribaditi anche dalla Corte suprema che ha affermato come i diritti riconosciuti dall'art. 36 Cost.
“nella concreta determinazione della retribuzione si integrano a vicenda”: la retribuzione proporzionata garantisce ai lavoratori una “ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e qualità dell'attività prestata”, mentre la retribuzione sufficiente dà diritto ad “una retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”, ovvero ad “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (Cass. n. 27711/2023). pagina 5 di 11 Tali premesse consentono all'odierno Giudicante di pervenire alla disapplicazione degli articoli 105 e 106 del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata ritenendo tale conclusione fondata sulle seguenti argomentazioni.
Come visto, nel caso di specie la ricorrente ha lavorato a tempo pieno per 40 ore settimanali, con mansioni di guardia particolare giurata, con inquadramento al livello 6 del CCNL Istituti di
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari dal 1 agosto 2019, al livello 5 dal settembre 2021 e al livello 4 dal luglio 2023. Le relative declaratorie così riportano:
- al livello 6: “Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M.
10 dicembre 2010, n. 269, per i primi 24 mesi di effettivo servizio” (quest'ultimo articolo si occupa dei requisiti e della qualità dei servizi di vigilanza, elencando una serie di tipologie – poi meglio specificate con l'indicazione delle relative modalità operative – quali la vigilanza ispettiva, la vigilanza fissa, la telesorveglianza, ecc.);
- al livello 5: “Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M.
10 dicembre 2010, n. 269, dal 25° al 48° mese di effettivo servizio. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico”.
- al livello 4: “Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M.
10 Dicembre 2010, n. 269 quali, a TITOLO esemplificativo:
- operatore di centrale operativa tipologia B e C allegato E D.M. 10 dicembre 2010 n. 269;
- vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente
necessario ad effettuare i controlli richiesti;
- vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
- vigilanza antirapina: servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio;
- vigilanza antitaccheggio: servizio svolto mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito
della distribuzione commerciale, finalizzata a prevenire reati il furto e/o il danneggiamento dei beni stessi;
- telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata;
- televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di apparecchiature che
trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata;
- interventi sugli allarmi: servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;
- scorta valori: servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
- trasporto valori: servizio di trasferimento di somme di denaro o altri beni e titoli di valore da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'istituto;
pagina 6 di 11 - addetto all'attività di contazione e trattamento del denaro.
Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico qualificato”.
Come già delineato sopra, durante il rapporto lavorativo la ricorrente ha tendenzialmente percepito una retribuzione mensile lorda nell'importo - previsto dal CCNL Sezione Servizi
Fiduciari – di euro 1.058,06 (retribuzione oraria lorda: euro 6,11; retribuzione mensile netta: euro 739,83; retribuzione oraria netta: euro 4,27) - sino al mese di agosto 2021; di euro
1.195,87 (retribuzione oraria lorda: euro 6,91; retribuzione mensile netta: euro 836,19; retribuzione oraria netta: euro 4,83) – sino al mese di novembre 2021; di euro 1.214,73
(retribuzione oraria lorda: euro 7,02; retribuzione mensile netta: euro 849,38; retribuzione oraria netta: euro 4,90) - sino al mese di luglio 2022; di euro 1.235,25 (retribuzione oraria lorda: euro 7,14; retribuzione mensile netta: euro 863,73; retribuzione oraria netta: euro 4,99)
– sino al mese di giugno 2023; infine, a decorrere dal mese di luglio 2023 di euro 1.349,40
(retribuzione oraria lorda: euro 7,80; retribuzione mensile netta: euro 943,55; retribuzione oraria netta: euro 5,45). Il tutto con paga oraria che risulta calcolata dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 173.
Parte ricorrente ha specificato che gli importi nelle buste paga risultano superiori a quelli appena indicati solamente in virtù della presenza di maggiorazioni per le ore di lavoro straordinario svolte, per quelle di riposo comunque prestate e, infine, per la corresponsione dell'indennità radiogena legata alla gravosità della prestazione.
Sul punto va ricordato, peraltro, che la Suprema Corte ha espressamente escluso che, ai fini della conformità della retribuzione all'art. 36 Cost., si debba prendere in considerazione il trattamento economico complessivo, comprensivo del lavoro straordinario, quale emolumento eventuale e non ordinario (cfr. Cass. n. 27769/2023, punto 19.1; si ricordi anche Cass. n.
1756/2021, secondo cui il giudice di merito non può far riferimento a tutti gli elementi e istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto “minimo costituzionale”). La retribuzione erogata non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, né sufficiente per garantire alla lavoratrice un'esistenza libera e dignitosa. Ciò considerando anche il fatto che la ricorrente, lavorando full time per la convenuta, non aveva la possibilità di impiegare altrove le proprie energie lavorative e di integrare il proprio reddito.
Deve considerarsi, poi, che altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo e sottoscritti da organizzazioni sindacali parimenti rappresentative, contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dalla ricorrente, garantiscono - ai lavoratori a tempo pagina 7 di 11 pieno, di pari anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni analoghe - retribuzioni significativamente superiori.
A tale riguardo, si evidenzia come sia significativo il raffronto con gli altri CCNL astrattamente applicabili alla medesima mansione e settore produttivo (cfr. Multiservizi, Proprietari
Fabbricati e Commercio) e, in quanto tali, sovrapponibili a quella svolta dalla ricorrente, che prevedono una retribuzione superiore a quella in concreto riconosciuta ed effettivamente corrisposta durante il periodo lavorativo.
Con tale confronto è possibile verificare, in primis, l'inadeguatezza della retribuzione corrisposta alla ricorrente;
l'applicabilità di un diverso contratto comporterebbe un significativo divario;
per la medesima mansione e per le medesime ore lavorative, tale divario è tale da divenire idoneo a far cadere la presunzione di conformità con l'art. 36 Cost.
La retribuzione corrisposta a parte ricorrente (di circa 14.000,00 euro annui sino ad agosto
2021, circa 16.000,00 da settembre 2021) è inferiore, considerando unicamente gli emolumenti minimi tabellari: - del 22% (11% da settembre 2021) rispetto a quella di euro
17.829,00 riconosciuta, da luglio 2023, dal CCNL Multiservizi ai dipendenti del secondo livello;
- del 19,4% (8% da settembre 2021) rispetto alla retribuzione di euro 17.356,43 lordi, attribuita dal CCNL Proprietari di fabbricati al personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo degli accessi nel livello D1 da luglio 2022; - del 30% (20% dal settembre 2021) rispetto alla retribuzione di euro 20.022,80 lordi, che il CCNL Commercio riconosceva al sesto livello a cui fanno riferimento guardiani, custodi e portieri.
Il confronto tra i trattamenti retributivi contemplati dai CCNL menzionati serve, dunque, a valutarne l'adeguatezza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che i rappresentanti delle medesime organizzazioni sindacali, nell'ambito di altri contratti collettivi, hanno stimato proporzionata alla stessa quantità e qualità della prestazione retribuzioni nettamente superiori. Tale circostanza grava la retribuzione erogata alla lavoratrice della presunzione di non conformità all'art. 36 della Costituzione anche in considerazione della già sottolineata impossibilità del dipendente, lavoratore a tempo pieno, di integrare il proprio reddito con altre attività lavorative. La retribuzione erogata non soddisfa nemmeno il requisito della sufficienza, ove si consideri che l'importo netto erogato negli anni corrisponde a euro 739,83 (orario: euro
4,27), euro 836,19 (orario: euro 4,83), euro 849,38 (orario: euro 4,90), euro 863,73 (orario: euro 4,99), euro 943,55 (orario: euro 5,45), sempre inferiore all'indice ISTAT di povertà assoluta.
pagina 8 di 11 Il trattamento retributivo assicurato dal CCNL Servizi Fiduciari per un lavoratore a tempo pieno di livello D non è pertanto idoneo a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà, né di poter condurre un'esistenza libera e dignitosa. Circostanze che, concorrendo con l'accertato deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato, fondano la declaratoria di nullità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli artt. 105 e 106 di cui al Titolo XII (“Trattamento economico del personale del ruolo tecnico operativo ed amministrativi”) del suddetto contratto collettivo (il primo articolo sancisce che per normale retribuzione “si intende a tutti gli effetti previsti dal presente
Contratto quella costituita dai seguenti elementi: - salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106; 2. eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110; 3. eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111”, mentre il secondo dettaglia gli importi per ogni livello).
Quanto al diverso trattamento da applicarsi al rapporto lavorativo in esame, è consentito in questa sede usarsi, quale mero parametro esterno di quantificazione, la misura della retribuzione minima prevista da un CCNL di settore diverso da quello scelto dalle parti, ove detto diverso contratto, oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (o, anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i CCNL), soddisfi anche, diversamente da quello della Sezione Servizi Fiduciari, i requisiti dettati dall'art. 36 Cost. Ritiene questo Giudice, in conformità ai precedenti giurisprudenziali di merito già citati (e in particolare Corte d'Appello di Milano n. 580/2022, che ha effettuato una comparazione tra i medesimi contratti collettivi oggetto del presente giudizio) nonché ai recenti precedente di codesto Tribunale (Tribunale di
Busto Arsizio sent. n. 429/2025 e 499/2025), che sia ragionevole l'applicazione del CCNL
Multiservizi, in considerazione dei seguenti rilievi:
- lo stesso rientra tra quelli indicati dalla lavoratrice nella propria domanda giudiziale quale possibile parametro di quantificazione della retribuzione;
- il medesimo CCNL, pur assicurando una retribuzione proporzionata e congrua al lavoratore, prevede importi inferiori rispetto a quelli contemplati dal CCNL Commercio per la remunerazione di mansioni analoghe a quelle svolte dalla ricorrente. Il parametro retributivo del CCNL Multiservizi è pertanto quello che meno si discosta, pur adeguandoli al dettato costituzionale, dagli importi contemplati dal CCNL Servizi Fiduciari;
- la declaratoria del II livello del CCNL Multiservizi è quella maggiormente affine, dal punto di vista descrittivo, a quella del livello 6 del CCNL Servizi Fiduciari e meglio rispondente pagina 9 di 11 all'attività in concreto affidata: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione (…). Profilo:
2. Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti Esempi: (…) 2.2
Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata (…) 7. Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici. Esempi:
7.1 Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti (…) 7.3 Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici”.
Pertanto, la ricorrente ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 36 Cost., un trattamento retributivo che preveda una paga base annua parametrata a quanto previsto per un lavoratore di pari anzianità di servizio inquadrato al II livello del CCNL Multiservizi. Le somme dovute a tale titolo dovranno essere quantificate per sottrazione tra quanto dovuto alla lavoratrice in forza dell'odierno accertamento e quanto in concreto già erogatogli in applicazione degli artt. 105 e 106 del CCNL Servizi Fiduciari.
La società deve essere conseguentemente condannata a pagare alla propria ex dipendente la somma di euro 5.173,27, di cui 356,78 a titolo di incidenza sul TFR, a titolo di differenze retributive maturate dal 1 agosto 2019 al 30 giugno 2023 Il tutto come da conteggi di cui al doc. n. 14 di parte ricorrente, ai quali si rimanda e ai quali si ritiene di aderire. Sulla suddetta somma devono riconoscersi, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in euro
2000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di II livello, per il periodo dal 1 agosto 2019 al 30 giugno
2023;
pagina 10 di 11 - dichiara il diritto della ricorrente a percepire la somma lorda di euro 5.173,27, di cui 356,78 a titolo di incidenza sul TFR, a titolo di differenze retributive maturate dal 1 agosto 2019 al 30 giugno 2023, e, per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente la suddetta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
2000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 7 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1377/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ANDREA BORDONE e MARIO LOTTI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Varese, Via Robbioni, n. 39, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA MARIO MARTUCCI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Caduti di Nassiriya
Victoria Park, giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico in data 29.08.2024, la signora ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di dal Parte_1 Controparte_1
1 agosto 2019 al 22 gennaio 2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, più volte prorogato, full time (40 ore settimanali), trasformato a tempo indeterminato in data 1 agosto 2021 (docc. 2, 2 bis e 2ter ricorrente). La ricorrente ha dedotto di aver ricoperto qualifica e mansioni di Guardia Particolare Giurata, con inquadramento dapprima al livello 6
pagina 1 di 11 del CCNL Istituti di Vigilanza Privata (doc. n. 3 ricorrente), poi al livello 5 dal mese di settembre 2021 e al livello 4 dal mese di luglio 2023, svolgendo la prestazione lavorativa presso l'aeroporto di Milano Malpensa – e durante il periodo pandemico anche presso l'aeroporto di Linate - nell'ambito del relativo appalto di servizi in essere tra la datrice di lavoro e SEA S.p.a. (doc. 3bis ricorrente) occupandosi dell'attività di controllo dei passeggeri che accedevano all'area sterile degli imbarchi e, in particolare, del controllo delle carte di imbarco, dei passeggeri attraverso metal detector o ispezione manuale, nonché dei bagagli, ove l'apertura degli stessi risultasse necessaria dopo passaggio attraverso macchinario RX.
La ricorrente ha riferito che la retribuzione mensile lorda corrispostagli dalla convenuta è stata sempre composta esclusivamente dalla paga base (oltre agli scatti di anzianità a decorrere da agosto 2022), nell'importo previsto dal CCNL Vigilanza Privata di euro 1.058,06 - e così per una retribuzione lorda oraria di euro 6,11 - sino al mese di agosto 2021, di euro 1.195,87 -
e così per una retribuzione lorda oraria di euro 6,91 – sino al mese di novembre 2021, di euro
1.214,73 – e così per una retribuzione lorda oraria di euro 7,02 – sino al mese di luglio 2022, di euro 1.235,25 – e così per una retribuzione lorda oraria di euro 7,14 – sino al mese di giugno 2023 e, infine, a decorrere dal mese di luglio 2023 di euro 1.349,40 - e così per una retribuzione lorda oraria di euro 7,80 (doc. 4 ricorrente). La ricorrente ha precisato che la retribuzione oraria indicata al punto che precede è stata calcolata dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 173 (doc. 3 ricorrente).
La sig.ra ha sostenuto che il trattamento retributivo netto percepito - di euro 739,83 Pt_1
(retribuzione oraria netta di circa euro 4,27), di euro 836,19 (retribuzione oraria euro 4,83), di euro 849,38 (retribuzione oraria euro 4,90), di euro 863,73 (retribuzione oraria euro 4,99), di euro 943,55 (retribuzione oraria euro 5,45) - è stato inferiore alle soglie di povertà assoluta indicate dall'ISTAT nel periodo di riferimento nonché alle retribuzioni previste da altri contratti collettivi che prevedono lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle ricoperte nel corso del rapporto lavorativo.
Conseguentemente, sulla scorta di quanto sopra, la ricorrente ha convenuto in giudizio
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. accertare e dichiarare Controparte_1
la nullità e/o illegittimità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli articoli 105
e 106 del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost, II. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello pagina 2 di 11 previsto dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1 o dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per
i lavoratori di 2° livello, o nei diversi livelli ritenuti di giustizia, ovvero da altro CCNL ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione, anche determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 36 Cost., nel periodo intercorrente dal mese di agosto 2019 a mese di dicembre 2023, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
III. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, per i titoli indicati in narrativa, la somma lorda di euro
18.548,85, di cui 1.279,22 a titolo di incidenza sul TFR, ovvero, in gradato subordine, di euro
8.497,98, di cui 586,07 a titolo di incidenza sul TFR, o di euro 5.173,27, di cui 356,78 a titolo di incidenza sul TFR, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal mese di agosto 2019 a mese di dicembre 2023, o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia;
IV. condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di euro
18.548,65, ovvero, in gradato subordine, di euro 8.497,981, o di euro 5.173,27, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal mese di agosto 2019 a mese di dicembre 2023, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, per i titoli di cui al presente atto;
In ogni caso: il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
2. Con memoria depositata in data 18.12.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando quanto dedotto e allegato da controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale, rigettare in toto il ricorso ed ogni sua domanda perché infondato in fatto ed in diritto nonché destituito di qualsivoglia fondamento logico e giuridico per tutti i motivi come in narrativa dettagliatamente indicati;
- in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare l'odierno ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali inerenti il presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In sintesi, la resistente deduce di essere un'azienda che svolge attività di vigilanza armata a favore di terzi e che, sin alla sua costituzione, applica ai propri dipendenti, senza esclusione alcuna, un individuato ed unico C.C.N.L., ovvero quello relativo a “Istituti di Vigilanza Privata”; ritiene pertanto illogiche e contrarie ai principi di uguaglianza tra i lavoratori le richieste della ricorrente di applicazione, solo ed esclusivamente per la stessa, di altri contratti collettivi,
pagina 3 di 11 quali il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, il CCNL Multiservizi ovvero il CCNL per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione,
è stato concesso termine alle parti sino al 28.04.2025 per depositare sintetiche note conclusive.
In seguito al deposito delle note autorizzate nei termini – con cui le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi – la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e viene accolto con le precisazioni che si andranno ora a indicare.
IN DIRITTO
Ruolo centrale nella presente controversia assume l'art. 36 della Costituzione, il quale, come noto, stabilisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. Tale diritto rappresenta una forma di tutela della personalità e della dignità del prestatore di lavoro, con carattere di assolutezza e indisponibilità. La norma, in particolare, stabilisce che nell'obbligazione retributiva convivono i requisiti della proporzionalità e della sufficienza, quest'ultimo da intendersi come il diritto a una retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo, ovverosia a
“una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (cfr. Cass. n.
24449/2016). I concetti di proporzionalità e sufficienza non mirano solo a garantire al lavoratore la soddisfazione dei bisogni essenziali, ma anche un'esistenza dignitosa (si consideri in merito la Direttiva UE n. 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione
Europea, che nel delineare gli stessi così riporta al considerando 28: “(…) Oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tenere conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali educative e sociali”.
La giurisprudenza di legittimità e quella di merito hanno affermato che, alla stregua della norma costituzionale, “ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è pagina 4 di 11 tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali” (cfr., ex multis, Cass.
n. 546/2021; Corte d'Appello di Milano n. 580/2022; Corte d'Appello di Milano n. 695/2021;
Tribunale di Busto Arsizio n. 429/2025 e n. 499/2025).
È stato osservato, altresì, che “(…) la circostanza che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro al dipendente sia prevista da un CCNL, quale quello sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione sic et simpliciter conforme all'art. 36
Costituzione, ben potendo l'autorità giudiziaria – come ha ritenuto il Tribunale - dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia” (vedasi ancora Corte d'Appello di Milano n. 580/2022; Corte
d'Appello di Milano n. 695/2021); inoltre, “il fatto che il contratto collettivo sia stato sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative non costituisce garanzia sufficiente del rispetto del citato precetto costituzionale, dato che i minimi retributivi fondano una presunzione relativa (e non assoluta) di conformità all'art. 36 Cost. la cui adeguatezza va vagliata di volta in volta dal Giudicante” (Corte d'Appello di Milano, sent. n. 707/2021).
“Non può affatto escludersi a priori che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva, pur dotata di ogni crisma di rappresentatività, possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro di cui deve costituire il corrispettivo e/o di sufficienza ad assicurare al lavoratore dalla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (Trib. Torino, sent. n. 1128/2019). Tali principi sono stati ribaditi anche dalla Corte suprema che ha affermato come i diritti riconosciuti dall'art. 36 Cost.
“nella concreta determinazione della retribuzione si integrano a vicenda”: la retribuzione proporzionata garantisce ai lavoratori una “ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e qualità dell'attività prestata”, mentre la retribuzione sufficiente dà diritto ad “una retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”, ovvero ad “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (Cass. n. 27711/2023). pagina 5 di 11 Tali premesse consentono all'odierno Giudicante di pervenire alla disapplicazione degli articoli 105 e 106 del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata ritenendo tale conclusione fondata sulle seguenti argomentazioni.
Come visto, nel caso di specie la ricorrente ha lavorato a tempo pieno per 40 ore settimanali, con mansioni di guardia particolare giurata, con inquadramento al livello 6 del CCNL Istituti di
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari dal 1 agosto 2019, al livello 5 dal settembre 2021 e al livello 4 dal luglio 2023. Le relative declaratorie così riportano:
- al livello 6: “Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M.
10 dicembre 2010, n. 269, per i primi 24 mesi di effettivo servizio” (quest'ultimo articolo si occupa dei requisiti e della qualità dei servizi di vigilanza, elencando una serie di tipologie – poi meglio specificate con l'indicazione delle relative modalità operative – quali la vigilanza ispettiva, la vigilanza fissa, la telesorveglianza, ecc.);
- al livello 5: “Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M.
10 dicembre 2010, n. 269, dal 25° al 48° mese di effettivo servizio. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico”.
- al livello 4: “Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M.
10 Dicembre 2010, n. 269 quali, a TITOLO esemplificativo:
- operatore di centrale operativa tipologia B e C allegato E D.M. 10 dicembre 2010 n. 269;
- vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente
necessario ad effettuare i controlli richiesti;
- vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
- vigilanza antirapina: servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio;
- vigilanza antitaccheggio: servizio svolto mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito
della distribuzione commerciale, finalizzata a prevenire reati il furto e/o il danneggiamento dei beni stessi;
- telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata;
- televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di apparecchiature che
trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata;
- interventi sugli allarmi: servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;
- scorta valori: servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
- trasporto valori: servizio di trasferimento di somme di denaro o altri beni e titoli di valore da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'istituto;
pagina 6 di 11 - addetto all'attività di contazione e trattamento del denaro.
Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico qualificato”.
Come già delineato sopra, durante il rapporto lavorativo la ricorrente ha tendenzialmente percepito una retribuzione mensile lorda nell'importo - previsto dal CCNL Sezione Servizi
Fiduciari – di euro 1.058,06 (retribuzione oraria lorda: euro 6,11; retribuzione mensile netta: euro 739,83; retribuzione oraria netta: euro 4,27) - sino al mese di agosto 2021; di euro
1.195,87 (retribuzione oraria lorda: euro 6,91; retribuzione mensile netta: euro 836,19; retribuzione oraria netta: euro 4,83) – sino al mese di novembre 2021; di euro 1.214,73
(retribuzione oraria lorda: euro 7,02; retribuzione mensile netta: euro 849,38; retribuzione oraria netta: euro 4,90) - sino al mese di luglio 2022; di euro 1.235,25 (retribuzione oraria lorda: euro 7,14; retribuzione mensile netta: euro 863,73; retribuzione oraria netta: euro 4,99)
– sino al mese di giugno 2023; infine, a decorrere dal mese di luglio 2023 di euro 1.349,40
(retribuzione oraria lorda: euro 7,80; retribuzione mensile netta: euro 943,55; retribuzione oraria netta: euro 5,45). Il tutto con paga oraria che risulta calcolata dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 173.
Parte ricorrente ha specificato che gli importi nelle buste paga risultano superiori a quelli appena indicati solamente in virtù della presenza di maggiorazioni per le ore di lavoro straordinario svolte, per quelle di riposo comunque prestate e, infine, per la corresponsione dell'indennità radiogena legata alla gravosità della prestazione.
Sul punto va ricordato, peraltro, che la Suprema Corte ha espressamente escluso che, ai fini della conformità della retribuzione all'art. 36 Cost., si debba prendere in considerazione il trattamento economico complessivo, comprensivo del lavoro straordinario, quale emolumento eventuale e non ordinario (cfr. Cass. n. 27769/2023, punto 19.1; si ricordi anche Cass. n.
1756/2021, secondo cui il giudice di merito non può far riferimento a tutti gli elementi e istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto “minimo costituzionale”). La retribuzione erogata non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, né sufficiente per garantire alla lavoratrice un'esistenza libera e dignitosa. Ciò considerando anche il fatto che la ricorrente, lavorando full time per la convenuta, non aveva la possibilità di impiegare altrove le proprie energie lavorative e di integrare il proprio reddito.
Deve considerarsi, poi, che altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo e sottoscritti da organizzazioni sindacali parimenti rappresentative, contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dalla ricorrente, garantiscono - ai lavoratori a tempo pagina 7 di 11 pieno, di pari anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni analoghe - retribuzioni significativamente superiori.
A tale riguardo, si evidenzia come sia significativo il raffronto con gli altri CCNL astrattamente applicabili alla medesima mansione e settore produttivo (cfr. Multiservizi, Proprietari
Fabbricati e Commercio) e, in quanto tali, sovrapponibili a quella svolta dalla ricorrente, che prevedono una retribuzione superiore a quella in concreto riconosciuta ed effettivamente corrisposta durante il periodo lavorativo.
Con tale confronto è possibile verificare, in primis, l'inadeguatezza della retribuzione corrisposta alla ricorrente;
l'applicabilità di un diverso contratto comporterebbe un significativo divario;
per la medesima mansione e per le medesime ore lavorative, tale divario è tale da divenire idoneo a far cadere la presunzione di conformità con l'art. 36 Cost.
La retribuzione corrisposta a parte ricorrente (di circa 14.000,00 euro annui sino ad agosto
2021, circa 16.000,00 da settembre 2021) è inferiore, considerando unicamente gli emolumenti minimi tabellari: - del 22% (11% da settembre 2021) rispetto a quella di euro
17.829,00 riconosciuta, da luglio 2023, dal CCNL Multiservizi ai dipendenti del secondo livello;
- del 19,4% (8% da settembre 2021) rispetto alla retribuzione di euro 17.356,43 lordi, attribuita dal CCNL Proprietari di fabbricati al personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo degli accessi nel livello D1 da luglio 2022; - del 30% (20% dal settembre 2021) rispetto alla retribuzione di euro 20.022,80 lordi, che il CCNL Commercio riconosceva al sesto livello a cui fanno riferimento guardiani, custodi e portieri.
Il confronto tra i trattamenti retributivi contemplati dai CCNL menzionati serve, dunque, a valutarne l'adeguatezza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che i rappresentanti delle medesime organizzazioni sindacali, nell'ambito di altri contratti collettivi, hanno stimato proporzionata alla stessa quantità e qualità della prestazione retribuzioni nettamente superiori. Tale circostanza grava la retribuzione erogata alla lavoratrice della presunzione di non conformità all'art. 36 della Costituzione anche in considerazione della già sottolineata impossibilità del dipendente, lavoratore a tempo pieno, di integrare il proprio reddito con altre attività lavorative. La retribuzione erogata non soddisfa nemmeno il requisito della sufficienza, ove si consideri che l'importo netto erogato negli anni corrisponde a euro 739,83 (orario: euro
4,27), euro 836,19 (orario: euro 4,83), euro 849,38 (orario: euro 4,90), euro 863,73 (orario: euro 4,99), euro 943,55 (orario: euro 5,45), sempre inferiore all'indice ISTAT di povertà assoluta.
pagina 8 di 11 Il trattamento retributivo assicurato dal CCNL Servizi Fiduciari per un lavoratore a tempo pieno di livello D non è pertanto idoneo a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà, né di poter condurre un'esistenza libera e dignitosa. Circostanze che, concorrendo con l'accertato deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato, fondano la declaratoria di nullità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli artt. 105 e 106 di cui al Titolo XII (“Trattamento economico del personale del ruolo tecnico operativo ed amministrativi”) del suddetto contratto collettivo (il primo articolo sancisce che per normale retribuzione “si intende a tutti gli effetti previsti dal presente
Contratto quella costituita dai seguenti elementi: - salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106; 2. eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110; 3. eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111”, mentre il secondo dettaglia gli importi per ogni livello).
Quanto al diverso trattamento da applicarsi al rapporto lavorativo in esame, è consentito in questa sede usarsi, quale mero parametro esterno di quantificazione, la misura della retribuzione minima prevista da un CCNL di settore diverso da quello scelto dalle parti, ove detto diverso contratto, oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (o, anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i CCNL), soddisfi anche, diversamente da quello della Sezione Servizi Fiduciari, i requisiti dettati dall'art. 36 Cost. Ritiene questo Giudice, in conformità ai precedenti giurisprudenziali di merito già citati (e in particolare Corte d'Appello di Milano n. 580/2022, che ha effettuato una comparazione tra i medesimi contratti collettivi oggetto del presente giudizio) nonché ai recenti precedente di codesto Tribunale (Tribunale di
Busto Arsizio sent. n. 429/2025 e 499/2025), che sia ragionevole l'applicazione del CCNL
Multiservizi, in considerazione dei seguenti rilievi:
- lo stesso rientra tra quelli indicati dalla lavoratrice nella propria domanda giudiziale quale possibile parametro di quantificazione della retribuzione;
- il medesimo CCNL, pur assicurando una retribuzione proporzionata e congrua al lavoratore, prevede importi inferiori rispetto a quelli contemplati dal CCNL Commercio per la remunerazione di mansioni analoghe a quelle svolte dalla ricorrente. Il parametro retributivo del CCNL Multiservizi è pertanto quello che meno si discosta, pur adeguandoli al dettato costituzionale, dagli importi contemplati dal CCNL Servizi Fiduciari;
- la declaratoria del II livello del CCNL Multiservizi è quella maggiormente affine, dal punto di vista descrittivo, a quella del livello 6 del CCNL Servizi Fiduciari e meglio rispondente pagina 9 di 11 all'attività in concreto affidata: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione (…). Profilo:
2. Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti Esempi: (…) 2.2
Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata (…) 7. Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici. Esempi:
7.1 Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti (…) 7.3 Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici”.
Pertanto, la ricorrente ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 36 Cost., un trattamento retributivo che preveda una paga base annua parametrata a quanto previsto per un lavoratore di pari anzianità di servizio inquadrato al II livello del CCNL Multiservizi. Le somme dovute a tale titolo dovranno essere quantificate per sottrazione tra quanto dovuto alla lavoratrice in forza dell'odierno accertamento e quanto in concreto già erogatogli in applicazione degli artt. 105 e 106 del CCNL Servizi Fiduciari.
La società deve essere conseguentemente condannata a pagare alla propria ex dipendente la somma di euro 5.173,27, di cui 356,78 a titolo di incidenza sul TFR, a titolo di differenze retributive maturate dal 1 agosto 2019 al 30 giugno 2023 Il tutto come da conteggi di cui al doc. n. 14 di parte ricorrente, ai quali si rimanda e ai quali si ritiene di aderire. Sulla suddetta somma devono riconoscersi, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in euro
2000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di II livello, per il periodo dal 1 agosto 2019 al 30 giugno
2023;
pagina 10 di 11 - dichiara il diritto della ricorrente a percepire la somma lorda di euro 5.173,27, di cui 356,78 a titolo di incidenza sul TFR, a titolo di differenze retributive maturate dal 1 agosto 2019 al 30 giugno 2023, e, per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente la suddetta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
2000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 7 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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