TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 28/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
Sezione III^ civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N. R.G. 524 dell'anno 2024
TRA
COGEI S.R.L. (C.F. 03602280129), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Gallarate (VA), alla via Carlo Noè n. 45, elettivamente domiciliata in Rho (MI), alla via Dei
Martiri n. 4, presso lo studio dell'avv. M. Elena Ubiali che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
D.C. di OR geom. OL (C.F. [...]), in persona dell'omonimo titolare, con sede in Busto Arsizio (VA), alla via Filippo Corridoni n. 14, elettivamente domiciliato in
Legnano (MI), alla via Nino Bixio n. 7, presso lo studio dell'avv. Roberto Raimondi che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo – contratto d'opera rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico, contrariis rejectis,
1) in via pregiudiziale e preliminare:
- disporre un rinvio al fine di permettere l'esperimento della mediazione ovvero della negoziazione assistita tra le parti coinvolte, trattandosi di controversia la cui mediazione risulta obbligatoria e/o comunque avente ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma inferiore ad Euro 50.000,00;
pagina 1 di 6 - non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, dal momento che l'opposizione risulta fondata su prova scritta e non appare di pronta o facile soluzione ex art. 648 c.p.c.;
2) nel merito: previo ogni opportuno accertamento in fatto ed in diritto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata: in via principale:
- accertare e dichiarare, per le ragioni e i conteggi di cui in premessa, che non è dovuta, da parte di
Cogei s.r.l., la somma pretesa dalla ditta ”D.G. di IO geom. DE e quantificata in via monitoria in euro 20.230,00;
-conseguentemente e per l'effetto, -anche in considerazione dell'inesistenza del diritto di credito invocato nei confronti dell'opponente e comunque della fondatezza dell'opposizione-, dichiarare infondato e quindi nullo, invalido e/o inefficace, o comunque di nessun effetto giuridico e, pertanto, revocare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 4/2024 del 02.01.2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio il 02.01.2024 (R.G. n. 4907/2023), nei confronti della società Cogei s.r.l., per mancanza dei presupposti sia in fatto che in diritto, con ogni più opportuna conseguente statuizione;
-rigettare ogni ulteriore e diversa domanda proposta da parte opposta nei confronti di Cogei s.r.l. in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
in via riconvenzionale:
-accertare e dichiarare pari ad euro 14.974,40, il giusto valore e il giusto prezzo complessivo delle opere svolte dalla ditta D.G. per Cogei s.r.l., conformemente alla tipologia degli interventi concordati, autorizzati ed effettivamente svolti, nonchè ai costi preventivati al netto della scontistica applicabile, ovvero pari a quella diversa maggiore o minore somma che verrà determinata e accertata anche all'esito di espletanda CTU;
- conseguentemente accertare e dichiarare pari ad € 5.974,40 il prezzo residuo ancora dovuto a favore di D.G. da parte di Cogei s.r.l., in considerazione degli acconti già versati, ovvero pari a quella diversa maggiore o minore somma che verrà determinata e accertata anche all'esito di espletanda CTU;
- accertare, dichiarare e quindi condannare ”D.G. di IO geom. DE a pagare a favore della società Cogei s.r.l. - ai sensi e per gli effetti degli artt. 2226 c.c e/o 1668 c.c. e/o art. 1218 c.c.- l'importo di euro 5.164,27 (oltre iva), a titolo di risarcimento per i costi sostenuti relativi agli interventi effettuati direttamente dalla società opponente per il completamento a regola d'arte dell'impianto e per permetterne il perfetto funzionamento, ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che verrà determinata e accertata anche all'esito di espletanda CTU, oltre agli interessi di mora ex art. D.Lgs
231/2002, o in subordine legali, dal dovuto al soddisfo;
pagina 2 di 6 - conseguentemente imputare il suddetto importo a titolo di eccezione di compensazione del residuo accertato contro credito della ditta opposta, ovvero dichiarare la compensazione ex art. 1241 c.c. e segg. tra le diverse poste di debito e credito avanzate e residue che risulteranno tra le due società, in ogni caso disponendo in via definitiva per la differenza.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, ivi compreso il rimborso forfettario per spese generali pari al 15% o come per legge, oltre 4% c.p.a. e 22% iva.
In via istruttoria:
Riservata ogni ulteriore e migliore deduzione istruttoria mediante deposito di memorie integrative ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c.”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice designato, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto Tribunale di
Busto Arsizio n. 4/2024, R.G. n. 4907/2023.
Nel merito: confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Busto Arsizio n., R.G. n. 4/2024, R.G. n.
4907/2023.
Sempre nel merito: respingere per i motivi tutti di cui in narrativa la domanda riconvenzionale avanzata.
Nel merito in via subordinata: condannare per i motivi di cui in narrativa la COGEI S.r.l. al pagamento della somma di € 20.320,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o di quella diversa somma maggiore o, salvo gravame, minore, ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato COGEI S.r.l. (nel prosieguo COGEI) proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio avverso il decreto ingiuntivo n. 4 del 2/01/2024, con il quale era stata condannata a pagare a D.C. di OR geom. OL l'importo di € 20.320,00, oltre interessi e spese di lite, quale corrispettivo per lavori di installazione di un impianto ibrido presso l'unità immobiliare sita in Castano Primo (MI) alla via Vittorio Veneto n. 79/b e per gli ulteriori interventi resisi necessari durante l'esecuzione dei lavori.
Quali motivi di opposizione l'opponente deduceva la non debenza delle somme di cui alle fatture poste alla base del D.I. non avendo essa sottoscritto il preventivo ricevuto dall'opposta in quanto si riservava di definire un miglior prezzo all'esito delle trattative che abitualmente si intavolano tra appaltatore e pagina 3 di 6 subappaltatore nonché di una più compiuta analisi, anche a fronte del fatto che nello stesso veniva riportata in calce una previsione generica di opere considerate extra-contratto.
COGEI, con domanda riconvenzionale, chiedeva la condanna della D.C. di OR geom. OL al pagamento dell'importo di € 5.974,40 a titolo di risarcimento per i costi sostenuti relativi agli interventi effettuati direttamente dalla società opponente per il completamento a regola d'arte dell'impianto e per permetterne il perfetto funzionamento. Conseguentemente chiedeva, qualora si fosse ritenuto vincolante tra le parti il preventivo per l'importo di € 16.638,00, l'applicazione dell'abituale scontistica nell'ordine di 10 % sul prezzo inziale e la parziale compensazione con l'importo richiesto a titolo di risarcimento.
Parte opposta si costituiva chiedendo, preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale in quanto infondate.
Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/09/2024, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, fissata l'udienza per discussione, tratteneva la causa a decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
****
Ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
L'opposizione risulta, in primo luogo, infondata in relazione alle somme poste a fondamento del procedimento monitorio.
Infatti, sono pacifici fra le parti l'esecuzione dei lavori da parte della D.C. di OR geom.
OL, il pagamento delle sole fatture n. 95 del 29/04/2022 e n. 113 del 24/05/2022 per l'importo totale di € 9.000,00, il mancato pagamento delle restanti fatture da parte della COGEI. Quest'ultima, infatti, eccepiva di aver ricevuto in data 29/06/2021 il preventivo di € 16.638,00 relativo ai lavori di installazione di un impianto ibrido presso l'unità immobiliare del committente, AU RT, ma di non averlo mai accettato affermando, al contrario, di essersi riservata “di definire un miglior prezzo all'esito delle trattative che abitualmente si intavolano tra l'appaltatore e il sub appaltatore, per l'applicazione dell'abituale scontistica ai prezzi originari preventivati (abitualmente pari al 10 %)”.
Orbene di tale riserva e quindi delle trattative intavolate non vi è alcuna prova in atti, riferendo l'opponente solo di tentativi di discutere il corrispettivo con la controparte che, tuttavia, non sfociavano in alcun contatto né accordo contrattuale tra le parti. Risulta, invece, che a seguito del preventivo, seppur effettivamente privo di firma, con mail del 27/09/2021 il tecnico incaricato dall'opponente, arch.
Tommaso Castoldi – già destinatario della mail con allegato il preventivo – dava conferma per l'inizio lavori e riallegava lo stesso preventivo come riferimento (doc. 3 fascicolo monitorio). Tale ultima frase,
a ben vedere, in assenza di contestazioni in atti sul preventivo, non può che far presumere una pagina 4 di 6 accettazione implicita del preventivo il quale, infatti, veniva posto “come riferimento” nella mail in cui si autorizzava l'inizio dei lavori.
L'inizio dei lavori, richiesto espressamente dalla subcommittente, sulla base del preventivo allegato, di per sè, integra accettazione tacita del preventivo e perfezionamento del contratto di subappalto tra le parti, trattandosi di contratto non formale per la cui conclusione non è necessaria la sottoscrizione di un documento contrattuale da parte di entrambe le parti.
A conferma di ciò, allorquando la D.C. di OR geom. OL chiedeva chiarimenti sul “come” avrebbe dovuto redigere le fatture relative all'“impianto di riscaldamento e di condizionamento” COGEI, con mail del 4/05/2022, sempre a mani dell'arch. Tommaso Castoldi, inviava i dati per la fatturazione richiesti (doc. 8 e 9 opposta).
Anche in tale ultima circostanza la COGEI nulla contestava, limitandosi appunto a riferire i dati richiesti per l'emissione delle relative fatture.
Non risulta agli atti alcuna prova relativa alle asserite contestazioni mosse all'opposta sui costi indicati nel preventivo originario per i lavori concordati nonché sulla fatturazione di lavori extra contratto né vi
è prova di contestazioni asseritamente mosse dall'opposta con riferimento ai SAL. Invero, solo dopo aver ricevuto PEC con messa in mora della creditrice opposta, COGEI avanzava contestazioni comunque non supportate da alcuna allegazione.
Va osservato che l'odierna opponente provvedeva al pagamento della fattura di acconto relativa all'impianto di condizionamento, dimostrando ciò l'esistenza di un accordo tra le parti in ordine a detta opera e al suo corrispettivo.
Nella conversazione digitale allegata dall'opposto, successiva all'emissione dell'ultima fattura azionata, il responsabile tecnico della Cogei non solleva obiezioni in merito all'entità del credito ma chiede una dilazione per l'asserita mancanza di liquidità dell'azienda.
La contestazione dell'opponente circa la riferibilità soggettiva del file audio allegato, invero, risulta generica e priva di rilievo, laddove si limita a negare che si tratti della voce del suddetto responsabile senza dare conto del suo inserimento in una più articolata conversazione vertente sul credito oggetto di causa, per altri versi non contestata.
Parte opponente, in secondo luogo e per quanto concerne la domanda riconvenzionale, non solo non ha dimostrato di aver ricevuto nel dicembre 2022 incarico da parte del committente di intervenire per eseguire interventi murari in sostituzione a quelli realizzati “in maniera grossolana e impropria” dalla
D.C. di OR geom. OL ma neppure ha allegato quali sarebbero stati i vizi per le opere eseguite dall'opposta. COGEI, quindi, non ha assolto il suo onere di allegazione e prova.
pagina 5 di 6 Anzi, sotto questo profilo, risulta in atti la dichiarazione del committente, AU RT, il quale in data
25/09/2023 rilevava che i lavori eseguiti presso la propria abitazione, sita in via Vittorio Veneto 79/B a
Castano Primo, Milano “sono stati eseguiti a regola d'arte” e che lo stesso possedeva le “dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti installati”. Ancora, si legge che “il collaudo e l'avviamento dell'impianto di riscaldamento è stato eseguito nell'ottobre del 2022 ed era funzionante” nonché che “i problemi che si sono verificati nel corso dell'inverno, sono stati risolti dall'assistenza la quale è intervenuto ad ogni richiesta”.
L'opponente, dunque, risulta debitore di € 20.320,00 in relazione alle fatture n. 94 del 29/04/2022 per l'importo di € 12.000,00; n. 147 del 28/06/2022 per l'importo di € 4.000,00; n. 170 del 25/07/2022 per l'importo di € 4.000,00; n. 33 del 16/02/2023 per l'importo di € 320,00.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 4 del 2/01/2024 emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da COGEI S.r.l.;
- condanna COGEI S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore della D.C. di OR geom.
OL, spese che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
Busto Arsizio, 28/03/2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
Sezione III^ civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N. R.G. 524 dell'anno 2024
TRA
COGEI S.R.L. (C.F. 03602280129), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Gallarate (VA), alla via Carlo Noè n. 45, elettivamente domiciliata in Rho (MI), alla via Dei
Martiri n. 4, presso lo studio dell'avv. M. Elena Ubiali che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
D.C. di OR geom. OL (C.F. [...]), in persona dell'omonimo titolare, con sede in Busto Arsizio (VA), alla via Filippo Corridoni n. 14, elettivamente domiciliato in
Legnano (MI), alla via Nino Bixio n. 7, presso lo studio dell'avv. Roberto Raimondi che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo – contratto d'opera rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico, contrariis rejectis,
1) in via pregiudiziale e preliminare:
- disporre un rinvio al fine di permettere l'esperimento della mediazione ovvero della negoziazione assistita tra le parti coinvolte, trattandosi di controversia la cui mediazione risulta obbligatoria e/o comunque avente ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma inferiore ad Euro 50.000,00;
pagina 1 di 6 - non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, dal momento che l'opposizione risulta fondata su prova scritta e non appare di pronta o facile soluzione ex art. 648 c.p.c.;
2) nel merito: previo ogni opportuno accertamento in fatto ed in diritto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata: in via principale:
- accertare e dichiarare, per le ragioni e i conteggi di cui in premessa, che non è dovuta, da parte di
Cogei s.r.l., la somma pretesa dalla ditta ”D.G. di IO geom. DE e quantificata in via monitoria in euro 20.230,00;
-conseguentemente e per l'effetto, -anche in considerazione dell'inesistenza del diritto di credito invocato nei confronti dell'opponente e comunque della fondatezza dell'opposizione-, dichiarare infondato e quindi nullo, invalido e/o inefficace, o comunque di nessun effetto giuridico e, pertanto, revocare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 4/2024 del 02.01.2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio il 02.01.2024 (R.G. n. 4907/2023), nei confronti della società Cogei s.r.l., per mancanza dei presupposti sia in fatto che in diritto, con ogni più opportuna conseguente statuizione;
-rigettare ogni ulteriore e diversa domanda proposta da parte opposta nei confronti di Cogei s.r.l. in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
in via riconvenzionale:
-accertare e dichiarare pari ad euro 14.974,40, il giusto valore e il giusto prezzo complessivo delle opere svolte dalla ditta D.G. per Cogei s.r.l., conformemente alla tipologia degli interventi concordati, autorizzati ed effettivamente svolti, nonchè ai costi preventivati al netto della scontistica applicabile, ovvero pari a quella diversa maggiore o minore somma che verrà determinata e accertata anche all'esito di espletanda CTU;
- conseguentemente accertare e dichiarare pari ad € 5.974,40 il prezzo residuo ancora dovuto a favore di D.G. da parte di Cogei s.r.l., in considerazione degli acconti già versati, ovvero pari a quella diversa maggiore o minore somma che verrà determinata e accertata anche all'esito di espletanda CTU;
- accertare, dichiarare e quindi condannare ”D.G. di IO geom. DE a pagare a favore della società Cogei s.r.l. - ai sensi e per gli effetti degli artt. 2226 c.c e/o 1668 c.c. e/o art. 1218 c.c.- l'importo di euro 5.164,27 (oltre iva), a titolo di risarcimento per i costi sostenuti relativi agli interventi effettuati direttamente dalla società opponente per il completamento a regola d'arte dell'impianto e per permetterne il perfetto funzionamento, ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che verrà determinata e accertata anche all'esito di espletanda CTU, oltre agli interessi di mora ex art. D.Lgs
231/2002, o in subordine legali, dal dovuto al soddisfo;
pagina 2 di 6 - conseguentemente imputare il suddetto importo a titolo di eccezione di compensazione del residuo accertato contro credito della ditta opposta, ovvero dichiarare la compensazione ex art. 1241 c.c. e segg. tra le diverse poste di debito e credito avanzate e residue che risulteranno tra le due società, in ogni caso disponendo in via definitiva per la differenza.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, ivi compreso il rimborso forfettario per spese generali pari al 15% o come per legge, oltre 4% c.p.a. e 22% iva.
In via istruttoria:
Riservata ogni ulteriore e migliore deduzione istruttoria mediante deposito di memorie integrative ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c.”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice designato, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto Tribunale di
Busto Arsizio n. 4/2024, R.G. n. 4907/2023.
Nel merito: confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Busto Arsizio n., R.G. n. 4/2024, R.G. n.
4907/2023.
Sempre nel merito: respingere per i motivi tutti di cui in narrativa la domanda riconvenzionale avanzata.
Nel merito in via subordinata: condannare per i motivi di cui in narrativa la COGEI S.r.l. al pagamento della somma di € 20.320,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o di quella diversa somma maggiore o, salvo gravame, minore, ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato COGEI S.r.l. (nel prosieguo COGEI) proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio avverso il decreto ingiuntivo n. 4 del 2/01/2024, con il quale era stata condannata a pagare a D.C. di OR geom. OL l'importo di € 20.320,00, oltre interessi e spese di lite, quale corrispettivo per lavori di installazione di un impianto ibrido presso l'unità immobiliare sita in Castano Primo (MI) alla via Vittorio Veneto n. 79/b e per gli ulteriori interventi resisi necessari durante l'esecuzione dei lavori.
Quali motivi di opposizione l'opponente deduceva la non debenza delle somme di cui alle fatture poste alla base del D.I. non avendo essa sottoscritto il preventivo ricevuto dall'opposta in quanto si riservava di definire un miglior prezzo all'esito delle trattative che abitualmente si intavolano tra appaltatore e pagina 3 di 6 subappaltatore nonché di una più compiuta analisi, anche a fronte del fatto che nello stesso veniva riportata in calce una previsione generica di opere considerate extra-contratto.
COGEI, con domanda riconvenzionale, chiedeva la condanna della D.C. di OR geom. OL al pagamento dell'importo di € 5.974,40 a titolo di risarcimento per i costi sostenuti relativi agli interventi effettuati direttamente dalla società opponente per il completamento a regola d'arte dell'impianto e per permetterne il perfetto funzionamento. Conseguentemente chiedeva, qualora si fosse ritenuto vincolante tra le parti il preventivo per l'importo di € 16.638,00, l'applicazione dell'abituale scontistica nell'ordine di 10 % sul prezzo inziale e la parziale compensazione con l'importo richiesto a titolo di risarcimento.
Parte opposta si costituiva chiedendo, preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale in quanto infondate.
Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/09/2024, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, fissata l'udienza per discussione, tratteneva la causa a decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
****
Ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
L'opposizione risulta, in primo luogo, infondata in relazione alle somme poste a fondamento del procedimento monitorio.
Infatti, sono pacifici fra le parti l'esecuzione dei lavori da parte della D.C. di OR geom.
OL, il pagamento delle sole fatture n. 95 del 29/04/2022 e n. 113 del 24/05/2022 per l'importo totale di € 9.000,00, il mancato pagamento delle restanti fatture da parte della COGEI. Quest'ultima, infatti, eccepiva di aver ricevuto in data 29/06/2021 il preventivo di € 16.638,00 relativo ai lavori di installazione di un impianto ibrido presso l'unità immobiliare del committente, AU RT, ma di non averlo mai accettato affermando, al contrario, di essersi riservata “di definire un miglior prezzo all'esito delle trattative che abitualmente si intavolano tra l'appaltatore e il sub appaltatore, per l'applicazione dell'abituale scontistica ai prezzi originari preventivati (abitualmente pari al 10 %)”.
Orbene di tale riserva e quindi delle trattative intavolate non vi è alcuna prova in atti, riferendo l'opponente solo di tentativi di discutere il corrispettivo con la controparte che, tuttavia, non sfociavano in alcun contatto né accordo contrattuale tra le parti. Risulta, invece, che a seguito del preventivo, seppur effettivamente privo di firma, con mail del 27/09/2021 il tecnico incaricato dall'opponente, arch.
Tommaso Castoldi – già destinatario della mail con allegato il preventivo – dava conferma per l'inizio lavori e riallegava lo stesso preventivo come riferimento (doc. 3 fascicolo monitorio). Tale ultima frase,
a ben vedere, in assenza di contestazioni in atti sul preventivo, non può che far presumere una pagina 4 di 6 accettazione implicita del preventivo il quale, infatti, veniva posto “come riferimento” nella mail in cui si autorizzava l'inizio dei lavori.
L'inizio dei lavori, richiesto espressamente dalla subcommittente, sulla base del preventivo allegato, di per sè, integra accettazione tacita del preventivo e perfezionamento del contratto di subappalto tra le parti, trattandosi di contratto non formale per la cui conclusione non è necessaria la sottoscrizione di un documento contrattuale da parte di entrambe le parti.
A conferma di ciò, allorquando la D.C. di OR geom. OL chiedeva chiarimenti sul “come” avrebbe dovuto redigere le fatture relative all'“impianto di riscaldamento e di condizionamento” COGEI, con mail del 4/05/2022, sempre a mani dell'arch. Tommaso Castoldi, inviava i dati per la fatturazione richiesti (doc. 8 e 9 opposta).
Anche in tale ultima circostanza la COGEI nulla contestava, limitandosi appunto a riferire i dati richiesti per l'emissione delle relative fatture.
Non risulta agli atti alcuna prova relativa alle asserite contestazioni mosse all'opposta sui costi indicati nel preventivo originario per i lavori concordati nonché sulla fatturazione di lavori extra contratto né vi
è prova di contestazioni asseritamente mosse dall'opposta con riferimento ai SAL. Invero, solo dopo aver ricevuto PEC con messa in mora della creditrice opposta, COGEI avanzava contestazioni comunque non supportate da alcuna allegazione.
Va osservato che l'odierna opponente provvedeva al pagamento della fattura di acconto relativa all'impianto di condizionamento, dimostrando ciò l'esistenza di un accordo tra le parti in ordine a detta opera e al suo corrispettivo.
Nella conversazione digitale allegata dall'opposto, successiva all'emissione dell'ultima fattura azionata, il responsabile tecnico della Cogei non solleva obiezioni in merito all'entità del credito ma chiede una dilazione per l'asserita mancanza di liquidità dell'azienda.
La contestazione dell'opponente circa la riferibilità soggettiva del file audio allegato, invero, risulta generica e priva di rilievo, laddove si limita a negare che si tratti della voce del suddetto responsabile senza dare conto del suo inserimento in una più articolata conversazione vertente sul credito oggetto di causa, per altri versi non contestata.
Parte opponente, in secondo luogo e per quanto concerne la domanda riconvenzionale, non solo non ha dimostrato di aver ricevuto nel dicembre 2022 incarico da parte del committente di intervenire per eseguire interventi murari in sostituzione a quelli realizzati “in maniera grossolana e impropria” dalla
D.C. di OR geom. OL ma neppure ha allegato quali sarebbero stati i vizi per le opere eseguite dall'opposta. COGEI, quindi, non ha assolto il suo onere di allegazione e prova.
pagina 5 di 6 Anzi, sotto questo profilo, risulta in atti la dichiarazione del committente, AU RT, il quale in data
25/09/2023 rilevava che i lavori eseguiti presso la propria abitazione, sita in via Vittorio Veneto 79/B a
Castano Primo, Milano “sono stati eseguiti a regola d'arte” e che lo stesso possedeva le “dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti installati”. Ancora, si legge che “il collaudo e l'avviamento dell'impianto di riscaldamento è stato eseguito nell'ottobre del 2022 ed era funzionante” nonché che “i problemi che si sono verificati nel corso dell'inverno, sono stati risolti dall'assistenza la quale è intervenuto ad ogni richiesta”.
L'opponente, dunque, risulta debitore di € 20.320,00 in relazione alle fatture n. 94 del 29/04/2022 per l'importo di € 12.000,00; n. 147 del 28/06/2022 per l'importo di € 4.000,00; n. 170 del 25/07/2022 per l'importo di € 4.000,00; n. 33 del 16/02/2023 per l'importo di € 320,00.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 4 del 2/01/2024 emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da COGEI S.r.l.;
- condanna COGEI S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore della D.C. di OR geom.
OL, spese che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
Busto Arsizio, 28/03/2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 6 di 6