Decreto cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza breve 22 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 22/11/2021, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2021
N. 01400/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01106/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di Emersione n. -OMISSIS- emessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione -OMISSIS- – Ministero dell'Interno del 16/07/2021 notificato il 19/7/2021 (doc. 1) con cui è stato denegato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro previsto dall'art. 103, co. 1 del D.L. 34/2020 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2021, la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe con il quale lo Sportello per l’immigrazione -OMISSIS- ha respinto la domanda di emersione ex art. dell'art. 103, n. 34 del 2020 sulla scorta delle seguenti ragioni:
- il passaporto della lavoratrice presentava un timbro di ingresso in -OMISSIS- il giorno 8 marzo 2020 ed uno di ingresso in Italia il giorno 10 luglio 2020;
- la lavoratrice stessa oralmente ha confermato che durante il suddetto periodo di 4 mesi non è stata presente sul territorio nazionale;
- è venuto meno il requisito della permanenza ininterrotta sul territorio nazionale stesso dalla data dell'8 marzo 2020 e sino alla definizione del procedimento di emersione, prescritto dall'art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020;
- la lavoratrice ha fatto rientro al proprio Paese per trascorrervi le ferie, non per una causa di forza maggiore e l'assenza di una sola settimana sarebbe stata sufficiente a far venire meno il requisito del mancato allontanamento essendo tale assenza iniziata proprio il giorno dell'8 marzo 2020;
- la dichiarazione del datore di lavoro circa l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro antecedentemente alla data dell'8 marzo 2020 contrasta sia con quanto dichiarato nell'istanza di emersione avanzata in data 3 agosto 2020, ove vi era obbligo di indicare la data di decorrenza del rapporto di lavoro, se pregressa; sia con quanto riscontrabile dal raffronto con la comunicazione di inizio del rapporto di lavoro tra le parti, che reca la data di invio del 25 marzo 2021, e la data di inizio rapporto viene espressamente indicata nell' l marzo 2021, quindi circa un anno dopo 1'8 marzo 2020.
La ricorrente, a fondamento del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi:
1. secondo parte ricorrente l’interpretazione dell’art. 103, d.l. n. 34 del 2020 data dall’Amministrazione sarebbe non corretta, in quanto, alla data di presentazione dell’istanza (3 agosto 2020), la lavoratrice era titolare di un valido permesso di soggiorno per motivi di studio n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- in data 29.05.2019 che consentiva allo straniero di entrare ed uscire liberamente dal territorio nazionale senza limitazione alcuna;
2. secondo parte ricorrente, l’art. 103, nel fare riferimento all’allontanamento, come causa ostativa all’emersione, intenderebbe l’allontanamento definitivo, nelle more della definizione della procedura, non potendosi ammettere che la disciplina impedisca i minimi diritti quali la libertà di movimento, il riposo, le relazioni affettive con i parenti all’estero; inoltre, l’Amministrazione non avrebbe tenuto in debito conto che la ricorrente è rimasta bloccata in -OMISSIS- fino a luglio per colpa dell’emergenza covid;
3. in ordine alle contestate, dalla P.a., incongruenze o inesattezze tra i documenti e le attestazioni del datore di lavoro, secondo parte ricorrente tale discordanza non può essere valorizzata alla luce delle incertezze interpretative ed applicative della normativa in esame.
L’art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020, nella versione vigente ratione temporis , prevede che <<1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020>>.
La norma che precede, applicabile nel caso di specie in quanto la domanda è stata presentata dal datore di lavoro e non dalla straniera lavoratrice, è finalizzata, tra l’altro, a favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari: essa impone, a prescindere che lo straniero presente sul territorio sia in possesso o meno di un permesso di soggiorno che gli consenta di entrare ed uscire dal territorio – come nel caso di specie, laddove la ricorrente deduce di essere titolare di permesso per motivi di studio – che in ogni caso i cittadini stranieri non devono aver lasciato, anche temporaneamente e per pochi giorni (si veda al riguardo TAR TAA, sez. 15 luglio 2021, n. 209), il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
La presenza in Italia alla data dell’8 marzo 2020 è requisito indispensabile per l’emersione, che presuppone la permanenza da quella data in poi (TAR Toscana, sez. II, 02 novembre 2021, n. 1424).
Non può rilevare – in assenza di disposizione normativa sul punto – che la straniera abbia lasciato l’Italia, sia pure per un breve periodo, per specifiche ragioni, anche umanitarie (TAR Lazio, sez. I, 03 giugno 2021, n. 368).
D’altronde, il presupposto in questione, non irragionevole, né violativo di principi o norme di rango costituzionale, deve ritenersi correttamente interpretato o applicato laddove l’assenza, anche temporanea, dal territorio nazionale sia effettivamente comprovata per cause di forza maggiore, dato quest’ultimo non specificamente allegato, né dimostrato nel caso di specie.
Tale norma, poi, non limita la libertà di movimento dello straniero, perché non gli impedisce di entrare o uscire dal territorio se ne ha titolo, solo, non illogicamente, ne condiziona la possibilità di godere di una misura incentivante in relazione alla quale d’altronde, la posizione del lavoratore, così come quella del datore di lavoro è, alla base, irregolare.
Pertanto, non può dirsi ingiustificata né l’imposizione, né l’applicazione, né l’interpretazione rigorosa di una condizione come quella in esame.
Poiché è pacifico che la ricorrente si sia allontanata dal territorio italiano dall’8 marzo 2020 senza che ricorressero ragioni di causa di forza maggiore, correttamente l’Amministrazione ha respinto il ricorso.
In considerazione dell’insegnamento secondo il quale <<in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata.>> (Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2021, n. 6115), l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso per le ragioni sopra esposte, rende sostanzialmente inutile l’esame delle contestazioni di cui al terzo motivo di ricorso, il quale deve comunque essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
Parte ricorrente, all’udienza del 17 novembre 2021, ha riproposto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, respinta dalla Commissione con provvedimento in data 27 ottobre 2021.
Al riguardo, il diniego della Commissione non risulta censurabile, per un verso, alla luce del dettato della recente decisione della Corte Costituzionale (sentenza n. 157 del 2021), non avendo parte ricorrente dato dimostrazione di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo l’ordinaria diligenza per ottenere la prevista attestazione consolare, e, per altro verso, non essendo stato dimostrato adeguatamente il requisito reddituale.
Pertanto, l’istanza deve essere respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Respinge l’istanza di parte ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.