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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/04/2024, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3918/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Interdizione”, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Amicola;
Parte_1
ricorrente
E
, nata ad [...] il [...]; Controparte_1
interdicenda contumace
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 7.2.2024, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. In data 6.3.2024 il PM in sede esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, chiedeva pronunziarsi l'interdizione Parte_1
della propria figlia, , in quanto affetta da una doppia diagnosi: Controparte_1
“..al“Disturbo di personalità tipo bordeline con scivolamenti psicotici”, che di per sé, in ambito psichiatrico, non è tanto grave da giustificare la misura dell'interdizione, si associa, purtroppo, una grave situazione di abuso etilico, la quale, combinata con la prima diagnosi, ne compromette la capacità di intendere e volere, con preoccupanti ricadute, non solo e non tanto sul piano patrimoniale, ma soprattutto nell'ambito sanitario, esponendo, ormai, , nel caso in cui non si CP_1
intervenga in modo tempestivo ed adeguato, al rischio della morte. La Sig.ra per la Controparte_1
sua patologia psichiatrica è tenuta, infatti, ad assumere psicofarmaci. Atteso che, specie nei periodi di acuzie della patologia psichiatrica e di maggiore depressione, è solita rifugiarsi nell'alcool e abusare di sostanze alcoliche, associa, in modo pericoloso per la sua salute, alla CP_1 somministrazione della cura farmacologica prescritta (Risperdal), l'abuso di birra..”.
Assumeva, in particolare, che, dopo il rigetto del ricorso per l'interdizione di proposto Controparte_1 nel 2020 dal PM, chiusa anche l'amministrazione di sostegno, negli ultimi quattro anni, “si è assistito ad un rapido deterioramento delle condizioni di salute non solo psicologiche, ma anche fisiche di affetta ad oggi da una intossicazione da alcool e a rischio collasso. Tutti i Persona_1
tentativi di ricovero in struttura dalla doppia diagnosi di dal 2020 ad oggi, sono falliti, per la CP_1
“incostanza” di la quale dopo uno o al massimo due mesi, sentendosi meglio e Controparte_1
spinta, evidentemente, dalla dipendenza da sostanze alcoliche, rinuncia volontariamente al ricovero, firma le dimissioni volontarie e lascia la struttura, salvo poi ritrovarsi in una condizione di nuovo ed aggravato malessere. è andata via, per la insofferenza alle regole e la Controparte_1
assenza di un tutore che potesse, in forza di una interdizione, sostituirsi alla interdicenda, nell'assunzione delle decisioni relativa al percorso di cura, da numerose strutture di cura ed in particolare, per citare solo le più recenti: dalla;
dalla Comunità di Parte_2
; da di Casa Marciano;
dalla struttura residenziale di Terni ed infine, a fine Org_1 Org_2 novembre 2023, dalla Comunità “ , dove era in cura in regime Org_3 semiresidenziale”.
Tanto premesso, evidenziato che la doppia patologia (disturbo della personalità di tipo borderline con continui scivolamenti psicotici e dipendenza da alcool), determina la totale incapacità della figlia di provvedere autonomamente ai propri interessi, sia personali sia economici, CP_1
esponendola a condotte gravemente lesive per la propria incolumità, la ricorrente chiedeva procedersi con urgenza alla nomina di un tutore provvisorio ed, all'esito dell'esame personale, alla interdizione di . Controparte_1
Rigettata l'istanza di nomina di tutore provvisorio, instaurato il contraddittorio, restava contumace
. Controparte_1
In data 7.2.2024 si procedeva all'esame dell'interdicenda.
All'esito del predetto incombente, acquisita documentazione varia, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. oggetto di espressa rinuncia.
***
La domanda di interdizione è infondata e va rigettata.
Non vi è dubbio alcuno sulle patologie da cui è affetta l'interdicenda, come confermate anche recentemente dalla relazione del Direttore del DSM dell' datata 8.1.2024, in cui si legge: Pt_3
La storia clinica della desumibile dalla copiosa documentazione sanitaria prodotta, non CP_1 lascia margini di incertezza sulla condizione di grave fragilità psichica dell'interdicenda.
Occorre, tuttavia, evidenziare che gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria non consentano di affermare che la sia totalmente e abitualmente incapace di intendere e di volere e di CP_1
provvedere ai propri bisogni di vita. In sede di esame personale (cfr. verbale del 7.2.2024), è emersa invero la consapevolezza della in ordine alle proprie condizioni psico-fisiche, alla propria dipendenza ed alla necessità di CP_1
seguire un serio percorso di recupero, oltre che di ricevere assistenza :
…Adr. sono stata ricoverata circa due mesi a Villa dei Pini ma sono stata dimessa con una diagnosi di attuale compenso due giorni fa.
Adr. ho un problema di dipendenza dall'alcool e spesso si sono verificati conflitti anche verbalmente violente con i miei familiari. Ho sempre cercato di chiedere aiuto per questa mia dipendenza perchè non voglio fare del male né a me stessa né a terzi.
Adr. sono consapevole di non riuscire sempre a controllare la mia situazione e ho chiesto spesso aiuto a mia madre per farmi curare.
Adr. non bevo da un mese e mezzo ma purtroppo ho avuto una piccola ricaduta, mi sono ubriacata…”
Va inoltre sottolineato che, dalle dichiarazioni della interdicenda, non contrastate dalla madre ricorrente, presente all'udienza del 7.2.2024, è emersa la piena capacità della di provvedere CP_1
in autonomia alle incombenze della vita quotidiana, oltre che la sua legittima aspirazione a seguire un percorso di recupero e formativo che la porti a realizzarsi pienamente.
(“Adr. Attualmente vivo da sola in un bed and breakfast. Durante il giorno trascorro molto tempo a casa di mia madre ma complessivamente riesco a gestire in autonomia la giornata, prendo le mie medicine e riesco in questo momento a gestire la mia condizione. Preciso che dal mese di settembre
Orga sono iscritta ad un corso per , che adesso frequento con regolarità. Voglio cercare di essere autonoma e di realizzare un mio percorso…”).
Del resto, il Tribunale deve evidenziare che il profilo relativo alla capacità di intendere e di volere della è stata già ampiamente esaminato nel corso di due precedenti giudizi. CP_1
Invero, con sentenza n. 332/2017 il Tribunale di Avellino ha rigettato la domanda di inabilitazione avanzata nel 2015 e successivamente, con sentenza pubblicata il 28.12.2020, lo stesso Tribunale ha rigettato la domanda di interdizione, avanzata, all'epoca, dall'ufficio del PM.
In particolare, nel corso di tale ultimo giudizio, è stata espletata CTU, affidata alla dr.ssa Per_2
la quale, pur riscontrando le patologie psichiche da cui è affetta la (disturbo
[...] CP_1 borderline della personalità), evidenziava “una buona capacità di intendere e di comprendere il valore e il disvalore sociale delle proprie azioni nel contesto in cui agisce, mostrando anche la consapevolezza del disvalore degli atti e delle condotte adottate in passato e del loro potere
“distruttivo” rispetto alla sua stabilizzazione clinica” (cfr. sentenza del Tribunale di Avellino del
28.12.2020).
Orbene, a fronte di tali evidenze, non sono stati acquisiti nel corso del presente giudizio elementi tali da confutare, rispetto alla condizione attuale, le conclusioni dell'esame peritale espletato nel
2020.
Dalla documentazione prodotta emerge che la ha continuato, negli anni successivi ed in CP_1
epoca più recente, ad assumere comportamenti autolesionistici, che la espongono a gravi pregiudizi per la sua salute (in particolare, per la sua conclamata dipendenza dall'alcool).
Tale profilo non incide, tuttavia, sulla sua capacità di intendere e di volere.
In punto di diritto, va infatti ribadito che presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale, di un'infermità nella quale ricorrano caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale ma anche a tutti gli atti della vita civile, sempre che si tratti di interessi suscettibili di essere pregiudicati attraverso atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21 ottobre 1991, n. 11131).
A seguito della riformulazione operata dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, il nuovo testo dell'art. 414 c.c. – rubricato con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia
“necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
A seguito delle innovazioni introdotte risulta definitivamente interrotto il rapporto di automatismo tra infermità mentale ed incapacità legale e che l'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento solo eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (cfr. art. 1 l.
9.1.2004, n. 6).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, che non ricorrono, all'attualità, i presupposti per procedere all'interdizione di , in quanto, all'esito dell'esame personale, la Controparte_1
stessa ha mostrato non solo piena consapevolezza delle proprie condizioni e della propria patologia ma anche un atteggiamento collaborativo e disponibile alle cure ed ai trattamenti riabilitativi, a cui, peraltro, risulta essersi, in concreto, sottoposta recuperando, almeno temporaneamente, un sostanziale controllo della propria persona e una sufficiente autonomia nella gestione della vita quotidiana.
La domanda di interdizione va dunque rigettata.
Non ignora, tuttavia, il Collegio che, a fronte dei gravi episodi di condotte autolesioniste conseguenti all'abuso di alcool, verificatisi in epoca recente, sussiste ed è evidente la necessità di supportare ed implementare la capacità collaborativa della stante le ravvisate criticità del CP_1
caso e i frequenti e documentati episodi di ricaduta nella dipendenza, nel corso dei quali si è più volte palesata la necessità di un'assistenza più efficace, attesa la temporanea inidoneità della a provvedere alla tutela dei propri interessi nei periodi di più acuta crisi. CP_1
In tale prospettiva, il Collegio ritiene adeguata la misura dell'amministrazione di sostegno, essendo gli aspetti coercitivi e sostitutivi tipici dell'interdizione poco adeguati e coerenti con la necessità di un lavoro proficuo sulla consapevolezza e sull'autostima.
Quanto alle disponibilità patrimoniali, deve ritenersi che la conservazione di una contrattualità minima non sia dannosa per la atteso che quest'ultima non dispone di risorse ingenti, né è CP_1
titolare di rapporti giuridici complessi, sicché può adeguatamente condividere con un amministratore di sostegno le scelte che dovranno essere assunte nel suo primario interesse.
Ne consegue che la conservazione della capacità d'agire, almeno rispetto al compimento degli atti della vita quotidiana (c.d. contrattualità minima) non risulta incompatibile con il quadro di interessi che afferiscono alla sfera dell'interdicenda e risulta altresì coerente con l'esigenza di tutelarne la dignità e la personalità. In definitiva, per quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che la nomina di un amministratore di sostegno costituisca una misura idonea ed appropriata a tutelare le esigenze, personali e patrimoniali, della CP_1
A tanto consegue il rigetto del ricorso per interdizione.
Vanno peraltro trasmessi gli atti al Giudice Tutelare, secondo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 418 c.c.
In relazione al combinato disposto degli attt. 418 e 405, comma quarto, c.c. va nominato un amministratore di sostegno provvisorio.
In merito alla scelta dell'amministratore provvisorio, impregiudicata ogni valutazione a compiersi da parte del Giudice Tutelare, il Collegio rileva che la madre dell'interdicenda, odierna ricorrente, ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico e che la stessa , in sede di Controparte_1
esame personale, ha confermato che la rappresenta la figura di principale riferimento e Pt_1 supporto nel suo percorso (“..Durante il giorno trascorro molto tempo a casa di mia madre….ho chiesto spesso aiuto a mia madre per farmi curare..”).
Pertanto, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 408 c.c. in ordine alla scelta dell'amministratore di sostegno;
considerato che
, ai sensi del primo comma della citata disposizione, occorre avere riguardo alla volontà espressa dal beneficiario e che i familiari prossimi, salvo gravi motivi, vanno preferiti ad altri soggetti estranei;
rilevato, altresì, che, nella specie, una buona relazione tra la beneficiaria e l'amministratore di sostegno può contribuire ad agevolare il percorso di consapevolezza che la deve seguire ed a contrastare eventuali suoi comportamenti CP_1
autolesionistici; il Collegio ritiene che vada nominata amministratrice di sostegno di
[...]
, la quale, avendo dato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico (cfr. Parte_4 verbale d'udienza del 7.2.2024), potrà compiere gli atti indicati in dispositivo, previe le autorizzazioni di legge.
La presente sentenza va, inoltre, trasmessa all'ufficiale di stato civile per i successivi adempimenti di cui all'art. 423 c.c.
Tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e dell'effettiva rispondenza del procedimento incoato agli interessi dell'interdicenda, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili. Infine, in osservanza del disposto dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della cancelleria l'annotazione di cui al comma primo, volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, sulla domanda proposta dal P.M., così provvede:
a) Rigetta la domanda di interdizione;
b) dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia della presente sentenza al Giudice
Tutelare in sede perché lo stesso provveda alla nomina di un amministratore di sostegno per
; Controparte_1
c) nomina amministratore di sostegno provvisorio , nata ad Parte_1
Avellino il 12.9.1947;
d) autorizza l'amministratore di sostegno provvisorio a compiere tutte le attività di assistenza necessarie a garantire la salute di , nonché, nell'ambito del settore Controparte_1
patrimoniale, a compiere tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio di questo, previe le autorizzazioni previste dalla vigente normativa;
e) ordina annotarsi la presente sentenza a norma dell'art. 423 c.c. e trasmettersi copia della stessa all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita;
f) dichiara non ripetibili le spese processuali;
g) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano