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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.209/2025 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliato in Via Statale 5/R Merate (CO), presso lo studio dell'avv. NOTARO
[...]
MATTEO ( ), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso C.F._1 introduttivo, unitamente all'avv. BIANCHI FRANCESCO MARCO C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA S. Controparte_1 C.F._3
MARGHERITA AL COLLE 20, BOLOGNA, presso lo studio dell'avv. CATELLI VITTORIO G.
( , che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
e
C.F. ), corrente in Milano, viale Stelvio 45, Controparte_2 P.IVA_2
INTIMATO, CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
pagina 1 di 3 Nel merito: rideterminare il compenso liquidato nell'ambito del procedimento Tribunale Milano R.G.
n.30076/2021, individuandolo nella misura di euro 700,00 (oltre accessori fiscali) in applicazione della tabella ex art.12 DPR n.115/2002, ed in subordine nella diversa misura ricavabile dall'applicazione del criterio delle vacazioni ed in ogni caso non superiore ad euro 3.000,00 (oltre accessori fiscali). Non si chiede la rideterminazione in punto di spese. In ogni caso: con il favore delle spese.
Per il resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: -accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'odierno ricorso, in quanto proposto in assenza dei presupposti di legge;
in via principale: -rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso: -con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge, anche ai sensi dell'art.96, 1° e 3° comma, c.p.c. Con ogni più ampia riserva di deduzione e produzione nei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies cpc, depositato in data di lunedì 23.12.2024, la ha Parte_1
proposto opposizione, ex art.170 DPR n.115/2002 ed art.15 D. Lgs. n.150 del 2011, avverso il decreto di pagamento del compenso, liquidato dal Tribunale di Milano nel proc.n.30076/2021 RG, datato
18.11.2024 e comunicato dalla Cancelleria al ricorrente in data 21.11.2024 -dunque, tempestivamente, anche rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale, n.106 del 2016, ove ritenuta applicabile, a seguito del passaggio dal rito sommario al rito semplificato.
Il ricorso anzidetto, unitamente al relativo decreto di fissazione dell'udienza al 16.04.2025, è stato notificato alle Controparti in data 20.01.2025
S'è costituito soltanto l'intimato ing. , con comparsa depositata in data 04.04.2025, il Controparte_1
quale ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 16.04.2025 le Parti si sono riportate agli atti di costituzione e la causa è stata senz'altro trattenuta per la decisione.
Lamenta la ricorrente che abbia errato il giudice nel liquidare il compenso del resistente -CTU nominato in una causa attinente a materia informatica -applicando il disposto dell'art.11 della Tabella allegata al DM 30.05.2002, e non, piuttosto, il disposto del successivo art.12.
Ciò posto, osserva questo giudice che il ricorso è ammissibile, poiché attiene al criterio di liquidazione del compenso del CTU, al fine di verificare se siano stati rispettati i criteri di cui agli articoli 50 e seguenti del DPR n.115/2002, e, altresì, dell'art.4 della legge n.319/1980.
pagina 2 di 3 Orbene, a tal riguardo, giova osservare che, secondo il consolidato insegnamento del Supremo
Collegio, gli articoli 11 e 12 della Tabella anzidetta valgono a regolare soltanto la materia degli accertamenti e delle verifiche su costruzioni edilizie e parti di esse (in tal senso, Cass. n.8726/'93,
n.4655/'06, n.20235/'09, n.21245/'09 e n.9849/'10), né emerge ragione plausibile alcuna per estenderli analogicamente all'appalto di servizi in ambito informatico.
Dunque, in mancanza di uno specifico riferimento in Tabella all'attività peritale in questione, trova, qui, applicazione il disposto dell'art.4 della legge (così, Cass.n.21549/'16, punto 5, pag.16).
Occorre, quindi, riferirsi al tempo impiegato dal CTU per lo svolgimento dell'incarico affidatogli, e, dunque, alle sedute peritali effettuate (in numero di tre), alle memorie di parte esaminate ed alla stesura della relazione preliminare ed a quella finale. Tenuto conto, altresì, che, secondo Corte Costituzionale
n.16/2025, la vacazione iniziale vale anche per quelle successive, pare congruo liquidare al CTU, ing.
, l'importo di euro 4.000,00. CP_1
All'accoglimento dell'opposizione, nei termini che precedono, segue la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della vigente Tabella forense, delle fasi effettivamente espletate e del valore della lite, desunta dal cd decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il decreto di liquidazione Parte_1
del compenso al CTU reso nel procedimento n.30076/2021 RG, previa riforma del decreto medesimo, liquida al CTU, ing. , l'importo di euro 4.000,00 per onorari;
Controparte_1
2) condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €125,00 per spese ed €850,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.209/2025 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliato in Via Statale 5/R Merate (CO), presso lo studio dell'avv. NOTARO
[...]
MATTEO ( ), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso C.F._1 introduttivo, unitamente all'avv. BIANCHI FRANCESCO MARCO C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA S. Controparte_1 C.F._3
MARGHERITA AL COLLE 20, BOLOGNA, presso lo studio dell'avv. CATELLI VITTORIO G.
( , che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
e
C.F. ), corrente in Milano, viale Stelvio 45, Controparte_2 P.IVA_2
INTIMATO, CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
pagina 1 di 3 Nel merito: rideterminare il compenso liquidato nell'ambito del procedimento Tribunale Milano R.G.
n.30076/2021, individuandolo nella misura di euro 700,00 (oltre accessori fiscali) in applicazione della tabella ex art.12 DPR n.115/2002, ed in subordine nella diversa misura ricavabile dall'applicazione del criterio delle vacazioni ed in ogni caso non superiore ad euro 3.000,00 (oltre accessori fiscali). Non si chiede la rideterminazione in punto di spese. In ogni caso: con il favore delle spese.
Per il resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: -accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'odierno ricorso, in quanto proposto in assenza dei presupposti di legge;
in via principale: -rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso: -con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge, anche ai sensi dell'art.96, 1° e 3° comma, c.p.c. Con ogni più ampia riserva di deduzione e produzione nei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies cpc, depositato in data di lunedì 23.12.2024, la ha Parte_1
proposto opposizione, ex art.170 DPR n.115/2002 ed art.15 D. Lgs. n.150 del 2011, avverso il decreto di pagamento del compenso, liquidato dal Tribunale di Milano nel proc.n.30076/2021 RG, datato
18.11.2024 e comunicato dalla Cancelleria al ricorrente in data 21.11.2024 -dunque, tempestivamente, anche rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale, n.106 del 2016, ove ritenuta applicabile, a seguito del passaggio dal rito sommario al rito semplificato.
Il ricorso anzidetto, unitamente al relativo decreto di fissazione dell'udienza al 16.04.2025, è stato notificato alle Controparti in data 20.01.2025
S'è costituito soltanto l'intimato ing. , con comparsa depositata in data 04.04.2025, il Controparte_1
quale ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 16.04.2025 le Parti si sono riportate agli atti di costituzione e la causa è stata senz'altro trattenuta per la decisione.
Lamenta la ricorrente che abbia errato il giudice nel liquidare il compenso del resistente -CTU nominato in una causa attinente a materia informatica -applicando il disposto dell'art.11 della Tabella allegata al DM 30.05.2002, e non, piuttosto, il disposto del successivo art.12.
Ciò posto, osserva questo giudice che il ricorso è ammissibile, poiché attiene al criterio di liquidazione del compenso del CTU, al fine di verificare se siano stati rispettati i criteri di cui agli articoli 50 e seguenti del DPR n.115/2002, e, altresì, dell'art.4 della legge n.319/1980.
pagina 2 di 3 Orbene, a tal riguardo, giova osservare che, secondo il consolidato insegnamento del Supremo
Collegio, gli articoli 11 e 12 della Tabella anzidetta valgono a regolare soltanto la materia degli accertamenti e delle verifiche su costruzioni edilizie e parti di esse (in tal senso, Cass. n.8726/'93,
n.4655/'06, n.20235/'09, n.21245/'09 e n.9849/'10), né emerge ragione plausibile alcuna per estenderli analogicamente all'appalto di servizi in ambito informatico.
Dunque, in mancanza di uno specifico riferimento in Tabella all'attività peritale in questione, trova, qui, applicazione il disposto dell'art.4 della legge (così, Cass.n.21549/'16, punto 5, pag.16).
Occorre, quindi, riferirsi al tempo impiegato dal CTU per lo svolgimento dell'incarico affidatogli, e, dunque, alle sedute peritali effettuate (in numero di tre), alle memorie di parte esaminate ed alla stesura della relazione preliminare ed a quella finale. Tenuto conto, altresì, che, secondo Corte Costituzionale
n.16/2025, la vacazione iniziale vale anche per quelle successive, pare congruo liquidare al CTU, ing.
, l'importo di euro 4.000,00. CP_1
All'accoglimento dell'opposizione, nei termini che precedono, segue la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della vigente Tabella forense, delle fasi effettivamente espletate e del valore della lite, desunta dal cd decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il decreto di liquidazione Parte_1
del compenso al CTU reso nel procedimento n.30076/2021 RG, previa riforma del decreto medesimo, liquida al CTU, ing. , l'importo di euro 4.000,00 per onorari;
Controparte_1
2) condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €125,00 per spese ed €850,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 3 di 3